CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 19
CGARS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-septies, comma 1, l. n. 241 del 1990

    Il giudice rileva che la precedente sentenza aveva annullato gli atti di autotutela per omessa motivazione, facendo riferimento esclusivo al procedimento penale e per vizio di notifica, non per mancanza di interesse pubblico.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990

    Il giudice richiama la giurisprudenza secondo cui il condono edilizio è uno strumento eccezionale e temporaneo, e i suoi presupposti non sono derogabili, incluso il termine di ultimazione delle opere. Inoltre, il superamento del termine per l'esercizio dell'autotutela è consentito nei casi in cui sia accertata la falsità della dichiarazione del richiedente, come avvenuto in questo caso tramite sentenza penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 19
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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