CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 28190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28190 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GR AK, alias HK ON, nato in [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Verbania del 26.1.2(123; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Canfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Verbania, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 26.1.2023, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, con contestuale sospensione della sua esecutività, nei confronti della sentenza resa in data 18.3.2009 dal medesimo Tribunale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28190 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/05/2023 2. ricorre per cassazione il difensore dell'GR deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 24, comma 2, Cost, 6, § 1 e 3, CEDU e 14, § 3, del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'imputato provvedimento: rileva che, dall'ordine di esecuzione notificato al ricorrente all'atto del suo rientro in Italia dopo la espulsione, l'GR aveva appreso della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 18.3.2009 con cui era stato condannato alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 51,00 di multa all'esito di un processo di cui non aveva mai avuto notizia alcuna;
rileva, quindi, che il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sostenendo che le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio erano regolari;
osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, nessuna nuova valutazione spetta al Giudice dell'Esecuzione atteso che non esiste alcun limite temporale per avanzare la richiesta ma soltanto un termine decadenziale per la sua proposizione;
richiama la giurisprudenza sovranazionale elaborata con riguardo alla disciplina del processo contumaciale e la necessità di tener conto della evoluzione dei principi in materia di tutela dell'accusato, dovendosi considerare che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio non è circostanza idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento o del processo in difetto della prova, positiva, della instaurazione di un reale rapporto professionale con questi;
4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento della ordinanza con rinvio al Tribunale di Verbania per nuovo esame: segnala, infatti, che le richieste avanzate nell'interesse del condannato erano due, la prima, di sospensione della esecutività della sentenza e, la seconda, pur connessa alla prima, di restituzione nel termine;
segnala che, pertanto, con riguardo al primo dei due poetita, sussisteva la competenza del giudice dell'esecuzione trattandosi, in definitiva, di una istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza;
tanto premesso, osserva che la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente ribadito che, anche nella previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen., la regolarità della notificazione nelle mani di un soggetto terzo comportava una mera presunzione juris tantum di conoscenza del processo o della sentenza;
segnala che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione adito si è limitato a ribadire la regolarità formale della notifica sostenendo fosse impossibile rimettere in discussione il tema della effettiva conoscenza del processo e della sentenza, affermazioni contrastanti la giurisprudenza già affermatasi nel vigore del processo cd. "contumaciale". CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato. 1. AK GR (alias KO ON ma„ per comodità espositiva, di séguito indicato soltanto con il primo identificativo) aveva chiesto di essere rimesso in termini per proporre appello contro la sentenza resa dal Tribunale di Verbania in data 18.3.2009 di cui soltanto recentemente aveva appreso l'esistenza e di cui aveva nel contempo sollecitato la sospensione della esecutività. Il Tribunale ha rilevato che il processo, svoltosi con il rito "contumaciale" antecedente l'entrata in vigore della legge del 2014, aveva visto l'elezione di domicilio dell'GR formalizzata nel relativo verbale di identificazione redatto in data 12.12.2007 dove era stato indicato lo studio del difensore di ufficio;
a quell'indirizzo, pertanto, erano stati ritualmente notificati sia il decreto di citazione a giudizio che l'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 cod. proc. pen.. Ha segnalato che la deduzione, oggi, della mancata conoscenza del processo implicherebbe, a distanza di tredici anni, una rivalutazione di quanto già vagliato dal giudice del dibattimento alla luce del quadro normativo all'epoca vigente. 2. Va chiarito, in primo luogo, che il rimedio della remissione in termini e quello dell'incidente di esecuzione sono strumenti tra loro diversi ed alternativi: il primo, infatti, suppone la ritualità della notifica e la esistenza di una situazione di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito di rispettare il termine per proporre l'impugnazione; il secondo, invece, si fonda sulla omessa notificazione dell'estratto contumaciale che ha impedito alla sentenza di passare in giudicato (cfr., Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547 - 01 in cui la Corte ha ribadito che la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione). Ne consegue che l'unico rimedio esperibile, in tale ultima ipotesi, è rappresentato dall'impugnazione tardiva della sentenza (cfr., Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 - 01; conf., Sez. 4 - , n. 54036 del 23/10/2018, De Vivo, Rv. 274751 - 01). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nelle conclusioni della Procura Generale, se è vero che il ricorrente aveva avanzato una richiesta di L 3 remissione in termini, è pur vero che, rivolgendosi al giudice dell'esecuzione - cui aveva chiesto di sospendere l'esecutività della sentenza — egli ha certamente inteso denunziarne, nella sede funzionalmente competente, il suo mancato passaggio in giudicato per effetto della irritualità/inesistenza della notifica dell'estratto contumaciale. La competenza del Tribunale, adito quale giudice dell'esecuzione, resisterebbe, in ogni caso, anche nel caso di ritenuta ritualità (sul piano formale) della notificazione dell'estratto e, dunque, per decidere in ordine alla restituzione nel termine per impugnare a norma dell'art. 175 cod. proc. peri., atteso che il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen. stabilisce, espressamente, che il giudice dell'esecuzione decide sulla restituzione "se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento". Tanto premesso, la fondatezza del ricorso riposa sulla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ed ormai da tempo ribadito che in tema di restituzione nel termine per impugnare, la "versione" del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in I. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di un'eventuale prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna: con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, Rv. 264219). Alla luce di tale principio, la restituzione nel termine, come regolata dall'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente applicabile al caso, postula che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver impedito la proposizione dell'impugnazione per un fatto non riconducibile alla volontà del condannato che abbia rinunciato a contestarla (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, rv. 268251; sez 6, n. 19219 del 2/3/2017, Cobo, rv. 4 270029); né la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (sempre nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67), implica la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua 4 notificazione (Sez. 1, Sentenza n. 52477 del 17/10/2017 Cc. (dep. 16/11/2017) Rv. 273066). Più in particolare, si è affermato che il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d'ufficio presso cui egli aveva in precedenza eletto domicilio e che questi avesse nel corso del giudizio avanzato istanza di rinvio al fine di valutare la possibilità di accedere a riti alternativi, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo assistito (cfr., Sez. 6, n. 7080 del 03/02/2010, Mammi, Rv. 246085 01); Sez. 4, n. 8104 del 15/11/2013, Djordjevic, Rv. 259350 01; Sez. 6, n. 19781 del 05/04/2013, N ikolic, Rv. 256229 01); Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv. 242535 - 01). 4. Nel caso di specie, il Tribunale, errando in diritto, si è puramente e semplicemente limitato a ribadire la regolarità 'formale' della notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio illo tempore indicato come domiciliatario, per questa via ritenendo insussistenti i presupposti per la rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello. Tantomeno è corretta, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la considerazione secondo cui i principi ivi affermati sarebbero il frutto di una evoluzione giurisprudenziale solo di recente "cristallizzata" poic:hé, come si è visto, già nei primi anni successivi alla entrata in vigore della legge 60 del 2015 la Corte aveva riconosciuto al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (cfr., ancora, tra le molte Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Rv. 242535; Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, Rv. 241259; Sez. 1, n. 40250 del 02/10/2007 Rv. 238048). Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania. Così deciso in Roma, il 16.5.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Canfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Verbania, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 26.1.2023, ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, con contestuale sospensione della sua esecutività, nei confronti della sentenza resa in data 18.3.2009 dal medesimo Tribunale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28190 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/05/2023 2. ricorre per cassazione il difensore dell'GR deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 24, comma 2, Cost, 6, § 1 e 3, CEDU e 14, § 3, del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'imputato provvedimento: rileva che, dall'ordine di esecuzione notificato al ricorrente all'atto del suo rientro in Italia dopo la espulsione, l'GR aveva appreso della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 18.3.2009 con cui era stato condannato alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 51,00 di multa all'esito di un processo di cui non aveva mai avuto notizia alcuna;
rileva, quindi, che il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza sostenendo che le notifiche eseguite presso il difensore di ufficio erano regolari;
osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, nessuna nuova valutazione spetta al Giudice dell'Esecuzione atteso che non esiste alcun limite temporale per avanzare la richiesta ma soltanto un termine decadenziale per la sua proposizione;
richiama la giurisprudenza sovranazionale elaborata con riguardo alla disciplina del processo contumaciale e la necessità di tener conto della evoluzione dei principi in materia di tutela dell'accusato, dovendosi considerare che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio non è circostanza idonea a dimostrare la conoscenza del procedimento o del processo in difetto della prova, positiva, della instaurazione di un reale rapporto professionale con questi;
4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento della ordinanza con rinvio al Tribunale di Verbania per nuovo esame: segnala, infatti, che le richieste avanzate nell'interesse del condannato erano due, la prima, di sospensione della esecutività della sentenza e, la seconda, pur connessa alla prima, di restituzione nel termine;
segnala che, pertanto, con riguardo al primo dei due poetita, sussisteva la competenza del giudice dell'esecuzione trattandosi, in definitiva, di una istanza di dichiarazione di non esecutività della sentenza;
tanto premesso, osserva che la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente ribadito che, anche nella previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen., la regolarità della notificazione nelle mani di un soggetto terzo comportava una mera presunzione juris tantum di conoscenza del processo o della sentenza;
