Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 19
CASS
Sentenza 18 giugno 1993

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Il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. in tema di rinnovazione della citazione a giudizio da parte del presidente dell'organo giudicante è attuativo di un principio desunto dalla sistematica processuale, sicché deve ritenersene la generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice che deve trattarlo, e, dunque, anche con riferimento al giudizio pretorile.

La rinnovazione della citazione a giudizio prevista nell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è istituto che può operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, inerente alla fase giudiziale del processo - insorga - ai soli fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio - la necessità di ricitare l'imputato. Ne consegue che non può essere detta norma, ad operare nei casi in cui il giudice del giudizio rilevi invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinenti al giudizio.

Nel caso in cui in un giudizio innanzi al pretore occorra procedere a rinnovazione della citazione dell'imputato a cagione del mutamento del giudice del dibattimento già iniziato, il provvedimento del pretore del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al P.M. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme - come tale autonomamente impugnabile per cassazione - in quanto non solo attributivo al P.M. di una competenza funzionale spettante invece a detto pretore ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore.

Commentario1

  • 1Indagato archiviato non ha diritto di vedere copia del fascicolo (Cass. 14999/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 giugno 2022

    L'indagato che abbia avuto visione di gran parte degli atti non ha diritto a vedere il fascciolo a suo carico una volta archiviato: è peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 116 e 408 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè 6 CEDU, in quanto il problema della tutela del diritto di difesa della persona sottoposta si pone solo in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione e in tal caso l'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 3, assicura congruamente il diritto di difesa anche dell'indagato ed appare in linea con il principio del giusto processo. Deve escludersi che il diniego …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1993, n. 19
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19
Data del deposito : 18 giugno 1993

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