Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
In tema di presentazione della querela, l'identificazione del querelante prescritta dall'articolo 337, comma quarto, cod. proc. pen., può ritenersi avvenuta, allorché l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, con la semplice trascrizione delle generalità del querelante nell'atto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/03/2007, n. 24836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24836 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 21/03/2007
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 449
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 037095/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OL, N. IL 28/04/1949;
avverso SENTENZA del 23/06/2004 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. DE MAURO, che ha chiesto la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di parte civile.
Udito il difensore Avv. FILIPPI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cagliari ha affermato la responsabilità di IN OL in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p.p., ed alla violazione amministrativa di cui all'art. 672 del codice citato;
e l'ha inoltre condannata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. L'imputazione attiene a lesioni subite dalla vittima a seguito di aggressione da parte di un cane che la IN aveva portato in strada senza museruola e senza guinzaglio. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari. Ricorre per cassazione il difensore deducendo:
1. nullità della querela, non essendo stata mai identificata la persona che l'ha proposta.
2. Mancanza e manifesta illogicità della pronunzia. Si rileva al riguardo che le dichiarazioni della persona offesa sono state riconosciute in più parti false ed esagerate dalla stessa Corte, che tuttavia non ne ha tratto le necessarie conclusioni quanto alla complessiva credibilità delle accuse;
ne' ha tenuto conto della relazione di amicizia tra la vittima e la teste Dott.ssa LO, nonché dell'inimicizia della stessa LO con l'imputata. Infine, la pronunzia è censurabile perché, dopo aver riscontrato gravi incongruenze tra i due certificati medici prodotti, uno dei quali redatto nell'immediato dalla ridetta Dott.ssa LO, non ne ha desunto l'inesistenza delle supposte lesioni. Parimenti illogica è ritenuta l'affermazione di responsabilità in ordine alla violazione amministrativa, pur non essendosi escluso che il cane fosse portato al guinzaglio.
3. Mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con motivazione affetta da vizi logici. Si è esclusa l'utilità del richiesto confronto, essendosi ritenuto che fosse inverosimile che una delle due donne modificasse la propria versione dei fatti, senza considerare che scopo dell'atto non è quello di determinare tale modificazione, ma di valutare la credibilità delle contrastanti dichiarazioni. Ancora, è stata escluso l'esame degli agenti operanti, essendosi ritenuto che essi non avrebbero potuto dare alcun apporto alla ricostruzione dei fatti, mentre in realtà la loro deposizione avrebbe dovuto condurre a chiarire un particolare importante e segnatamente le ragione per la quale la vittima aveva nell'immediato dichiarato di non poter firmare l'atto di querela. Si lamenta inoltre l'ingiustificato rifiuto di assumere la deposizione di una veterinaria che avrebbe potuto provare che il cane aggressore, per le sue condizioni di salute, non poteva essersi reso protagonista di una precedente aggressione riferita dalla vittima. Infine, irragionevolmente è stata esclusa l'ammissione di una perizia volta a dimostrare la compatibilità tra le lesioni asseritamene patite e la ricostruzione dei fatti proposta dalla donna aggredita. Tutti i motivi di ricorso sono infondati.
Quanto alla dedotta irritualità della querela è sufficiente richiamare, per confermarla, la giurisprudenza di questa Corte secondo, cui quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo (Cass. 4^, 22 febbraio 2006, RV. 235170). Nè può essere trascurato che in ogni caso, come pure ritenuto da questa Corte, la mancata identificazione del soggetto che propone la querela non genera invalidità dell'atto, ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale (Cass. 5^, 3 aprile 2006, RV. 234448). La pronunzia si sottrae altresì al dedotto vizio della motivazione. Essa da conto delle esagerazioni contenute nelle dichiarazioni accusatorie della parte offesa;
ma rileva l'esistenza di un nucleo oggettivo dei fatti, confortato dalle dichiarazioni della teste LO e dalle certificazioni mediche in atti. Si rileva inoltre che i parziali contrasti tra i due certificati medici in atti trova agevole spiegazione se si considera che si è in presenza di lesioni assai tenui, causate da un cane che intendeva giocare e non certamente aggredire la vittima. Si osserva, poi, che le "beghe" esistenti tra le donne coinvolte e segnatamente l'inimicizia tra l'imputata e la teste Dott.ssa LO e l'amicizia della vittima con la stessa LO non sono sufficienti a far ritenere completamente inventata e dunque calunniosa l'accusa. Tale ricostruzione dei fatti appare logicamente coerente, improntata ad una ponderata e ragionevole analisi dei fatti.
Pure immune da vizi logici è l'affermazione di responsabilità in ordine all'illecito amministrativo. La Corte si limita a considerare del tutto ragionevolmente che, ove pure fosse dimostrato che l'imputata portava l'animale al guinzaglio, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la fattispecie, posto che la custodia degli animali implica l'adozione di tutte le misure necessarie a renderli concretamente inoffensivi.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello costituisce eventualità di carattere eccezionale, in virtù del principio di presunzione di completezza dell'indagine dibattimentale di primo grado. Essa può aver luogo a seguito di richiesta di parte o per iniziativa officiosa del giudice. In ambedue i casi, comunque, essa può compiersi solo quando si sia in presenza di una situazione di indecidibilità del caso da parte del giudice. È questi, dunque, che dispone l'integrazione per far fronte ad un'insuperabile esigenza conoscitiva, come ad esempio risolvere un dubbio, acquisire un elemento di prova mancante, sottoporre a risolutivo vaglio critico un'ipotesi fattuale.
A fronte di tale configurazione dell'istituto, che presenta (notevoli analogie con l'integrazione investigativa e probatoria prevista per l'udienza preliminare dall'art. 421 c.p.p., comma 4, art. 421 bis c.p.p., e art. 422 c.p.p., non può ritenersi l'esistenza di un diritto alla prova delle parti. Tuttavia, non si può neppure trascurare che il codice prevede espressamente la possibilità che sia la parte a richiedere l'integrazione probatoria. In tale situazione, come costantemente ritenuto da questa Corte, non può mancare, in caso di rigetto della richiesta, un atto motivato che corrisponda in qualche guisa alla sollecitazione ricevuta. Tuttavia tale, motivazione risente della particolare situazione appena descritta. Essa, poiché deve in fin dei conti solo spiegare che non esiste una situazione d'indecidibilità, può essere anche implicita (come ripetutamente ritenuto da questa Corte da ultimo Cass. 16 maggio 2000, Callegari), desumendosi dalla sua stessa struttura argomentativa che mostra l'esistenza di un quadro probatorio (definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili. Per tali ragioni questa Corte ha pure ritenuto che il sindacato demandatole in ordine alla correttezza della motivazione dell'ordinanza in questione non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto istruttorio da compiere, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento adottato (S.U. 23 novembre 1995, n. 2110). A fronte di tali enunciazioni di principio la pronunzia appare correttamente motivata. Essa non solo e non tanto mostra l'inessenzialità di ciascuno dei mezzi di prova indicati, nei termini esposti dallo stesso ricorrente e sopra sintetizzati;
ma soprattutto enuncia la sicura possibilità di decidere sulla base delle acquisizioni disponibili. Tale enunciazione di principio trova poi compimento nella ricostruzione degli accadimenti che, in modo che - come si è detto - sfugge a qualunque censura logica, da conto delle apparenti incongruenze e le compone dando agli accadimenti un senso che appare altamente plausibile.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese di parte civile che appare equo liquidare in Euro 1.125,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Spina Franca, che liquida in Euro 1.125,00 oltre ad I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007