Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 1
In tema di reati transnazionali, i limiti posti dall'art. 12 della l. n. 146 del 2006 allo svolgimento degli accertamenti da parte del P.M. si riferiscono esclusivamente all'attività integrativa di indagine (ex art. 430 cod. proc. pen.) funzionale alla formulazione delle richieste al giudice del dibattimento in vista dell'eventuale adozione della confisca per equivalente ex art. 11 della medesima l. n. 146 o di una misura ablativa ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, e non, invece, alle attività svolte al di fuori del giudizio di cognizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l'attività investigativa svolta dal P.M., anche senza il rispetto dei limiti di cui all'art. 12 della l. 146 del 2006, finalizzata a richiedere al giudice dell'esecuzione un provvedimento di confisca ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 15251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15251 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 745
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 31882/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR US N. IL 15/08/1964;
2) PR LE IA IA N. IL 09/01/1973;
3) PR AN N. IL 08/02/1970;
avverso l'ordinanza n. 186/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. V. Monetti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 28 gennaio 2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'opposizione proposta da SE IT e, nella qualità di terzi interessati, da IT AR IA RA e LA avverso il provvedimento di confisca (D.L. n. 306 del 1992, art. 12- sexies) di beni immobili intestati acquistati da IT o dalla s.r.l. "Pre. Ri. Co.", o intestati a IT AR IA RA, a LA (fratello di SE), di beni mobili, della s.r.l. "Prematica" (amministratore unico AR IA RA, moglie di SE IT), nonché della quota di partecipazione di IT SE al consorzio "Cogemat con sede a Rovigo, disposto dalla medesima Autorità giudiziaria il 31 gennaio 2007 nei confronti di SE IT, condannato con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23 maggio 2003 (definitiva il 2 novembre 2004) alla pena di sei anni, due mesi e venti giorni di reclusone in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Con il provvedimento opposto veniva accolta la richiesta di estensione del sequestro preventivo a beni ulteriori rispetto a quelli oggetto della precedente richiesta formulata dal Procuratore generale il 28 aprile 2007 (limitata agli immobili posti in Rosarno e contraddistinti, rispettivamente, dalla part. 787 sub 1 piano terra e 787 sub 2 a f. 20 del catasto, dalla part. 756 sub 2 a f. 21, dalla part. 1107 sub 1 del f. 20, dalla part. 13 sub 15 piano terra categ. D/8 sub 47 piano terra cat. C/6 sub 48 cat. C/6 del f. 1 del catasto) e veniva disposta la confisca degli ulteriori beni indicati nel decreto impugnato.
La Corte, dopo avere respinto numerose eccezioni preliminari formulate dalla difesa, osservava che l'accoglimento della originaria richiesta avanzata dal Procuratore generale e di quella successivamente proposta si fondava sulla condanna definitiva di IT in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, sulla intestazione fittizia alla moglie e al fratello, nonché
alla s.r.l. "Pre.Ri.Co" dei beni, ritenuti riconducibili al condannato per interposta persona, sulla accertata sproporzione del valore dei beni stessi rispetto al reddito dichiarato negli anni da SE IT (detenuto ininterrottamente - salva una parentesi tra il 15 maggio 2000 e il 5 luglio 2000 - dall'8 marzo 2000 al 19 maggio 2005), dedito in maniera stabile e duratura ad ingenti traffici di sostanze stupefacenti a partire dal 1998, nonché dalla moglie AR IA RA.
2. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i due comuni difensori di fiducia che hanno redatto distinti atti di impugnazione, IT SE, ARgrazia RA, LA IT.
