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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 204/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to NICOLETTI GERMANO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/02/2023 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all' voglia CP_1 disporre la nomina di nuovo consulente tecnico di ufficio e/o chiamare a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP, onde verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere da parte ricorrente.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con la relazione di consulenza tecnica depositata in data 15/09/2024 che la ricorrente è affetta da: “Cardiomiopatia ischemica-cronica con associata fibrillazione atriale cronica in esiti di intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica per stenosi severa con attuale frazione
d'eiezione del ventricolo sinistro del 53%. Esiti chirurgici per stenosi carotidea bilateralmente. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile in assenza di compromissioni funzionali. Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto.”.
Inoltre il CTU ha chiarito che “In sede di valutazioni medico-legali, il quadro patologico descritto, a carattere evolutivo secondo una valutazione clinico - biologica dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, allo stato attuale, non è tale da rendere totalmente e permanentemente inabile con Parte_1
necessità di assistenza continua, essendo la stessa in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.”
Alla stregua delle valutazioni ree dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il Parte_1
09/06/1943 a ORRIA (SA)], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e articolo 3, comma
3, della Legge 05/02/1992 n° 104;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2024
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 204/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to NICOLETTI GERMANO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/02/2023 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all' voglia CP_1 disporre la nomina di nuovo consulente tecnico di ufficio e/o chiamare a chiarimenti il CTU nominato in sede di ATP, onde verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere da parte ricorrente.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con la relazione di consulenza tecnica depositata in data 15/09/2024 che la ricorrente è affetta da: “Cardiomiopatia ischemica-cronica con associata fibrillazione atriale cronica in esiti di intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica per stenosi severa con attuale frazione
d'eiezione del ventricolo sinistro del 53%. Esiti chirurgici per stenosi carotidea bilateralmente. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile in assenza di compromissioni funzionali. Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide in toto.”.
Inoltre il CTU ha chiarito che “In sede di valutazioni medico-legali, il quadro patologico descritto, a carattere evolutivo secondo una valutazione clinico - biologica dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, allo stato attuale, non è tale da rendere totalmente e permanentemente inabile con Parte_1
necessità di assistenza continua, essendo la stessa in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.”
Alla stregua delle valutazioni ree dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della insussistenza del requisito sanitario.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte vittoriosa stante il deposito CP_1
di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi.
3.2 Per lo stesso motivo le spese relative alle operazioni peritali espletate in entrambe le fasi poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il Parte_1
09/06/1943 a ORRIA (SA)], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e articolo 3, comma
3, della Legge 05/02/1992 n° 104;
2) Nulla per le spese di lite, sopportate da parte vittoriosa CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2024
Il giudice
Dott. Mario Miele
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