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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1339/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE
PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle persone dei seguenti Magistrati: nel giudizio n. 1339/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, trattenuto in decisione all'esito di trattazione scritta in data 7/05/2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (c.f.: ), rappresentati e difesi, in Parte_4 C.F._4 virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Francesca Viviano (c.f.:
) presso il cui studio in Roccapiemonte (SA) alla via C.F._5
Pagano n. 189 elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1 giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente
(c.f.: ), in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 e Persona_1
provvedimento autorizzativo allegati alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Resistente
E
(c.f.: , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Commissario Straordinario avv. , Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti ed in virtù di Deliberazione
Commissariale n. 24 del 23/01/2020 allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Emanuela Lavorante (c.f.: ), presso il cui C.F._7
studio in Nocera Inferiore alla via Amato n. 5 elettivamente domicilia
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato al Controparte_4
in data 6/12/2019 e alla in data 27/11/2019 e
[...] Controparte_1 rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, alla sola Regione in data
23/12/2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio i predetti Enti perché, previo riconoscimento della loro esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente Solofrana, verificatasi in Castel San Giorgio
(SA) il 6/11/2017, vengano condannati, in solido, a risarcire i danni subiti nella misura complessiva di € 45.892,20, oltre interessi e rivalutazione
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
-- di essere comproprietari di un fondo sito in Castel San Giorgio (SA) alla località Schiavone, in frazione Fimiani, riportato al catasto al foglio12,
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particella n. 749, invaso dall'esondazione torrente Solofrana in data
6/11/2017, a seguito di forti piogge e del crollo delle sue sponde;
-- che l'allagamento ha determinato danni al muro di recinzione e al terreno e la perdita di beni mobili ivi allocati e di tutte le colture;
--che l'esondazione è stata provocata dalla carente tenuta degli argini e dalle condizioni di abbandono del letto del canale di bonifica e del torrente, di cui sono responsabili il ed il Controparte_5
Genio Civile di Salerno;
-- che dopo una prima richiesta risarcitoria inviata in data 15/11/2017 alla attraverso il Comune San Giorgio, priva di esito Controparte_1 CP_6
concreto, in data 6.10.2018 e 17.01.2019 si è ritenuto di inoltrare alla CP_1
stessa ed al formali lettere di messa in mora;
Controparte_2
--che i pregiudizi subiti ammontano ad € 27.998,20 per la perdita dei prodotti agricoli, € 11.390,00 per i danni indiretti relativi al ripristino delle coltivazioni ed € 6.504,00 per l'abbattimento e la ricostruzione del muretto di recinzione.
Su queste premesse in fatto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito
Tribunale di condannare la ed il Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti, con relativi Controparte_2
interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
1.2. In data 24/09/2020 si è costituito il Controparte_2
, che, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva in favore della argomentando che Controparte_1 il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale a carattere torrentizio e che le opere di sistemazione e di contenimento delle sue acque rientrano nelle opere idrauliche di quarta categoria, di competenza della Controparte_1 ai sensi dell'art. 9 del R.D. 25/07/1904 n. 523; che a riprova della responsabilità dell'Ente depone l'intervento fatto dalla il 6.11.2017 CP_1
mediante l'Ufficio Genio Civile di Salerno per ricostruire il tratto di argine del torrente Solofrana crollato.
Gradatamente, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dei fatti, dei pregiudizi denunciati e del loro collegamento
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causale con le omissioni di manutenzione;
inoltre che è sproporzionata e indimostrata la quantificazione dei danni.
Ha, perciò, concluso chiedendo al Tribunale adito di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al difensore anticipatario.
1.3. Alla prima comparizione del 6/10/2020, svolta già in trattazione scritta, rilevata la mancata costituzione della il giudice ha Controparte_1
disposto la rinnovazione della notifica ex art. 176 del R.D. 1775/1933, rinviando la causa all'udienza dell'8/06/2021.
1.4. Con memoria del 20/05/2021 si è costituita la che ha Controparte_1
dedotto:
--la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, che a suo dire non avrebbero depositato agli atti nessun titolo;
--la propria carenza di legittimazione passiva, attesi i doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria del di e del torrente Solofrana CP_7 CP_2
gravanti sul . Controparte_2
--la legittimazione passiva del Comune territorialmente competente ai sensi degli artt. 142 comma 3 e 147 del D.Lgs. n. 152/06, in particolare per i compiti in ambito di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di manutenzione dei canali di scolo del sistema fognario e delle opere stradali;
--l'eccezionalità delle piogge verificatesi in Castel San Giorgio il 6/11/2017, per cui il Comune di Castel S. Giorgio ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale.
--l'infondatezza ed il difetto di prova sia dei danni, sia del nesso causale tra l'esondazione e i danni stessi denunciati.
Ed ancora, la ha eccepito il concorso colposo dei ricorrenti Controparte_1
nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., per non aver impedito il verificarsi degli asseriti danni al fondo.
Infine, l'Ente convenuto ha contestato la quantificazione dei danni, in quanto non provata.
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Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 commi 1
e 2 c.c.; con vittoria di spese ed onorari.
1.5. Il processo, fin dalla prima comparizione fissata, si è svolto sempre in trattazione scritta.
In data 8/06/2021 il giudice ha assegnato termini per il deposito di memorie istruttorie;
con ordinanza emessa a seguito di trattazione scritta del 5/04/2022, il giudice delegato ha rinviato al 10/01/2023 per la precisazione delle conclusioni;
rimessa la causa al collegio per la decisione all'udienza del
7/06/2023, poi svolta in trattazione scritta, il tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e ammesso al prova, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c. il Tribunale di Nocera Inferiore.
In data 6/02/2024 acquisite le note di trattazione contenenti anche la precisazione delle conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 6/11/2024, rinviata successivamente d'ufficio al
7/05/2025.
Disposta per questa data la trattazione scritta con decreto dell'11.4.2025, lette le note delle parti, depositate, rispettivamente, dai ricorrenti, dalla e CP_1
dal in data 22, 16 e 30 aprile 2025, il Tribunale, nella composizione CP_2
indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La legittimazione attiva
E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, formulata dalla (cf pagina 2 della relativa comparsa). CP_1
E' presente nella produzione di parte degli attori la stipula della compravendita per notaio rep. 4143 racc. 1115 del 18/05/1983 Persona_2 tra l'acquirente – in regime di comunione legale dei beni con Persona_3 la moglie – e la venditrice con Controparte_8 Controparte_9
oggetto il terreno riportato al catasto al foglio n. 12 particella n. 749.
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Risulta, poi, aperta la successione il 24.1.2012, al defunto , Persona_3
dei suoi 5 eredi: (per il fondo di causa in virtù della Controparte_8
suddetta compravendita già proprietaria della metà) e i 4 figli odierni ricorrenti.
In data 29.3.2019 è deceduta anche la madre alla quale Controparte_8
i ricorrenti sono succeduti, come da dichiarazione di successione in atti nel loro fascicolo.
Appare opportuno sottolineare che i ricorrenti chiedono il risarcimento esclusivamente quali comproprietari, da documenti in atti;
non è superfluo precisare, essendo dedotto un danno a coltivazioni, che gli stessi non allegano, né in ricorso né in nessuno dei successivi scritti difensivi, di essere coltivatori del fondo;
a ciò si aggiunge, quale risultanza istruttoria, che i 2 testimoni escussi dal tribunale di Nocera Inferiore nulla dicono su chi coltivasse eventualmente il fondo, limitandosi ad asserire che si trattava di orto per consumo familiare.
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il risarcimento dei danni derivanti dall'esondazione del torrente Solofrana del
6/11/2017 è domanda che va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
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(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 6/11/2017 il torrente Solofrana
è esondato, provocando l'allagamento del terreno dei ricorrenti, oltre a non essere contestata, è stata confermata dai testi escussi.
In particolare, il teste ha riferito: “A causa delle forti piogge Testimone_1 si è verificata la rottura dell'argine del torrente Solofrana e […] l'acqua ha invaso la proprietà dei ricorrenti” (cfr. verbale di prova delegata del
17/01/2024).
Per completezza di esame dei documenti l'evento risulta confermato nel verbale di constatazione redatto per la dai funzionari dell'Ufficio CP_1
Genio Civile, ma in esso non vi è menzione alcuna del fondo di causa (cf. all.
n. 7 della comparsa di costituzione della . CP_1
3.1 In senso sfavorevole alla eccezionalità dell'evento, deve osservarsi che la non ne ha fornito alcuna prova, limitandosi a richiamare Controparte_1
la dichiarazione dello stato di emergenza, proveniente dal Comune di Castel
San Giorgio. Peraltro, la non ha neppure allegato la relativa delibera, CP_1 ma soltanto l'articolo di cronaca pubblicato sul sito zerottonove.it in cui ne veniva riportata la notizia.
E' noto che lo stato di emergenza non esclude il carattere ordinario dell'evento nei termini definiti dalla giurisprudenza del TRAP e del TSAP, essendo all'uopo necessario che si alleghi e provi il verificarsi di una pioggia con tempo di ritorno pari a circa 200 anni, evenienza nemmeno dedotta.
3.2. Allo stesso tempo, è da escludersi che i ricorrenti abbiano concorso alla determinazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla in quanto non è stato provato che Controparte_1 essi abbiano violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
4. Prova dei danni
Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si
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sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere compiuta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
L'agronomo , dopo aver effettuato un sopralluogo nei giorni CP_10 successivi all'esondazione, dichiara: “al momento del sinistro il terreno risultava occupato da ortaggi vari per uso familiare e la eventuale parte rimanente destinata alla vendita (insalata, broccoli rapa, finocchi, cicorie coperti dalla melma). Inoltre, sono presenti varie piante da frutto, tipiche della zona (noci, pesche, pere, loti, IM, arance, NI) che il cattivo tempo ne ha provocato la cascola dei frutti. Il muro di recinzione, del piccolo fondo, in pietre di tufo risulta quasi completamente abbattuto, pertanto necessita di un completo ripristino per proteggere lo stesso da eventuali intrusioni estranee” (cfr. pag. 3 della perizia di parte).
