Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 3
Il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. in tema di rinnovazione della citazione a giudizio da parte del presidente dell'organo giudicante è attuativo di un principio desunto dalla sistematica processuale, sicché deve ritenersene la generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice che deve trattarlo, e, dunque, anche con riferimento al giudizio pretorile.
La rinnovazione della citazione a giudizio prevista nell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è istituto che può operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerente alla fase giudiziale del processo - insorga - ai soli fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio - la necessità di ricitare l'imputato. Ne consegue che non può essere detta norma, ad operare nei casi in cui il giudice del giudizio rilevi invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinenti al giudizio.
Nel caso in cui in un giudizio innanzi al pretore occorra procedere a rinnovazione della citazione dell'imputato a cagione del mutamento del giudice del dibattimento già iniziato, il provvedimento del pretore del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al P.M. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme - come tale autonomamente impugnabile per cassazione - in quanto non solo attributivo al P.M. di una competenza funzionale spettante invece a detto pretore ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore.
Commentario • 1
- 1. Indagato archiviato non ha diritto di vedere copia del fascicolo (Cass. 14999/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 giugno 2022
L'indagato che abbia avuto visione di gran parte degli atti non ha diritto a vedere il fascciolo a suo carico una volta archiviato: è peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 116 e 408 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU, in quanto il problema della tutela del diritto di difesa della persona sottoposta si pone solo in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione e in tal caso l'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, assicura congruamente il diritto di difesa anche dell'indagato ed appare in linea con il principio del giusto processo. Deve escludersi che il diniego …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente N. 19
1.Dot. Gaetano LO COCO Componente
2. " UI AS " REGISTRO GENERALE
3. " ER AL " N. 28903/92
4. " AR LE "
5. " GI VA "
6. " IO BU "
7. " EP CO "
8. " GI D'SO rel. "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Verona nei confronti di ZI ME nato il [...];
avverso l'ordinanza del 13.10.1992 del Pretore di Verona;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI D'Urso;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiarare inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza resa nell'udienza dibattimentale del 13 ottobre 1992 - nel procedimento penale a carico di EN ON, imputato come in atti - il Pretore di Verona, rilevato che l'istruttoria dibattimentale era stata già iniziata da altro magistrato, onde la prosecuzione sarebbe stata affetta di nullità insanabile, ordinava la restituzione degli atti al p.m. perché provvedesse alla rinnovazione della citazione.
Contro il provvedimento, ha proposto impugnazione, davanti a questa Suprema Corte, il procuratore della Repubblica presso la pretura, deducendone il carattere abnorme - donde la ritenuta impugnabilità - perché assolutamente non previsto dal sistema normativo e (mutuandosi definizione di abnormità, ricavata dagli arresti giurisprudenziali in materia) generatore di una situazione processuale rimovibile soltanto col ricorso per cassazione. Articola il ricorrente la dimostrazione del ravvisato profilo, nell'impugnata ordinanza, A) col richiamo (del quale, - peraltro - , può sin da ora segnalarsi la non pertinenza, in funzione del ricordato contesto della statuizione) al disposto dell'art. 177 c.p.p.; B) col denunciare la violazione dell'art. 143 disposizioni di attuazione del c.p.p., del quale esso ricorrente ravvisa l'applicabilità, nel rito pretorile, derivandone che spetti al pretore "... nel caso in cui, essendo stato ritualmente incardinato il processo, si debba procedere alla rinnovazione del dibattimento ... ricitare l'imputato ... per una nuova udienza ..."; dal che deriverebbe - secondo le conclusioni del ricorso - che la censurata decisione, facendo regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari - dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e la sua regolare notifica - sia da ritenere, in quanto assolutamente infondata, in diritto, sicuramente abnorme. Con ordinanza del 16 marzo 1993 la terza sezione penale di questa Corte ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite penali. Ciò posto, occorre, preliminarmente, accertare se, - in effetti -, carattere abnorme abbia il provvedimento di cui trattasi, potendo solo vigere un parametro del genere, ai fini dell'inerente impugnabilità, altrimenti da escludere, pel fondamentale disposto dell'art. 568. 1 c.p.p.. A sua volta, l'accertamento or detto implica la definizione del quadro normativo, nell'ottica del quale occorrerà vagliare la statuizione censurata. Rilevasi, al riguardo, che, nel codice, le ipotesi di "rinnovazione della citazione" (cfr. gli art. 485 e 486) demandata al giudice, sono partitamente delineate ed agganciate ai tratti specifici, di cui alle singole previsioni normative, sicché, per poter trar norma di estensione generalizzata, oltre queste ultime, soccorre il disposto dell'art. 143 disposizioni di attuazione del codice, per il quale "Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente". Che tale dettato viga non solo in relazione agli atti ivi espressamente denominati ma pure relativamente a quelli "introduttivi", di cui al titolo II capo II libro VII del codice, è tesi, già accolta dalla giurisprudenza di legittimità (cnf. la sentenza di cui alla massima riv. 188364 - sez. I, 8.10.1991) che fondasi su osservazioni di tipo sistematico di manifesta esattezza e tali da non richiedere diffusa dimostrazione, ond'è che può acquisirsi il dato normativo dell'attribuzione al giudice della fase del giudizio (e per esso, ove sia collegiale, al presidente, secondo la specifica previsione della norma attuativa, di cui dicesi) della competenza a provvedere alla rinnovazione della citazione", in tutti i casi "e per qualunque motivo" si renda necessaria. La portata della disposizione è, invero, chiaramente apprezzabile nel senso di superare le previsioni specifiche del testo codicistico, estendendo i casi di rinnovazione della citazione, e conferendo, così, al relativo concetto, una connotazione generalizzante (si osservino le locuzioni del testo in esame: "in tutti i casi" - "per qualunque motivo") che, tuttavia, lascia all'interprete il compito dell'individuazione dei criteri, che, in aderenza ai generali principi sistematici del codice, possano correttamente circoscriverne il campo di operatività. Converrà dire, quindi, che la rinnovazione della citazione a giudizio, prevista nella norma in esame, sia istituto penal - processuale, che può operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerente alla fase giudiziale del processo - insorga, e solo ai fini della permanenza della validità della ulteriore prosecuzione del giudizio, la necessità di ricitare l'imputato. È chiaro, così, che non possa essere la norma in discorso ad operare - soprattutto nella sua valenza, attributiva di competenza attuativa al giudice del giudizio - bensì altre, nei casi nei quali quest'ultimo rilevi invalidità o carenze, incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio, casi nei quali la sua competenza non va oltre i limiti del rilievo e della disposizione conseguente, laddove la rinnovazione dell'atto invalido compete all'organo giudiziario da cui promana (cnf. l'art. 185. 2, secondo il quale "Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione ..."). Sembra coerente con quanto fin qui detto l'osservazione che la norma d'attuazione in esame, nel tratto, come sopra enucleato, da cui si è desunta la generalizzazione della nozione tecnica dirinnovazione della citazione, e nella portata dispositiva, implicante l'attribuzione al giudice del giudizio (e, per esso, al presidente del collegio) della competenza non solo a disporre ma anche a provvedere alla rinnovazione, non sia altro che la traduzione in un testo positivo - per l'appunto, in una disposizione di attuazione - di principi sistematici e strutturali, indubitabilmente immanenti già nel testo codicistico, dei quali costituiscono indici univocamente rivelatori i disposti che si son venuti, via via, accennando, cui, peraltro, possono aggiungersene altri, non meno espressivi, quali, ad esempio, da un lato, le previsioni dell'art. 465, che demanda al presidente del collegio di disporre la notificazione agli interessati dei suoi provvedimenti di anticipazione o di differimento dell'udienza, e, dall'altro, quelle dell'art. 487. 1, ove il dettato, secondo cui il giudice, nel caso considerato, dispone la rinnovazione degli atti nulli è da intendere, ovviamente, nell'ottica del generale disposto dell'art. 185. 2(cit.), così esulando l'ipotesi della norma suddetta dell'ambito applicativo dell'art. 143 disp. att. del codice. La dimostrazione appena fornita rende del pari palese come, nel caso che ne occupa, si rendesse appropriata soltanto la rinnovazione della citazione, non essendovi alcuna ragione pel rinnovo del decreto di citazione a giudizio, emesso dal P.M. (art. 554 e 555) ovvero della sua notificazione, essendo tali atti validi e dovendo, quindi, essere produttivi irreversibilmente di tutti gli effetti collegati dalla legge alla loro verificazione.