L'avv. Carmela Pirrottina, difensore di IT SE e LA e di AR IA RA, denuncia, anche mediante una memoria difensiva, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione in ordine ai profili oggetto delle memorie difensive depositate nel corso del procedimento, concernenti, in particolare, la congruità tra i redditi dichiarati e/o comunque prodotti e gli esborsi sostenuti dai ricorrenti in relazione ai singoli beni, sottolineando che l'elaborato peritale a firma del dr Staltari ha omesso di considerare che: a) l'immobile posto in DI era stato acquistato all'esito dell'esercizio di un diritto di prelazione ed era stato comprato allo stesso prezzo risultante nell'atto di compravendita;
b) per l'immobile situato in Rosarno, via Nazionale, il mutuo era stato contratto con solo per l'acquisto del bene, ma anche per la sua ristrutturazione (peraltro non realizzata) ed era stato garantito dalla s.r.l. "Fidart Calabria" da ipoteca gravante sul bene e da AR IA RA, già titolare di beni immobili;
c) per l'immobile di Roncadelle il tecnico incaricato dal custode degli immobili sottoposti a sequestro aveva ritenuto congruo il relativo prezzo di acquisto;
d) la difesa aveva contestato, nell'ambito delle memorie e delle note redatte dal consulente di parte dr Angelo Nucera (la cui audizione in contraddittorio con il perito d'ufficio veniva immotivatamente respinta), l'applicazione rigorosa degli indici Istat - non potendo gli stessi considerarsi come dati certi in assenza di indagini sul tenore di vita del nucleo familiare - e le modalità di calcolo e aveva confutato in maniera specifica l'esistenza di un rapporto di sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito e alle attività economiche dell'interessato; e) per l'immobile di Roncadelle, non essendo stato il prezzo ancora pagato, era impossibile effettuare la necessaria verifica tra il reddito e i costi che, negli anni successivi, la s.r.l. "Pre.Ri.Co" aveva dovuto sopportare per onorare gli impegni assunti e, in ogni caso, l'utile netto di esercizio della sala giochi "Royal casinò" era superiore a quello ritenuto dal perito.
L'avv. Managò, anch'egli difensore di fiducia di IT SE e LA e di AR IA RA lamenta, anche mediante una memoria difensiva, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della preclusione processuale, che invece si configura sotto due profili. Il giudice per le indagini preliminari, all'esito del giudizio abbreviato nel cui ambito il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell'imputato e il sequestro e la confisca dei beni e la difesa del ricorrente aveva prodotto documentazione patrimoniale per contrastare la richiesta dell'Ufficio di Procura (v. verbale di udienza), aveva deciso implicitamente, respingendola, in merito alla richiesta ablativa. Inoltre, il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria nei confronti di SE IT, prendendo in esame il procedimento penale relativo al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, instaurato nei confronti del predetto, e aveva disatteso la richiesta di confisca dei beni di IT e del suo nucleo familiare con la logica conseguenza che, almeno sino all'anno 2004, l'acquisizione dei beni e delle società era da ritenersi lecito. Pertanto i giudici dovrebbe dovuto nettamente distinguere tra i beni e le società acquisiti prima dell'anno 2004 e quelli acquistati in epoca successiva.
Lamenta poi illogicità della motivazione, in quanto non è stata disposta la confisca della società "Pre.ri.co", mentre è stata ordinata la confisca dei beni acquistati dalla predetta società (appartamento posto in via Foligno, in Rosario) e dei locali di Roncadelle, ove è situato il "Royal Casinò".
Eccepisce, inoltre, violazione della L. n. 146 del 2006, artt. 3, 11 e 12, essendo stati utilizzati, ai fini della confisca, gli esiti degli accertamenti svolti dal pubblico ministero senza l'osservanza del limite temporale fissato dall'art. 430 c.p.p.. Lamenta, altresì, erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza di un rapporto di sproporzione tra i redditi dichiarati e le altre attività economiche svolte dai ricorrenti e gli investimenti dagli stessi realizzati, atteso che il ragionamento contenuto nei provvedimento impugnato si fonda su presunzioni o sulla valorizzazione esclusiva dell'elaborato peritale d'ufficio con totale pretermissione dei rilievi formulati dalla difesa con le memorie ritualmente depositate e della documentazione ad esse allegate, nonché delle valutazioni svolte dal custode giudiziario (dott.ssa Polimeni) e dal consulente di parte. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Con riguardo al primo motivo di censura prospettato nel ricorso a firma dell'avv. Managò, il Collegio osserva quanto segue. Il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12 preleggi, comma 2, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica. Il divieto di duplicazione dei processi nei confronti della stessa persona in relazione al medesimo fatto-reato non è espressamente recepito nella Carta Costituzionale anche se nei lavori dell'Assemblea costituente si discusse dell'opportunità di costituzionalizzare il divieto, ma è espressamente elevato al rango di diritto civile e politico nei più importanti documenti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Si richiama, in proposito, l'art. 4, par. 1 del 8 Protocollo alla Cedu, dove si afferma che "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una condanna definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Si deve, peraltro, sottolineare che nel predetto Protocollo sussistono alcune eccezioni alla portata del principio, laddove si stabilisce che il ne bis in idem non è di per sè impeditivo di una "revisione in peius" "se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale della procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza" da cui scaturisce la preclusione (art. 4, par. 2).
È affermato anche dall'art. 14, par. 7 del Patto internazionale per i diritti civili e politici che, a sua volta, recita: "nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese". Analoghe formulazioni, con riferimento anche ai rapporti interstatuali, sono contenute nell'art. 20 dell'I.C.C. St. e nell'art. 50 della Carta di Nizza, poi trasfuso nell'art. 11-100 della Costituzione Europea.
La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale, ben nota alla teoria generale del processo, sia civile che penale. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l'equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.
Questa impostazione teorica, comunemente accolta anche dalla dottrina processuale penalistica, rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L'istituto della preclusione, attinente all'ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all'esercizio dell'azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655; Sez. Un. 14 luglio 2004, n. 36168; Sez. Un. 31 marzo 2004, n. 18339; Sez. Un. 29 maggio 2002, n. 28807; Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 9; Sez. Un. 19 gennaio 2000, n. 1; Sez. Un. 23 febbraio 2000, n. 8; Sez. Un., 10 dicembre 1997, n. 17; Sez. Un. 31 luglio 1997, n. 10; Sez. Un. 18 giugno 1993, n. 19; Sez. Un. 8 luglio 1994, n. 2; Sez. Un. 23 novembre 1990, n. 373; Corte Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995). Il ne bis in idem è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" (Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655; Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787; Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035) si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore.
In tale contesto le deduzioni difensive sono prive di pregio. Infatti il giudice dell'esecuzione, con puntuale richiamo delle emergenze processuali, ha evidenziato che non vi è alcuna coincidenza (salvo che per il bene immobile posto in Rosarno, part. 1107 di cui al foglio 20 del catasto) tra la richiesta di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies avanzata dal pubblico ministero con l'atto in data 21 novembre 2001, richiamato all'udienza preliminare del 22 novembre 2001, e il provvedimento impugnato. In secondo luogo, con spiegazione immune da vizi, ha messo in luce la circostanza che il giudice per le indagini preliminari non ha adottato, neppure implicitamente, alcuna decisione in tema di confisca e che, pertanto, in assenza di un'espressa statuizione da parte del giudice di merito, non sussistevano i presupposti per ritenere configurarle la preclusione, intesa nel senso in precedenza illustrato.
2. Alla luce dei principi in precedenza enunciati non sussiste neppure la preclusione derivante, secondo la prospettazione difensiva (cfr. secondo motivo del ricorso dell'avv. Managò), dall'intervenuta decisione nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di SE IT e conclusosi con il rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Il provvedimento impugnato, con iter argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato l'assenza di coincidenza tra il decreto adottato nell'ambito del procedimento di prevenzione e quello emesso in sede esecutiva sia sotto il profilo soggettivo (atteso che al procedimento di prevenzione sono rimasti estranei la moglie e il fratello del proposto, odierni ricorrenti insieme con SE IT) che sotto quello oggettivo, considerata, relativamente a quest'ultimo aspetto, la parziale diversità dei beni, risultando maggiori gli investimenti, anche immobiliari, oggetto della domanda di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12- sexies, nel cui ambito viene in rilievo in particolare l'immobile di Roncadelle il cui valore ha fatto enormemente "lievitare" la sproporzione di detti investimenti rispetto alle capacità economiche lecite, accertate in capo a SE IT.
L'ordinanza impugnata è, inoltre, esente da censure nella parte in cui ha messo ulteriormente in luce la diversità dell'intero thema decidendum, anche alla luce delle ulteriori indagini effettuate dall'Ufficio di Procura e confluite nell'articolata richiesta formulata dalla Procura generale in sede esecutiva, nonché la non riconducibilità alla posizione di SE IT, bensì a quella di CH LL, delle considerazioni svolte in merito alla legittima provenienza dei beni oggetto della domanda di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. A tale riguardo il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale della prevenzione aveva ritenuto insussistente, nei confronti di SE IT, il requisito della attuale pericolosità sociale e che, solo in conseguenza di ciò, non aveva proceduto al vaglio del requisito della sproporzione e della legittima provenienza dei beni riconducibili al medesimo direttamente o per interposta persona. Le considerazioni sinora svolte consentono di ritenere priva di pregio anche la censura difensiva di omessa distinzione, da parte del giudice dell'esecuzione, tra acquisizione (legittima) dei beni in epoca antecedente al 2004 e acquisto dei beni in data posteriore.
3. Priva di pregio è anche la dedotta violazione della L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3, 11 e 12 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale(cfr. quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Managò).
Ai sensi del combinato disposto della L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 12 il pubblico ministero può compiere, "nel termine e a i fini di cui all'art. 430 c.p.p." ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'art. 11 in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato da considerare "transnazionale" a norma dell'art. 3 della medesima legge.
Il chiaro ed univoco tenore letterale della L. 146 del 2006, art. 12 consente di affermare che i limiti posti dalla norma allo svolgimento degli accertamenti da parte del pubblico ministero si riferiscono esclusivamente all'attività integrativa di indagine (art. 430 c.p.p.) funzionale alla formulazione delle richieste al giudice del dibattimento in vista dell'eventuale adozione della confisca per equivalente (L. n. 146 del 2006, art. 11) o di una misura ablativa L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies. La previsione contenuta nell'art. 12 non può, quindi, trovare applicazione al di fuori del processo di cognizione e non può comportare, mediante una non consentita lettura estensiva della norma, l'introduzione di limiti allo svolgimento, in sede esecutiva, da parte del pubblico ministero di accertamenti funzionali alla esatta individuazione dei beni del condannato e alla doverosa verifica circa la provenienza dei beni di cui lo stesso disponga, anche per interposta persona, e il rapporto di proporzione rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica svolta. La confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies, già positivamente scrutinata dal giudice delle leggi (Corte cost., ordinanza 29 gennaio 1996, n. 18) ha inteso inserire nel sistema processuale una misura di sicurezza atipica che, sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimoniali, evocando una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima (Sez. Un. 30.5.2001, n. 29022). Il correlativo diritto di difesa non va inteso in senso assoluto, ma va modulato secondo l'oggetto del procedimento, essendo indubitabile la differenza ontologica insita tra l'accertamento della colpevolezza e l'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale.
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha argomentato l'inapplicabilità della L. n. 146 del 2006, art. 12 al caso in esame, in cui gli accertamenti sono stati svolti in sede esecutiva dopo il passaggio in giudicato (2 novembre 2004) della sentenza pronunziata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti di SE IT, imputato del delitto di associazione a delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).
4.Parimenti infondate sono sia le ulteriore doglianze difensive contenute nel ricorso a firma dell'avv. Managò che quelle sviluppate nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Pirrottina e nelle rispettive memorie difensive.
Il giudice dell'esecuzione è pervenuto alla decisione di respingere l'opposizione al decreto di confisca in base ad un ben articolato percorso argomentativo, che lungi dal valorizzare esclusivamente le risultanze le indagini svolte dall'ufficio del pubblico ministero e l'elaborato peritale a firma del Dott. Staltari, univocamente indicativi della sproporzione esistente tra il reddito dichiarato da SE IT e dai suoi familiari ed il valore dei beni oggetto della richiesta di confisca, ha valutato attentamente i molteplici rilievi difensivi e la documentazione di parte prodotta. In tale ottica, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, ha spiegato le ragioni per le quali non poteva tenersi conto, per ritenere giustificata la provenienza dei beni o delle altre utilità, dell'attività economica svolta da ET nel settore dei videogiochi e non documentata in modo obiettivo e incontrovertibile (Sez. Un. 17.12.2003, n. 920) e in presenza di una illiceità originaria del comportamento che continuava a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca (Sez. 6, 27.5.2003 n. 36762; Sez. 5, 5 maggio 2000, n. 3203; Sez. 6, 22 marzo 1999, n. 950; Sez. 2, 6.5.1999, n. 2181). Il giudice dell'esecuzione ha, inoltre, spiegato le ragioni per le quali, pure alla luce dei rilievi difensivi e della documentazione prodotta dalle parti, le conclusioni dell'articolato e completo elaborato peritale del Dott. Staltari devono ritenersi del tutto appaganti e logiche, tenuto conto della metodologia seguita (stima dei beni immobili e delle partecipazioni societarie e alle aziende acquisiti da IT SE e LA e AR IA RA a far data dal 1988; ricostruzione degli investimenti effettuati dalla s.r.l. "Pre.Ri.Co", dalla s.a.s. "Pierre"e dalla s.r.l. "Prematica" sin dalla fase delle rispettive costituzioni, avvenute nel 1997, nel 1993, nel 2006; puntuale analisi, da parte del perito d'ufficio, della perizia tecnico-contabile di parte a firma del dott. Nocera, delle relazioni del custodie giudiziario, Dott. Giovana Polimeni, delle dichiarazioni dei redditi del IT, della RA, della s.r.l. "Pre.Ri.Co", dei coniugi IT Michelnagelo e EL Faccoli, delle informazioni reddituali acquisite presso i competenti uffici).
Il giudice dell'esecuzione ha, inoltre, sottolineato il rigore del metodo seguito dal perito che, per gli anni in esame, ha dato conto dei redditi prodotti dai singoli soggetti, dei redditi d'impresa e dei redditi di partecipazione in società di persone, degli oneri deducibili (quote di muto e contributi previdenziali), dell'imposta netta, del reddito effettivamente spendibile, e ha preso in debita considerazione le osservazioni difensive alla luce delle quali ha tenuto conto degli utili societari non distribuiti della s.r.l. "Pre.Ri.Co", sommando tali utili ai redditi personali dei soggetti interessati dall'accertamento.
L'ordinanza impugnata ha, poi, messo in luce il fatto che il perito ha valutato i finanziamenti di terzi per mutui o per affidamento di conto corrente, i relativi costi e i successivi rientri, passando quindi alla valutazione dell'importo necessario per il sostentamento della famiglia IT, composta da due percettori di reddito (SE IT e la moglie, AR IA RA) e da tre figli a carico e attingendo, al pari del consulente di parte, ai dati Istat.
Contrariamente all'assunto difensivo, il provvedimento censurato ha puntualmente ricostruito tutte le vicende relative: a) all'acquisto, da parte di SE IT, immobile posto in Rosarno, via Nazionale n. 81 e all'accensione del mutuo;
b) all'acquisto, ad opera della RA, dell'immobile di DI (peraltro non oggetto di confisca), le cui vicende sono state motivamente ritenute rilevanti ai fini della delineazione del modus operandi;
c) alla compravendita dell'immobile di Rosarno, via Garibaldi, acquistato dalla RA, la cui parte locataria, il 22 marzo 2004, effettuava in favore della minorenne AR IT, figlia di SE, la donazione di un immobile con relative pertinenze, posto in Corbetta, via Lamarmora 12, simulante un vero e proprio atto di investimento della famiglia IT;
d) all'acquisto, da parte della s.r.l. "Pre.Ri.Co", dell'immobile di Roncadelle in cui era situata l'azienda "Royal Casinò", alle modalità del relativo prezzo, all'accensione del mutuo assistito da ipoteca su detto immobile, nonché alla correlate vicende societarie con conseguente distribuzione delle cariche, agli investimenti effettuati in attrezzature e arredi, ai bilanci di esercizio della "Royal Casinò".
Dopo tale complessa analisi, il giudice dell'esecuzione, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha osservato che tali cospicui investimenti non trovavano, pur tenendo conto di tutti i rilievi difensivi, un'obiettiva giustificazione nella situazione reddituale dei soggetti controllati e che esisteva un'obiettiva sproporzione tra il valore dei suddetti beni e i redditi dichiarati dai ricorrenti.
Ha, infine, argomentato che non era ravvisabile alcuna contraddittorietà riconducibile al fatto che la confisca non ha riguardato la s.r.l. "Pro.Ri.Co", costituita nel 1997, atteso che la misura reale ha piuttosto colpito i maggiori investimenti dalla stessa operati (acquisto dell'immobile di Roncadelle e dell'attrezzatura del "Royal Casinò" e acquisto dell'immobile posto in Rosarno, via Foligno), trattandosi di un'entità economica direttamente riconducibile a SE IT.
Sulla base di quanto sin qui esposto è agevole rilevare che le prospettazioni difensive in ordine a pretese carenze argomentative dell'ordinanza impugnata si risolvono, in definitiva, in una sostanziale "rilettura" degli elementi di fatto, condotta in base a dati ritenuti motivatamente poco attendibili dal giudice dell'esecuzione, che risulta preclusa in sede di legittimità e sono volte a sollecitare una non consentita diversa lettura delle emergenze processuali in presenza di un complessivo apparato argomentativo sorretto da una completa, solida e coerente motivazione, fondata sulla scrupolosa analisi di tutto il materiale acquisito anche su iniziativa di parte e sulla confutazione dei rilievi formulati dagli opponenti.
Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012