Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/2004, n. 36168
CASS
Sentenza 14 luglio 2004

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Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. "revoca formale" indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l'ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca).

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso").

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  • 1Opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato: è il giudice penale il solo competente a decidere (Cass. pen. n. 17470/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 maggio 2025

    1. Il caso e la questione giuridica La Corte di cassazione, con la sentenza in argomento, è intervenuta per chiarire nuovamente un tema già oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali: la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento che revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pronunciato nell'ambito di un procedimento penale. Nel caso specifico, il sig. G.P., imputato in un processo penale, aveva proposto opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto della Corte d'appello di Napoli che gli revocava il beneficio. La sua istanza, dopo essere stata considerata erroneamente un ricorso per Cassazione, era stata riqualificata dalla stessa …

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  • 2Uno dei labirinti della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato: la revoca del beneficio.
    Ianniello Nicola · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2006

    Si stava esaminando la ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio dello Stato previsto dall?art. 112 del T.U. n.115/02 alla luce della sentenza Cassazione penale, sez. un., 14 luglio 2004, n. 36168, quando ? intervenuta la Legge 17 agosto 2005 n. 168 che in buona sostanza ha vanificato tutto il lavoro interpretativo finora svolto dalla giurisprudenza di legittimit? e di merito tra le quali, per la verit?, continuavano a permanere contrasti nonostante la pronuncia suddetta. La sentenza in esame stabiliva infatti che ?in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/2004, n. 36168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36168
Data del deposito : 14 luglio 2004

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