segnala che, nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione adito si è limitato a ribadire la regolarità formale della notifica sostenendo fosse impossibile rimettere in discussione il tema della effettiva conoscenza del processo e della sentenza, affermazioni contrastanti la giurisprudenza già affermatasi nel vigore del processo cd. "contumaciale". CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato. 1. AK GR (alias KO ON ma„ per comodità espositiva, di séguito indicato soltanto con il primo identificativo) aveva chiesto di essere rimesso in termini per proporre appello contro la sentenza resa dal Tribunale di Verbania in data 18.3.2009 di cui soltanto recentemente aveva appreso l'esistenza e di cui aveva nel contempo sollecitato la sospensione della esecutività. Il Tribunale ha rilevato che il processo, svoltosi con il rito "contumaciale" antecedente l'entrata in vigore della legge del 2014, aveva visto l'elezione di domicilio dell'GR formalizzata nel relativo verbale di identificazione redatto in data 12.12.2007 dove era stato indicato lo studio del difensore di ufficio;
a quell'indirizzo, pertanto, erano stati ritualmente notificati sia il decreto di citazione a giudizio che l'estratto contumaciale della sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 cod. proc. pen.. Ha segnalato che la deduzione, oggi, della mancata conoscenza del processo implicherebbe, a distanza di tredici anni, una rivalutazione di quanto già vagliato dal giudice del dibattimento alla luce del quadro normativo all'epoca vigente. 2. Va chiarito, in primo luogo, che il rimedio della remissione in termini e quello dell'incidente di esecuzione sono strumenti tra loro diversi ed alternativi: il primo, infatti, suppone la ritualità della notifica e la esistenza di una situazione di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito di rispettare il termine per proporre l'impugnazione; il secondo, invece, si fonda sulla omessa notificazione dell'estratto contumaciale che ha impedito alla sentenza di passare in giudicato (cfr., Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547 - 01 in cui la Corte ha ribadito che la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione). Ne consegue che l'unico rimedio esperibile, in tale ultima ipotesi, è rappresentato dall'impugnazione tardiva della sentenza (cfr., Sez. 6, n. 23957 del 08/02/2013, Papa, Rv. 257028 - 01; conf., Sez. 4 - , n. 54036 del 23/10/2018, De Vivo, Rv. 274751 - 01). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nelle conclusioni della Procura Generale, se è vero che il ricorrente aveva avanzato una richiesta di L 3 remissione in termini, è pur vero che, rivolgendosi al giudice dell'esecuzione - cui aveva chiesto di sospendere l'esecutività della sentenza — egli ha certamente inteso denunziarne, nella sede funzionalmente competente, il suo mancato passaggio in giudicato per effetto della irritualità/inesistenza della notifica dell'estratto contumaciale. La competenza del Tribunale, adito quale giudice dell'esecuzione, resisterebbe, in ogni caso, anche nel caso di ritenuta ritualità (sul piano formale) della notificazione dell'estratto e, dunque, per decidere in ordine alla restituzione nel termine per impugnare a norma dell'art. 175 cod. proc. peri., atteso che il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen. stabilisce, espressamente, che il giudice dell'esecuzione decide sulla restituzione "se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento". Tanto premesso, la fondatezza del ricorso riposa sulla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha più volte ed ormai da tempo ribadito che in tema di restituzione nel termine per impugnare, la "versione" del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in I. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di un'eventuale prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna: con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, Rv. 264219). Alla luce di tale principio, la restituzione nel termine, come regolata dall'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente applicabile al caso, postula che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver impedito la proposizione dell'impugnazione per un fatto non riconducibile alla volontà del condannato che abbia rinunciato a contestarla (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, rv. 268251; sez 6, n. 19219 del 2/3/2017, Cobo, rv. 4 270029); né la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (sempre nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67), implica la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua 4 notificazione (Sez. 1, Sentenza n. 52477 del 17/10/2017 Cc. (dep. 16/11/2017) Rv. 273066). Più in particolare, si è affermato che il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d'ufficio presso cui egli aveva in precedenza eletto domicilio e che questi avesse nel corso del giudizio avanzato istanza di rinvio al fine di valutare la possibilità di accedere a riti alternativi, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo assistito (cfr., Sez. 6, n. 7080 del 03/02/2010, Mammi, Rv. 246085 01); Sez. 4, n. 8104 del 15/11/2013, Djordjevic, Rv. 259350 01; Sez. 6, n. 19781 del 05/04/2013, N ikolic, Rv. 256229 01); Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv. 242535 - 01). 4. Nel caso di specie, il Tribunale, errando in diritto, si è puramente e semplicemente limitato a ribadire la regolarità 'formale' della notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio illo tempore indicato come domiciliatario, per questa via ritenendo insussistenti i presupposti per la rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello. Tantomeno è corretta, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la considerazione secondo cui i principi ivi affermati sarebbero il frutto di una evoluzione giurisprudenziale solo di recente "cristallizzata" poic:hé, come si è visto, già nei primi anni successivi alla entrata in vigore della legge 60 del 2015 la Corte aveva riconosciuto al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (cfr., ancora, tra le molte Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Rv. 242535; Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, Rv. 241259; Sez. 1, n. 40250 del 02/10/2007 Rv. 238048). Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania. Così deciso in Roma, il 16.5.2023