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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13627/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla INSARDÀ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a GG MO, via della Piazza, n. 115, e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide DE MATTEIS ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ostia Lido (RM), alla via Isole del Capo Verde;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 2 ottobre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Nell'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio a GG MO (BO) il 2 settembre 2017. Dall'unione sono nati l'8 novembre 2017, e il 2 luglio 2021. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
22 maggio 1985 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a GG MO (BO) il 2 settembre 2017, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 4 p.
1 - anno 2017; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che la signora il signor hanno dichiarato di Pt_1 Pt_2 essere rispettivamente a GG MO (Bo), via Casetta di Sopra di Affrico n. 307 e a Roma, in via Francesco Morlacchi n. 60;
3) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
i ricorrenti si impegneranno a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita dei figli, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) colloca i figli presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita a GG MO (Bo), alla via Casetta di Sopra di Affrico n. 307;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo diretto con la signora ma con la supervisione dei nonni paterni o di un Pt_1 parente stretto durante la loro permanenza a Roma, presso la casa paterna. Qualora il signor decidesse di trasferirsi nuovamente a GG MO, le visite Pt_2
pagina 2 di 4 saranno sempre concordate con la madre e in ogni caso con pernottamento dei bambini presso la casa materna;
6) sancisce che, in ogni caso, salvo diverso accordo fra i genitori, il padre stia con i minori:
- nelle festività natalizie ad anni alterni dalla Vigilia di Natale fino al 31 dicembre, oppure da Capodanno all'Epifania;
- nelle vacanze pasquali alternando ogni anno la domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
7) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor Pt_2
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento di e la Per_1 Per_2 somma mensile complessiva di 300,00 euro, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora all' IBAN Pt_1
[...] / BIC-SWIFT MEDBITMM in via anticipata entro il giorno 3 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) prende atto che il signor , attualmente disoccupato, si impegna ad Pt_2 aumentare il contributo al mantenimento a 500,00 euro per entrambi i figli non appena troverà un'occupazione;
9) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle ragazze previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 4 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre;
11) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nulla hanno a pretendere l'un l'altro a titolo di assegno di mantenimento;
12) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, nonché ogni ulteriore documento di spettanza dei minori quali carte di identità, codici fiscali, tessere sanitarie et similia. Nulla sulle spese Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla INSARDÀ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a GG MO, via della Piazza, n. 115, e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide DE MATTEIS ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ostia Lido (RM), alla via Isole del Capo Verde;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 2 ottobre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Nell'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio a GG MO (BO) il 2 settembre 2017. Dall'unione sono nati l'8 novembre 2017, e il 2 luglio 2021. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
22 maggio 1985 e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a GG MO (BO) il 2 settembre 2017, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 4 p.
1 - anno 2017; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che la signora il signor hanno dichiarato di Pt_1 Pt_2 essere rispettivamente a GG MO (Bo), via Casetta di Sopra di Affrico n. 307 e a Roma, in via Francesco Morlacchi n. 60;
3) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
i ricorrenti si impegneranno a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita dei figli, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) colloca i figli presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita a GG MO (Bo), alla via Casetta di Sopra di Affrico n. 307;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo diretto con la signora ma con la supervisione dei nonni paterni o di un Pt_1 parente stretto durante la loro permanenza a Roma, presso la casa paterna. Qualora il signor decidesse di trasferirsi nuovamente a GG MO, le visite Pt_2
pagina 2 di 4 saranno sempre concordate con la madre e in ogni caso con pernottamento dei bambini presso la casa materna;
6) sancisce che, in ogni caso, salvo diverso accordo fra i genitori, il padre stia con i minori:
- nelle festività natalizie ad anni alterni dalla Vigilia di Natale fino al 31 dicembre, oppure da Capodanno all'Epifania;
- nelle vacanze pasquali alternando ogni anno la domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, due settimane consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
7) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor Pt_2
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento di e la Per_1 Per_2 somma mensile complessiva di 300,00 euro, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora all' IBAN Pt_1
[...] / BIC-SWIFT MEDBITMM in via anticipata entro il giorno 3 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) prende atto che il signor , attualmente disoccupato, si impegna ad Pt_2 aumentare il contributo al mantenimento a 500,00 euro per entrambi i figli non appena troverà un'occupazione;
9) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle ragazze previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 4 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre;
11) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che pertanto nulla hanno a pretendere l'un l'altro a titolo di assegno di mantenimento;
12) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio, nonché ogni ulteriore documento di spettanza dei minori quali carte di identità, codici fiscali, tessere sanitarie et similia. Nulla sulle spese Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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