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito di parte ha distinto tra danni diretti (A) e danni indiretti (B), ricomprendendo nella prima voce la bonifica del terreno e la perdita degli ortaggi e dei frutti e nella seconda voce l'acquisto e la messa a dimora di piante e una pluralità di attività relative al ripristino del fondo. Per la prima voce di danno ha calcolato la somma di € 27.998,20, mentre per la seconda voce la somma di € 11.390,00. Inoltre, ha calcolato €
6.504,00 per la ricostruzione del muretto (punto sub C della perizia di parte).
4.2. L'elaborato non è attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di indicazione (carente) e stima (non motivata) dei danni.
Innanzitutto, per quanto concerne la perdita degli ortaggi, i ricorrenti non hanno indicato nulla nell'atto introduttivo sul tipo di ortaggi coltivati oppure sui tempi occorrenti per la loro semina e per il raccolto.
Altrettanto incerta e generica è in argomento la perizia di parte redatta dall'agronomo . CP_10
Infatti, il perito ha calcolato in € 3,60 al mq il prezzo medio di tutti gli ortaggi coltivati, moltiplicandolo per 900 mq, al netto delle tare, ottenendo la somma di € 3.240,00 senza specificare né in che quantità i diversi ortaggi fossero presenti, né da dove desuma i prezzi indicati.
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Per la perdita dei frutti, ha indicato esemplificativamente e indistintamente arance, NI, IM e kaki quali frutti coltivati al momento dell'esondazione, quindi ha calcolato in € 80,00 a quintale il prezzo medio di mercato dei vari frutti, moltiplicandolo per 15 quintali ed ottenendo la somma di € 1.200,00.
Osserva il Collegio, nella sua composizione tecnica integrata, che non esiste un valore medio di mercato unico, applicabile indistintamente a tutti i tipi di ortaggi e di frutta, di guisa che la mancata indicazione specifica del prezzo per tipologia di ortaggi e frutti e della quantità andata persa rende del tutto inattendibile la stima effettuata dal perito.
Né può trascurarsi che l'affermazione circa la “cascola” dei prodotti è del tutto generica, indimostrata e non motivata.
Ma è dirimente, sul punto, che nemmeno dalle dichiarazioni testimoniali emergono indicazioni sul tipo di coltivazione e di alberi da frutto, su cui nessuno dei testi sa o riferisce alcunchè.
L'unica cosa di cui i testi dicono di essere a conoscenza è il fatto che “il raccolto non era destinato alla vendita ma al consumo familiare” (cf. in particolare, la teste verbale di prova delegata del Testimone_2
13/12/2023); dunque entrambi i testi, dichiarando che le colture presenti sul terreno erano destinate al consumo familiare e non alla vendita, smentiscono in modo diretto e definitivo il contenuto della perizia di parte.
In conclusione, nulla può essere riconosciuto per la voce di danno relativa alla perdita di ortaggi e frutta sia perché non è provato nemmeno cosa fosse coltivato sia perché le - di per sé generiche - affermazioni del CTP sono sconfessate da quelle rese dai testimoni dinanzi al giudice delegato alla prova.
4.3. Per quanto concerne le operazioni di bonifica, il perito ha indicato un importo di spesa di € 23.558,20, sulla base di un semplice preventivo della ditta datato 11/02/2019. Parte_5
Ebbene, dalle dichiarazioni dei testi non emerge che i lavori di bonifica siano stati effettuati da una ditta specializzata. A tal riguardo, infatti, la teste
[...] ha dichiarato: “so che i ricorrenti hanno ripulito il terreno, il Testimone_2 raccolto è andato perso e non hanno coltivato niente più”.
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Inoltre, nessuna prova documentale comprova l'effettiva esecuzione delle operazioni di bonifica, nonostante la CTP indichi attività estremamente specialistiche quali “trasporto a discarica autorizzata”, “concimazione minerale straordinaria”, le quali è inverosimile che siano state fatte senza documentazione attestante lo smaltimento o l'emissione di fatture da parte delle imprese specializzate, da impiegarsi all'uopo.
Tuttavia, anche in difetto di prova in ordine a specifici lavori di pulizia,
l'avvenuto allagamento rende verosimile che i ricorrenti abbiano dovuto compiere lavori di pulizia e ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma di € 1.200,00.
4.4. Invece, nulla può essere riconosciuto per le spese indicate in perizia alla lett. B), quali l'acquisto e la messa a dimora delle piante, la concimazione e il livellamento del fondo, in quanto non provate. Infatti, dalle dichiarazioni testimoniali della teste è emerso che in seguito Testimone_2 all'esondazione il terreno in questione non è stato più coltivato.
4.5. Per quanto riguarda la ricostruzione del muretto di recinzione, i ricorrenti hanno allegato il preventivo di lavori dell'impresa edile stradale di Persona_4
, datato 27/12/2017.
