Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3428/2024 R.G..L., promossa
DA
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte 1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in
,
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti
6.08.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, ivi compreso rimborso spese generali, oltre C.U., CPA e I.V.A., se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile o in subordine assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' P_ , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note scritte depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile né dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, poiché egli è invalido nella misura del 67% sin dalla data della domanda amministrativa.
La relazione di C.T.U. non può essere condivisa, per la scorretta applicazione delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione
è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che
-
hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati - va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici 5006, 5007 e 5008), determinando la percentuale di invalidità, che può essere diminuita o aumentata di 5 punti al massimo, in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica;
in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
Le patologie non tabellate possono essere valutate per analogia con patologie tabellate, tuttavia, operata l'analogia non può essere valutata una percentuale di invalidità diversa da quella prevista per il codice ritenuto applicabile per analogia, dovendosi attribuire la percentuale per questo prevista in misura fissa o una percentuale comunque rientrante nel range previsto dal codice tabellare.
Operando diversamente, la valutazione del medico legale si pone contro le tabelle di legge ed è affetta da violazione di legge, non potendosi pertanto condividere, atteso che in tal modo il consulente tecnico potrebbe applicare una qualsiasi percentuale di invalidità a propria discrezione, così violando i principi costituzionali di eguaglianza nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale, a presidio dei quali è stata disposta la natura obbligatoria delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. ha valutato la broncopatia cronica ostruttiva per analogia indiretta, laddove le tabelle di legge prevedono due appositi codici tabellari per detta patologia:
MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-
6455 PREVALENTE BRONCHITE / 75
MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-
PREVALENTE ENFISEMA / / 65 6456
Alla luce della spirometria in atti del 2022 (che il CTU non ha ritenuto necessario fare ripetere al ricorrente), da cui emerge “deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato-severo”, “BPCO riacutizzata", deve valutarsi che la malattia sia prevalente bronchite, dovendosi così applicare il relativo codice tabellare 6455 con percentuale fissa di invalidità del 75%.
Per le altre patologie il C.T.U. ha così valutato: “Depressione Maggiore ad andamento remittente-recidivante. In terapia da anni per episodi depressivi ricorrenti. Riferiti diversi ricoveri presso reparti di psichiatria e presso centri di riabilitazione In atto in discreto compenso COD 2009 (41-50) va attribuita una percentuale pari al 41% ... Esiti di intervento di microdiscectomia C5-C6; C6-C7 per mielopatia cervicale I deficit neurologici presenti prima dell'intervento “la cervicobrachialgia, l'impaccio motorio ai quattro arti soprattutto a destra sono scomparsi dopo l'intervento. In atto non deficit di motilità e/o sensibilità (non tabellato) percentuale 15%.".
Valutando corrette le percentuali attribuite per dette due ultime patologie, con la formula riduzionistica la percentuale di invalidità complessiva risulta essere del 87% (75%, 41%, 15%), con la conseguenza che sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa come ritenuto dai consulenti in relazione alle patologie in diagnosi qui valutate.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, li 22/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino