TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7815/2024 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bianchetta ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Torino, via Alfieri n. 24, come da procura in calce all'atto introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena CP_1 Controparte_2
Palange e Massimiliano Pili ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, corso
Vittorio Emanuele II, n. 166, come da procura in calce alla memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento, periodo di prova.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“In via principale:
Dichiarare illegittimo, nullo, inesistente e/o inefficace il licenziamento del ricorrente per i motivi sopra esposti e in conseguenza dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondergli la complessiva somma di € 1.442,68 lordi a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge
In via istruttoria […]
In ogni caso:
Con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sugli importi rivalutati dalle singole scadenze al saldo;
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio;
- Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario
- Con sentenza esecutiva ex lege”
Per parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rejetta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
In via principale e nel merito:
Respingere tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente mandare assolta la resistente da ogni pretesa avversaria;
In via istruttoria […]
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di dichiarare la nullità del licenziamento intimato da al ricorrente, con condanna della resistente a risarcire il CP_1 danno per mancata retribuzione.
Il sig. ha dedotto di essere stato assunto dalla resistente con decorrenza dal Pt_1 CP_3
17.06.2024, con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e a termine, con scadenza il
01.9.2024. Le mansioni del ricorrente erano quelle di addetto alle pulizie, con inquadramento nel livello 1 CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni. Nel contratto di lavoro, alla voce “Periodo di prova” era espressamente indicato “Non Previsto”. In data 30.6.2024, il lavoratore aveva ricevuto una comunicazione di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, con decorrenza immediata. Il licenziamento era stato impugnato con lettera del 31.07.2024.
In diritto, il ricorrente ha richiamato il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per il patto di prova, ed evidenziato l'illegittimità del licenziamento adottato in assenza di tale patto. A fronte dell'illegittimità del licenziamento, ha invocato la tutela risarcitoria, parametrandone l'entità alle retribuzioni non godute dalla data del licenziamento alla scadenza del contratto.
2. Si è costituita il giudizio allegando che, prima della sottoscrizione del contratto, la CP_1 sig.ra , responsabile del cantiere in cui il sig. avrebbe svolto la sua Controparte_4 Pt_1 prestazione, aveva esposto a quest'ultimo le mansioni, l'orario e le altre condizioni contrattuali, tra cui il patto di prova di 15 giorni. L'assunzione era avvenuta attraversi lo scambio del contratto di assunzione tramite Whatsapp;
in particolare, il 18.6.2024, la sig.ra Persona_1 dell'ufficio amministrazione di aveva trasmesso al sig. un primo contratto CP_1 Pt_1 chiedendogli di rimandarlo firmato. Il sig. aveva trasmesso il contratto sottoscritto in data Pt_1
20.6.2024. Il medesimo giorno, la sig.ra criveva al ricorrente “Le ho rimandato la prima Per_1 pagina del contratto corretto… C'era un refuso nell'altro che le ho mandato l'altro giorno… Mi scuso per l'inconveniente… Grazie e una buona giornata”. Il nuovo documento trasmesso conteneva la previsione del patto di prova di 15 giorni. Il sig. rispondeva al messaggio Pt_1 alcune ore dopo, ponendo domande su altri aspetti del rapporto di lavoro. La resistente rilevava che, pur essendo molto attento alle comunicazioni ricevute via Whatsapp, il sig. non aveva Pt_1 mai chiesto, in nessuno dei suoi messaggi, delucidazioni sull'inserimento del periodo di prova.
Con lettera del 30.6.2024, aveva comunicato al ricorrente il licenziamento per mancato CP_1 superamento del periodo di prova, nel termine di 15 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro. Le ragioni del mancato superamento attenevano alla scarsa qualità del lavoro svolto dal ricorrente, sorpreso, inoltre, più volte ad utilizzare il cellulare durante l'orario di lavoro.
In diritto, la resistente ha evidenziato che la trasmissione di un contratto privo del patto di prova era stata dovuta ad un mero errore materiale, cui era stato tempestivamente posto rimedio. I contratti di lavoro stipulati da avevano infatti sempre la previsione di un patto di prova, CP_1 tranne quelli utilizzati per le assunzioni a seguito di cambio di appalto. Il ricorrente non aveva alcun motivo per andare esente dal periodo di prova. ha ribadito di aver agito in assoluta buona fede, ponendo tempestivo rimedio al proprio CP_1 errore, così come in buona fede non si era avveduta della mancata restituzione del contratto corretto sottoscritto dal lavoratore. Al contrario, quest'ultimo avrebbe agito opportunisticamente e in mala fede, “dimenticando” di restituire copia firmata del contratto corretto. La mala fede del ricorrente emergerebbe anche dalla precisione con cui egli si era informato su tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, nonché dal titolo di studio detenuto, da cui si può dedurre – in tesi di parte resistente – che lo stesso fosse pienamente consapevole dell'esistenza del periodo di prova.
La resistente ha argomentato quindi sulla legittimità del licenziamento nel periodo di prova, senza obbligo di preavviso e senza motivazione. Ha concluso dunque per la validità del licenziamento intimato, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 25.3.2025 veniva esperito senza successo il tentativo di conciliazione e la causa veniva assunta a riserva la sulle istanze istruttorie. Alla successiva udienza del 6.6.2025 la causa veniva discussa, e, precisate le conclusioni, veniva pronunciata la presente sentenza.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. - Le parti concordano sul fatto che il contratto di lavoro trasmesso al lavoratore e da questi restituito sottoscritto non prevedesse alcun patto di prova e che, la diversa prima pagina del contratto, trasmessa attraverso un messaggio Whatsapp al sig. in data 20.6.2024, tre Pt_1 giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro, e contenente questa volta il patto di prova non sia stata sottoscritta dal lavoratore. Le richieste di prova articolate sul punto sono dunque irrilevanti.
3.2. - Per costante giurisprudenza “La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam” e la mancanza di tale requisito
“comporta la nullità assoluta del patto di prova” (Cass. sent. n. 21758/2010); non solo, le medesime pronunce di legittimità chiariscono che la forma scritta del patto di prova “deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore” (Cass., sent. n. 21758/2010; cfr. altresì Cass., sent. n.
458/2011). Nel caso di specie è dunque pacifica l'assenza del requisito di validità del patto di prova qual è la forma scritta.
3.3. - Ciò posto sul piano formale, si osserva che, anche sul piano sostanziale, non si riscontra la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del ricorrente lamentata da parte resistente;
ciò, in particolar modo, se il comportamento del lavoratore è rapportato allo standard di condotta adottato dalla controparte contrattuale. Si nota infatti che il datore di lavoro, avvedutosi del proprio errore, non ha trasmesso una nuova copia del contratto al lavoratore, avvertendolo dell'inserimento del patto di prova e chiedendo una nuova sottoscrizione, ma si è limitato ad inviare al lavoratore la sola prima pagina del contratto modificata, senza avvertirlo della variazione che era stata fatta (menzionando un generico “refuso”). In tali circostanze, e a prescindere dalla capacità dell'intervento successivo di rimediare alla mancanza originaria del patto, non si può ritenere che il comportamento del lavoratore – consistito nel non aver, di sua iniziativa, integrato la pagina contenente il patto di prova nel testo contrattuale (peraltro neppure segnalato nel messaggio Whatsapp con cui è stato trasmesso) e rimandato al datore di lavoro una nuova copia sottoscritta dello stesso – sia stato contrario a buona fede.
4. La mancanza di un valido patto di prova comporta che il licenziamento, intimato al ricorrente per mancato superamento del periodo di prova, deve ritenersi illegittimo, con conseguente obbligo di risarcire al lavoratore il danno cagionato, consistente nelle retribuzioni non corrisposte fino alla scadenza del contratto.
5. Non risultano contestazioni in merito al quantum risarcitorio, individuato dal ricorrente nella somma di € 1.442,28 lordi e pari alle retribuzioni ancora dovute sino alla prevista scadenza del contratto (1.9.2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, non sussistendo valide ragioni per derogare alla regola generale stabilità dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, accordando la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a in data CP_1 Parte_1
30.6.2024;
- condanna al pagamento in favore di della somma lorda di € CP_1 Parte_1
1.442,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla debenza di ciascuna mensilità di retribuzione al saldo;
- condanna a rifondere alla controparte le spese del giudizio, che si liquidano in € CP_1
2059 per onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.P.A e contributo unificato se versato, da distrarsi in favore del difensore.
Torino, 6.6.2025.
La giudice
Dott.ssa Roberta Pastore
Minuta redatta dal M.o.t. Dott. Giovanni Manzoni