Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.), l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento.
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(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte di Appello di Milano – in funzione di giudice dell'esecuzione e in accoglimento della richiesta di L. A. ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente in ragione della data di emissione della sentenza – dichiarava la non esecutività nei suoi confronti di una sentenza della Corte di Appello di Milano del 2009, divenuta formalmente definitiva nel 2009, con conseguente restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano nel 2006. La Corte territoriale milanese, inoltre, aveva contestualmente rigettato l'altra analoga domanda proposta, pur essa ai sensi dell'art. 175, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 19219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19219 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
19219 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 566 Giovanni Conti Pierluigi Di Stefano CC - 02/03/2017 R.G.N. 40750/2016Massimo Ricciarelli Alessandra Bassi Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OB ET, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2016 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di rimessione in termini con riferimento alla sentenza del Tribunale di Lecce del 26 maggio 2005 con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 luglio 2016, la Corte d'appello di Lecce ha respinto: a) le richieste di restituzione nel termine per impugnare le sentenze ³ M del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 4 dicembre 1998 ая (proc. n. 1418/96 RGNR), del Tribunale di Lecce del 26 maggio 2005 e della Corte d'appello di Lecce del 13 marzo 2009 (entrambe relative al proc. n. 61/99 RGNR); b) le richieste di restituzione nel termine per l'eventuale istanza di riti alternativi in relazione ai precisati procedimenti;
c) la richiesta di sospensione del provvedimento di carcerazione emesso a seguito della formale irrevocabilità delle indicate sentenze. L'ordinanza della Corte di Lecce osserva: a) quanto alla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 4 dicembre 1998 (proc. n. 1418/96 RGNR), che il OB, dopo essere stato espulso e dopo essere stato destinatario di decreto di latitanza in data 16 maggio 1998, ha nominato difensori di fiducia, con atto del 30 settembre 1998, depositato all'udienza del 30 settembre 1998, gli avvocati Oronzo Valletta e Massimiliano Petrachi, conferendo agli stessi espressamente facoltà di impugnare e di richiedere riti alternativi, come in effetti avvenuto (il proc. n. 1418/96 RGNR è stato definito nelle forme del rito abbreviato); b) quanto alle sentenze emesse, in primo grado, dal Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2005 e, in secondo grado, dalla Corte d'appello di Lecce in data 13 marzo 2009 (proc. n. 61/99 RGNR), che il OB è stato assisto da difensore di ufficio ed il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha proposto appello.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Alessandro Stromeo, quale difensore di fiducia del OB, formulando quattro motivi, preceduti da una premessa: il OB, dopo una sentenza di patteggiamento per altri fatti, fu scarcerato in data 10 marzo 1997, espulso, ed accompagnato alla frontiera con divieto di rientro in Italia in data 22 aprile 1998. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 670, 157, 159, 160 e 165 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'omessa decisione in ordine alla richiesta di sospensione del provvedimento di carcerazione emesso sulla base delle sentenze emesse nel proc. n. 1418/96 RGNR e nel proc. n. 61/99 RGNR. Si deduce che la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha completamente omesso di valutare la questione relativa alla validità dei due titoli esecutivi, la quale costituisce questione autonoma rispetto a quella concernente la richiesta di restituzione nel termine per impugnare. Si rileva, poi, che, nel proc. n. 61/99 RGNR, il OB erroneamente è stato dichiarato latitante, in quanto lo stesso, già all'epoca della notizia di reato, era stato rimpatriato in Albania, ed provvedimento non è stato preceduto dalle necessarie ricerche. Si 2 ar osserva, inoltre, che, nel proc. n. 1418/96 RGNR, la nomina del difensore di fiducia non sana l'errata dichiarazione di latitanza, in quanto emessa il 16 maggio 1998, ossia in epoca successiva alla definitiva espulsione del 22 aprile 1998. Si rappresenta, quindi, che a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere ad una verifica effettiva e non meramente formale della esecutività del titolo di condanna.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 165 e 175 cod. proc. pen., 6 C.E.D.U., 24, 111 e 117 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine con riferimento alle sentenze emesse nel proc. n. 61/99 RGNR. Si deduce che nel procedimento in questione il OB è stato assistito esclusivamente da un difensore di ufficio e che quest'ultimo ha proposto solo appello e non anche ricorso per cassazione. Da un lato, quindi, non vi è problema di duplicazione dell'impugnazione con riferimento al ricorso per cassazione, non presentato nemmeno dal difensore di ufficio;
dall'altro, poi, era comunque impugnabile dall'imputato anche la sentenza di primo grado attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la restituzione all'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, del termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, anche quando questa sia stata già proposta dal difensore dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 165 e 175 cod. proc. pen., 6 C.E.D.U., 24, 111 e 117 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine con riferimento alla sentenza emessa nel proc. n. 1418/96 RGNR. Si deduce che la nomina del difensore di fiducia non dimostra la conoscenza della sentenza di condanna da parte del OB. Invero, occorre premettere che, per effetto dell'erronea dichiarazione di latitanza non è stata neanche tentata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, e che, però, l'art. 175 cod. proc. pen. attribuisce rilievo alla conoscenza del "provvedimento" e non solo del procedimento. Le notifiche, in conseguenza della dichiarazione di latitanza, sono state tutte eseguite prima al difensore di ufficio e poi al difensore di fiducia, mentre avrebbero dovuto essere effettuate direttamente all'imputato, in effetti contumace, e che non aveva eletto domicilio presso il difensore. La riprova che l'imputato non avesse conoscenza della sentenza di condanna è offerta da un •M argomento logico: il OB non ha proposto appello nonostante la condanna a 3 дя sedici anni di reclusione;
questa circostanza, inoltre, dimostra anche una imprevedibile negligenza del difensore nell'esercizio del suo mandato, tanto più che allo stesso era stata conferita espressa procura ad impugnare.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 143 cod. proc. pen., 6, comma 3, lett. a) C.E.D.U., e 24 Cost., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata traduzione dell'ordinanza impugnata in lingua albanese. Si deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere tradotta in lingua albanese, in quanto lingua comprensibile al OB, per consentire allo stesso di esercitare efficacemente il diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2005; l'impugnazione deve essere respinta nel resto.
2. Per ragioni di chiarezza, e in considerazione del tenore delle doglianze formulate nel ricorso, occorre premettere che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare perché la prima alla quale si riferisce la disciplina di - cui all'art. 670 cod. proc. pen. trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda - oggetto delle regole di cui all'art. 175 cod. proc. pen. postula che il procedimento, che deve assicurare la - conoscenza legale, sia corretto e validamente chiuso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione (cfr., per queste osservazioni, Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251, in motivazione).
3. Infondato è il primo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa decisione sulla richiesta di sospensione del provvedimento di carcerazione emesso sulla base delle sentenze emesse nel proc. n. 1418/96 RGNR e nel proc. n. 61/99 RGNR. La validità dei due titoli esecutivi, infatti, deve ritenersi fuori discussione, perché l'imputato è stato dichiarato latitante, e, quindi, le notifiche delle decisioni emesse all'esito del giudizio sono state effettuate tenendo conto di tale situazione processuale. M да 4 Né la legittimità della dichiarazione di latitanza può essere efficacemente contestata, adducendosi che il OB era stato espulso ed accompagnato alla frontiera con divieto di rientro in Italia in data 22 aprile 1998, ossia in epoca precedente all'emissione del decreto di cui all'art. 296 cod. proc. pen., emesso in data 16 maggio 1998, e che, quindi, era doveroso effettuare preliminarmente ricerche all'estero, e segnatamente in Albania. E' sufficiente, in proposito, richiamare l'insegnamento delle sezioni unite, che il Collegio condivide, secondo cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. pur - dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice (così Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; cfr., tra le successive, Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, dep. 2015, T., Rv. 262227).
4. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, concernente il rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2005, nel proc. n. 61/99 RGNR. Ferma restando la validità formale delle notifiche, infatti, in relazione a tali sentenze si è verificata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva da parte dell'odierno ricorrente. Invero, l'avvenuta dichiarazione di latitanza non costituisce di per sé elemento che porti ad escludere la mancata incolpevole conoscenza della citazione a giudizio (così Sez. 3, n. 1805 del 01/12/2010, dep. 2011, Demiraj, Rv. 249134). Nel caso di specie, il rinvio a giudizio del OB da parte del Giudice dell'udienza preliminare nel proc. n. 61/99 RGNR è stato disposto solo in data 10 dicembre 2003, ossia oltre cinque anni dopo l'emissione del decreto ex art. 296 cod. proc. pen., avvenuta, come si è già precisato, in data 16 maggio 1998; inoltre, il medesimo ricorrente è stato assistito per tutto il processo da un difensore di ufficio. Deve essere pertanto rilevato che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti per la restituzione nel termine per impugnare, e, in particolare, sia quello integrato dalla mancata conoscenza del procedimento, accompagnato dalla mancata volontaria rinuncia a comparire, sia quello 10 M 5 дя costituito dalla mancata conoscenza del provvedimento, accompagnato dalla mancata volontaria rinuncia ad impugnare. Occorre precisare, poi, che la restituzione del termine si riferisce anche alla proposizione dell'atto di appello. A tal proposito, infatti, va evidenziato che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato (così Corte cost., sent. n. 317 del 2009). In seguito a tale decisione, costituisce ormai principio di diritto affermato anche nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui spetta all'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza (v. Sez. 6, n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852). Identica affermazione di principio, del resto, è rinvenibile nella giurisprudenza sovranazionale proprio con riferimento ad un imputato dichiarato latitante, il cui difensore di ufficio aveva proposto rituale impugnazione (Corte EDU, 01/09/2016, Huzuneanu c. Italia). Di conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al Tribunale di Lecce per gli adempimenti necessari ad assicurare all'odierno ricorrente l'esercizio del diritto di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2005, nel proc. n. 61/99 RGNR. Inoltre, a norma dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen., (identico anche nel testo applicabile ratione temporis), deve disporsi la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta all'esito di quel procedimento.
