Sentenza 27 gennaio 1998
Massime • 1
Poiché, secondo il vigente ordinamento processuale, un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pure nell'ipotesi che due diversi pubblici ministeri appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l'eventuale intervento del g.i.p. investito di singole richieste delle parti, giacché la richiesta non vale a spogliare il p.m. della titolarità delle indagini. (Fattispecie relativa a distinti procedimenti asseritamente pendenti per il medesimo fatto, in ordine al primo dei quali un p.m. aveva richiesto il competente g.i.p. di decreto di archiviazione e l'altro, appartenente a diverso ufficio giudiziario, di proroga delle indagini preliminari. In relazione a tale vicenda, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli artt. 54, 54-bis e 54-ter cod. proc. pen., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano, perciò, del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti).
Commentario • 1
- 1. Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019
Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1998, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 27/01/1998
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. " NO ZO " N. 472
3. " CANZIO GIOVANNI rel. " REGISTRO GENERALE
4. " EL IC " N. 38206/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza denunziato dalla difesa di OR IO e rilevato con ordinanza 1.10.1997 dal g.i.p. presso il tribunale di Perugia, nel procedimento penale a carico di:
1) OR IO, nato il [...]
2) Pacifico Attilio, nato il [...]
3) Previti Cesare, nato il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. IO Canzio;
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Gianfranco Iadecola, con le quali questi chiede dichiararsi inammissibile il conflitto;
Uditi i difensori degli imputati, avv. F. Dean, F. Patanè, F. Paola, G. Viola, D. Andreoli e M. G. Volo, nonché il difensore della p.o., avv. F.S. Pettinari;
Osserva
1.- Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia, richiesto dal p.m. dell'archiviazione per l'ipotesi di reato di millantato credito - in relazione alla vicenda nota come I.M.I./RO - ascritta all'avv. IO OR in danno dell'avv. Vittorio Metta, già magistrato in servizio presso la corte d'appello di Roma, con ordinanza in data 1.10.1997 disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza denunziato dal difensore dell'OR. Questi rilevava la "strettissima connessione, tanto sotto il profilo strutturale che sotto quello soggettivo delle ipotesi di corruzione in atti giudiziari e di millantato credito oggi al vaglio di due diversi giudici", del g.i.p. del tribunale di Milano e di quello di Perugia: nel primo procedimento pendente in fase di indagini preliminari - anche per il preteso falso per soppressione della procura defensionale conferita dall'I.M.I. ai propri legali - presso la procura della repubblica di Milano, a carico degli avv.ti IO OR, Attilio Pacifico e Cesare Previti (nei confronti dei quali erano state anche emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere) in concorso con magistrati degli uffici giudiziari romani, anch'esso inerente alla vicenda I.M.I./RO, era al vaglio del g.i.p. la richiesta del p.m. di proroga del termine delle indagini preliminari;
nel secondo procedimento relativo all'alternativa ipotesi investigativa di millantato credito del professionista in danno dell'avv. Vittorio Metta, già magistrato in servizio presso la corte d'appello di Roma, che s'era occupato del giudizio civile I.M.I./RO, era stata richiesta dal p.m. al g.i.p. del tribunale di Perugia l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Lo stesso difensore chiedeva pertanto che "stante la sostanziale unitarietà dei fatti contestati", tale "da configurare una continuazione nei reati", gli stessi fossero complessivamente valutati da un solo giudice, in particolare dal giudice perugino, competente territorialmente ai sensi degli artt.
8.1 e 11 c.p.p., perché il più grave episodio del falso per soppressione si sarebbe consumato a Roma e comunque tutte le attività criminose si sarebbero perfezionate mediante la dazione a magistrati di Roma da parte dell'avv. Pacifico dei fondi depositati in Svizzera per finalità corruttive di pubblici ufficiali.
Dalla copiosa documentazione allegata alla denunzia di conflitto s'evinceva infine che anche il g.i.p. del tribunale di Milano, chiamato a pronunziarsi sulla richiesta del p.m. di proroga del termine delle indagini preliminari, era stato investito in data 2.6.1997 di eccezione d'incompetenza per territorio e, in subordine, di analoga denunzia di conflitto da parte della difesa dell'OR. Con successiva memoria 16.1.1998 i difensori dell'OR, premesso che ai fini della determinazione della competenza per territorio si era palesato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in tema di "contestazione" del fatto-reato nei provvedimenti cautelari emessi nel corso delle indagini preliminari, di applicabilità del criterio residuale di cui all'art.
9.3 c.p.p. per i "singoli" reati in presenza di plurimi e connessi reati, di limiti di configurabilità del "medesimo fatto" nell'ipotesi di conflitto, di momento consumativo del delitto di corruzione, richiedevano l'assegnazione del conflitto de quo alle Sezioni unite della Corte di cassazione.