[...]
La circostanza del danneggiamento del muretto di recinzione è stata confermata da entrambi i testi escussi (che, si badi bene, parlano di danneggiamento e rottura del muretto, non di crollo e rifacimento integrale).
Tuttavia, la scelta del ricorrente di agire a distanza di diversi anni dall'evento, il che ha impedito una ricognizione immediata ed in contraddittorio dei danni, la dichiarazione generica dei testimoni, il fatto che nulla emerga sulla misura del muretto rotto, il pressochè totale deficit di prova degli esborsi da sostenere, tranne la presenza in atti di una sola fattura di modesto importo, per le analisi effettuate sul terreno, impongono una liquidazione in via meramente equitativa (nulla può riconoscersi per la riparazione della motozappa, in quanto non provato il relativo danno) di tutto quanto indicato sul punto nella CTP (cf. lett. C della perizia di parte), nella somma di €
3.000,00.
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Tanto più se si considera che a distanza di tanti anni dall'allagamento non vi
è prova documentale, nemmeno in corso di causa, di esborsi effettivamente già sostenuti.
4.6. In conclusione, il riconoscimento va complessivamente determinato in €
4.200,00 in favore dei ricorrenti, in quote che si presumono uguali.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulle sole somme rivalutate dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
5. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della e del circa il loro preteso difetto di legittimazione passiva, CP_1 CP_2
onde individuare correttamente il soggetto responsabile dei danni.
I convenuti sono tenuti entrambi alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si occupa nel presente giudizio.
Infatti, deve ritenersi dimostrata la responsabilità della e del CP_1
per la mancata manutenzione del torrente Solofrana, in quanto non CP_2 vi è dubbio che al corso d'acqua in questione deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Sul punto si è oramai formata una giurisprudenza pacifica del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche (Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, n. 124/17; Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 353/16;
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 102/15), che ha evidenziato
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che il torrente Solofrana, benché indubbiamente corso d'acqua naturale, fluisce tuttavia nel reticolo di bonifica, avendo la funzione di recapito delle condutture consortili;
ne consegue che, alla luce delle legge regionale n. 23/85 e della legge regionale n. 4/03 (che hanno CP_1 CP_1
attribuito ai Consorzi la manutenzione dei torrenti regolati per la bonifica), la sua manutenzione e la sua custodia rientrano negli obblighi gravanti sul
, anche in difetto di specifiche competenze di spesa, quanto meno CP_2
sotto il profilo della vigilanza e della segnalazione, agli enti dotati di poteri di spesa, delle procedure di propria competenza.
Ed invero, ove un alveo, benché in origine naturale, sia inserito in un comprensorio di bonifica, con funzione scolante irrigua, e quindi a supporto dell'attività di bonifica primaria propria del stesso, quest'ultimo è CP_2
responsabile per i danni da mancata manutenzione di detto corso d'acqua.
E' noto, infatti, che il , che utilizzi le acque di un Controparte_2
torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque.
Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica”) e art. 8 (“i
[...]
provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli Controparte_2 impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della CP_11
n. 23/1985.
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003
(cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Tuttavia, la funzione di custodia e di manutenzione del non CP_2
esclude, ma si aggiunge a quella della la quale, in quanto Controparte_1
titolare della proprietà demaniale, conserva i suoi obblighi di custodia e
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manutenzione, come, proprio in relazione al torrente Solofrana, ha avuto modo di evidenziare il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. sentenza n. 353/16: “Se un corso d' acqua – nella specie torrente Solofrana
(Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il che lo utilizza come CP_2
elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà CP_1
demaniale dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 25928 del
05/12/2011).
In quanto custodi del torrente Solofrana, il e la sono CP_2 CP_1
responsabili in solido, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dall'immobile della ricorrente, da risarcire nella cifra sopra indicata.
Rimane del tutto generica e indimostrata la difesa della che vi sia CP_1
una responsabilità del Comune, per la competenza in materia di smaltimento dei rifiuti e controllo delle fogne. Si tratta di circostanza generica sulla cui rilevanza ai fini di causa la non è mai stata precisa e su cui non ha CP_1
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 13 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
articolato nessuna prova. Né vi è domanda contro il Comune di Castel San
Giorgio o contro altri comuni vicini.
6. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della CP_1
e del e
[...] Controparte_4
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Francesca Viviano, per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1339/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
, , e nei confronti
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
della e del Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna gli Enti convenuti in solido, al pagamento, in
[...] loro favore, dell'importo complessivo di € 4.200,00, in quote che si presumono uguali, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(6/11/2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_1
a pagare ai ricorrenti la Controparte_2 residua parte, che liquida in € 272,50 per esborsi documentati ed € 1.250,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Francesca Viviano, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 7/05/2025.