5. Prive di fondamento sono le censure esposte nel terzo motivo di ricorso, riferito al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 4 dicembre 1998, nel proc. n. 1418/96 RGNR. E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale l'imputato latitante che, dopo l'individuazione del fatto oggetto dell'imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia, fatto questo di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento, a meno che non risulti che il difensore di яя fiducia abbia comunicato al giudice l'avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito (cfr. specificamente, Sez. 6, n. 66 del 02/12/2009, dep. 2010, Condello, Rv. 245343, ma anche, nello stesso senso, tra le altre, Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Kaya, Rv. 266583). Del resto, e per altro verso, è incontroverso l'insegnamento secondo il quale deve escludersi che sussista il diritto alla restituzione nel termine per impugnare con riferimento al provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, salvo l'allegazione di specifiche ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato (v., tra le tante in proposito, Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965, e Sez. 5 n. 24707 del 31/03/2010, Gallo, Rv. 248472). In relazione al procedimento in questione, non solo il OB è stato assistito da due difensori di fiducia, gli avvocati Oronzo Valletta e Massimiliano Petrachi, ma l'atto di nomina dei medesimi, depositato in data 30 settembre 1998, e, quindi, successivo alla dichiarazione di latitanza e alla formulazione dell'imputazione, ha conferito espressamente ai precisati professionisti la facoltà di impugnare e di chiedere la definizione del processo con un rito alternativo, come poi effettivamente avvenuto (il processo n. 1418/96 RGNR è stato trattato nelle forme del giudizio abbreviato, e deciso con sentenza emessa in data 4 dicembre 1998). Può aggiungersi, per completezza, che l'atto di nomina e procura speciale del 30 settembre 1998, così come prodotto in allegato al ricorso esaminato in questa sede, precisava pure che il OB era «elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Petrachi del Foro di Lecce>>. Né, poi, la circostanza della mancata proposizione dell'appello, nonostante la condanna a sedici anni di reclusione è idonea ad inficiare la conclusione raggiunta nell'ordinanza impugnata: l'atto di nomina dei due difensori di fiducia ha preceduto la pronuncia della decisione poi passata in giudicato, di appena sessantacinque giorni;
inoltre, il giudizio è stato definito nelle forme di un rito speciale cui si è proceduto per effetto di precisa procura speciale, e la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo.
6. Manifestamente infondate, infine, sono le censure relative alla mancata traduzione dell'ordinanza impugnata in questa sede. Già potrebbe essere sufficiente osservare che l'ordinanza con la quale è definito un procedimento di esecuzione non è indicata tra gli atti di cui è An 7 श्र doverosa la traduzione (cfr. art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), e che gli altri atti di cui può essere disposta la traduzione sono quelli ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico» ((cfr. art. 143, comma 3, cod. proc. pen.), mentre il provvedimento che rigetta l'istanza di dichiarazione di inefficacia di una sentenza e di restituzione nel termine per impugnare la stessa non ha tale contenuto. Può peraltro aggiungersi che costituisce principio più volte ribadito quello secondo cui, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (così Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941, e Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265521). Nel caso di specie, in effetti, la censura è rimasta su di un piano astratto, posto che nessuno specifico pregiudizio è stato dedotto con riferimento alle prerogative dell'imputato derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza impugnata.
7. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2005 nel proc. n. 61/99 RGNR, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per i conseguenti adempimenti, e previa sospensione dell'esecuzione della pena inflitta all'esito di quel procedimento. Il ricorso, poi, deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 26 maggio 2005 (proc. n. 61/99 RGNR) e dispone sospendersi l'esecuzione della pena inflitta all'esito del relativo procedimento, nonché trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per i conseguenti adempimenti. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 2 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti Antoni list ядчик Depositato in Cancellería 2017 oggi. 21 E R F IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO