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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2025
Tribunale Ordinario di Nuoro
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi;
- letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), ciascuna in persona del proprio legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- ritenuto come, dalle allegazioni contenute nel ricorso e dai documenti prodotti emerga:
o che il credito è certo, liquido ed esigibile, siccome accertato nella sentenza n. 389/2020, pronunciata da questo Tribunale il 12.11.2020 (proc. n. R.G. 139/2015);
o che ricorrono, quindi, le condizioni previste dagli artt. 633 ss. c.p.c.;
o che, ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c. (come modificato dall'art. 17 del D.L. n.
132/2014), competono alla parte creditrice gli interessi legali ordinari dal 7.4.2025 (data di deposito del ricorso monitorio) fino al saldo;
o che, in base agli elementi di fatto e di diritto agli atti, che nel contratto di fideiussione stipulato dai consumatori e con la Parte_3 Parte_4 CP_1
(doc. 10 ricorso), in relazione all'oggetto della controversia non siano ravvisabili
[...] clausole abusive che abbiano incidenza sull'accoglimento (integrale o parziale) della domanda formulata nei loro confronti dall'odierna ricorrente (la quale ha limitato quest'ultima al capitale ed agli interessi legali maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio), pur rilevandosi che l'art. F delle condizioni regolanti la predetta garanzia potrebbe astrattamente integrare la fattispecie prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t) del D.Lgs. 206/2005, in relazione alla previsione secondo cui “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”, richiamato l'insegnamento secondo cui “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”, allorquando “tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (da ultimo Cass. n. 27558/2023), mentre “la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° co., c.p.c. è di per sé non esaustiva
(v. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262); per altro verso, che a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262)” (Cass. n. 32925/2023); INGIUNGE A
(C.F. , CP_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali allegate nel ricorso, entro 40 giorni dalla notifica:
1. € 54.853,53;
2. gli interessi legali di mora sull'importo indicato nel punto che precede, calcolati come esposto in parte motiva;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate come segue:
€ 2.242,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 379,50 per contributo unificato);
€ 2.648,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%. AVVERTE gli ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo e potrà procedersi ad esecuzione forzata.
AVVERTE gli ingiunti e (debitori-consumatori) che, in mancanza di Parte_3 Parte_4 opposizione, non potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà definitivo anche sotto questo profilo.
Nuoro, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Salvatore Falzoi;
- letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), ciascuna in persona del proprio legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- ritenuto come, dalle allegazioni contenute nel ricorso e dai documenti prodotti emerga:
o che il credito è certo, liquido ed esigibile, siccome accertato nella sentenza n. 389/2020, pronunciata da questo Tribunale il 12.11.2020 (proc. n. R.G. 139/2015);
o che ricorrono, quindi, le condizioni previste dagli artt. 633 ss. c.p.c.;
o che, ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c. (come modificato dall'art. 17 del D.L. n.
132/2014), competono alla parte creditrice gli interessi legali ordinari dal 7.4.2025 (data di deposito del ricorso monitorio) fino al saldo;
o che, in base agli elementi di fatto e di diritto agli atti, che nel contratto di fideiussione stipulato dai consumatori e con la Parte_3 Parte_4 CP_1
(doc. 10 ricorso), in relazione all'oggetto della controversia non siano ravvisabili
[...] clausole abusive che abbiano incidenza sull'accoglimento (integrale o parziale) della domanda formulata nei loro confronti dall'odierna ricorrente (la quale ha limitato quest'ultima al capitale ed agli interessi legali maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio), pur rilevandosi che l'art. F delle condizioni regolanti la predetta garanzia potrebbe astrattamente integrare la fattispecie prevista dall'art. 33, comma 2, lett. t) del D.Lgs. 206/2005, in relazione alla previsione secondo cui “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”, richiamato l'insegnamento secondo cui “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”, allorquando “tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (da ultimo Cass. n. 27558/2023), mentre “la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° co., c.p.c. è di per sé non esaustiva
(v. Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262); per altro verso, che a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262)” (Cass. n. 32925/2023); INGIUNGE A
(C.F. , CP_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali allegate nel ricorso, entro 40 giorni dalla notifica:
1. € 54.853,53;
2. gli interessi legali di mora sull'importo indicato nel punto che precede, calcolati come esposto in parte motiva;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate come segue:
€ 2.242,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 379,50 per contributo unificato);
€ 2.648,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%. AVVERTE gli ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà definitivo e potrà procedersi ad esecuzione forzata.
AVVERTE gli ingiunti e (debitori-consumatori) che, in mancanza di Parte_3 Parte_4 opposizione, non potranno più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà definitivo anche sotto questo profilo.
Nuoro, 8.4.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi