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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 830/2020 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MANTEGNA Parte_1
FILIPPO;
-ricorrente- nei confronti di
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. SEGRETO FABRIZIA;
-resistente-
e di
, rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO STEFANO;
CP_3
e di
; CP_4
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
ed il proponendo opposizione avverso la CP_5 CP_4 cartella di pagamento n. 294 2019 0001698217000, per l'importo pagina1 di 6
complessivo euro 11.289,31, con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 11.289,31 sia in relazione a debiti di natura contributiva sia per debiti tributari, eccependo l'omessa notificazione di atti presupposti ed, in particolare, dell'avviso bonario di pagamento, oltre all'intervenuta estinzione degli stessi per prescrizione quinquennale, attesa l'assenza di atti interruttivi sino al momento della notificazione della cartella, in data 17.02.2020, allorché il termine era già spirato.
1.1.- Costituendosi in giudizio, (divenuta in Controparte_2 corso di causa ) ha chiesto il rigetto Controparte_6 della domanda, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alle istanze aventi ad oggetto i crediti di natura tributaria, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e contestare nel merito i motivi posti a base dell'opposizione.
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_5 dell'opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito i motivi posti a base del ricorso.
1.3.- Pur correttamente evocato in giudizio, il non si CP_4
è costituito, dovendosene dichiarare la contumacia.
1.4.- Nel corso del giudizio, con note depositate in data 12.10.2021, il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa ai crediti di natura tributaria, atteso il provvedimento di sgravio emesso dal CP_4 resistente, chiedendo l'estromissione di quest'ultimo dal giudizio.
2.- Ritenuto, pertanto, che la domanda formulata da parte ricorrente verta unicamente sui crediti aventi natura contributiva, deve rilevarsi il difetto di interesse a resistere alla stessa nella parte attinente ai debiti di natura tributaria, con conseguente irrilevanza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall'agente della riscossione.
3.- Per il resto, il ricorso è fondato nei confronti di ma CP_5 infondato nei confronti dell'agente della riscossione.
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4.- In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di CP_5 in ordine alla tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine stabilito dall'art. 617 c.c., non potendo l'opposizione stessa essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi, perché l'omessa notificazione, così come la prescrizione del credito, eccepiti dal ricorrente nell'odierno giudizio, sono questioni attinenti al merito della pretesa, non attenendo alla regolarità o alla validità degli atti della procedura di riscossione, chiedendosi al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica di atti presupposti a quello oggetto di opposizione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
5.- Proprio per tali ragioni, non risulta fondata neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da atteso CP_5 che le questioni sollevate dal ricorrente ridondano sulla stessa sussistenza della pretesa, competendo al solo ente impositore la legittimazione a contraddire, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
5.1.- Al contrario, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione.
Sulla questione, si condivide il recente orientamento della Corte di
Cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite
n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, aventi ad oggetto debiti di natura previdenziale, nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore (si vedano, di recente: C. 22453/2025; C. 19549/2025; C. 3171/2025; C. 2560/2025; C.
19985/2024; nella giurisprudenza di merito, da ultimo: T. Taranto,
10.10.2023, n. 2188; T. Velletri, 30.05.2023, n. 597).
6.- Nel merito il ricorso è fondato.
6.1.- Il ricorrente, innanzitutto, afferma di essere venuto a conoscenza del debito soltanto con la notificazione della cartella di pagina3 di 6
pagamento, ricevuta in data 17.02.2020, lamentando, però, l'omessa notificazione di atti presupposti alla stessa e, nello specifico,
l'omessa notifica dell'avviso bonario di pagamento, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento.
5.1.- Come correttamente allegato da alcuna norma impone, CP_5 in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo, la notificazione dell'avviso bonario, atteso che l'art. 24, comma 2, D.Lgs. 46/1999 prevede espressamente che “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore ...”.
Pertanto, essendo la notificazione dell'avviso bonario una mera facoltà dell'ente creditore e non un obbligo gravante sullo stesso, l'omessa notificazione di tale atto è irrilevante.
6.- Il ricorrente ha, altresì, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti di natura contributiva portati dalla cartella oggetto di causa, allegando che detti crediti, sorti tra il 2012 ed il 2014, si sarebbero prescritti alla data di notificazione della cartella esattoriale, senza che medio tempore vi siano stati atti interruttivi.
6.1.- L'eccezione è fondata, non avendo prodotto CP_5 comunicazioni, inviate al contribuente, delle quali almeno una possa ritenersi idoneo atto interruttivo.
Infatti, tutte le raccomandate, prodotte dall'ente impositore, sono state spedite all'indirizzo di via Colombaia n. 18 in ma il CP_4 ricorrente ha dimostrato di aver spostato la propria residenza in data
12.01.2015 presso l'indirizzo di via Catania n. 81.
Pertanto, seppur il termine di prescrizione possa ritenersi interrotto con la raccomandata, ricevuta in data 16.06.2014 all'indirizzo di via
Colombaia n. 18 – all'epoca residenza anagrafica ed effettiva del ricorrente – nelle mani di , madre del –, al Persona_1 Pt_1 contrario le successive raccomandate non posso ritenersi idonei atti interruttivi della prescrizione, in quanto effettuate presso il predetto indirizzo, nonostante la residenza fosse stata portata in via
Catania 81 il 12.01.2015.
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A tal proposito, si osserva che le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo circa l'effettiva dimora del destinatario della notifica, per cui tale luogo può essere accertato con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (cfr. da ultimo,
T. Torino, 30.05.2023, n. 2264), con la conseguenza che, in assenza di prove od indizi volti a dimostrare una discrepanza tra residenza effettiva e residenza anagrafica, quest'ultima deve ritenersi dimora presunta del contribuente.
Alla luce di detto principio, non costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione la raccomandata ricevuta in data 13.04.2016 dalla madre del ricorrente in via Colombaia, in assenza di qualsiasi elemento dal quale desumere che detto indirizzo costituisse la dimora effettiva del . Pt_1
Ugualmente è da dirsi per le successive raccomandate, sempre inviate al predetto indirizzo, non ritirate dal ricorrente o da altra persona,
e per le quali è stata attestata la compiuta giacenza.
In conclusione, considerando l'avvenuta interruzione della prescrizione in data 16.06.2014, i crediti previdenziali oggetto della cartella esattoriale opposta si sono estinti per prescrizione in data
16.06.2019, prima della notificazione della cartella esattoriale, avvenuta in data 17.02.2020, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L.
335/1995.
7.- Nei rapporti tra il ricorrente ed le spese di lite CP_5 seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta.
Nei rapporti interni tra il ricorrente e l'agente della riscossione, le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso il contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione passiva dell'agente della riscossione al momento dell'introduzione del presente giudizio.
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P Q M
DICHIARA prescritti i crediti di natura contributiva, portati dalla cartella n. 294 2019 0001698217000 e, per l'effetto,
- ANNULLA la cartella n. 294 2019 0001698217000, limitatamente all'importo di euro 10.414,43;
PONE in capo ad le spese del presente giudizio, che si CP_5 liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 118,50 a titolo di spese documentate ed euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
COMPENSA, nei rapporti processuali tra il ricorrente ed
[...]
le spese del presene giudizio. Controparte_6
Enna, 11/12/2025
Il giudice
CA OL
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