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22 maggio 1998
22 maggio 1998
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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- 1. Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017https://www.asgi.it/ · 19 febbraio 2017 · 9.7608
Poiché l'assegno per il nucleo familiare di cui all' art. 2 della Legge n. 153/1998, costituisce prestazione avente natura assistenziale ed essenziale, gli Stati membri non possono derogare al principio di parità di trattamento previsto dall'art. 11 lettera d) direttiva 2003/109 per gli stranieri lungosoggiornanti; ne consegue la necessaria disapplicazione, per contrasto con tale direttiva, dell'art. 2 , comma 6 L. 153/1988 nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale. […]
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Giurisprudenza • 77
- 1. Trib. Treviso, sentenza 15/06/2022, n. 298Provvedimento: […] Sia l'art. 12, co. 1, della direttiva 2011/98/UE, in quanto recante norme di dettaglio assistite da efficacia diretta nonostante non sia stata recepita nell'ordinamento interno con l'emanazione del decreto legislativo n. 40/2014 ed essendo scaduto il termine per il recepimento, sia l'art. 3, co. 1 del regolamento CE n. 883/2004 hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno con conseguente disapplicazione di disposizioni interne eventualmente contrastanti come l'art. 2, comma 6 bis della legge n. 153/1998. In favore della disapplicazione si è espressa autorevolmente anche la CorteLeggi di più...
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