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 14 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE
PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle persone dei seguenti Magistrati: nel giudizio n. 1339/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, trattenuto in decisione all'esito di trattazione scritta in data 7/05/2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (c.f.: ), rappresentati e difesi, in Parte_4 C.F._4 virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Francesca Viviano (c.f.:
) presso il cui studio in Roccapiemonte (SA) alla via C.F._5
Pagano n. 189 elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f.: ) in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1 giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente
(c.f.: ), in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646 e Persona_1
provvedimento autorizzativo allegati alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Resistente
E
(c.f.: , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Commissario Straordinario avv. , Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti ed in virtù di Deliberazione
Commissariale n. 24 del 23/01/2020 allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Emanuela Lavorante (c.f.: ), presso il cui C.F._7
studio in Nocera Inferiore alla via Amato n. 5 elettivamente domicilia
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato al Controparte_4
in data 6/12/2019 e alla in data 27/11/2019 e
[...] Controparte_1 rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, alla sola Regione in data
23/12/2020, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio i predetti Enti perché, previo riconoscimento della loro esclusiva responsabilità per l'esondazione del torrente Solofrana, verificatasi in Castel San Giorgio
(SA) il 6/11/2017, vengano condannati, in solido, a risarcire i danni subiti nella misura complessiva di € 45.892,20, oltre interessi e rivalutazione
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
-- di essere comproprietari di un fondo sito in Castel San Giorgio (SA) alla località Schiavone, in frazione Fimiani, riportato al catasto al foglio12,
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
particella n. 749, invaso dall'esondazione torrente Solofrana in data
6/11/2017, a seguito di forti piogge e del crollo delle sue sponde;
-- che l'allagamento ha determinato danni al muro di recinzione e al terreno e la perdita di beni mobili ivi allocati e di tutte le colture;
--che l'esondazione è stata provocata dalla carente tenuta degli argini e dalle condizioni di abbandono del letto del canale di bonifica e del torrente, di cui sono responsabili il ed il Controparte_5
Genio Civile di Salerno;
-- che dopo una prima richiesta risarcitoria inviata in data 15/11/2017 alla attraverso il Comune San Giorgio, priva di esito Controparte_1 CP_6
concreto, in data 6.10.2018 e 17.01.2019 si è ritenuto di inoltrare alla CP_1
stessa ed al formali lettere di messa in mora;
Controparte_2
--che i pregiudizi subiti ammontano ad € 27.998,20 per la perdita dei prodotti agricoli, € 11.390,00 per i danni indiretti relativi al ripristino delle coltivazioni ed € 6.504,00 per l'abbattimento e la ricostruzione del muretto di recinzione.
Su queste premesse in fatto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito
Tribunale di condannare la ed il Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti, con relativi Controparte_2
interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
1.2. In data 24/09/2020 si è costituito il Controparte_2
, che, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva in favore della argomentando che Controparte_1 il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale a carattere torrentizio e che le opere di sistemazione e di contenimento delle sue acque rientrano nelle opere idrauliche di quarta categoria, di competenza della Controparte_1 ai sensi dell'art. 9 del R.D. 25/07/1904 n. 523; che a riprova della responsabilità dell'Ente depone l'intervento fatto dalla il 6.11.2017 CP_1
mediante l'Ufficio Genio Civile di Salerno per ricostruire il tratto di argine del torrente Solofrana crollato.
Gradatamente, nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dei fatti, dei pregiudizi denunciati e del loro collegamento
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
causale con le omissioni di manutenzione;
inoltre che è sproporzionata e indimostrata la quantificazione dei danni.
Ha, perciò, concluso chiedendo al Tribunale adito di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al difensore anticipatario.
1.3. Alla prima comparizione del 6/10/2020, svolta già in trattazione scritta, rilevata la mancata costituzione della il giudice ha Controparte_1
disposto la rinnovazione della notifica ex art. 176 del R.D. 1775/1933, rinviando la causa all'udienza dell'8/06/2021.
1.4. Con memoria del 20/05/2021 si è costituita la che ha Controparte_1
dedotto:
--la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, che a suo dire non avrebbero depositato agli atti nessun titolo;
--la propria carenza di legittimazione passiva, attesi i doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria del di e del torrente Solofrana CP_7 CP_2
gravanti sul . Controparte_2
--la legittimazione passiva del Comune territorialmente competente ai sensi degli artt. 142 comma 3 e 147 del D.Lgs. n. 152/06, in particolare per i compiti in ambito di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di manutenzione dei canali di scolo del sistema fognario e delle opere stradali;
--l'eccezionalità delle piogge verificatesi in Castel San Giorgio il 6/11/2017, per cui il Comune di Castel S. Giorgio ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale.
--l'infondatezza ed il difetto di prova sia dei danni, sia del nesso causale tra l'esondazione e i danni stessi denunciati.
Ed ancora, la ha eccepito il concorso colposo dei ricorrenti Controparte_1
nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., per non aver impedito il verificarsi degli asseriti danni al fondo.
Infine, l'Ente convenuto ha contestato la quantificazione dei danni, in quanto non provata.
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 4 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 commi 1
e 2 c.c.; con vittoria di spese ed onorari.
