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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 277/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di AP n. 6317/2022 vertente
TRA
) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 quali eredi di Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in AP alla via del Mille n. 16, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cutolo ( ), dal quale sono CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._6
(C.F. ) Parte_3 C.F._7
(C.F. ) Parte_4 C.F._8 quali eredi di , A_ tutti elettivamente domiciliati in AP alla Via S. Tommaso d'Aquino n.48, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Avolio ( ), dal quale sono CodiceFiscale_9 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.10.1999 , , Parte_5 Parte_2
e , quali eredi di , Parte_3 Parte_4 A_ convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di AP ed Persona_1 esponevano che:
- il defunto era titolare dell'omonima ditta sita in AP alla A_
Piazza Garibaldi n. 114, ove vendeva al minuto tutti i generi compresi nella tabella merceologica XIV;
era inoltre assegnatario della rivendita tabacchi contraddistinta dal n. 14° e della concessione della ricevitoria del lotto n. 01/528 dal 23.04.97;
- dal 18.12.1987 il compianto aveva costituito un'impresa A_ familiare ex art. 230-bis c.c. con il germano per l'esercizio Persona_1 dell'attività commerciale di cui innanzi;
era, altresì, titolare del contratto di locazione dei locali siti in AP alla Per_2
Piazza Garibaldi n. 114, in cui avevano sede la ditta e la impresa familiare, stipulato con la Società pel Risanamento di AP S.p.A. e rinnovato il 18.03.97,
- in data 1.6.1998 decedeva in AP ed il fratello di fatto A_ Per_1 escludeva essi attori, eredi di , dall'attività svolta dal defunto, A_ impossessandosi dell'azienda innanzi indicata, ed addirittura negando loro l'accesso ai locali di esercizio dell'azienda stessa. Tanto premesso chiedevano: “1) riconoscere e dichiarare che gli esponenti, quali eredi del defunto sig. sono titolari dell'azienda commerciale e A_ dell'attività commerciale svolta nei locali siti in AP alla P.zza Garibaldi n.114 con ogni pronuncia consequenziale;
2) in via subordinata riconoscere e dichiarare che gli esponenti, quali eredi del defunto sig. sono A_ titolari unitamente ad esso sig. dell'azienda commerciale e Persona_1 dell'attività commerciale svolta nei locali siti in AP alla P.zza Garibaldi n.114 con ogni pronuncia consequenziale;
3) condannare, quindi, il sig. Persona_1
a voler cessare l'illegittimo comportamento di cui innanzi consentendo agli esponenti di svolgere l'attività propria all'azienda commerciale ed all'attività commerciale, con ogni pronuncia consequenziale;
4) condannare il sig. Per_1
l pagamento, in favore degli esponenti, di tutti gli utili percepiti da esso sig.
[...] per le quote di competenza degli esponenti dagli utili della predetta Persona_1 azienda commerciale nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e risarcimento del maggior danno per ritardo nel pagamento;
5) condannare genericamente il sig. al risarcimento dei danni subito Persona_1
e subendi dagli esponenti da liquidarsi in separato giudizio;
6) condannare il convenuto , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio Persona_1
e con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva il quale contestava integralmente la domanda attorea Persona_1 sostenendo che:
- all'impresa familiare costituita con atto dichiarativo del 18.12.1987 per l'esercizio di un'attività commerciale diretta alla rivendita Tabacchi n.14, sita in
AP alla Piazza Garibaldi, collaboravano e partecipavano solo ed esclusivamente i due fratelli e con esclusione di A_ Persona_1 altri parenti;
- a seguito del decesso di veniva meno il presupposto oggettivo A_
e soggettivo dell'impresa costituita tra i due fratelli, cessando per conseguenza il rapporto necessario per l'esistenza stessa dell'impresa familiare;
- a seguito dell'estinzione dell'impresa familiare già coadiutore di Persona_1
ai sensi dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, A_ provvedeva a presentare la relativa documentazione e ad effettuare tutti i versamenti previsti per ottenere dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato la licenza per la gestione della rivendita generi di monopolio, e così in data
02.06.1998 diveniva titolare della rivendita n. 14 sita in AP alla Piazza
Garibaldi n. 114;
- i rappresentanti della Società pel Risanamento di AP S.p.A. concedevano in locazione a il locale di Piazza Garibaldi n. 114, a decorrere dal Persona_1
01.03.99 e fino al 28.02.2005, con rinnovo tacito nel caso che nessuna delle parti comunicasse all'altra l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione.
Proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento di essi attori oggetto di denuncia-querela.
Chiedeva, pertanto, - “in via preliminare, rigettare la domanda attrice, previa declaratoria di inammissibilità e comunque infondatezza. Inoltre dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori di cui si contesta la loro qualità di eredi che non è stata in alcun modo dimostrata. Sempre in via preliminare rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva. In ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, condannare
i convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione al pagamento dei contributi e delle more maturate relativi all'impresa familiare di cui sopra;
condannare gli stessi in solido, ovvero per quanto di ragione al risarcimento dei danni tutti subiti dal convenuto in ragione dell'inspiegabile comportamento tenuto dagli attori, peraltro oggetto di denuncia-querela, tutti di natura extracontrattuale, la cui quantificazione precisa verrà effettuata in corso di giudizio, anche tramite
l'esperenda CTU. NNre i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Disposta la comparizione personale delle parti, a seguito del decesso del convenuto il giudizio era interrotto e riassunto dagli attori nei Persona_1 confronti degli eredi , , e . Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
Questi ultimi si costituivano in giudizio riportandosi alle difese del loro dante causa. Il giudizio era nuovamente interrotto per il decesso di e gli attori si Parte_5 costituivano in giudizio anche quali eredi della madre, reiterando le conclusioni già rassegnate.
Precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n.9055/2008 il Tribunale di AP così statuiva: “1) dichiarava il diritto di , e alla Parte_2 Parte_4 Parte_3 partecipazione, quali titolari, all'impresa familiare costituita con scrittura privata del 18.12.1987 da e 2) rimetteva la causa in A_ Persona_1 istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione del giudizio in merito alla quantificazione della domanda di condanna dei convenuti al pagamento in favore degli istanti degli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare sulla quota loro spettante;
3) rinviava alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese di giudizio ivi comprese quelle di CTU.”
Avverso tale sentenza non definitiva con atto notificato in data 18.11.2008 proponevano appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di chiedendo in totale riforma Parte_4 Persona_1 dell'impugnata decisione:“1) preliminarmente rilevarsi il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario essendo competente il Giudice Amministrativo;
2) riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettarsi ogni domanda degli eredi di e;
3) vittoria di spese, diritti e onorari dei A_ Parte_5 due gradi di giudizio.”
Si costituivano gli appellati , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, quali eredi di , che contestavano l'appello e ne
[...] A_ chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza.
La Corte di Appello di AP con sentenza n.3629/2015 rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la detta sentenza, notificata in data 29.1.2016, , Parte_1
, e , quali eredi di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Per_1
non proponevano ricorso in Cassazione.
[...] la causa era riassunta innanzi al Tribunale di AP per il prosieguo CP_1 ed era disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di quantificare la domanda di condanna dei convenuti al pagamento in favore degli istanti degli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare sullo quota loro spettante.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.6317/2022 il Tribunale di AP così provvedeva: “1) rigetta la domanda formulata dagli attori di condanna pagamento in loro favore degli utili percepiti dall'esercizio della impresa familiare costituita tra e A_
2) NN , e Persona_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
al pagamento in favore degli attori dei ¾ delle spese processuali
[...] dell'intero giudizio che si liquidano in € 510,00 per spese vive ed € 18.845.78 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antisatario avv. Raffaele Avolio;
3) Compensa tra le parti il restante ¼ delle spese processuali dell'intero giudizio;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti , e Parte_2 Parte_4
in solido tra loro le spese di C.T.U. così come liquidate nel Parte_3 corso del presente giudizio con separato decreto”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 17.1.2023 proponevano appello
, , e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Per_1
chiedendo in riforma parziale dell'impugnata decisione: “in via preliminare
[...]
e cautelare, sospendere e/o revocare, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello e dunque ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 6317/2022 pubblicata il 23/06/2022 –
r.g.n. 10872/1999 – repert. n. 8727/2022 del 23/06/2022 pronunciata dal
Tribunale di AP , decima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice Dott.ssa Maria Rosaria Spina, pubblicata il 23/06/2022 non notificata;
nel merito, in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in riforma parziale della sentenza n. 6317/2022 pubblicata il 23/06/2022
– r.g.n. 10872/1999 – repert. n. 8727/2022 del 23/06/2022 pronunciata dal Tribunale di AP si chiede di confermare quanto statuito dal Giudice di primo grado al punto 1) della sentenza ossia “1) rigetta la domanda formulata dagli attori di condanna pagamento in loro favore degli utili percepiti dall'esercizio della impresa familiare costituita tra e ” e per l'effetto A_ Persona_1 accertato e dichiarato il rigetto della domanda proposta dai Sigg. , Parte_2 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] Parte_3
e , nato a [...] il [...], nella qualità di eredi del sig. Parte_4
e , riformare la Sentenza N. 6317/2022 Pubblicata A_ Parte_5
Il 23/06/2022 – R.G.N. 10872/1999 – TRIB. NAPOLI al punto 2) del
PQM
e nella parte in motivazione ove in modo errato e contraddittorio sono condannati gli odierni appellanti e per l'effetto condannare i Sigg. , nata a [...]_2 il 09/06/1958, , nato a [...] il [...] e Parte_3 Pt_4
, nato a [...] il [...], nella qualità di eredi del sig.
