Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026REG.PROV.COLL.
N. 01192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Ignazio Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ribera, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, il 14 aprile 2023 e depositata il 6 giugno 2023 e non notificata, con cui era respinto il ricorso proposto per la declaratoria di nullità: - delle determinazioni dirigenziali del 16 ottobre 2018, con cui erano annullate le concessioni edilizie in sanatoria nn. -OMISSIS-del 27 dicembre 2007;
e per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Palermo, Sez. II, n. -OMISSIS- del 6 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. EI IA e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, gli istanti espongono che il ricorso in primo grado era proposto per violazione del giudicato nascente dalla sentenza n. -OMISSIS- del 6 maggio 2015, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2015.
Il T.A.R. respingeva il ricorso osservando che con la predetta sentenza erano stati annullati i tre precedenti provvedimenti del 19 aprile 2010, con cui il Comune aveva annullato in autotutela le concessioni edilizie in sanatoria nn. -OMISSIS-del 27 dicembre 2007 relative ad un fabbricato sito in Ribera, per difetto di motivazione con rinvio al procedimento penale (rilevando incidentalmente la tardività quanto al rito camerale.
Espongono che il Comune, a distanza di oltre tre anni dalla sentenza n. -OMISSIS-, adottava i provvedimenti recanti nuovamente annullamento delle concessioni edilizie in sanatoria, perché rilasciate sul presupposto dell’ultimazione entro la data del 31 marzo 2003, mentre “in sede di giudizio penale, conclusosi con la sentenza n.-OMISSIS- del 30/09/2008, è stato accertato che le opere sono state realizzate nel febbraio 2004… la data del 31-3-2013 costituisce termine ultimo e perentorio di ultimazione delle opere ai fini della loro sanabilità ai sensi della legge n. 326/2003 ”.
Oltre a dedurre l’erroneità con riferimento a quanto affermato in rito, gli appellanti, dunque, formulano i seguenti motivi di appello: 1 – violazione dell’art. 21 septies comma 1, l. n. 241 del 1990, poiché, asseritamente, i precedenti provvedimenti erano stati annullati per mancanza del presupposto dell’interesse pubblico (sotto il profilo urbanistico) e del presupposto della considerazione dell’interesse dei destinatari dei provvedimenti impugnati;
2 – violazione dell’art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990, per mancata valutazione dell’interesse pubblico.
Assumono che i manufatti (oggetto dei singoli provvedimenti di annullamento) erano (e sono) delle strutture inserite perfettamente all’interno di una zona destinata all’attività di bed and breakfast (zona CT2) e, dunque, di rilevante interesse sotto il profilo urbanistico e che l’Amministrazione avrebbe dovuto operare una comparazione degli interessi coinvolti. Ancora, l’annullamento non sarebbe intervenuto in un termine ragionevole.
Di seguito parte appellante richiama la domanda di risarcimento fatta nel precedente giudizio.
Il Comune non si è costituito.
All’udienza di discussione del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – In via del tutto preliminare, non è necessario pronunziarsi sulle considerazioni in rito svolte incidentalmente dal T.A.R. L’appello è infondato nel merito.
II – Infatti, quanto al primo motivo, esso non trova corrispondenza negli atti, poiché la richiamata precedente sentenza annullava gli atti di autotutela per omessa motivazione, facendo i provvedimenti esclusivamente riferimento al procedimento penale e per vizio di notifica a tutti gli interessati.
III – Anche il secondo motivo non può essere condiviso. Per costante giurisprudenza (cfr. ex multis , Consiglio di Stato Sez. VI, 13 febbraio 2013 n. 894), “ il condono edilizio è uno strumento eccezionale e temporaneo giustificato essenzialmente da straordinarie e contingenti ragioni finanziarie ”; ne consegue che è possibile ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria “ soltanto quando ricorrono i rigorosi presupposti previsti dalla legge di disciplina del singolo condono ”, tra i quali il termine non è in alcun modo derogabile (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5754/2023).
V – Quanto alla dedotta violazione del termine per l’esercizio dell’autotutela, vale richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2024, n. 8010), dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui il “ superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni sostitutive false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, richiede l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi”.
Nella specie che occupa, la falsità della dichiarazione del richiedente la sanatoria in ordine al termine di ultimazione delle opere risulta accertata dalla sentenza n. -OMISSIS- del 13 luglio 2007 del Tribunale di -OMISSIS-.
I provvedimenti impugnati recano una specifica motivazione sul punto.
VI – L’appello deve, dunque, essere respinto.
VII – Nulla è dovuto per le spese del grado in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB GI, Presidente
EI IA, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EI IA | OB GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.