1.5. Il processo, fin dalla prima comparizione fissata, si è svolto sempre in trattazione scritta.
In data 8/06/2021 il giudice ha assegnato termini per il deposito di memorie istruttorie;
con ordinanza emessa a seguito di trattazione scritta del 5/04/2022, il giudice delegato ha rinviato al 10/01/2023 per la precisazione delle conclusioni;
rimessa la causa al collegio per la decisione all'udienza del
7/06/2023, poi svolta in trattazione scritta, il tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e ammesso al prova, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c. il Tribunale di Nocera Inferiore.
In data 6/02/2024 acquisite le note di trattazione contenenti anche la precisazione delle conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del 6/11/2024, rinviata successivamente d'ufficio al
7/05/2025.
Disposta per questa data la trattazione scritta con decreto dell'11.4.2025, lette le note delle parti, depositate, rispettivamente, dai ricorrenti, dalla e CP_1
dal in data 22, 16 e 30 aprile 2025, il Tribunale, nella composizione CP_2
indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La legittimazione attiva
E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, formulata dalla (cf pagina 2 della relativa comparsa). CP_1
E' presente nella produzione di parte degli attori la stipula della compravendita per notaio rep. 4143 racc. 1115 del 18/05/1983 Persona_2 tra l'acquirente – in regime di comunione legale dei beni con Persona_3 la moglie – e la venditrice con Controparte_8 Controparte_9
oggetto il terreno riportato al catasto al foglio n. 12 particella n. 749.
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Risulta, poi, aperta la successione il 24.1.2012, al defunto , Persona_3
dei suoi 5 eredi: (per il fondo di causa in virtù della Controparte_8
suddetta compravendita già proprietaria della metà) e i 4 figli odierni ricorrenti.
In data 29.3.2019 è deceduta anche la madre alla quale Controparte_8
i ricorrenti sono succeduti, come da dichiarazione di successione in atti nel loro fascicolo.
Appare opportuno sottolineare che i ricorrenti chiedono il risarcimento esclusivamente quali comproprietari, da documenti in atti;
non è superfluo precisare, essendo dedotto un danno a coltivazioni, che gli stessi non allegano, né in ricorso né in nessuno dei successivi scritti difensivi, di essere coltivatori del fondo;
a ciò si aggiunge, quale risultanza istruttoria, che i 2 testimoni escussi dal tribunale di Nocera Inferiore nulla dicono su chi coltivasse eventualmente il fondo, limitandosi ad asserire che si trattava di orto per consumo familiare.
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il risarcimento dei danni derivanti dall'esondazione del torrente Solofrana del
6/11/2017 è domanda che va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 6 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 6/11/2017 il torrente Solofrana
è esondato, provocando l'allagamento del terreno dei ricorrenti, oltre a non essere contestata, è stata confermata dai testi escussi.
In particolare, il teste ha riferito: “A causa delle forti piogge Testimone_1 si è verificata la rottura dell'argine del torrente Solofrana e […] l'acqua ha invaso la proprietà dei ricorrenti” (cfr. verbale di prova delegata del
17/01/2024).
Per completezza di esame dei documenti l'evento risulta confermato nel verbale di constatazione redatto per la dai funzionari dell'Ufficio CP_1
Genio Civile, ma in esso non vi è menzione alcuna del fondo di causa (cf. all.
n. 7 della comparsa di costituzione della . CP_1
3.1 In senso sfavorevole alla eccezionalità dell'evento, deve osservarsi che la non ne ha fornito alcuna prova, limitandosi a richiamare Controparte_1
la dichiarazione dello stato di emergenza, proveniente dal Comune di Castel
San Giorgio. Peraltro, la non ha neppure allegato la relativa delibera, CP_1 ma soltanto l'articolo di cronaca pubblicato sul sito zerottonove.it in cui ne veniva riportata la notizia.
E' noto che lo stato di emergenza non esclude il carattere ordinario dell'evento nei termini definiti dalla giurisprudenza del TRAP e del TSAP, essendo all'uopo necessario che si alleghi e provi il verificarsi di una pioggia con tempo di ritorno pari a circa 200 anni, evenienza nemmeno dedotta.
3.2. Allo stesso tempo, è da escludersi che i ricorrenti abbiano concorso alla determinazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla in quanto non è stato provato che Controparte_1 essi abbiano violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
4. Prova dei danni
Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si
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sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere compiuta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
L'agronomo , dopo aver effettuato un sopralluogo nei giorni CP_10 successivi all'esondazione, dichiara: “al momento del sinistro il terreno risultava occupato da ortaggi vari per uso familiare e la eventuale parte rimanente destinata alla vendita (insalata, broccoli rapa, finocchi, cicorie coperti dalla melma). Inoltre, sono presenti varie piante da frutto, tipiche della zona (noci, pesche, pere, loti, IM, arance, NI) che il cattivo tempo ne ha provocato la cascola dei frutti. Il muro di recinzione, del piccolo fondo, in pietre di tufo risulta quasi completamente abbattuto, pertanto necessita di un completo ripristino per proteggere lo stesso da eventuali intrusioni estranee” (cfr. pag. 3 della perizia di parte).
Nell'identificare e quantificare i danni, il perito di parte ha distinto tra danni diretti (A) e danni indiretti (B), ricomprendendo nella prima voce la bonifica del terreno e la perdita degli ortaggi e dei frutti e nella seconda voce l'acquisto e la messa a dimora di piante e una pluralità di attività relative al ripristino del fondo. Per la prima voce di danno ha calcolato la somma di € 27.998,20, mentre per la seconda voce la somma di € 11.390,00. Inoltre, ha calcolato €
6.504,00 per la ricostruzione del muretto (punto sub C della perizia di parte).
4.2. L'elaborato non è attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di indicazione (carente) e stima (non motivata) dei danni.
Innanzitutto, per quanto concerne la perdita degli ortaggi, i ricorrenti non hanno indicato nulla nell'atto introduttivo sul tipo di ortaggi coltivati oppure sui tempi occorrenti per la loro semina e per il raccolto.
Altrettanto incerta e generica è in argomento la perizia di parte redatta dall'agronomo . CP_10
Infatti, il perito ha calcolato in € 3,60 al mq il prezzo medio di tutti gli ortaggi coltivati, moltiplicandolo per 900 mq, al netto delle tare, ottenendo la somma di € 3.240,00 senza specificare né in che quantità i diversi ortaggi fossero presenti, né da dove desuma i prezzi indicati.
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Per la perdita dei frutti, ha indicato esemplificativamente e indistintamente arance, NI, IM e kaki quali frutti coltivati al momento dell'esondazione, quindi ha calcolato in € 80,00 a quintale il prezzo medio di mercato dei vari frutti, moltiplicandolo per 15 quintali ed ottenendo la somma di € 1.200,00.
Osserva il Collegio, nella sua composizione tecnica integrata, che non esiste un valore medio di mercato unico, applicabile indistintamente a tutti i tipi di ortaggi e di frutta, di guisa che la mancata indicazione specifica del prezzo per tipologia di ortaggi e frutti e della quantità andata persa rende del tutto inattendibile la stima effettuata dal perito.
Né può trascurarsi che l'affermazione circa la “cascola” dei prodotti è del tutto generica, indimostrata e non motivata.
Ma è dirimente, sul punto, che nemmeno dalle dichiarazioni testimoniali emergono indicazioni sul tipo di coltivazione e di alberi da frutto, su cui nessuno dei testi sa o riferisce alcunchè.
L'unica cosa di cui i testi dicono di essere a conoscenza è il fatto che “il raccolto non era destinato alla vendita ma al consumo familiare” (cf. in particolare, la teste verbale di prova delegata del Testimone_2
13/12/2023); dunque entrambi i testi, dichiarando che le colture presenti sul terreno erano destinate al consumo familiare e non alla vendita, smentiscono in modo diretto e definitivo il contenuto della perizia di parte.
In conclusione, nulla può essere riconosciuto per la voce di danno relativa alla perdita di ortaggi e frutta sia perché non è provato nemmeno cosa fosse coltivato sia perché le - di per sé generiche - affermazioni del CTP sono sconfessate da quelle rese dai testimoni dinanzi al giudice delegato alla prova.
4.3. Per quanto concerne le operazioni di bonifica, il perito ha indicato un importo di spesa di € 23.558,20, sulla base di un semplice preventivo della ditta datato 11/02/2019. Parte_5
Ebbene, dalle dichiarazioni dei testi non emerge che i lavori di bonifica siano stati effettuati da una ditta specializzata. A tal riguardo, infatti, la teste
[...] ha dichiarato: “so che i ricorrenti hanno ripulito il terreno, il Testimone_2 raccolto è andato perso e non hanno coltivato niente più”.
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 9 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Inoltre, nessuna prova documentale comprova l'effettiva esecuzione delle operazioni di bonifica, nonostante la CTP indichi attività estremamente specialistiche quali “trasporto a discarica autorizzata”, “concimazione minerale straordinaria”, le quali è inverosimile che siano state fatte senza documentazione attestante lo smaltimento o l'emissione di fatture da parte delle imprese specializzate, da impiegarsi all'uopo.
Tuttavia, anche in difetto di prova in ordine a specifici lavori di pulizia,
l'avvenuto allagamento rende verosimile che i ricorrenti abbiano dovuto compiere lavori di pulizia e ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma di € 1.200,00.
4.4. Invece, nulla può essere riconosciuto per le spese indicate in perizia alla lett. B), quali l'acquisto e la messa a dimora delle piante, la concimazione e il livellamento del fondo, in quanto non provate. Infatti, dalle dichiarazioni testimoniali della teste è emerso che in seguito Testimone_2 all'esondazione il terreno in questione non è stato più coltivato.
4.5. Per quanto riguarda la ricostruzione del muretto di recinzione, i ricorrenti hanno allegato il preventivo di lavori dell'impresa edile stradale di Persona_4
, datato 27/12/2017.
[...]
La circostanza del danneggiamento del muretto di recinzione è stata confermata da entrambi i testi escussi (che, si badi bene, parlano di danneggiamento e rottura del muretto, non di crollo e rifacimento integrale).
Tuttavia, la scelta del ricorrente di agire a distanza di diversi anni dall'evento, il che ha impedito una ricognizione immediata ed in contraddittorio dei danni, la dichiarazione generica dei testimoni, il fatto che nulla emerga sulla misura del muretto rotto, il pressochè totale deficit di prova degli esborsi da sostenere, tranne la presenza in atti di una sola fattura di modesto importo, per le analisi effettuate sul terreno, impongono una liquidazione in via meramente equitativa (nulla può riconoscersi per la riparazione della motozappa, in quanto non provato il relativo danno) di tutto quanto indicato sul punto nella CTP (cf. lett. C della perizia di parte), nella somma di €
3.000,00.
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Tanto più se si considera che a distanza di tanti anni dall'allagamento non vi
è prova documentale, nemmeno in corso di causa, di esborsi effettivamente già sostenuti.
4.6. In conclusione, il riconoscimento va complessivamente determinato in €
4.200,00 in favore dei ricorrenti, in quote che si presumono uguali.
Sul detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulle sole somme rivalutate dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
5. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della e del circa il loro preteso difetto di legittimazione passiva, CP_1 CP_2
onde individuare correttamente il soggetto responsabile dei danni.
I convenuti sono tenuti entrambi alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di cui ci si occupa nel presente giudizio.
Infatti, deve ritenersi dimostrata la responsabilità della e del CP_1
per la mancata manutenzione del torrente Solofrana, in quanto non CP_2 vi è dubbio che al corso d'acqua in questione deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Sul punto si è oramai formata una giurisprudenza pacifica del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche (Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, n. 124/17; Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 353/16;
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 102/15), che ha evidenziato
_______________________________________________________________________ n. 1339/2020 r.g.a.c.c. 11 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
che il torrente Solofrana, benché indubbiamente corso d'acqua naturale, fluisce tuttavia nel reticolo di bonifica, avendo la funzione di recapito delle condutture consortili;
ne consegue che, alla luce delle legge regionale n. 23/85 e della legge regionale n. 4/03 (che hanno CP_1 CP_1
attribuito ai Consorzi la manutenzione dei torrenti regolati per la bonifica), la sua manutenzione e la sua custodia rientrano negli obblighi gravanti sul
, anche in difetto di specifiche competenze di spesa, quanto meno CP_2
sotto il profilo della vigilanza e della segnalazione, agli enti dotati di poteri di spesa, delle procedure di propria competenza.
Ed invero, ove un alveo, benché in origine naturale, sia inserito in un comprensorio di bonifica, con funzione scolante irrigua, e quindi a supporto dell'attività di bonifica primaria propria del stesso, quest'ultimo è CP_2
responsabile per i danni da mancata manutenzione di detto corso d'acqua.
E' noto, infatti, che il , che utilizzi le acque di un Controparte_2
torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione sia dei canali artificiali sia del corpo idrico naturale e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque.
Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (“per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica”) e art. 8 (“i
[...]
provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli Controparte_2 impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale”) della CP_11
n. 23/1985.
E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003
(cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).
Tuttavia, la funzione di custodia e di manutenzione del non CP_2
esclude, ma si aggiunge a quella della la quale, in quanto Controparte_1
titolare della proprietà demaniale, conserva i suoi obblighi di custodia e
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manutenzione, come, proprio in relazione al torrente Solofrana, ha avuto modo di evidenziare il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. sentenza n. 353/16: “Se un corso d' acqua – nella specie torrente Solofrana
(Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali, oltre ad essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il che lo utilizza come CP_2
elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la quale titolare della proprietà CP_1
demaniale dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”).
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 25928 del
05/12/2011).
In quanto custodi del torrente Solofrana, il e la sono CP_2 CP_1
responsabili in solido, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dall'immobile della ricorrente, da risarcire nella cifra sopra indicata.
Rimane del tutto generica e indimostrata la difesa della che vi sia CP_1
una responsabilità del Comune, per la competenza in materia di smaltimento dei rifiuti e controllo delle fogne. Si tratta di circostanza generica sulla cui rilevanza ai fini di causa la non è mai stata precisa e su cui non ha CP_1
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articolato nessuna prova. Né vi è domanda contro il Comune di Castel San
Giorgio o contro altri comuni vicini.
6. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della CP_1
e del e
[...] Controparte_4
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Francesca Viviano, per dichiarazione di anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1339/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
, , e nei confronti
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
della e del Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna gli Enti convenuti in solido, al pagamento, in
[...] loro favore, dell'importo complessivo di € 4.200,00, in quote che si presumono uguali, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(6/11/2017) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_1
a pagare ai ricorrenti la Controparte_2 residua parte, che liquida in € 272,50 per esborsi documentati ed € 1.250,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Francesca Viviano, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 7/05/2025.
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Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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