[...] Per_2
e al pagamento in favore degli odierni appellanti
[...] Parte_5 _2
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...]
[...] Parte_3
e , nato a [...] il [...], nella qualità di eredi del sig. Parte_4
dei ¾ delle spese processuali dell'intero giudizio Persona_1 Parte_1 che si liquidano in € 510,00 per spese vive ed € 18.845.78 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e/o della diversa somma che l'Ecc.ma
Corte ritenga di giustizia. Compensare tra le parti il restante ¼ delle spese processuali dell'intero giudizio e porre definitivamente a carico degli attori di primo grado in solido tra loro le spese di C.T.U. così come liquidate nel corso del giudizio in ragione della richiesta insistente dagli stessi formulata e risultata speculativa ed inutile ai fini del giudizio. In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di non procedere alla condanna delle spese in danno alle odierne appellate anche riparametrando gli importi statuiti dal giudice di prime cure, stante la peculiarità del giudizio, si chiede quantunque di compensare tra tutte le parti le spese processuali ed i compensi e condannare comunque controparte alle spese di CTU e/o in via ancora più subordinata a compensare anche le stesse considerato che la Consulenza richiesta dalle controparti è risultata esplorativa e superflua. In via ancora più subordinata ed in estrema ratio, nella denegata e non creduta ipotesi di adesione alla condanna degli odierni appellanti si chiede alla Corte di Appello di riparametrare detti importi allo stato generici ed abnormi. Con vittoria di spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione all'Avv. Stefano Cutolo per dichiarato anticipo”.
A sostegno del gravame proposto deducevano l'incompatibilità della statuizione relativa alle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio con il rigetto della domanda attorea stante l'impossibilità di raggiungere la prova sul quantum del diritto al pagamento degli utili;
assumevano, inoltre, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e 2697 cc”.
Si costituivano gli appellati , e , quali eredi di Parte_2 Pt_3 Pt_4
, i quali, contestavano l'appello sostenendo la correttezza A_ dell'impugnata sentenza nella parte in cui liquidava le spese della sentenza non definitiva n. 9055/2008, essendo stata accolta la prima delle domande attoree ovvero la partecipazione, quali titolari, all'impresa familiare de quo; contestavano invece il rigetto della domanda di condanna al pagamento in loro favore degli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare e proponevano appello incidentale per vedersi riconosciuti gli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare dalla morte di , nonché per ottenere la condanna degli appellanti in A_ via principale alla cessazione dell'illegittimo impedimento allo svolgimento da parte degli appellanti in via incidentale dell'attività commerciale de quo, quale conseguenza del riconoscimento del diritto di partecipare all'impresa familiare in qualità di eredi di . A_
Chiedevano dunque: “a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti di legge;
b) rigettare l'appello proposto dai sig.ri NO , , Parte_6 Parte_2
e in quanto inammissibile ed improponibile Parte_3 Parte_4 oltre che infondato in fatto ed in diritto;
c) accogliere il gravame in via incidentale
e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 6317/2022 pronunciata dal
Tribunale di AP, Giudice dott.ssa Spina Maria Rosaria Marcello, resa in data
23.06.2022, depositata e resa pubblica in pari data nella causa iscritta al n.
10872/1999 R.G., per le causali descritte e con ogni pronuncia consequenziale;
d) dichiarare gli appellanti in via incidentale, eredi e titolari dell'azienda commerciale e dell'attività commerciale svolta nei locali di Piazza Garibaldi n.114 con ogni consequenziale pronuncia, anche per l'effetto della sentenza non definitiva n. 9055/08 del Tribunale di AP e della sentenza n.3629/15, della
Corte di Appello di AP, passata in giudicato;
e) condannare i sig.ri Pt_1
, , e , eredi del sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, a cessare l'illegittimo impedimento, in essere dal Persona_1
1998, a far svolgere agli appellanti in via incidentale l'attività propria all'azienda commerciale e all'attività commerciale nei locali di Piazza Garibaldi n.114, per
l'effetto della sentenza non definitiva n. 9055/08 del Tribunale di AP e della sentenza n. 3629/15, della Corte di Appello di AP, passata in giudicato ovvero, in subordine partecipare all'azienda commerciale ed all'attività commerciale, con ogni pronuncia consequenziale;
f) accertati gli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare del sig. condannare i sig.ri NO A_
, , e , eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del sig. in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti Persona_1 in via incidentale di tutti gli utili della predetta azienda ed attività commerciale percepiti da esso sig. nonché dai suoi eredi, per le quote di Persona_1 competenza dei ricorrenti, che si possono quantificare in euro 912.000,00, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che sarà accertata secondo
Giustizia, oltre interessi legali dall'01.06.1998 e risarcimento del maggior danno per ritardo nel pagamento, rientranti nel valore di causa;
g) condannare i sig.ri
, , e , eredi Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del sig. in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c. Persona_1 derivati agli appellanti in via incidentale in ragione di quanto dedotto, danni da liquidarsi in separato giudizio;
h) disporre un supplemento ovvero la sostituzione del C.T.U. con altro esperto nella materia specifica contabile in quanto la consulenza non è stata espletata con la dovuta competenza e perizia e nel rispetto delle normative vigenti;
i) condannare i sig.ri NO , Parte_6
, e , eredi del sig. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
[...] di giudizio e con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.” Precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello principale e incidentale e le censure avanzate dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
È pacifico che l'impresa costituita in data 18.12.1987 da con il A_ fratello al fine della gestione delle attività di rivendita di generi di Persona_1 tabaccheria e di ricevitoria lotto avesse natura di impresa familiare ex art. 230- bis c.c. e che, di conseguenza, la stessa appartenesse solo a , A_ in qualità di titolare, avendo come familiare partecipante, solo il Persona_1 diritto ad una quota sugli utili di impresa.
In seguito alla morte di in data 1.6.1998 i beni costitutivi A_ dell'impresa familiare passavano per intero nell'asse ereditario del de cuius, vantando rispetto agli stessi solo un diritto di credito commisurato Persona_1 ad una quota di beni, utili ed incrementi, ed un diritto di prelazione sull'azienda, da lui non esercitato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, a differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 e segg. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili;
ne consegue che, in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall'art.2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone, ma l'impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano per intero nell'asse ereditario del de cuius, rispetto a tali beni i componenti dell'impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull'azienda. (Cass.n.7223/2004; n.9897/2003). In applicazione di tali principi con la sentenza non definitiva n.9055/2008 il
Tribunale di AP ha affermato che l'impresa familiare è cessata per la morte del titolare e che, come ribadito con la sentenza n.3629/2015 A_ anche dalla Corte di Appello, innanzi alla quale la sentenza non definitiva era impugnata, “l'azienda, già esercitata nelle forme dell'impresa familiare, alla morte di diviene di titolarità degli eredi del de cuius”. A_
Nessuna rilevanza assume la circostanza che in qualità di Persona_1 coadiutore da più di sei mesi al momento della morte di , abbia A_ richiesto e ottenuto dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la licenza per la gestione della rivendita dei generi di monopolio.
Tale concessione, come già rilevato nella sentenza non definitiva, non è tale da pregiudicare i diritti successori degli eredi di , poiché la sua A_ intestazione ad altro soggetto è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistati i beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge ex art. 922 c.c. (Cass.
n.11402/2002).
Orbene, essendo divenuta incontestabile (avverso la sentenza n.3629/2015 della
Corte di Appello, che rigettava l'appello e confermava la sentenza non definitiva n.9055/2008 del Tribunale di AP, non era proposto ricorso in Cassazione) che gli eredi di siano divenuti titolari dell'azienda già esercitata nelle A_ forme di impresa familiare e che quindi hanno diritto ai beni costituenti l'azienda e agli utili percepiti dall'impresa familiare alla data della morte di Per_2
in proporzione alle quote ad essi spettanti, ogni altra questione attinente
[...] all'an è preclusa dall'intervenuto giudicato e non più riproponibile in questa sede in cui si controverte della quantificazione di quanto di spettanza di questi ultimi.
A tal fine nel giudizio di primo grado erano disposti accertamenti tecnici e nominato C.T.U. il Dr. al quale era conferito il seguente Persona_3 incarico: “a) Determini la stima dell'attività dell'impresa familiare per cui è causa con riferimento alla quota di utili, dei beni aziendali acquistati e degli incrementi connessi, a partire dalla data di decesso di A_ (01.06.1998); b) Determini altresì le quote di partecipazione agli utili così come stabilite nella scrittura privata di costituzione di impresa familiare del 18.12.1987”.
Il C.T.U. a causa della mancanza di documentazione contabile e/o fiscale relativa all'azienda “assolutamente necessaria ai fini della risposta al quesito” e, in particolare, dei dichiarativi, bilanci, scritture contabili e libro cespiti, documentazione che entrambe le parti dichiaravano di non possedere, concludeva affermando di essere impossibilitato a dare risposta al quesito posto dal Tribunale.
Riteneva inoltre il giudice di prime cure che non potessero essere tratti utili elementi dalle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio libero Persona_1 dove riferiva che dopo la morte del fratello aveva versato somme di Per_2 danaro ai nipoti “per rispetto a mio fratello”, trattandosi di “atti di liberalità”, e che era “disposto a transigere la lite per circa 40 mila euro da versare ai nipoti”, che non poteva essere ritenuta ricognizione di debito.
Rigettava pertanto la domanda e condannava i convenuti – , Parte_1
, e , eredi di - al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 pagamento in favore degli attori dei tre quarti delle spese processuali dell'intero giudizio, liquidate in E.510,00 per spese e E.18.845,78 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Raffaele Avolio, e compensava tra le parti il restante quarto delle spese, ponendo invece definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto.
Ciò premesso, va esaminato prima l'appello incidentale proposto da _2
, e , eredi di , in
[...] Parte_3 Parte_4 A_ quanto riveste carattere pregiudiziale e presenta priorità logica rispetto all'appello principale avente ad oggetto la sola statuizione relativa alle spese, potendo il suo eventuale accoglimento rilevare ai fini della statuizione relativa alle spese dell'intero giudizio.
- Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione degli artt. 769 e 117 C.p.c.”, gli appellanti incidentali censurano la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure sostiene che “non risulta altresì possibile procedere ad una quantificazione neppure facendo riferimento a quanto dichiarato da in sede di libero interrogatorio, Persona_1 atteso che lo stesso ha dichiarato di aver versato delle somme di denaro ai nipoti dopo la morte del fratello “per rispetto a mio fratello”, quindi il versamento di tali somme sono da considerarsi degli atti di liberalità”.
Sostengono invece gli appellanti incidentali in primo luogo che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio possono “essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, vista la loro concludenza ed attendibilità, della consistenza del reddito mensile della ”; sostengono, inoltre, che Parte_7 erroneamente il giudice qualificava i versamenti effettuati da ai nipoti dopo Per_1 la morte del fratello come atti di liberalità, laddove “per configurarsi tale Per_2 operazione giuridica deve verificarsi la circostanza che una parte arricchisce un'altra parte senza aver alcun obbligo e senza ricevere nulla in cambio”, mentre, nel caso di specie, il convenuto aveva l'obbligo giuridico di restituire l'azienda e i suoi beni agli eredi del fratello.
La censura non è fondata.
Non ignora la Corte che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di valore confessorio trattandosi di mezzo diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità
(Cass.n.27407/2014; n.6510/2004; n.7002/2000)
Tuttavia, nel caso di specie il riferimento al versamento ai nipoti dopo la morte di della somma di L 3.600.000 al mese “per rispetto a mio fratello”, A_ contenuto nelle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Persona_1 libero, non può in mancanza di ulteriori elementi costituire la prova del reddito mensile della tabaccheria, trattandosi evidentemente di elargizioni integranti atti di liberalità e non già adempimenti dovuti iure debiti.
Come noto, la liberalità d'uso o la donazione modesta si caratterizza proprio per l'assenza di obbligazione preesistente, ed è perfettamente compatibile con quanto dichiarato da in sede di interrogatorio, ossia il proposito di Persona_1 offrire un sostegno ai nipoti senza riconoscere loro alcun diritto.
La mera corresponsione di somme di denaro, in assenza di titoli obbligatori sottostanti o ricognizioni scritte, non integra adempimento, ma atto di liberalità, revocabile ove ne ricorrano i presupposti (Cass n.5727/2018).
Il primo motivo va pertanto rigettato.
- Con il secondo motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione degli artt. 1988, 1334 c.c. e 117 c.p.c.”, gli appellanti incidentali contestano la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado afferma che “la dichiarazione resa dallo stesso di essere disposto CP_2
a transigere la lite per circa 40 mila euro da versare ai nipoti non può essere considerata una ricognizione di debito”.
Gli appellanti censurano la decisione del giudice ritenendo che le dichiarazioni rese da possono essere considerate una ricognizione di debito, in Persona_1 quanto atto unilaterale a contenuto patrimoniale con cui un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro per una determinata somma.
La censura non merita di essere condivisa.
In ordine al valore delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio valgono naturalmente le medesime considerazioni sopra espresse.
Inoltre, dalle stesse non è possibile desumere il riconoscimento di un proprio debito, quanto piuttosto la disponibilità ad una definizione transattiva della vicenda alla quale non può essere riconosciuta la natura né attribuiti gli effetti della ricognizione di debito.
- Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “sulla CTU e sulla violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 2711 c.c.”, gli appellanti incidentali contestano la scelta del giudice di prime cure di omettere l'ordine di esibizione delle scritture contabili ai convenuti.
Neppure tale censura è fondata.
Il giudice infatti con provvedimento del 6.10.2021 ordinava ai convenuti, ai sensi dell'art.2711 c.c., di depositare le scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti l'attività di tabaccheria, ordine che non era ottemperato. Non attribuiva alcuna rilevanza ai fini della decisione della causa a tale inosservanza.
In proposito vale la pena ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte, la mancata esibizione costituisce un comportamento dal quale il giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.c.; la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità neanche per difetto di motivazione. (cfr. Cass.
n. 15768/2004; n. 2148/2017).
Peraltro nel caso di specie non appaiono sussistenti ulteriori elementi di giudizio integrativi idonei a determinare il convincimento del giudice.
- Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art.536 e ss. c.c.”, gli appellanti incidentali lamentano la violazione dei loro diritti quali legittimari per il mancato richiamo da parte del giudice di primo grado alla loro qualità di eredi nella rivendita dei tabacchi, anche in presenza di concessioni amministrative, e per non aver ordinato il loro reintegro nell'esercizio legittimo del godimento dell'attività commerciale, “al fine di richiedere alla P.A. l'annullamento, la revoca ovvero la modifica dell'atto amministrativo illegittimo in quanto pregiudizievole del loro diritto quali eredi di
”. A_
Tale censura è infondata e non meritevole di essere condivisa in quanto, come è già stato messo in evidenza con la sentenza n. 3629/2015 di rigetto dell'appello proposto contro la sentenza non definitiva n. 9055/2008, “la presenza di concessioni amministrative non pregiudica in alcun modo i diritti successori degli appellati”.
Come affermato dalla Suprema Corte la intestazione della concessione amministrativa per la vendita di generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di "volturazione", come nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistati i beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). A seguito della morte di un gestore di una rivendita di generi di monopolio, questa, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale, può costituire una componente dell'asse ereditario, suscettibile di divisione tra coeredi, mentre la licenza amministrativa non può far parte del compendio ereditario, trattandosi di concessione amministrativa, di cui al titolare della rivendita non è concesso disporre "post mortem" affinché ne godano gli eredi.
(Cass. n.11402/2002).
