Sentenza 20 maggio 2016
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2016, n. 36357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36357 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2016 |
Testo completo
3635 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA Dott. N. - Consigliere - 1775/2016- Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 48547/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADRIC SENAD N. IL 06/06/1975 avverso l'ordinanza n. 190/2015 TRIBUNALE di FORLI', del 25/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; li Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, depositata il 27-1-2016 con cui ha chiesto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25 settembre 2015 il Tribunale di Forlì, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Kadric Senad, finalizzata ad ottenere la restituzione nei termini ex art. 175 comma 2 e comma 2 bis cod. proc. pen. Osservava che alcuna indicazione era stata indotta dall'istante a dimostrazione della tempestività della richiesta. Invero, le sentenze in relazione alle quali era avanzata istanza di restituzione dei termini erano inserite nei provvedimenti di cumulo del 20.8.2004, del 27.10.2004, 5.8.2013, 25.3.2014 (numeri 8, 9, 16 e 17 del certificato del casellario) e che, pertanto si sarebbero dovute ritenere conosciute dall'istante.
2. Ricorre per cassazione Kadric Senad e lamenta la violazione di legge. Osserva che aveva errato il giudice dell'esecuzione nel ritenere che la richiesta avanzata postulasse un preciso termine di decadenza. L'istanza era stata, di converso, presentata ai sensi dell'art 670 cod. proc. pen. e si era richiesta la non esecutività delle sentenze. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Emerge dall'istanza che aveva presentato il Kadric Senad, una richiesta di non esecutività dei titoli che erano stati richiamati. Non si trattava dunque di una semplice domanda di restituzione nei termini per impugnare le sentenze in questione. D'altro canto questa Corte ha avuto modo di chiarire il rapporto tra gli artt. 175 e 670 cod. proc. pen. Mentre la disposizione da ultimo richiamata trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, la prima (art 175 comma 2 cod. proc. pen.) postula che il procedimento, che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente chiuso e che si crei una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (Sez 3, 21/12/2004, Baladi Rv 230819; Sez 1, 26/3/2003, Spina, Rv224801). : : Ebbene, sulla scorta di premessa siffatta è facile intendere che la valutazione dell'eventuale istanza, ex art 175 cod. proc. pen., postulava che, in via preliminare, si vagliasse la validità della formazione del titolo esecutivo. Ciò perché sarebbe potuta esservi decisione sulla restituzione nei termini solo nel caso dell'avvenuto rigetto della questione sulla non esecutività del titolo (Sez 115526 del 7/472006, Brancaccio;
Sez 1, n. 11606, del 15/3/2006, Francuscci). 2 li La questione sull'esecutività dei titoli ha struttura logico-giuridica preliminare e deve, pertanto, essere autonomamente esaminata (Sez 1 n. 16523 del 2001).
2. Alla luce di quanto premesso l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Forlì.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016 б Il consigliere estensore Il Presidente Arturo Cortese Antonio Cairo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA } 3