Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio non è idonea a dimostrare la certa ed effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte dell'imputato e la scelta volontaria di non prendervi parte, salvo che tale conoscenza non emerga "aliunde", nel senso che si dimostri che il difensore d'ufficio é riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2007, n. 40250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40250 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3143
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 008601/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RO N. IL 18/03/1972;
avverso ORDINANZA del 19/06/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DE NUNZIO W.:
annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- Che la Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 19/6/2006 rigettava l'incidente di esecuzione proposto da IT RO, ai fini della rimessione nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, per appellare la sentenza 1/2/2005 del Tribunale di Pisa, essendosi il processo svolto in contumacia senza che egli ne avesse mai avuto conoscenza, sull'assunto che lo stesso era stato validamente rappresentato nel processo dal difensore d'ufficio, presso il quale erano state effettuate le notifiche dell'estratto contumaciale ex art. 161 c.p.p., comma 4;
- che il ricorso per cassazione dell'interessato risulta fondato poiché, giusta l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. Sez. 1^, 7/2/2006 n. 8232, Zine, rv. 233417; Sez. 1^, 12/7/2006 n. 32678, Somogyi, rv. 235036), l'avvenuta notifica della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio non dimostra affatto, a differenza di quanto sembra lecito inferire in caso di notifica al difensore di fiducia, la certa ed effettiva conosceva delle vicende del processo da parte dell'imputato e la sua volontaria scelta di non presenziare al medesimo, salvo che la conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso (situazioni, queste, di cui non vi è peraltro traccia alcuna in atti);
che l'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, disponendosi la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 2 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007