Nel caso di specie ha già valore di giudicato la circostanza che gli elementi costitutivi della rivendita di tabacchi di proprietà del de cuius, costituisce oggetto di successione e di divisione tra gli eredi, indipendentemente dalla volturazione della concessione amministrativa ad altro soggetto, peraltro legittimamente intervenuta in forza dell'art.28, L.n.1293/1957 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, che prevede che la rivendita, in caso di vacanza, possa essere assegnata al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio (nel caso di specie, ra stato coadiutore Persona_1 del fratello dal 1987 al 1998, anno della morte di quest'ultimo). A_
Inoltre, per completezza va rilevato che dimenticano gli appellanti incidentali che l'oggetto del presente giudizio all'esame della Corte è relativo al quantum della pretesa, essendo stata risolta ogni questione attinente all'an con la sentenza non definitiva, confermata in appello e passata in cosa giudicata.
Non è pertanto questa la sede per proporre censure alle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva e contestarne l'incompletezza e la non completa corrispondenza alle pretese avanzate dagli attori, che ben potevano essere contestate nel giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva instaurato dagli eredi di e non nel presente giudizio di appello, in cui si Persona_1 controverte esclusivamente di quanto spettante agli eredi di A_ ovvero i beni costituenti l'azienda e gli utili percepiti dall'impresa familiare alla data della morte di in proporzione alle quote ad essi spettanti A_
(vedi sentenza non definitiva).
- Con il quinto motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione degli art. 112, 536, 278 e 96 c.p.c.”, gli appellanti incidentali sostengono la illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 e ss. c.p.c., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo il giudice dichiarato in dispositivo, “che gli appellanti sono titolari dell'azienda commerciale e dell'attività commerciale regolamentata svolta nei locali di Piazza Garibaldi n.114 e che doveva essere disposta la restituzione agli appellanti in via incidentale, che sono liberi di svolgere l'attività propria all'azienda commerciale e l'attività commerciale, nei locali in Napo-li alla Piazza Garibaldi
n.114 in quanto l' e la rientrano nell'asse ereditario” . Pt_8 Parte_7
Sostengono inoltre che era dovuto il risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c. da liquidarsi in separato giudizio e, che sussisteva il diritto degli appellanti al risarcimento dei danni per resistenza temeraria ex art. 96 c.p.c..
Il motivo non è meritevole di accoglimento
Per quanto attiene la omessa pronuncia di “restituzione dell'azienda e dell'attività commerciale da esercitare nei locali in AP alla Piazza Garibaldi n.114 in quanto l e la rientrano nell'asse ereditario” valgono le Pt_8 Parte_7 medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al quarto motivo di appello, trattandosi anche qui di censure avverso le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva passata in giudicato.
Quanto alla omessa pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ex art.287
c.p.c., va considerato che il comportamento di – consistente Persona_1 nell'aver ottenuto la nuova concessione amministrativa e nel proseguire l'attività commerciale dopo la morte del fratello – non costituisce condotta illecita.
In realtà, come già sopra detto, dopo il decesso del titolare originario, l'impresa familiare si estingueva e già partecipe dell'impresa familiare Persona_1 richiedeva all'ente competente di subentrare nella concessione d'esercizio, ottenendo regolare intestazione a suo nome del titolo abilitativo;
proseguiva quindi l'attività a proprio nome e con propri mezzi, dopo aver regolarizzato la posizione amministrativa.
La concessione amministrativa è nominale e personale;
gli eredi di Per_2
avrebbero potuto eventualmente partecipare costituendo una nuova
[...] società con o concorrendo anch'essi alla concessione, ma non lo hanno Per_1 fatto, lamentando le conseguenze economiche che ne sono derivate per loro ovvero di essere rimasti estranei agli utili della nuova impresa. Parimenti è infondato il motivo in esame nella parte in cui gli appellanti incidentali lamentano la omessa pronuncia ex art.96 c.p.c., sostenendo che la controparte abbia resistito ingiustificatamente alle loro pretese.
In proposito va in primo luogo ricordato che la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza.
Inoltre, la “temerarietà della lite” deve essere ravvisata nella coscienza della infondatezza della domanda (male fede) o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), entrambi requisiti alternativi ma imprescindibili della fattispecie in discussione.
Va precisato, inoltre, che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell' "an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., in tal senso, Cass.
25798/14, Cass. n. 18169/04 e Cass. n. 3941/02) e che la facoltà concessa al giudice di liquidare anche ex officio il danno in questione non vale a trasformare il risarcimento in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo, disancorata da qualsiasi esigenza probatoria (cfr. Cass. n. 17902/10).
Orbene, nel caso di specie, pur considerando capi della domanda attorea rispetto alla quale i convenuti sono rimasti soccombenti, non vi è prova alcuna di malafede o negligenza qualificata;
né di abuso del processo, bensì una normale dialettica processuale, in cui ciascuna parte ha perseguito il risultato a sé favorevole.
- Con il sesto motivo, rubricato “sulla violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.”, gli appellanti in via incidentale censurano la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui non riconosce ad essi per intero le spese della sentenza non definitiva, disponendo la compensazione delle stesse nella misura di un quarto.
Il motivo viene esaminato unitamente all'appello principale proposto da Pt_1
, , e , avente parimenti
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio, anche se per ragioni opposte.
In particolare gli appellanti con un unico motivo di appello censurano la decisione del giudice di prime cure che, nonostante il rigetto della domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento degli utili, condanna gli stessi al pagamento in favore degli attori dei tre quarti delle spese processuali dell'intero giudizio, compensando la restante parte, e nella parte in cui pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto.
In primo luogo giova ricordare che in punto di liquidazione delle spese giudiziali,
“il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. n. 17523/2011; n. 6259/2014; n.
11423/2016).
Pertanto, non può il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese processuali, tenere conto dell'esito del giudizio di primo grado solo fino alla sentenza non definitiva che accoglie una delle domande degli attori e rigetta la domanda riconvenzionale proposta da deve tener conto anche che Persona_1 con la sentenza definitiva oggetto del presente appello è invece rigettata per difetto di prova la domanda attorea relativa al quantum degli utili spettanti.
Si ravvisa dunque un'ipotesi di reciproca soccombenza (art.92, co. 2, c.p.c.), configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n. 32061/2022), tale da giustificare una compensazione delle spese tra le parti (parzialmente o per intero).
Nel caso di specie, in linea con le contestazioni mosse dagli appellanti in via principale, appare contraddittoria la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver affermato in conclusione che “le parti attrici pur avendo fornito prova sull'an, coperta oramai da giudicato, non sono riuscite a fornire la piena prova sul quantum, per cui la relativa domanda di condanna al pagamento degli utili percepiti dall'esercizio della impresa familiare costituita tra e Controparte_3 non può essere accolta”, pone le spese processuali per gran parte CP_2
(3/4) in capo ai convenuti.
Viceversa tenendo conto dell'esito della lite e della reciproca soccombenza appare giusta la compensazione totale delle spese del primo grado del giudizio.
Contestano inoltre gli appellanti principali la statuizione relativa alle spese di consulenza tecnica di ufficio, che il giudice di prime cure poneva integralmente a loro carico sostenendo che le stesse dovessero essere poste a carico della controparte che aveva dato causa all'accertamento rivelatosi superfluo e inconcludente.
La censura è meritevole di accoglimento poiché la consulenza è stata funzionale alla domanda in ordine alla quale gli attori sono risultati soccombenti.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio (liquidate come da separato decreto), vanno invece integralmente poste a carico degli appellati , e , quali eredi di Parte_2 Pt_3 Pt_4
. A_
In considerazione della peculiarità della vicenda, dei rapporti tra le parti, della oggettiva difficoltà di provare i fatti posti a fondamento della pretesa, sono ravvisabili i giusti motivi - di cui all'art.92, 2^ comma, c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la L.28.12.2005 n.263, applicabile alla presente controversia instaurata nell'anno 1999 - per la integrale compensazione anche delle spese del presente grado del giudizio. Va rilevato, infine, che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che in ordine all'appello incidentale proposto da , Parte_2
e sussistono i presupposti di cui alla norma citata Pt_3 Pt_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e , eredi di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_1 avverso la sentenza n. 6317/2022 del Tribunale di AP nei confronti di _2
, e , eredi di , con atto notificato in data
[...] Pt_3 Pt_4 A_
17.01.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dagli appellati con comparsa di costituzione depositata in data 30.04.2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
b) pone in via definitiva a carico degli appellati , e Parte_2 Pt_4
, le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate nel corso del Pt_3 giudizio;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dagli appellati , Parte_2 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
4) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in AP, addì 17.7.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 277/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di AP n. 6317/2022 vertente
TRA
) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 quali eredi di Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in AP alla via del Mille n. 16, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cutolo ( ), dal quale sono CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._6
(C.F. ) Parte_3 C.F._7
(C.F. ) Parte_4 C.F._8 quali eredi di , A_ tutti elettivamente domiciliati in AP alla Via S. Tommaso d'Aquino n.48, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Avolio ( ), dal quale sono CodiceFiscale_9 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.10.1999 , , Parte_5 Parte_2
e , quali eredi di , Parte_3 Parte_4 A_ convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di AP ed Persona_1 esponevano che:
- il defunto era titolare dell'omonima ditta sita in AP alla A_
Piazza Garibaldi n. 114, ove vendeva al minuto tutti i generi compresi nella tabella merceologica XIV;
era inoltre assegnatario della rivendita tabacchi contraddistinta dal n. 14° e della concessione della ricevitoria del lotto n. 01/528 dal 23.04.97;
- dal 18.12.1987 il compianto aveva costituito un'impresa A_ familiare ex art. 230-bis c.c. con il germano per l'esercizio Persona_1 dell'attività commerciale di cui innanzi;
era, altresì, titolare del contratto di locazione dei locali siti in AP alla Per_2
Piazza Garibaldi n. 114, in cui avevano sede la ditta e la impresa familiare, stipulato con la Società pel Risanamento di AP S.p.A. e rinnovato il 18.03.97,
- in data 1.6.1998 decedeva in AP ed il fratello di fatto A_ Per_1 escludeva essi attori, eredi di , dall'attività svolta dal defunto, A_ impossessandosi dell'azienda innanzi indicata, ed addirittura negando loro l'accesso ai locali di esercizio dell'azienda stessa. Tanto premesso chiedevano: “1) riconoscere e dichiarare che gli esponenti, quali eredi del defunto sig. sono titolari dell'azienda commerciale e A_ dell'attività commerciale svolta nei locali siti in AP alla P.zza Garibaldi n.114 con ogni pronuncia consequenziale;
2) in via subordinata riconoscere e dichiarare che gli esponenti, quali eredi del defunto sig. sono A_ titolari unitamente ad esso sig. dell'azienda commerciale e Persona_1 dell'attività commerciale svolta nei locali siti in AP alla P.zza Garibaldi n.114 con ogni pronuncia consequenziale;
3) condannare, quindi, il sig. Persona_1
a voler cessare l'illegittimo comportamento di cui innanzi consentendo agli esponenti di svolgere l'attività propria all'azienda commerciale ed all'attività commerciale, con ogni pronuncia consequenziale;
4) condannare il sig. Per_1
l pagamento, in favore degli esponenti, di tutti gli utili percepiti da esso sig.
[...] per le quote di competenza degli esponenti dagli utili della predetta Persona_1 azienda commerciale nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e risarcimento del maggior danno per ritardo nel pagamento;
5) condannare genericamente il sig. al risarcimento dei danni subito Persona_1
e subendi dagli esponenti da liquidarsi in separato giudizio;
6) condannare il convenuto , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio Persona_1
e con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva il quale contestava integralmente la domanda attorea Persona_1 sostenendo che:
- all'impresa familiare costituita con atto dichiarativo del 18.12.1987 per l'esercizio di un'attività commerciale diretta alla rivendita Tabacchi n.14, sita in
AP alla Piazza Garibaldi, collaboravano e partecipavano solo ed esclusivamente i due fratelli e con esclusione di A_ Persona_1 altri parenti;
- a seguito del decesso di veniva meno il presupposto oggettivo A_
e soggettivo dell'impresa costituita tra i due fratelli, cessando per conseguenza il rapporto necessario per l'esistenza stessa dell'impresa familiare;
- a seguito dell'estinzione dell'impresa familiare già coadiutore di Persona_1
ai sensi dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, A_ provvedeva a presentare la relativa documentazione e ad effettuare tutti i versamenti previsti per ottenere dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato la licenza per la gestione della rivendita generi di monopolio, e così in data
02.06.1998 diveniva titolare della rivendita n. 14 sita in AP alla Piazza
Garibaldi n. 114;
- i rappresentanti della Società pel Risanamento di AP S.p.A. concedevano in locazione a il locale di Piazza Garibaldi n. 114, a decorrere dal Persona_1
01.03.99 e fino al 28.02.2005, con rinnovo tacito nel caso che nessuna delle parti comunicasse all'altra l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione.
Proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento di essi attori oggetto di denuncia-querela.
Chiedeva, pertanto, - “in via preliminare, rigettare la domanda attrice, previa declaratoria di inammissibilità e comunque infondatezza. Inoltre dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori di cui si contesta la loro qualità di eredi che non è stata in alcun modo dimostrata. Sempre in via preliminare rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva. In ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, condannare
i convenuti in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione al pagamento dei contributi e delle more maturate relativi all'impresa familiare di cui sopra;
condannare gli stessi in solido, ovvero per quanto di ragione al risarcimento dei danni tutti subiti dal convenuto in ragione dell'inspiegabile comportamento tenuto dagli attori, peraltro oggetto di denuncia-querela, tutti di natura extracontrattuale, la cui quantificazione precisa verrà effettuata in corso di giudizio, anche tramite
l'esperenda CTU. NNre i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Disposta la comparizione personale delle parti, a seguito del decesso del convenuto il giudizio era interrotto e riassunto dagli attori nei Persona_1 confronti degli eredi , , e . Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4
Questi ultimi si costituivano in giudizio riportandosi alle difese del loro dante causa. Il giudizio era nuovamente interrotto per il decesso di e gli attori si Parte_5 costituivano in giudizio anche quali eredi della madre, reiterando le conclusioni già rassegnate.
Precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n.9055/2008 il Tribunale di AP così statuiva: “1) dichiarava il diritto di , e alla Parte_2 Parte_4 Parte_3 partecipazione, quali titolari, all'impresa familiare costituita con scrittura privata del 18.12.1987 da e 2) rimetteva la causa in A_ Persona_1 istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione del giudizio in merito alla quantificazione della domanda di condanna dei convenuti al pagamento in favore degli istanti degli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare sulla quota loro spettante;
3) rinviava alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese di giudizio ivi comprese quelle di CTU.”
Avverso tale sentenza non definitiva con atto notificato in data 18.11.2008 proponevano appello , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di chiedendo in totale riforma Parte_4 Persona_1 dell'impugnata decisione:“1) preliminarmente rilevarsi il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario essendo competente il Giudice Amministrativo;
2) riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettarsi ogni domanda degli eredi di e;
3) vittoria di spese, diritti e onorari dei A_ Parte_5 due gradi di giudizio.”
Si costituivano gli appellati , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, quali eredi di , che contestavano l'appello e ne
[...] A_ chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza.
La Corte di Appello di AP con sentenza n.3629/2015 rigettava l'appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la detta sentenza, notificata in data 29.1.2016, , Parte_1
, e , quali eredi di Parte_4 Parte_2 Parte_3 Per_1
non proponevano ricorso in Cassazione.
[...] la causa era riassunta innanzi al Tribunale di AP per il prosieguo CP_1 ed era disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di quantificare la domanda di condanna dei convenuti al pagamento in favore degli istanti degli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare sullo quota loro spettante.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.6317/2022 il Tribunale di AP così provvedeva: “1) rigetta la domanda formulata dagli attori di condanna pagamento in loro favore degli utili percepiti dall'esercizio della impresa familiare costituita tra e A_
2) NN , e Persona_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
al pagamento in favore degli attori dei ¾ delle spese processuali
[...] dell'intero giudizio che si liquidano in € 510,00 per spese vive ed € 18.845.78 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antisatario avv. Raffaele Avolio;
3) Compensa tra le parti il restante ¼ delle spese processuali dell'intero giudizio;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti , e Parte_2 Parte_4
in solido tra loro le spese di C.T.U. così come liquidate nel Parte_3 corso del presente giudizio con separato decreto”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 17.1.2023 proponevano appello
, , e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Per_1
chiedendo in riforma parziale dell'impugnata decisione: “in via preliminare
[...]
e cautelare, sospendere e/o revocare, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello e dunque ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 6317/2022 pubblicata il 23/06/2022 –
r.g.n. 10872/1999 – repert. n. 8727/2022 del 23/06/2022 pronunciata dal
Tribunale di AP , decima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice Dott.ssa Maria Rosaria Spina, pubblicata il 23/06/2022 non notificata;
nel merito, in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa, in riforma parziale della sentenza n. 6317/2022 pubblicata il 23/06/2022
– r.g.n. 10872/1999 – repert. n. 8727/2022 del 23/06/2022 pronunciata dal Tribunale di AP si chiede di confermare quanto statuito dal Giudice di primo grado al punto 1) della sentenza ossia “1) rigetta la domanda formulata dagli attori di condanna pagamento in loro favore degli utili percepiti dall'esercizio della impresa familiare costituita tra e ” e per l'effetto A_ Persona_1 accertato e dichiarato il rigetto della domanda proposta dai Sigg. , Parte_2 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] Parte_3
e , nato a [...] il [...], nella qualità di eredi del sig. Parte_4
e , riformare la Sentenza N. 6317/2022 Pubblicata A_ Parte_5
Il 23/06/2022 – R.G.N. 10872/1999 – TRIB. NAPOLI al punto 2) del
PQM
e nella parte in motivazione ove in modo errato e contraddittorio sono condannati gli odierni appellanti e per l'effetto condannare i Sigg. , nata a [...]_2 il 09/06/1958, , nato a [...] il [...] e Parte_3 Pt_4
, nato a [...] il [...], nella qualità di eredi del sig.
