Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67, non implica altresì la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato se la notificazione della citazione al medesimo è stata regolarmente eseguita, atteso che nel procedimento di esecuzione, rileva, ai fini della predetta restituzione nel termine, la mancata effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario nonostante la regolarità formale della sua notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2017, n. 52477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52477 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
52477-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/10/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - Sent. n. sez.3415/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.38817/2016 ROSA ANNA SARACENO -Rel. Consigliere - MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO BR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/11/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
Hette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI II P.G. conclude per il rigetto del ricorso straordinario. Udito il difensore E' presente l'avvocato BAZZONI ADRIANO del foro di MILANO in difesa di RO BR che conclude per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 novembre 2015 la quinta sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dall'imputato BR NI avverso la sentenza del 14 gennaio 2013, con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 12 aprile 2005 di condanna del predetto NI alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società in accomandita semplice Promotion di LI IU e C.. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. l'NI a mezzo del difensore, il quale si duole: a) del giudizio inammissibilità del quarto motivo di ricorso, con il quale si era lamentata l'omessa considerazione da parte della Corte di appello dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato dal Tribunale in favore della parte civile, circostanza che la Corte di cassazione assume non essere stata dedotta con l'atto di appello, mentre è dimostrata da apposita quietanza, prodotta in allegato al precedente ricorso ed attestante l'avvento versamento in data 17 maggio 2012, sette anni dopo la sentenza di primo grado e quindi anche dopo la redazione dell'atto di appello;
pertanto, il motivo col quale si era censurata l'omessa considerazione di tale circostanza ai fini del bilanciamento con le aggravanti in termini di prevalenza delle attenuanti generiche e della determinazione della pena era ammissibile e tanto rende rescindibile la sentenza di legittimità anche in caso il relativo motivo non esaminato fosse infondato;
b) dell'errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione nel ritenere infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si era dedotta la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato; la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale di Milano nell'accordare la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello avesse riconosciuto la validità della notificazione al ricorrente del decreto di citazione in appello. Al contrario, l'ordinanza del 13 novembre 2014 aveva affermato che l'imputato non 2 aveva avuto effettiva conoscenza, né dell'evolversi del procedimento penale avviato in grado di appello nel suo interesse, né della sentenza conclusiva;
tale errore è decisivo, poiché in sua assenza avrebbe dovuto disporsi l'annullamento con rinvio al giudice di appello per la nuova celebrazione del secondo grado di giudizio. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, s'impone la disamina prioritaria del secondo motivo di ricorso, potenzialmente in grado di condurre di per sé alla revoca della sentenza impugnata.
1.1 Al riguardo, va premesso che la quinta sezione penale di questa Corte con la sentenza che ha definito il giudizio di cognizione a carico, tra gli altri, dell'NI, nell'esaminare il primo motivo di ricorso dallo stesso proposto ha rilevato che, sebbene il giudice dell'esecuzione gli avesse accordato il beneficio della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado a ragione della mancata conoscenza del processo di appello e del suo esito conclusivo, tale circostanza non assume rilievo dirimente, poiché la notificazione del decreto di citazione per il secondo grado, alla stregua delle stesse deduzioni contenute nel ricorso, non era stata omessa, ma era avvenuta presso il domicilio dichiarato. На evidenziato che anche nel provvedimento del giudice dell'esecuzione del 13 novembre 2014 si era osservato che l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado era stato notificato all'NI per mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato e riportato nella intestazione della stessa sentenza e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza per mancato rinvenimento del destinatario a ragione della sua temporanea assenza e dell'assenza anche di altre persone abilitate alla ricezione, secondo quanto risultava dalla relata compilata dall'agente postale, sicchè il plico raccomandato era rimasto depositato presso l'ufficiale postale e non era stato ritirato. Sulla scorta di tale premessa, da un lato si era confermata la validità e l'efficacia di tale procedimento di notificazione perché conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 161 cod. proc. pen. e di 3 p u conseguenza in grado di garantire la conoscenza legale dell'atto, dall'altro si era riconosciuto che a tale effetto non poteva essere equiparata la conoscenza effettiva della sentenza non impugnata, ragione per la quale era stato accordato il beneficio della restituzione nel termine per impugnarla ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.. La Corte di cassazione, dopo avere citato un passaggio testuale dell'ordinanza del 13 novembre 2014, ha concluso correttamente ed in perfetta consecuzione logica che il giudice dell'esecuzione aveva focalizzato la propria disamina sulla reale condizione conoscitiva del condannato, che non aveva ricevuto la consegna personale dell'estratto della sentenza di condanna pronunciata nella sua contumacia, ma aveva al tempo stesso riconosciuto il corretto perfezionamento della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tanto ha indotto a ritenere esenti dalla nullità denunciata gli atti processuali e la sentenza di secondo grado anche in considerazione della generica allegazione dell'avvenuto trasferimento della residenza dell'NI in altro luogo, peraltro mai specificato.
1.2 Tanto premesso deve escludersi che il Collegio della quinta sezione di questa Corte con la pronuncia contestata sia incorso in un errore percettivo nella lettura e valutazione del contenuto dell'ordinanza di restituzione nel termine, posto che tale provvedimento ha giustificato l'accoglimento della domanda del ricorrente in base a valutazioni differenti da quelle imposte nel giudizio di cognizione, nel quale la conoscenza legale del provvedimento giudiziale è assicurata dal rispetto della disciplina delle notificazioni e prescinde dal conseguimento dell'effetto di fornire una reale e concreta informazione sull'atto e sul suo contenuto al destinatario. La restituzione nel termine, come regolata dall'art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente, ma applicabile al caso, pretende che l'adempimento, funzionale ad assicurare che l'imputato sia informato delle cadenze di trattazione del processo a suo carico, sia rispettoso del modello legale e validamente concluso, ma che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver impedito la proposizione dell'impugnazione per un fatto non riconducibile alla volontà del condannato che abbia rinunciato a contestarla (sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, rv. 268251; sez 6, n. 19219 del 2/3/2017, Cobo, rv. 4 体 270029).
2. La sentenza in esame ha poi respinto il quarto motivo di ricorso, proposto dall'NI, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Dopo avere riscontrato l'effettività e la congruenza della motivazione della sentenza di appello sul punto, ha ribadito l'incensurabilità in cassazione delle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, se non siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e quando la soluzione adottata in termini di equivalenza sia sufficientemente motivata. Ha poi riscontrato la mancata deduzione con i motivi di appello dell'avvenuto risarcimento del danno mediante versamento in favore della parte civile della somma di euro 38.000,00, dal che ha dedotto l'inammissibilità di una deduzione successiva.
2.1 Per contrastare tale conclusione il ricorrente oppone che, per avere adempiuto in un momento successivo alla redazione dell'atto di appello, si era trovato nell'impossibilità di farne oggetto di trattazione con il gravame, ma che comunque la circostanza era stata dimostrata ampiamente mediante il comportamento processuale tenuto dalla parte civile, rimasta assente nel giudizio di secondo grado ed in quello di legittimità perché già soddisfatta nelle proprie pretese.
2.2 Ritiene il Collegio che il motivo sia inammissibile: il ricorrente non rappresenta un errore di fatto o di percezione in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, perché riconosce la correttezza dei rilievi contenuti in sentenza sulla mancata allegazione del proprio adempimento nell'atto di appello. Non deduce però di avere trattato il tema dell'assolvimento alle obbligazioni civili nel corso del giudizio di appello o in sede di discussione, magari con una specifica richiesta inserita a verbale nelle conclusioni rassegnate alla Corte di appello e con la produzione di documenti, ma afferma che la quietanza del 17 maggio 2012 era stata allegata al precedente ricorso, non già esibita alla Corte di appello;
inoltre, affida la deduzione al carattere "pacifico" dell'evento, che sarebbe dimostrato dall'abbandono del processo dalla parte civile. L'omessa specificazione del momento di deduzione della questione impedisce di apprezzare in cosa sarebbe consistito il presunto errore 5 up percettivo ascritto alla Corte di cassazione, dal momento che non è nemmeno comprensibile se la tematica fosse stata realmente portata alla cognizione dei giudici di appello e se l'omessa valutazione potesse essere censurata per i riflessi sulla logicità dell'apparato motivazionale della relativa sentenza di conferma di quella di primo grado in punto di equivalenza tra circostanze eterogenee. Né è dato comprendere in quali termini sarebbero stati offerti dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente condurre una più favorevole comparazione delle circostanze, posto che la linea di difesa prescelta dalla parte civile presenta margini di equivocità, potendo la sua desistenza essere originata anche da valutazioni di opportunità o di convenienza nell'attivare altre forme di tutela. Emerge comunque la indeducibilità della questione sollevata dal ricorrente perché non consentita dal rimedio esperito: la sentenza in esame limita la disamina sulle modalità di deduzione del tema al rilievo della mancata inclusione nei motivi di appello, che di per sé non potrebbe ritenersi decisivo e dirimente. Si ricorda che, a norma dell'art. 597 cod. proc. pen. comma 5, il potere discrezionale di cognizione di ufficio del giudice di appello, previsto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., in deroga al principio devolutivo, sancito dal primo comma della stessa norma, è limitato a casi tassativi, che comprendono anche il giudizio di comparazione delle circostanze ai sensi dell'art. 69 cod. pen.; l'omessa conduzione di tale bilanciamento o la sua conduzione in termini differenti da quanto richiesto dalla parte è censurabile col ricorso per cassazione soltanto a condizione che nel grado di appello al giudice sia stata rivolta espressa sollecitazione con i motivi di appello o nel corso del processo mediante proposizione di nuovi motivi, anche se formulati al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma 4, cod. proc, pen, e 167 disp. att. cod. proc. pen., oppure nel corso della discussione orale (sez. 2, n. 40997 del 26/06/2013, Petito, rv. 257234). Questa Corte, nello stabilire il corretto ambito di applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 5, ha costantemente affermato che la mancata attivazione anche d'ufficio dei poteri conferiti dalla norma al giudice di appello può formare oggetto di censura nel giudizio di legittimità soltanto se quel giudice sia già stato investito di una specifica 6 up richiesta della parte e non abbia provveduto;
in difetto di una deduzione già formulata nei gradi di merito, la questione non potrà essere sollevata col ricorso per cassazione e non sussiste un obbligo di motivazione sulla mancata applicazione degli istituti di favore per l'imputato (Cass. sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante, rv. 256560; sez. 3, n. 18896 del 10/03/2011, Riccio e altro, rv. 250289; sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, rv. 246139; sez. 5, n. 37461 del 20/09/2005, Zoffoli, rv. 232323). Raffrontata con tali principi la determinazione assunta dalla quinta sezione di questa Corte potrebbe non esservi del tutto allineata e prospettarsi giuridicamente non condivisibile, avendo implicitamente preteso una deduzione della quaestio facti sul risarcimento dei danni, contenuta nel solo appello, ma tale constatazione dimostrerebbe che quanto lamentato dall'NI riguarda un errore di diritto, ma non già di fatto, che è estraneo al perimetro delle censure da formularsi mediante il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Per tali considerazioni il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Mariastefania Di Tomassi monica Comer DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 7 هم