I temi di decisione suindicati venivano infine illustrati, con più ampie argomentazioni e mediante l'allegata documentazione, dagli stessi difensori con ulteriore memoria depositata il 22.1.1997. Con memoria 18.1.1998 anche il difensore di EL RO - qualificato questi come persona offesa del reato di millantato credito contestato a Perugia e come indagato con l'OR per corruzione nel procedimento instaurato davanti all'a.g. di Milano - aderiva all'indicazione dell'esclusiva competenza per territorio del foro perugino per l'intera vicenda Imi/Sir a norma dell'art. 11 c.p.p.. Nel corso dell'udienza camerale del 27.1.1998 è intervenuto anche il difensore dell'avv. Vittorio Metta, parte offesa nel procedimento per millantato credito a carico dell'OR, del Pacifico e del Previti, depositando atto di opposizione avverso la richiesta di archiviazione del p.m. e aderendo all'indicazione di competenza del giudice perugino.
2.- È pacifico che entrambi i procedimenti asseritamente connessi, riguardanti la vicenda nota come "I.M.I./S.I.R. RO", pendano nella fase delle indagini preliminari davanti alla procura della Repubblica di Milano e, rispettivamente, a quella di Perugia: nel primo, instaurato per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari e di falso per soppressione della procura defensionale rilasciata dall'I.M.I. ai propri legali nella causa civile, a carico degli avv.ti IO OR, Attilio Pacifico e Cesare Previti, è stata richiesta dal p.m. al g.i.p. la proroga delle indagini, mentre nel secondo, instaurato per l'alternativa ipotesi accusatoria di millantato credito in danno dell'ex magistrato romano avv. Vittorio Metta, è stata richiesta dal p.m. al g.i.p. l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato.
Tanto premesso in linea di fatto, ritiene il Collegio - aderendo alle motivate argomentazioni svolte dal P.G. con la requisitoria orale - che il conflitto di competenza denunziato dalla difesa dell'avv. IO OR debba essere dichiarato inammissibile. 2.1.- L'ultimo comma dell'art. 28 c.p.p. dichiara non proponibile "nel corso delle indagini preliminari" il conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione, in attuazione del criterio direttivo fissato dall'art. 2 n. 15, ult. alinea, l. delega per il nuovo c.p.p. 16.2.1987 n. 81, il quale prescrive per la disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza una "particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione" (sul punto, v. Cass., Sez. I, 31.10.1995, confl. in proc. OR AS ed altri, rv. 203044; Sez. V, 30.7.1993, confl. in proc. Bernardini, in Cass. pen., 1994, 635). Deve pertanto escludersi che possa dar luogo alla configurabilità di un conflitto positivo per ragioni di competenza per territorio tanto la richiesta del p.m. di archiviazione (Cass., Sez. I, 5.12.1996, confl. in proc. c. ignoti, rv. 206402), quanto quella di proroga del termine per le indagini preliminari (Cass., Sez. I, 6.4.1994, Di Mattina, rv. 197658), relativamente a fatti connessi con altri per i quali, in diversa sede giudiziaria, siano tuttora in corso di svolgimento indagini preliminari.
Ed invero, il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere in tale fase procedimentale sulle richieste di archiviazione e di proroga del termine, come anche di eventuali misure cautelari, s'atteggia come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del processo, la cui competenza incidentale è limitata all'oggetto che gli viene devoluto con le richieste formulate, di volta in volta, dal p.m., dalle parti private o dalla persona offesa dal reato (Cass., Sez. I, 17.11.1992, confl. in proc. Gonzaga, rv. 193162).
Con la conseguenza che, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari mediante la formulazione dell'imputazione con richiesta di rinvio a giudizio o con altro atto di esercizio dell'azione penale da parte del p.m. ex art. 405 c.p.p., in relazione agli atti compiuti o da compiersi da quel giudice, è da escludere che possano sorgere ipotesi di conflitto positivo di competenza territoriale, soccorrendo in proposito la significativa formulazione del secondo comma dell'art. 22 c.p.p., per il quale l'ordinanza d'incompetenza territoriale pronunciata dal giudice nel corso delle indagini preliminari "produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto" (cfr. Cass., Sez. I, 21.9.1994, confl. in proc. Muzzio, rv. 199590).
2.2.- S'intende cioè ribadire il principio per il quale, poiché secondo il vigente ordinamento processuale un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pure nell'ipotesi che due diversi p.m. appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l'eventuale intervento del g.i.p. investito di singole richieste delle parti, giacché la richiesta non vale a spogliare il p.m. della titolarità delle indagini.
È stato d'altra parte chiarito in plurime decisioni di questa Corte (v. Cass., Sez. I, 5.12.1996, confl. in proc. c. ignoti, e 6.4.1994, confl. in proc. Di Mattina, citt.) che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli art. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano perciò del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti.
3.- Ritiene in definitiva il Collegio che i provvedimenti di natura indubbiamente giurisdizionale - di archiviazione e di proroga del termine delle indagini preliminari -, richiesti dai pubblici ministeri di Milano e di Perugia ai rispettivi giudici per le indagini preliminari, siccome ancora interni alla fase procedimentale, non possono avere alcuna stabile valenza, "allo stato degli atti", circa un preteso riconoscimento di competenza per territorio: donde l'improponibilità del denunziato conflitto in assenza di una situazione conflittuale, attuale ed effettiva, tra i due giudici.
P.Q.M.
Dichiara l'inesistenza del conflitto e, per l'effetto, l'inammissibilità della relativa denunzia, e dispone la trasmissione degli atti al g.i.p. del tribunale di Perugia per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998