Or, così enucleati i criteri sistematici, pertinenti al caso, del quale sono stati individuati gli estremi qualificanti pel relativo trattamento, non sembra possa esser d'ostacolo a che si traggano, da quanto precede, le coerenti conclusioni, l'osservazione che la norma di attuazione suddetta, facendo espresso riferimento al presidente d'un collegio giudicante, non abbia possibilità di esplicazione, allorquando il giudice sia, invece, monocratico.
L'obiezione (che ha alimentato, in parte, gli apporti dottrinari, in materia, ed il contrasto giurisprudenziale "si ricorda, in via esemplificativa, che l'applicabilità della norma di attuazione nel procedimento pretorile viene esclusa da sez. I n. 4276 del 13.10.1992, sez. V n. 2369 del 18.12.1992, sez. V n. 1134 del 31.3.1993, ed ammessa, invece, da sez. V n. 2140 del 2.12.1992, sez. V n. 2137 della stessa data, e - in via d'analogia - da sez. III n. 1504 del 22.9.1992", sul cui rilievo si è chiesto l'intervento regolatore delle Sezioni Unite -) non si rivela - nell'ottica delle ragioni sopra considerate - consistente, soprattutto pel rilievo che, essendo l'art. 143 disp. att. espressione di principi sistematici immanenti nell'orditura strutturale della disciplina codicistica, il suo tratto normativo, ove attribuisce la competenza per il provvedimento de quo al giudice del giudizio, è da ritenere disposto attuativo di principio desunto dalla sistematica processuale, onde ne riviene la sua generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice, che deve trattarlo. Con ciò emergendo, già col solo ausilio degli accennati criteri ermeneutici, la ricomprensione, nella sfera di previsione della norma, delle omologhe ipotesi, pur verificabili nella fase giudiziale del procedimento davanti al pretore, rimane contemporaneamente dimostrata l'inevitabile confluenza del disposto di cui trattasi nel novero delle "norme relative al procedimento davanti al tribunale", di cui l'art. 549 detta l'osservanza, in quanto applicabili, nel procedimento pretorile. Di guisa che è consentito approdare all'esito interpretativo, già raggiunto, sul piano del criterio sistematico - strutturale, anche alla stregua di quanto espressamente sancito dalla norma appena ricordata. Non sembra, dunque, che possa fondatamente porsi in discussione l'incidenza del disposto in esame nel giudizio pretorile, derivandone l'indubitabile attribuzione al pretore della competenza a provvedere alla rinnovazione della citazione, "in tutti i casi, in cui occorre, per qualunque motivo". Quali, poi, siano detti casi e motivi della rinnovazione, discende dalle osservazioni che già si son fatte, delineando i tratti qualificanti della relativa nozione, onde - a tutto ciò rimandando - non resta che ribadire la perfetta riconducibilità all'ambito dei casi suddetti di quello su cui si verte;
ove, dunque, resta indubitabile la competenza, al provvedimento, del pretore, e, per converso, l'esclusione di quella del Pubblico Ministero. Alla rinnovazione della citazione (che doveva quindi consistere - come tale - in un atto, da far notificare all'interessato, ove, insieme al richiamo agli atti precedenti, al medesimo già notificati, gli si desse notizia della nuova data della comparizione in udienza, per la trattazione del giudizio) avrebbe dovuto, - pertanto -, provvedere lo stesso pretore, rivelandosi, - così -, censurabile la statuizione adottata, dispostiva, invece, della restituzione degli atti al P.M., per la rinnovazione della citazione dell'imputato. E codesto provvedimento, non solo perché espressivo di illegittima ripulsa ad esclusiva competenza di funzione ed attributivo - per converso - di doverosità di adempimento processuale, esulante, invece, dalla competenza del P.M., ma, - soprattutto -, perché ha prodotto una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore, la valida e compiuta definizione della quale ne rendeva ormai irreversibili gli effetti, si è posto quale antecedente genetico d'un evento di patologia processuale, non altrimenti ovviabile se non con l'ablazione dell'atto, da cui è dipeso. Non sfugge, quindi, alla denominazione di provvedimento abnorme quello censurato, che è, - per ciò -, suscettibile della proposta impugnazione e meritevole dell'invocato annullamento (senza rinvio). Gli atti vanno trasmessi allo stesso pretore, per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE - A SEZIONI UNITE - ANNULLA SENZA RINVIO L'ORDINANZA IMPUGNATA ED ORDINA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLO STESSO PRETORE DI VERONA, PER L'ULTERIORE CORSO DEL PROCEDIMENTO. Così deliberato nella camera di consiglio il 18.6.1993.