Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 389/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv.to COSTA SELENE, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. MARRONE GIANLUCA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 13/02/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in Sant'Agnello (NA) in data 20/06/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (al N. 9, Parte II, serie B, ufficio 1, anno 2013). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (in Napoli il 19/07/2017), Persona_1
(in Napoli il 12/03/2021) e (in Napoli il 26/07/2023), Persona_2 Persona_3 tutti minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. Appare conforme agli interessi dei tre figli minori , e , rispettoso Per_1 Persona_2 Per_3 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000
(art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
31/03/2025 ed il 03/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“- I coniugi vivranno separatamente e fisseranno autonomamente la propria residenza, dimora e/o domicilio.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori i quali Per_1 Persona_2 Persona_3 assumono uguali poteri e responsabilità nello sviluppo degli stessi;
i genitori dovranno adottare, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
i genitori dovranno impegnarsi a rispettarsi e dialogare nell'interesse dei figli.
2 - La casa familiare ubicata in San Sebastiano al Vesuvio (Na) alla Via Roma n. 10, piano terra, di proprietà dei genitori della sig.ra viene definitivamente assegnata alla sig.ra che Parte_2 Parte_2 continuerà ad abitarla unitamente ai tre figli, i quali avranno la loro residenza privilegiata presso la madre.
- I coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro dichiarando di poter provvedere autonomamente alle loro personali esigenze.
- Il padre si impegna a concorrere al mantenimento dei tre figli minori versando all'altro genitore, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), ossia € 500,00 al mese per il mantenimento di ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Detto importo verrà corrisposto, mensilmente,
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra (le cui coordinate sono già in possesso Parte_2 del sig. . Parte_1
- Le spese necessarie per i tre figli minori, relative alle attività sportive, alla baby-sitter, al trasporto a scuola, alla retta asilo nido, al doposcuola, alle gite scolastiche ed alle mense scolastiche, saranno ad esclusivo carico della sig.ra
Ad esclusione delle predette spese, il padre provvederà al rimborso delle spese straordinarie, Parte_2 preventivamente concordate da entrambi i genitori ed utili e necessarie per figli, comprese quelle mediche e sanitarie non assistite dal SSN, nella misura del 50%, e giustificate da idonea documentazione.
- La sig.ra continuerà a trattenere e disporre dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Parte_2
- Il Sig. si impegna a contribuire al pagamento del debito per finanziamento con scadenza agosto Parte_1
2027 e quello per finanziamento con scadenza agosto 2029, contratto dalla sig.ra nell'interesse Parte_2 della famiglia, tramite la corresponsione in favore della stessa dell'importo di 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino e non oltre alla data del 15 agosto 2027, da versarsi con le stesse modalità e scadenze dell'assegno di mantenimento mensile dei figli.
- Relativamente al diritto di visita il padre, potrà vedere e tenere con sè i figli e a weekend Per_1 Persona_2 alternati, prelevandoli dall'abitazione familiare il sabato mattina e fino alle ore 20:00 della domenica successiva, incluso il pernottamento. Inoltre, nella settimana successiva al weekend di visita, il padre potrà vedere e tenere con sè
i due figli due pomeriggi a settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei giorni da concordare preventivamente, di volta in volta, con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno 10 Per_1 Persona_2 giorni consecutivi, incluso il pernottamento, con il padre, il quale darà comunicazione all'altro genitore del periodo scelto con un congruo anticipo.
Durante le vacanze natalizie, i figli e trascorreranno negli anni pari il giorno di Natale Per_1 Persona_2
e il giorno di Pasqua con la madre, mentre il giorno della Vigilia di Natale, del Capodanno e il lunedì dell'Angelo con il padre;
negli anni dispari trascorreranno il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua con il padre e il giorno della
Vigilia di Natale, del Capodanno e il lunedì dell'Angelo con la madre.
3 I figli minori e trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e Per_1 Persona_2 Per_3 dell'onomastico di quest'ultimo e della festa del papà, mentre trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima e della festa della mamma, indipendentemente dal calendario sopra concordato.
I genitori e i minori, ogni anno, trascorreranno tutti insieme, auspicabilmente, il giorno dell'onomastico e del compleanno dei fanciulli. In caso di difficoltà, e trascorreranno tali ricorrenze, Per_1 Persona_2 Per_3 con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, salvo diversi accordi assunti liberamente dai genitori nell'interesse dei minori.
Quanto al diritto di visita del padre del figlio minore considerata la sua tenera età, le parti convengono che Per_3 il padre potrà tenere con sè il piccoletto dalle ore 16:00 alle ore 19:00, un giorno alla settimana, da concordare di volta in volta tra le parti ed a settimane alterne. Al compimento del terzo anno di età del figlio il padre potrà Per_3 vederlo e tenerlo con sè nelle stesse forme e modalità come sopra concordate per gli altri due figli. Il tutto, fatto salvo ogni diverso accordo liberamente assunto e concordato dalle parti relativamente al diritto di visita dei figli.
- Le parti si obbligano a garantire ai minori il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori ed a salvaguardare il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
In ogni caso, eventuali viaggi all'estero di un genitore con uno o più figli, dovranno essere preventivamente concordato con l'altro genitore.
1. I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto di minori.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
10/11/1983 , e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Sant'Agnello (NA) il 20/06/2013 (atto n. 9, Parte II, Serie B, ufficio
1, anno 2013, San Sebastiano al Vesuvio);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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