CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40688 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA OH nato il [...] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore rkp Penale Sent. Sez. 4 Num. 40688 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 21 gennaio 2024, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Milano emessa nei confronti di AN Mohamed, dichiarandolo colpevole del reato di cui all'art. 589 bis cod pen, con le aggravanti di cui all'art. 589 comma 6, 589 ter, riconosciute equivalenti alle circostanze di cui all'art. 589 bis, comma 7, e 62 bis cod. pen, e riducendo la pena a 4 anni di reclusione. 2. All'imputato era stata contestato che, alla guida del proprio veicolo BMW, ponendosi alla guida senza patente perché mai conseguita, tenendo una velocità di marcia sostenuta e non arrestandosi allo stop urtava l'auto FIAT600, cagionando la morte del passeggero RI TO e cagionando lesioni gravi alla conducente AR LI. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato per due motivi. 2.1. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 589 ter cod. pen.La Corte non aveva considerato che l'imputato, pur essendosi allontanato dal luogo del sinistro, su era spontaneamente costituito il giorno seguente. La finalità della norma, invero, è permettere che sia individuato l'autore del sinistro. Nel caso di specie, ciò era puntualmente avvenuto;
e il ritardo nella presentazione alla PG non aveva comportato alcun aggravio di indagine. Sul punto, era manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in particolare in ordine al notevole discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base. La motivazione era illogica, avendo la Corte fatto riferimento alle lesioni della vittima che non erano certamente volute, in considerazione della natura del reato, nonché alla violazione delle regole cautelari previste dal Cds, senza tenere conto che la violazione dei limiti di velocità era stata effettivamente minima ( 60 km/h anziché 50). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte affermato che integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente (Sez.
4 - n. 28785 del 21/04/2023, De Pasquale, Rv. 284807 - 01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 - 01 ). Nel caso in esame, è pacifico che l'imputato si sia allontanato dal luogo del sinistro, presentandosi solo 24 ore dopo davanti alle forze dell'ordine. Come osservato dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità, la ritardata costituzione dell'imputato alle forze dell'ordine ed il suo allontanamento dal luogo del sinistro hanno integrato la fattispecie aggravata prevista dalla legge, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente ( cfr. anche Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734 - 01). La diffusa ed analitica motivazione dei giudici di merito ha inoltre sottolineato, in modo pertinente e rispettoso dei principi anzidetti, che il repentino allontanamento dell'imputato non ha permesso il tempestivo accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti. 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamenti sanzionatorio deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 ). La Corte territoriale, con ragionamento coerente e non illogico, ha compiutamente fatto riferimento alla gravità delle violazioni del Cds poste in essere (omesso arresto al segnale di stop e superamento dei limiti di velocità in centro abitato) e ai precedenti penali dell'imputato. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore rkp Penale Sent. Sez. 4 Num. 40688 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 21 gennaio 2024, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Milano emessa nei confronti di AN Mohamed, dichiarandolo colpevole del reato di cui all'art. 589 bis cod pen, con le aggravanti di cui all'art. 589 comma 6, 589 ter, riconosciute equivalenti alle circostanze di cui all'art. 589 bis, comma 7, e 62 bis cod. pen, e riducendo la pena a 4 anni di reclusione. 2. All'imputato era stata contestato che, alla guida del proprio veicolo BMW, ponendosi alla guida senza patente perché mai conseguita, tenendo una velocità di marcia sostenuta e non arrestandosi allo stop urtava l'auto FIAT600, cagionando la morte del passeggero RI TO e cagionando lesioni gravi alla conducente AR LI. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato per due motivi. 2.1. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 589 ter cod. pen.La Corte non aveva considerato che l'imputato, pur essendosi allontanato dal luogo del sinistro, su era spontaneamente costituito il giorno seguente. La finalità della norma, invero, è permettere che sia individuato l'autore del sinistro. Nel caso di specie, ciò era puntualmente avvenuto;
e il ritardo nella presentazione alla PG non aveva comportato alcun aggravio di indagine. Sul punto, era manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in particolare in ordine al notevole discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base. La motivazione era illogica, avendo la Corte fatto riferimento alle lesioni della vittima che non erano certamente volute, in considerazione della natura del reato, nonché alla violazione delle regole cautelari previste dal Cds, senza tenere conto che la violazione dei limiti di velocità era stata effettivamente minima ( 60 km/h anziché 50). 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha più volte affermato che integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente (Sez.
4 - n. 28785 del 21/04/2023, De Pasquale, Rv. 284807 - 01; Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 - 01 ). Nel caso in esame, è pacifico che l'imputato si sia allontanato dal luogo del sinistro, presentandosi solo 24 ore dopo davanti alle forze dell'ordine. Come osservato dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità, la ritardata costituzione dell'imputato alle forze dell'ordine ed il suo allontanamento dal luogo del sinistro hanno integrato la fattispecie aggravata prevista dalla legge, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente ( cfr. anche Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734 - 01). La diffusa ed analitica motivazione dei giudici di merito ha inoltre sottolineato, in modo pertinente e rispettoso dei principi anzidetti, che il repentino allontanamento dell'imputato non ha permesso il tempestivo accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti. 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Va rammentato che l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamenti sanzionatorio deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 ). La Corte territoriale, con ragionamento coerente e non illogico, ha compiutamente fatto riferimento alla gravità delle violazioni del Cds poste in essere (omesso arresto al segnale di stop e superamento dei limiti di velocità in centro abitato) e ai precedenti penali dell'imputato. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024.