[...] Per_2
e al pagamento in favore degli odierni appellanti
[...] Parte_5 _2
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...]
[...] Parte_3
e , nato a [...] il [...], nella qualità di eredi del sig. Parte_4
dei ¾ delle spese processuali dell'intero giudizio Persona_1 Parte_1 che si liquidano in € 510,00 per spese vive ed € 18.845.78 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e/o della diversa somma che l'Ecc.ma
Corte ritenga di giustizia. Compensare tra le parti il restante ¼ delle spese processuali dell'intero giudizio e porre definitivamente a carico degli attori di primo grado in solido tra loro le spese di C.T.U. così come liquidate nel corso del giudizio in ragione della richiesta insistente dagli stessi formulata e risultata speculativa ed inutile ai fini del giudizio. In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di non procedere alla condanna delle spese in danno alle odierne appellate anche riparametrando gli importi statuiti dal giudice di prime cure, stante la peculiarità del giudizio, si chiede quantunque di compensare tra tutte le parti le spese processuali ed i compensi e condannare comunque controparte alle spese di CTU e/o in via ancora più subordinata a compensare anche le stesse considerato che la Consulenza richiesta dalle controparti è risultata esplorativa e superflua. In via ancora più subordinata ed in estrema ratio, nella denegata e non creduta ipotesi di adesione alla condanna degli odierni appellanti si chiede alla Corte di Appello di riparametrare detti importi allo stato generici ed abnormi. Con vittoria di spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione all'Avv. Stefano Cutolo per dichiarato anticipo”.
A sostegno del gravame proposto deducevano l'incompatibilità della statuizione relativa alle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio con il rigetto della domanda attorea stante l'impossibilità di raggiungere la prova sul quantum del diritto al pagamento degli utili;
assumevano, inoltre, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e 2697 cc”.
Si costituivano gli appellati , e , quali eredi di Parte_2 Pt_3 Pt_4
, i quali, contestavano l'appello sostenendo la correttezza A_ dell'impugnata sentenza nella parte in cui liquidava le spese della sentenza non definitiva n. 9055/2008, essendo stata accolta la prima delle domande attoree ovvero la partecipazione, quali titolari, all'impresa familiare de quo; contestavano invece il rigetto della domanda di condanna al pagamento in loro favore degli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare e proponevano appello incidentale per vedersi riconosciuti gli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare dalla morte di , nonché per ottenere la condanna degli appellanti in A_ via principale alla cessazione dell'illegittimo impedimento allo svolgimento da parte degli appellanti in via incidentale dell'attività commerciale de quo, quale conseguenza del riconoscimento del diritto di partecipare all'impresa familiare in qualità di eredi di . A_
Chiedevano dunque: “a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata non ricorrendone i presupposti di legge;
b) rigettare l'appello proposto dai sig.ri NO , , Parte_6 Parte_2
e in quanto inammissibile ed improponibile Parte_3 Parte_4 oltre che infondato in fatto ed in diritto;
c) accogliere il gravame in via incidentale
e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 6317/2022 pronunciata dal
Tribunale di AP, Giudice dott.ssa Spina Maria Rosaria Marcello, resa in data
23.06.2022, depositata e resa pubblica in pari data nella causa iscritta al n.
10872/1999 R.G., per le causali descritte e con ogni pronuncia consequenziale;
d) dichiarare gli appellanti in via incidentale, eredi e titolari dell'azienda commerciale e dell'attività commerciale svolta nei locali di Piazza Garibaldi n.114 con ogni consequenziale pronuncia, anche per l'effetto della sentenza non definitiva n. 9055/08 del Tribunale di AP e della sentenza n.3629/15, della
Corte di Appello di AP, passata in giudicato;
e) condannare i sig.ri Pt_1
, , e , eredi del sig.
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, a cessare l'illegittimo impedimento, in essere dal Persona_1
1998, a far svolgere agli appellanti in via incidentale l'attività propria all'azienda commerciale e all'attività commerciale nei locali di Piazza Garibaldi n.114, per
l'effetto della sentenza non definitiva n. 9055/08 del Tribunale di AP e della sentenza n. 3629/15, della Corte di Appello di AP, passata in giudicato ovvero, in subordine partecipare all'azienda commerciale ed all'attività commerciale, con ogni pronuncia consequenziale;
f) accertati gli utili percepiti dall'esercizio dell'impresa familiare del sig. condannare i sig.ri NO A_
, , e , eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del sig. in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti Persona_1 in via incidentale di tutti gli utili della predetta azienda ed attività commerciale percepiti da esso sig. nonché dai suoi eredi, per le quote di Persona_1 competenza dei ricorrenti, che si possono quantificare in euro 912.000,00, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che sarà accertata secondo
Giustizia, oltre interessi legali dall'01.06.1998 e risarcimento del maggior danno per ritardo nel pagamento, rientranti nel valore di causa;
g) condannare i sig.ri
, , e , eredi Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del sig. in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c. Persona_1 derivati agli appellanti in via incidentale in ragione di quanto dedotto, danni da liquidarsi in separato giudizio;
h) disporre un supplemento ovvero la sostituzione del C.T.U. con altro esperto nella materia specifica contabile in quanto la consulenza non è stata espletata con la dovuta competenza e perizia e nel rispetto delle normative vigenti;
i) condannare i sig.ri NO , Parte_6
, e , eredi del sig. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Per_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
[...] di giudizio e con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.” Precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello principale e incidentale e le censure avanzate dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
È pacifico che l'impresa costituita in data 18.12.1987 da con il A_ fratello al fine della gestione delle attività di rivendita di generi di Persona_1 tabaccheria e di ricevitoria lotto avesse natura di impresa familiare ex art. 230- bis c.c. e che, di conseguenza, la stessa appartenesse solo a , A_ in qualità di titolare, avendo come familiare partecipante, solo il Persona_1 diritto ad una quota sugli utili di impresa.
In seguito alla morte di in data 1.6.1998 i beni costitutivi A_ dell'impresa familiare passavano per intero nell'asse ereditario del de cuius, vantando rispetto agli stessi solo un diritto di credito commisurato Persona_1 ad una quota di beni, utili ed incrementi, ed un diritto di prelazione sull'azienda, da lui non esercitato.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, a differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 e segg. c.c.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili;
ne consegue che, in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall'art.2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone, ma l'impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano per intero nell'asse ereditario del de cuius, rispetto a tali beni i componenti dell'impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull'azienda. (Cass.n.7223/2004; n.9897/2003). In applicazione di tali principi con la sentenza non definitiva n.9055/2008 il
Tribunale di AP ha affermato che l'impresa familiare è cessata per la morte del titolare e che, come ribadito con la sentenza n.3629/2015 A_ anche dalla Corte di Appello, innanzi alla quale la sentenza non definitiva era impugnata, “l'azienda, già esercitata nelle forme dell'impresa familiare, alla morte di diviene di titolarità degli eredi del de cuius”. A_
Nessuna rilevanza assume la circostanza che in qualità di Persona_1 coadiutore da più di sei mesi al momento della morte di , abbia A_ richiesto e ottenuto dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato la licenza per la gestione della rivendita dei generi di monopolio.
Tale concessione, come già rilevato nella sentenza non definitiva, non è tale da pregiudicare i diritti successori degli eredi di , poiché la sua A_ intestazione ad altro soggetto è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistati i beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge ex art. 922 c.c. (Cass.
n.11402/2002).
Orbene, essendo divenuta incontestabile (avverso la sentenza n.3629/2015 della
Corte di Appello, che rigettava l'appello e confermava la sentenza non definitiva n.9055/2008 del Tribunale di AP, non era proposto ricorso in Cassazione) che gli eredi di siano divenuti titolari dell'azienda già esercitata nelle A_ forme di impresa familiare e che quindi hanno diritto ai beni costituenti l'azienda e agli utili percepiti dall'impresa familiare alla data della morte di Per_2
in proporzione alle quote ad essi spettanti, ogni altra questione attinente
[...] all'an è preclusa dall'intervenuto giudicato e non più riproponibile in questa sede in cui si controverte della quantificazione di quanto di spettanza di questi ultimi.
A tal fine nel giudizio di primo grado erano disposti accertamenti tecnici e nominato C.T.U. il Dr. al quale era conferito il seguente Persona_3 incarico: “a) Determini la stima dell'attività dell'impresa familiare per cui è causa con riferimento alla quota di utili, dei beni aziendali acquistati e degli incrementi connessi, a partire dalla data di decesso di A_ (01.06.1998); b) Determini altresì le quote di partecipazione agli utili così come stabilite nella scrittura privata di costituzione di impresa familiare del 18.12.1987”.
Il C.T.U. a causa della mancanza di documentazione contabile e/o fiscale relativa all'azienda “assolutamente necessaria ai fini della risposta al quesito” e, in particolare, dei dichiarativi, bilanci, scritture contabili e libro cespiti, documentazione che entrambe le parti dichiaravano di non possedere, concludeva affermando di essere impossibilitato a dare risposta al quesito posto dal Tribunale.
Riteneva inoltre il giudice di prime cure che non potessero essere tratti utili elementi dalle dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio libero Persona_1 dove riferiva che dopo la morte del fratello aveva versato somme di Per_2 danaro ai nipoti “per rispetto a mio fratello”, trattandosi di “atti di liberalità”, e che era “disposto a transigere la lite per circa 40 mila euro da versare ai nipoti”, che non poteva essere ritenuta ricognizione di debito.
Rigettava pertanto la domanda e condannava i convenuti – , Parte_1
, e , eredi di - al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 pagamento in favore degli attori dei tre quarti delle spese processuali dell'intero giudizio, liquidate in E.510,00 per spese e E.18.845,78 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Raffaele Avolio, e compensava tra le parti il restante quarto delle spese, ponendo invece definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto.
Ciò premesso, va esaminato prima l'appello incidentale proposto da _2
, e , eredi di , in
[...] Parte_3 Parte_4 A_ quanto riveste carattere pregiudiziale e presenta priorità logica rispetto all'appello principale avente ad oggetto la sola statuizione relativa alle spese, potendo il suo eventuale accoglimento rilevare ai fini della statuizione relativa alle spese dell'intero giudizio.
- Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione degli artt. 769 e 117 C.p.c.”, gli appellanti incidentali censurano la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure sostiene che “non risulta altresì possibile procedere ad una quantificazione neppure facendo riferimento a quanto dichiarato da in sede di libero interrogatorio, Persona_1 atteso che lo stesso ha dichiarato di aver versato delle somme di denaro ai nipoti dopo la morte del fratello “per rispetto a mio fratello”, quindi il versamento di tali somme sono da considerarsi degli atti di liberalità”.
Sostengono invece gli appellanti incidentali in primo luogo che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio possono “essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, vista la loro concludenza ed attendibilità, della consistenza del reddito mensile della ”; sostengono, inoltre, che Parte_7 erroneamente il giudice qualificava i versamenti effettuati da ai nipoti dopo Per_1 la morte del fratello come atti di liberalità, laddove “per configurarsi tale Per_2 operazione giuridica deve verificarsi la circostanza che una parte arricchisce un'altra parte senza aver alcun obbligo e senza ricevere nulla in cambio”, mentre, nel caso di specie, il convenuto aveva l'obbligo giuridico di restituire l'azienda e i suoi beni agli eredi del fratello.
La censura non è fondata.
Non ignora la Corte che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di valore confessorio trattandosi di mezzo diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità
(Cass.n.27407/2014; n.6510/2004; n.7002/2000)
Tuttavia, nel caso di specie il riferimento al versamento ai nipoti dopo la morte di della somma di L 3.600.000 al mese “per rispetto a mio fratello”, A_ contenuto nelle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Persona_1 libero, non può in mancanza di ulteriori elementi costituire la prova del reddito mensile della tabaccheria, trattandosi evidentemente di elargizioni integranti atti di liberalità e non già adempimenti dovuti iure debiti.
Come noto, la liberalità d'uso o la donazione modesta si caratterizza proprio per l'assenza di obbligazione preesistente, ed è perfettamente compatibile con quanto dichiarato da in sede di interrogatorio, ossia il proposito di Persona_1 offrire un sostegno ai nipoti senza riconoscere loro alcun diritto.
La mera corresponsione di somme di denaro, in assenza di titoli obbligatori sottostanti o ricognizioni scritte, non integra adempimento, ma atto di liberalità, revocabile ove ne ricorrano i presupposti (Cass n.5727/2018).
Il primo motivo va pertanto rigettato.
- Con il secondo motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione degli artt. 1988, 1334 c.c. e 117 c.p.c.”, gli appellanti incidentali contestano la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado afferma che “la dichiarazione resa dallo stesso di essere disposto CP_2
a transigere la lite per circa 40 mila euro da versare ai nipoti non può essere considerata una ricognizione di debito”.
Gli appellanti censurano la decisione del giudice ritenendo che le dichiarazioni rese da possono essere considerate una ricognizione di debito, in Persona_1 quanto atto unilaterale a contenuto patrimoniale con cui un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro per una determinata somma.
La censura non merita di essere condivisa.
In ordine al valore delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio valgono naturalmente le medesime considerazioni sopra espresse.
Inoltre, dalle stesse non è possibile desumere il riconoscimento di un proprio debito, quanto piuttosto la disponibilità ad una definizione transattiva della vicenda alla quale non può essere riconosciuta la natura né attribuiti gli effetti della ricognizione di debito.
- Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “sulla CTU e sulla violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 2711 c.c.”, gli appellanti incidentali contestano la scelta del giudice di prime cure di omettere l'ordine di esibizione delle scritture contabili ai convenuti.
Neppure tale censura è fondata.
Il giudice infatti con provvedimento del 6.10.2021 ordinava ai convenuti, ai sensi dell'art.2711 c.c., di depositare le scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti l'attività di tabaccheria, ordine che non era ottemperato. Non attribuiva alcuna rilevanza ai fini della decisione della causa a tale inosservanza.
In proposito vale la pena ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte, la mancata esibizione costituisce un comportamento dal quale il giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.c.; la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità neanche per difetto di motivazione. (cfr. Cass.
n. 15768/2004; n. 2148/2017).
Peraltro nel caso di specie non appaiono sussistenti ulteriori elementi di giudizio integrativi idonei a determinare il convincimento del giudice.
- Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art.536 e ss. c.c.”, gli appellanti incidentali lamentano la violazione dei loro diritti quali legittimari per il mancato richiamo da parte del giudice di primo grado alla loro qualità di eredi nella rivendita dei tabacchi, anche in presenza di concessioni amministrative, e per non aver ordinato il loro reintegro nell'esercizio legittimo del godimento dell'attività commerciale, “al fine di richiedere alla P.A. l'annullamento, la revoca ovvero la modifica dell'atto amministrativo illegittimo in quanto pregiudizievole del loro diritto quali eredi di
”. A_
Tale censura è infondata e non meritevole di essere condivisa in quanto, come è già stato messo in evidenza con la sentenza n. 3629/2015 di rigetto dell'appello proposto contro la sentenza non definitiva n. 9055/2008, “la presenza di concessioni amministrative non pregiudica in alcun modo i diritti successori degli appellati”.
Come affermato dalla Suprema Corte la intestazione della concessione amministrativa per la vendita di generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di "volturazione", come nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistati i beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). A seguito della morte di un gestore di una rivendita di generi di monopolio, questa, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale, può costituire una componente dell'asse ereditario, suscettibile di divisione tra coeredi, mentre la licenza amministrativa non può far parte del compendio ereditario, trattandosi di concessione amministrativa, di cui al titolare della rivendita non è concesso disporre "post mortem" affinché ne godano gli eredi.
(Cass. n.11402/2002).
Nel caso di specie ha già valore di giudicato la circostanza che gli elementi costitutivi della rivendita di tabacchi di proprietà del de cuius, costituisce oggetto di successione e di divisione tra gli eredi, indipendentemente dalla volturazione della concessione amministrativa ad altro soggetto, peraltro legittimamente intervenuta in forza dell'art.28, L.n.1293/1957 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, che prevede che la rivendita, in caso di vacanza, possa essere assegnata al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio (nel caso di specie, ra stato coadiutore Persona_1 del fratello dal 1987 al 1998, anno della morte di quest'ultimo). A_
Inoltre, per completezza va rilevato che dimenticano gli appellanti incidentali che l'oggetto del presente giudizio all'esame della Corte è relativo al quantum della pretesa, essendo stata risolta ogni questione attinente all'an con la sentenza non definitiva, confermata in appello e passata in cosa giudicata.
Non è pertanto questa la sede per proporre censure alle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva e contestarne l'incompletezza e la non completa corrispondenza alle pretese avanzate dagli attori, che ben potevano essere contestate nel giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva instaurato dagli eredi di e non nel presente giudizio di appello, in cui si Persona_1 controverte esclusivamente di quanto spettante agli eredi di A_ ovvero i beni costituenti l'azienda e gli utili percepiti dall'impresa familiare alla data della morte di in proporzione alle quote ad essi spettanti A_
(vedi sentenza non definitiva).
- Con il quinto motivo di appello, rubricato “violazione di motivazione per falsa applicazione degli art. 112, 536, 278 e 96 c.p.c.”, gli appellanti incidentali sostengono la illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 e ss. c.p.c., per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo il giudice dichiarato in dispositivo, “che gli appellanti sono titolari dell'azienda commerciale e dell'attività commerciale regolamentata svolta nei locali di Piazza Garibaldi n.114 e che doveva essere disposta la restituzione agli appellanti in via incidentale, che sono liberi di svolgere l'attività propria all'azienda commerciale e l'attività commerciale, nei locali in Napo-li alla Piazza Garibaldi
n.114 in quanto l' e la rientrano nell'asse ereditario” . Pt_8 Parte_7
Sostengono inoltre che era dovuto il risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c. da liquidarsi in separato giudizio e, che sussisteva il diritto degli appellanti al risarcimento dei danni per resistenza temeraria ex art. 96 c.p.c..
Il motivo non è meritevole di accoglimento
Per quanto attiene la omessa pronuncia di “restituzione dell'azienda e dell'attività commerciale da esercitare nei locali in AP alla Piazza Garibaldi n.114 in quanto l e la rientrano nell'asse ereditario” valgono le Pt_8 Parte_7 medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al quarto motivo di appello, trattandosi anche qui di censure avverso le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva passata in giudicato.
Quanto alla omessa pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ex art.287
c.p.c., va considerato che il comportamento di – consistente Persona_1 nell'aver ottenuto la nuova concessione amministrativa e nel proseguire l'attività commerciale dopo la morte del fratello – non costituisce condotta illecita.
In realtà, come già sopra detto, dopo il decesso del titolare originario, l'impresa familiare si estingueva e già partecipe dell'impresa familiare Persona_1 richiedeva all'ente competente di subentrare nella concessione d'esercizio, ottenendo regolare intestazione a suo nome del titolo abilitativo;
proseguiva quindi l'attività a proprio nome e con propri mezzi, dopo aver regolarizzato la posizione amministrativa.
La concessione amministrativa è nominale e personale;
gli eredi di Per_2
avrebbero potuto eventualmente partecipare costituendo una nuova
[...] società con o concorrendo anch'essi alla concessione, ma non lo hanno Per_1 fatto, lamentando le conseguenze economiche che ne sono derivate per loro ovvero di essere rimasti estranei agli utili della nuova impresa. Parimenti è infondato il motivo in esame nella parte in cui gli appellanti incidentali lamentano la omessa pronuncia ex art.96 c.p.c., sostenendo che la controparte abbia resistito ingiustificatamente alle loro pretese.
In proposito va in primo luogo ricordato che la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza.
Inoltre, la “temerarietà della lite” deve essere ravvisata nella coscienza della infondatezza della domanda (male fede) o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (colpa grave), entrambi requisiti alternativi ma imprescindibili della fattispecie in discussione.
Va precisato, inoltre, che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell' "an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., in tal senso, Cass.
25798/14, Cass. n. 18169/04 e Cass. n. 3941/02) e che la facoltà concessa al giudice di liquidare anche ex officio il danno in questione non vale a trasformare il risarcimento in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo, disancorata da qualsiasi esigenza probatoria (cfr. Cass. n. 17902/10).
Orbene, nel caso di specie, pur considerando capi della domanda attorea rispetto alla quale i convenuti sono rimasti soccombenti, non vi è prova alcuna di malafede o negligenza qualificata;
né di abuso del processo, bensì una normale dialettica processuale, in cui ciascuna parte ha perseguito il risultato a sé favorevole.
- Con il sesto motivo, rubricato “sulla violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.”, gli appellanti in via incidentale censurano la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui non riconosce ad essi per intero le spese della sentenza non definitiva, disponendo la compensazione delle stesse nella misura di un quarto.
Il motivo viene esaminato unitamente all'appello principale proposto da Pt_1
, , e , avente parimenti
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 ad oggetto la statuizione relativa alle spese del giudizio, anche se per ragioni opposte.
In particolare gli appellanti con un unico motivo di appello censurano la decisione del giudice di prime cure che, nonostante il rigetto della domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento degli utili, condanna gli stessi al pagamento in favore degli attori dei tre quarti delle spese processuali dell'intero giudizio, compensando la restante parte, e nella parte in cui pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto.
In primo luogo giova ricordare che in punto di liquidazione delle spese giudiziali,
“il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. n. 17523/2011; n. 6259/2014; n.
11423/2016).
Pertanto, non può il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese processuali, tenere conto dell'esito del giudizio di primo grado solo fino alla sentenza non definitiva che accoglie una delle domande degli attori e rigetta la domanda riconvenzionale proposta da deve tener conto anche che Persona_1 con la sentenza definitiva oggetto del presente appello è invece rigettata per difetto di prova la domanda attorea relativa al quantum degli utili spettanti.
Si ravvisa dunque un'ipotesi di reciproca soccombenza (art.92, co. 2, c.p.c.), configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n. 32061/2022), tale da giustificare una compensazione delle spese tra le parti (parzialmente o per intero).
Nel caso di specie, in linea con le contestazioni mosse dagli appellanti in via principale, appare contraddittoria la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver affermato in conclusione che “le parti attrici pur avendo fornito prova sull'an, coperta oramai da giudicato, non sono riuscite a fornire la piena prova sul quantum, per cui la relativa domanda di condanna al pagamento degli utili percepiti dall'esercizio della impresa familiare costituita tra e Controparte_3 non può essere accolta”, pone le spese processuali per gran parte CP_2
(3/4) in capo ai convenuti.
Viceversa tenendo conto dell'esito della lite e della reciproca soccombenza appare giusta la compensazione totale delle spese del primo grado del giudizio.
Contestano inoltre gli appellanti principali la statuizione relativa alle spese di consulenza tecnica di ufficio, che il giudice di prime cure poneva integralmente a loro carico sostenendo che le stesse dovessero essere poste a carico della controparte che aveva dato causa all'accertamento rivelatosi superfluo e inconcludente.
La censura è meritevole di accoglimento poiché la consulenza è stata funzionale alla domanda in ordine alla quale gli attori sono risultati soccombenti.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio (liquidate come da separato decreto), vanno invece integralmente poste a carico degli appellati , e , quali eredi di Parte_2 Pt_3 Pt_4
. A_
In considerazione della peculiarità della vicenda, dei rapporti tra le parti, della oggettiva difficoltà di provare i fatti posti a fondamento della pretesa, sono ravvisabili i giusti motivi - di cui all'art.92, 2^ comma, c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la L.28.12.2005 n.263, applicabile alla presente controversia instaurata nell'anno 1999 - per la integrale compensazione anche delle spese del presente grado del giudizio. Va rilevato, infine, che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che in ordine all'appello incidentale proposto da , Parte_2
e sussistono i presupposti di cui alla norma citata Pt_3 Pt_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , e , eredi di Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Persona_1 avverso la sentenza n. 6317/2022 del Tribunale di AP nei confronti di _2
, e , eredi di , con atto notificato in data
[...] Pt_3 Pt_4 A_
17.01.2023, nonché sull'appello incidentale proposto dagli appellati con comparsa di costituzione depositata in data 30.04.2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
b) pone in via definitiva a carico degli appellati , e Parte_2 Pt_4
, le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate nel corso del Pt_3 giudizio;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dagli appellati , Parte_2 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
4) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in AP, addì 17.7.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio