Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 37510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37510 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
37510-25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
M. n. 1464
Sent. n.
UDIENZA PUBBLICA
DEL
09/10/2025
R.G.N. 20087/2025
NI ER
EL Di SI
Presidente Relatore
NZ IO BU
RT GA
IA TR MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generale gli altri dati identificati a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. dispost: Z a richiesta perte imposte delta hagge
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA Main
MA AN, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL Di SI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/02/2025, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 10/04/2024 dal Gup del Tribunale di Parma, con la quale MA AN, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 572, comma 2, e 609-bis-609-ter n. 5 quater cod.pen. commessi in danno della coniuge, e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed alle correlate pene accessorie e misura di sicurezza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità affidandosi integralmente alle ragioni esposte nella sentenza di primo grado, così offrendo una motivazione meramente apparente;
anche la sentenza di primo grado si era limitata a riportare le argomentazioni dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, omettendo un'analisi autonoma e critica in merito alla ricostruzione dei fatti;
carente era anche la motivazione relativa all'aggravante di cui all'art. 609-ter comma 1 n.
5-quater cod.pen. Con il secondo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 609-bis e 609- ter comma 1 n.
5-quater cod.pen. Argomenta che l'aggravante di cui 609-ter comma 1 n.
5-quater cod.pen. è stata introdotta dal dl 14/8/2013 conv in legge n. 119/2013 e che la Corte di appello non aveva distinto le condotte di violenza sessuale poste in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma da quelle poste in essere successivamente e, dunque, durante la vigenza della nuova normativa;
in base al disposto dell'art. 2, commi 1 e 4 cod.pen. la pena doveva essere commisurata tenendo presente le due diverse cornici edittali in base alla collocazione temporale delle condotte e con prevalenza delle attenuanti generiche già concesse, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Va osservato, in premessa, che secondo il pacifico orientamento di questa Corte, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. d) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Rv. 221693). Anche più di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Rv. 256096, non massimata sul punto;
conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv.262423). È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Rv. 254988). Va, infine, ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento al tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556-01). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze
tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, [...]; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
1.2. Nella specie, la Corte di Appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha condiviso la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, in aderenza al compendio probatorio acquisito, nonchè fornito risposta alle doglianze difensive qui riproposte con il motivo di ricorso, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e, quindi, esenti da censure in questa sede. In particolare, la Corte territoriale, nel confermare la valutazione del primo giudice, con apprezzamento di fatto immune da censure, ha evidenziato come le attendibili dichiarazioni delle persona offesa, anche riscontrate da plurime dichiarazioni testimoniali, comprovassero che la relazione coniugale tra l'imputato e la persona offesa si era caratterizzata, fin dai primi anni del matrimonio, per la ripetitività, in danno della donna,di condotte maltrattanti (insulti, atteggiamenti vessatori, aggressioni verbali e violenze fisiche poste in essere più volte al giorno e con cadenza quasi quotidiana), poste in essere frequentemente e, quindi, connotate dal requisito dell'abitualità e, come tali, integranti il reato di maltrattamenti;
la persona offesa riferiva anche che l'imputato l'aveva costretta abitualmente a consumare rapporti sessuali contro la sua volontà, condotte integranti il reato di violenza sessuale aggravata contestato;
la Corte di appello evidenziava anche che l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee rese all'udienza camerale del 10/04/2024, aveva ammesso gli addebiti. L'impugnata sentenza ha fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia in esame, uniformandosi alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 572 cod. pen. consiste nella sottoposizione della vittima ad una serie di atti di vessazione e mortificanti, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Sez. 6, n.7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 2284618); nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia, inoltre, non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le
privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez.6, n.44700 del 08/10/2013,Rv.256962; Sez. 6, n.8396 del 07/06/1996, dep. 12/09/1996, Rv. 205563). Deve, inoltre, rammentarsi, che, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez.3, n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985). La Corte di appello ha, infine, fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine alla collocazione temporale delle violenze sessuali, che, in aderenza al chiaro contenuto delle dichiarazioni della persona offesa (cfr p. 3 della sentenza impugnata), coincideva con il tempo in cui si erano consumate le condotte maltrattanti;
tali condotte, pertanto, erano state poste in essere anche nel periodo immediatamente successivo al 17/8/2013 e, quindi, anche in epoca successiva all'introduzione della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 5 quater cod.pen. ad opera dell'art. 1, comma 2, d.l. 14.8.2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013 n. 119; risultava, pertanto, correttamente contestata e sussistente l'aggravante in questione per le condotte poste in essere successivamente alla introduzione legislativa della stessa. A fronte di un percorso argomentativo adeguato e corretto in diritto, il ricorrente propone censure meramente contestative, prive di confronto con l'articolata motivazione dei Giudici di appello ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, in aderenza alle risultanze istruttorie ed ai principi che regolano la materia in questione, confermando la valutazione del primo giudice, ha correttamente considerato più grave il reato di violenza sessuale aggravato ai sensi dell'art. 609-ter, comma 5 quater cod. pen, in considerazione dei limiti edittali previsti dalla predetta norma. Va ricordato che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Sez.U, n.748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Rv.195805 01; Sez.U, n.15 del 26/11/1997, dep.03/02/1998, Rv.209485 01; Sez.U, n.25939 del 28/02/2013, Rv.255347-01).
Nè coglie nel segno la censura relativa al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti generiche (concesse in ragione del fatto che l'imputato aveva riconosciuto gli addebiti e si era positivamente attivato, in corso di giudizio, per stemperare le conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte corrispondendo alle persone offese una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno) in termini di equivalenza con le predette aggravanti. I Giudici di appello hanno condiviso le argomentazioni del primo giudice, che ha giustificato il giudizio di equivalenza richiamando la gravità dei fatti, le connotazioni negative della personalità dell'imputato e l'ampio arco temporale nel corso del quale erano state poste in essere le condotte maltrattanti e di violenza sessuale contestate. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv.258874-01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992).
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2025
Il Consigliere estensore EL Di Sta
Il Presidente NI ER
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente NI ER
Deposituta in Cancelleria
Oggi
18 NOV. 2025
IL FUNZIONARIOZIARIO NA M