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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1510/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...] C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
), residente a [...], piano I°
[...]
Entrambi elettivamente domiciliati a Scicli nella Via Caneva n° 6, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Fabio Lucifora
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in Scicli, in data 16 Dicembre 2005 - iscritto negli atti dell'ufficio dello Stato Civile di Scicli al n. 22, P. I – Dalla loro unione era nato a [...], il [...], il figlio , oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
da tempo i coniugi si erano separati ed il Tribunale di Ragusa, con decreto n. cron. 12621 del 01/07/2021, reso nel ricorso avanzato consensualmente ed iscritto al n° 3683/2020 R.G., omologava la loro separazione. Da allora non c'era più stato segno di riconciliazione fra le parti, avendo i coniugi continuato a vivere separati in distinti luoghi di residenza.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa dell'01.07.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Nessuna ulteriore statuizione dovrà essere emessa, avendo le parti dato atto di avere già regolamentato i loro rapporti patrimoniali, e quindi di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, rinunciando ad ogni forma di mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
16.12.2005, in Scicli, dai coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.05.1981, e , nata a [...] il [...] (atto di Parte_2 5
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Scicli dell'anno 2005, p. I, atto n. 22);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 07 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1510/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. Parte_1 [...]
), residente a [...] C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
), residente a [...], piano I°
[...]
Entrambi elettivamente domiciliati a Scicli nella Via Caneva n° 6, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Fabio Lucifora
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in Scicli, in data 16 Dicembre 2005 - iscritto negli atti dell'ufficio dello Stato Civile di Scicli al n. 22, P. I – Dalla loro unione era nato a [...], il [...], il figlio , oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
da tempo i coniugi si erano separati ed il Tribunale di Ragusa, con decreto n. cron. 12621 del 01/07/2021, reso nel ricorso avanzato consensualmente ed iscritto al n° 3683/2020 R.G., omologava la loro separazione. Da allora non c'era più stato segno di riconciliazione fra le parti, avendo i coniugi continuato a vivere separati in distinti luoghi di residenza.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa dell'01.07.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Nessuna ulteriore statuizione dovrà essere emessa, avendo le parti dato atto di avere già regolamentato i loro rapporti patrimoniali, e quindi di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, rinunciando ad ogni forma di mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data
16.12.2005, in Scicli, dai coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.05.1981, e , nata a [...] il [...] (atto di Parte_2 5
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Scicli dell'anno 2005, p. I, atto n. 22);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 07 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti