Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità degli enti previdenziali per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ., prescinde dalla imputabilità del ritardo a colpa del debitore, con l'unica differenza costituita dalla concessione all'ente previdenziale di un termine di 120 giorni dalla domanda per provvedere alla liquidazione del credito previdenziale; in riferimento al caso di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, rivalutazione ed interessi - anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3 comma diciassettesimo della legge n. 335 del 1995 (inapplicabile nella specie ratione temporis)- decorrevano dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, salva la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello "spatium deliberandi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE TO quale erede unico di SA RI BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/55 presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, il presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 8288/99 del Tribunale di ROMA, depositata l'11/05/99 - R.G.N. 161/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza dell'11 maggio 1999, il Tribunale di Roma - pronunciando sull'appello dell'PS avverso la decisione del locale pretore, che aveva condannato l'Istituto a versare a LA RI NC la somma di lire 27.993.903 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico corrisposti in ritardo - riformava la decisione appellata e condannava l'PS al pagamento degli accessori predetti dal centoventunesimo giorno successivo all'11 marzo 1988. Riteneva, infatti, che, in caso di mora nella corresponsione, da parte dell'I.N.P.S., del trattamento pensionistico spettante alla parte privata in forza della Convenzione italo - jugoslava del 14 novembre 1957, gli interessi e la rivalutazione sulle somme versate in ritardo decorrono dal centoventunesimo giorno successivo, non alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero, ma a quella in cui la domanda stessa, trasmessa da tale ente, sia pervenuta all'PS.
In particolare, premesso che la parte appellata era titolare di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo dei contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, osservava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna per crediti previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento) comporta la configurabilità della responsabilità dell'ente previdenziale in presenza di un comportamento colposo del debitore e che la tesi della necessità del riferimento alla data di ricezione della domanda da parte dell'PS (in mancanza della quale ricezione non è ipotizzabile colpa dell'Istituto medesimo) è confermata dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (in due motivi) NC ON, quale erede unico di LA RI NC. L'PS ha depositato procura.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n^.
156/1991, nonché dell'art. 47, 4^ comma, del D.P.R. 30/04/1970 n^. 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n^. 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16, 6^ comma, della legge 30/12/1991 n^. 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n^. 885, e, segnatamente, agli artt.
2 - paragrafi 1 e 2-
, 31 - paragrafo 1^-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10 ottobre 1958 (artt. 19 - paragrafi 1, 3, 4 e 5- , 29 e 30)".
In particolare, la parte ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo ammnistrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano. Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c. 17) della legge n. 335 del 1995 - dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente - ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo - denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione - si lamenta che il Tribunale
abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'PS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dalla pensionata. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'PS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando alla pensionata l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'PS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto).
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; 2 marzo 1998 n. 2280; 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 5439 e 26 aprile 2002 n. 6114). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale,
cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'PS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa.
Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sè argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero.
Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato".), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione, della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di dame pronta comunicazione all'altro, conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato.
La seconda di dette norme (art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990: n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
È quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano.
In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (V. Cass. n. 13386/2000, 15776/2000, 5439/2001 e 6114/2002 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata, dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva - ovviamente - la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa - anche per le spese - alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003