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Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2023, n. 30983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30983 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De IN MI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 21.02.2023 emessa dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno ha tratto a giudizio di MI De IN per rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Salerno in data 10 gennaio 2016. 2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa in data 13 settembre 2022, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30983 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 07/06/2023 3. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado. 4. L'avvocato Ilca Meloro ricorre avverso questa sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione degli artt. 161 e 162, comma-4 bis cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero, infatti, illegittimamente disatteso l'eccezione di nullità del verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016 per difetto di sottoscrizione da parte dell'imputato, in quanto i verbalizzanti non avrebbero indicato le ragioni della scelta dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'erronea applicazione degli artt. 127, 409 e 420 bis cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto erroneamente legittima la notifica per l'udienza camerale del 17 novembre 2016, effettuata presso il domicilio eletto nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data in data 16 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Con le conclusioni depositate in data 25 marzo 2023 il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione degli artt. 161 e 162, comma-4 bis cod. proc. pen., in relazione alla dedotta nullità del verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016 per difetto di sottoscrizione da parte dell'imputato. 2 _.v(1 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato che la notifica della vocatio in iudicium è stata notificata all'imputato presso lo studio del difensore di ufficio, avvocato Anna Vassallo, e, dunque, presso il domicilio eletto dal De IN nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016. La mancata sottoscrizione di tale verbale da parte dell'imputato, del resto, non ne determina l'illegittimità. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale (Sez. 6, n. 3815 del 18/12/2018 (dep. 2019), Rapanà, Rv. 274980 - 01) L'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., infatti, non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale. La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, dunque, ne determina l'invalidità, solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (ex plurimis: Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931 - 01; Sez. 6, n. 12238 del 05/02/2019, Zuccari, Rv. 275722 - 01; Sez. 5, n. 2300 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204 - 01; Sez. 4, n. 16144 del 01/03/2017, Losco, Rv. 269607 - 01; Sez. 4, n. 47779 del 19/10/2016, Oliveschi, Rv. 268616 - 01; Sez. 5, n. 20286 del 14/04/2016, Arellano Lopez, Rv. 268076-01). Nel caso di specie risulta, tuttavia, dagli atti che la mancata sottoscrizione del verbale di identificazione ha costituito l'esito dell'ostentazione di disinteresse da parte dell'indagato per le sorti del processo penale, in quanto lo stesso «ribadiva di non voler nominare alcun leale poiché se ne fregava di tutto». 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione degli artt. 127, 409 e 420 bis cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto erroneamente legittima la notifica per l'udienza camerale del 17 novembre 2016, effettuata presso il domicilio eletto nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016. 5. Anche questo motivo è manifestamente infondato. 3 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020), Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, in quanto ha non incongruamente rilevato che l'originaria elezione di domicilio presso il difensore di ufficio era pienamente efficace e che l'imputato aveva avuto conoscenza della pendenza del processo, in quanto, dopo la notifica del decreto di citazione, ha nominato un difensore di fiducia e ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con elezione di domicilio presso lo studio del nuovo difensore. Del resto, non sono stati addotti elementi sulla base dei quali escludere l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il difensore di ufficio domiciliatario e l'indagato. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno ha tratto a giudizio di MI De IN per rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Salerno in data 10 gennaio 2016. 2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa in data 13 settembre 2022, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30983 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 07/06/2023 3. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado. 4. L'avvocato Ilca Meloro ricorre avverso questa sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione degli artt. 161 e 162, comma-4 bis cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero, infatti, illegittimamente disatteso l'eccezione di nullità del verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016 per difetto di sottoscrizione da parte dell'imputato, in quanto i verbalizzanti non avrebbero indicato le ragioni della scelta dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'erronea applicazione degli artt. 127, 409 e 420 bis cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto erroneamente legittima la notifica per l'udienza camerale del 17 novembre 2016, effettuata presso il domicilio eletto nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data in data 16 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Con le conclusioni depositate in data 25 marzo 2023 il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore deduce l'erronea applicazione degli artt. 161 e 162, comma-4 bis cod. proc. pen., in relazione alla dedotta nullità del verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016 per difetto di sottoscrizione da parte dell'imputato. 2 _.v(1 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato che la notifica della vocatio in iudicium è stata notificata all'imputato presso lo studio del difensore di ufficio, avvocato Anna Vassallo, e, dunque, presso il domicilio eletto dal De IN nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016. La mancata sottoscrizione di tale verbale da parte dell'imputato, del resto, non ne determina l'illegittimità. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale (Sez. 6, n. 3815 del 18/12/2018 (dep. 2019), Rapanà, Rv. 274980 - 01) L'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., infatti, non prevede l'inefficacia nel caso di rifiuto di sottoscrivere il verbale, richiedendo esclusivamente che di tale circostanza sia dato atto nel verbale con l'indicazione del motivo del rifiuto, né, tanto meno, è configurabile la nullità del verbale, tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale. La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, dunque, ne determina l'invalidità, solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (ex plurimis: Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931 - 01; Sez. 6, n. 12238 del 05/02/2019, Zuccari, Rv. 275722 - 01; Sez. 5, n. 2300 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204 - 01; Sez. 4, n. 16144 del 01/03/2017, Losco, Rv. 269607 - 01; Sez. 4, n. 47779 del 19/10/2016, Oliveschi, Rv. 268616 - 01; Sez. 5, n. 20286 del 14/04/2016, Arellano Lopez, Rv. 268076-01). Nel caso di specie risulta, tuttavia, dagli atti che la mancata sottoscrizione del verbale di identificazione ha costituito l'esito dell'ostentazione di disinteresse da parte dell'indagato per le sorti del processo penale, in quanto lo stesso «ribadiva di non voler nominare alcun leale poiché se ne fregava di tutto». 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione degli artt. 127, 409 e 420 bis cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto erroneamente legittima la notifica per l'udienza camerale del 17 novembre 2016, effettuata presso il domicilio eletto nel verbale di identificazione redatto dai Carabinieri di Salerno in data 2 marzo 2016. 5. Anche questo motivo è manifestamente infondato. 3 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020), Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01). La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, in quanto ha non incongruamente rilevato che l'originaria elezione di domicilio presso il difensore di ufficio era pienamente efficace e che l'imputato aveva avuto conoscenza della pendenza del processo, in quanto, dopo la notifica del decreto di citazione, ha nominato un difensore di fiducia e ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con elezione di domicilio presso lo studio del nuovo difensore. Del resto, non sono stati addotti elementi sulla base dei quali escludere l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il difensore di ufficio domiciliatario e l'indagato. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/2023.