CASS
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Massime • 1
L'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2024, n. 37852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37852 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
37852-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA -Presidente - Sent. n. sez. 682/2024 UP 13/06/2024 EL GI R.G.N. 10315/2024 EVA TOSCANI Relatore - AN NZ NE SS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EC AU nato a [...]( ALBANIA) il 25/12/1990 AP ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, ST TOCCI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. L'avvocato PATI ST, del foro di LECCE, in difesa di QUARTA ANNA, MU ST, MU ER e MU BI, si riporta alle conclusioni e alla nota spese già depositata. L'avvocato PRONTERA ST, del foro di LECCE, in difesa di EC AU, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 事 L'avvocato DE CARLO RAFFAELE FRANCESCO, del foro di LECCE, in difesa di AP ND, conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2023 la Corte di assise di appello di Lecce, ha confermato quella con cui, il 6 dicembre 2022, la Corte di assise della stessa città aveva dichiarato PA CA e DR NE colpevoli dei reati di rapina e omicidio di IO SC, di quello di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma clandestina utilizzata per commetterli, nonché il solo CA della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per la detenzione di più munizioni e li ha condannati entrambi alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.
1.1. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda i fatti occorsi in Lequile, il giorno 16 luglio 2021, che i Giudici di merito hanno concordemente ricostruito nei termini che seguono, sulla scorta di un compendio istruttorio fondato principalmente sulle dichiarazioni della moglie della vittima, testimone oculare, sulle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dell'istituto di credito presso il cui sportello bancomat la vittima era intenta a prelevare la somma di denaro oggetto di rapina, negli attimi immediatamente precedenti all'azione, su quelle estrapolate da altre telecamere di sicurezza poste nelle vicinanze (che hanno consentito di "seguire" il percorso degli aggressori in fuga), sugli esiti della perquisizione domiciliare a carico di CA, sull'analisi dei contatti telefonici intercorsi tra gli imputati, sulle conversazioni captate presso l'istituto di pena dove NE e CA sono stati ristretti, infine sulla perizia autoptica svolta sul cadavere di SC. Si è ritenuto accertato che questi, unitamente alla moglie, si era recato presso il bancomat della filiale del Banco di Napoli di Monteroni ed era in procinto di prelevare del denaro contante, allorquando fu raggiunto da due individui col - armato di volto travisato, di cui uno - successivamente identificato in CA pistola. Il complice, NE, aveva tentato di sottrarre il portafogli alla vittima che aveva reagito, sicché CA aveva esploso al suo indirizzo due colpi di pistola, distanziati tra loro appena il tempo per consentire allo sparatore, cui si era inceppata l'arma, di riarmarla manualmente e, quindi, esplodere il secondo colpo. La vittima aveva provato a inseguire gli aggressori, ma si era immediatamente accasciata al suolo. L'arma utilizzata, rinvenuta nell'abitazione di CA, aveva natura clandestina, perché ottenuta dalla trasformazione in arma da sparo di un originario strumento da segnalazione acustica di marca Kimar.
1.2. La Corte di appello ha esaminato tutte le doglianze degli imputati, delle quali si darà contezza nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, ha confermato l'infondatezza dell'eccezione preliminare relativa alla mancata h 2 الله t U ammissione di NE al giudizio abbreviato, ha avallato la decisione del Giudice di primo grado secondo cui la condotta di entrambi gli imputati era sorretta da dolo diretto (e ha dunque escluso, quanto a NE, l'invocata ipotesi del concorso anomalo), infine ha confermato la congruità della dosimetria della pena, ivi compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati.
2. Avverso la sentenza ricorre CA, per mezzo del difensore di fiducia avv. FA PR, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione degli articoli 42 e 575 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di omessa valutazione dell'intensità del dolo ai fini del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta l'eccessività della pena , non adeguatamente parametrata alla minore intensità del dolo, così come emergente da una corretta valorizzazione delle evidenze investigative. A questo fine segnala, in primo luogo, la circostanza che il ricorrente entrò nel possesso dell'arma solo il giorno precedente alla rapina;
circostanza che rileverebbe in termini di effettiva capacità di utilizzo della stessa, di consapevolezza della sua micidialità, infine di delimitazione dell'arco temporale entro il quale questi si era prefigurato la commissione della rapina. Valorizza, in secondo luogo, l'invariata direzione dei colpi esplosi verso la vittima, solo il secondo letale, peraltro a causa di un mutamento della posizione assunta dalla persona offesa. Sottolinea, ancora, che l'azione si consumò nel breve volgere di pochi secondi, sicché l'agente ebbe a disposizione un tempo assolutamente ristretto per ponderare le proprie scelte, con la conseguenza della configurabilità di un dolo d'impeto. Infine, pone l'accento sulla circostanza che l'imputato giunse sul luogo del delitto con un'arma inadeguata, trattandosi di un'arma modificata, a riprova dell'unico fine di intimorire il malcapitato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La corretta qualificazione dell'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale e, comunque, il criterio dell'intensità del dolo, imponeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente negate nonostante l'incontestabile rilievo della lettera confessoria e di richiesta di perdono rivolta dal ricorrente ai familiari della vittima, nonché dell'ineccepibile s 3 a v condotta serbata dall'imputato nella Casa circondariale, dove ha svolto attività lavorativa, come attestato documentalmente dalla difesa.
3. Ricorre altresì DR NE, per il tramite del difensore di fiducia avv. FA NC De RL, e deduce quattro motivi.
3.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 438 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. I Giudici del merito hanno negato l'accesso al giudizio abbreviato poiché tra quelli giudicati vi è un reato punito con la pena dell'ergastolo, in applicazione della legge 12 aprile 2019 n. 33. La Corte di assise di appello, in particolare, ha richiamato sul punto la pronuncia della Corte costituzionale n. 214 dell'11 novembre 2021. sufficientemente motivato inLa difesa ritiene detto diniego non considerazione della dedotta possibilità che all'imputato fosse inflitta in concreto una pena diversa da quella dell'ergastolo; ciò che sarebbe attestato dalla richiesta di pena svolta dal Pubblico ministero che, a conclusione della propria requisitoria, aveva chiesto l'irrogazione della pena di ventidue anni di reclusione.
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi del concorso anomalo. Sarebbero state immotivatamente neglette, poiché a torto non credute, le dichiarazioni confessorie dell'imputato alla cui stregua sarebbe possibile una ricostruzione dei fatti differente segnatamente, per ciò che qui rileva, in punto di prevedibilità da parte dell'imputato del verificarsi dell'evento morte, che i Giudici di merito hanno ricollegato assertivamente alla consapevolezza che il complice fosse dotato di un'arma e che questa fosse effettivamente idonea a cagionare l'evento morte.
3.3. Il terzo motivo si appunta sulla violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero depotenziato indici rilevanti, quali il non avere NE tentato la fuga dopo l'evento e l'invio di una lettera di scuse ai familiari della vittima. E', inoltre, lamentata l'illogicità della motivazione che non ha svolto alcun esame specifico sul diverso atteggiarsi in concreto delle condotte e del ruolo di ciascuno degli imputati singolarmente considerati.
3.3. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'articolo 61 n. 5 cod. pen. Secondo il ricorrente, anche le circostanze aggravanti sarebbero state ritenute dai giudici di merito sulla base di mere deduzioni. n 4 ها a v م In particolare, l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona ultra sessantacinquenne non terrebbe in adeguato conto la circostanza che, nonostante l'età, la vittima dimostrò di possedere grande vitalità e prontezza nel reagire, tanto è vero che egli dapprima cercò di reagire alla rapina, quindi, pur se attinto da colpi di arma da fuoco, tentò di inseguire i rapinatori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza dev'essere annullata senza rinvio nei riguardi di entrambi gli imputati, limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena dell'isolamento diurno che dev'essere eliminato. Osserva il Collegio che il Giudice di primo grado ha parametrato la pena considerando che il reato più grave era quello sub 1), indicando la pena base in quella dell'ergastolo ed ha, quindi, ritenuto che «stante la continuazione con il reato di rapina aggravata, alla luce di quanto previsto dall'art. 72 cod. pen.>> dovesse «applicarsi la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno che la Corte reputa adeguato nella misura di anni uno per ogni imputato». Il giudice di primo grado ha, dunque, ritenuto di applicare l'aumento di cui all'art. 72, secondo comma, cod. pen., al lume del quale, «nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi». La Corte di assise di appello, investita dall'impugnazione degli imputati, con richiesta di un trattamento sanzionatorio meno rigoroso, ha respinto tale prospettazione confermando il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado. Deve, dunque, prendersi atto che sia la Corte di assise, sia la Corte di assise di appello, limitandosi alla constatazione della presenza del reato di rapina pluriaggravato, unificato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. a quello di cui agli artt. 575, 576 cod. pen., hanno reputato, per ciò solo, l'avvenuta integrazione delle condizioni fissate dalla norma per far scattare l'irrogazione dell'isolamento diurno, laddove invece l'art. 72 cod. pen. richiede che la pena inflitta per il reato concorrente sia superiore a cinque anni. Ritiene, invero, il Collegio di riaffermare l'orientamento prevalente (cfr., fra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 44851 del 27/04/2017, Scognamiglio Rv. 271128; Sez. 1, n. 24925 del 14/05/2014, Mal., Rv. 262134; Sez. 1, n. 15843 del 20/03/2014, Brandi, Rv. 259547; Sez. 1, n. 48306 del 13/11/2012, Lonoce, Rv. 254120) secondo cui per l'applicazione dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., l'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che n á 5 v la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto. Per tali ragioni l'ergastolo diurno, così come applicato dai Giudici di merito nel difetto delle condizioni di legge, dev'essere eliminato.
2. Il ricorso di PA KA deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato.
2.1. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso con il quale si pretende di elidere la pena dell'ergastolo, irrogata a fronte della presenza di un'aggravante (quella del nesso teleologico) e dell'assenza di circostanze attenuanti da porre in comparazione, con argomenti relativi all'intensità del dolo. Il ricorrente torna a prospettare, sotto diverso profilo, ossia quello della parametrazione della pena, il tema dell'elemento psicologico e della sua intensità, già adeguatamente valutato dalla Corte di assise di appello. Rispondendo al pedissequo motivo di appello, invero, Giudice di secondo grado (p. 4 e s.) ha avversato la tesi sostenuta dall'imputato secondo la quale l'assenza di dolo diretto si evincerebbe dalla direzione dei colpi (dall'alto verso il basso), dalla distanza tra sparatore e vittima (circa un metro) e dalla reciproca posizione (CA era rimasto fermo, mentre quella della vittima, mutata a causa uno spostamento accidentale, aveva determinato che il secondo colpo fosse stato fatale), la brevissima durata degli spari (tre secondi), l'avere sparato il secondo colpo solo dopo la reazione della vittima, l'inadeguatezza dell'arma, la cui disponibilità era stata acquisita solo il giorno prima della rapina. Con una motivazione logicamente coerente e aderente alle evidenze processuali, la Corte di assise di appello ha in primo luogo superato le considerazioni concernenti all'asserita inadeguatezza dell'arma, ponendo in risalto come lo strumento di offesa, secondo l'accertamento tecnico eseguito da appartenenti al R.I.S. di Roma, fosse una pistola semiautomatica Kimar pienamente funzionante, sulla cui micidialità non è dato dubitare. Ha poi corretto l'affermazione contenuta nell'atto di appello in punto di correlazione tra la brevissima durata degli spari e l'elemento psicologico, evidenziando il dato inequivocabile rappresentato dal volontario scarrellamento dell'arma, per espellere la cartuccia rimasta in esplosa e incamerare un nuovo proiettile, al fine di esplodere contro la vittima un secondo colpo, mortale. Da ultimo ha ribadito la ricostruzione che vede CA, accortosi che la vittima era ormai esanime, ritornare sui suoi passi e colpirla con il calcio della pistola. Ciò posto, il motivo di ricorso come anticipato è del tutto a-specifico, in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano gli argomenti già h 6 t u prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.
2.2. Del pari infondato è il secondo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Giudice di appello ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, incontestata la gravità dei fatti, sulla scorta dell'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione, tali non essendo (per le ragioni dettagliatamente indicate nella sentenza impugnata) quelli indicati dalla difesa. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo;
Rv. 281590; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
3. Il ricorso di NE è soltanto in parte fondato e va accolto nei corrispondenti limiti, con rigetto nel resto.
3.1. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, in punto di asserito difetto di motivazione sul diniego all'accesso al giudizio abbreviato. Il Giudice di appello ha, invece, adeguatamente motivato sul punto e richiamato le pronunce della Corte costituzionale che hanno affrontato il tema, ricordando in primo luogo che, con la sentenza n. 260 del 2020 si è affermato che rientra tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina che ricollega il divieto di giudizio abbreviato all'astratta comminatoria della pena n 7 a v dell'ergastolo, rimarcandosi la non manifesta irragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito speciale alla pena edittale più grave prevista dal nostro ordinamento. Ha poi ulteriormente precisato che il problema della pena "in concreto" posto dall'imputato è stato scrutinato con l'ordinanza n. 214 del 2021 con la quale è stato dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla I. 12 aprile 2019 n. 33 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non consente all'imputato di un delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo di essere giudicato con il rito abbreviato quanto sia possibile ipotizzare, in conformità a elementi certi relativi al fatto o alla persona dell'imputato, l'irrogazione di una pena diversa dall'ergastolo.
3.2. Con il secondo motivo la propone la tesi, riveniente dalle dichiarazioni degli imputati, che NE non era a conoscenza del possesso dell'arma da parte del complice e che ciò avrebbe dovuto costituire elemento per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. La Corte di assise di appello ha motivato sul tema del concorso anomalo da p. 8 a 12 e lo ha escluso valorizzando le seguenti circostanze: i) la realizzazione della rapina è stata frutto di una decisione preventivamente concordata dagli imputati che trascorsero insieme l'intero pomeriggio e che, al momento dell'azione, si posizionarono sulla scena del crimine secondo uno schema prestabilito, che vedeva CA impugnare la pistola per minacciare la persona offesa e NE incaricato di sottrarre il portafogli. La Corte si fa anche carico di rispondere all'obiezione difensiva secondo cui, ove NE avesse avuto conoscenza che AJ possedeva una pistola, non si sarebbe posto sulla linea di tiro di questi, osservando per un verso che tale circostanza non risultava dalle immagini registrate dalla videocamera e che, comunque, la diversa posizione assunta dagli aggressori, anche ove rischiosa, era stata condizionata dalla iniziale reazione della persona offesa dalla reazione;
ii) il comportamento di NE che, al momento dell'uso dell'arma da parte di CA, non si palesava per nulla sorpreso, tanto da proseguire imperterrito nell'azione; iii) le immagini registrate dalle telecamere dell'istituto creditizio riprendevano CA che si avvicinava alla vittima con l'arma già in pugno. La difesa, dunque, invoca una lettura delle prove e delle dichiarazioni degli imputati, sulla cui inattendibilità la Corte di secondo grado ha già adeguatamente motivato, non consentita in sede di legittimità.
3.3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta una motivazione carente, riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. n الل 8 a ه v Osserva il Collegio, richiamando gli arresti citati in occasione dello scrutinio dell'analogo motivo di ricorso di CA, che il giudizio sulla meritevolezza del beneficio da parte di NE ha risentito della totale assimilazione delle due posizioni processuali;
difatti, come lamentato dal ricorrente, la motivazione tanto del primo Giudice che di quello di appello è stata "congiunta" per entrambi gli imputati, senza che venissero prese in considerazioni quelle evidenze che il ricorrente aveva posto a fondamento del riconoscimento della partecipazione di minima importanza, come detto correttamente esclusa, ma che avrebbero dovuto essere scrutinate, sotto il profilo del diverso ruolo serbato in concreto - in ipotesi anche ai fini di escluderne il rilievo - ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. Per tali ragioni la sentenza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di assise di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto per nuovo giudizio sul punto. -3.4. L'ultimo motivo di ricorso con il quale, a ogni evidenza, la difesa mostra di confondere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con quella di cui all'art. 628, comma 3-quinquies, cod. pen. - è inammissibile siccome inedito, perché non devoluto con l'appello, oltre che manifestamente infondato. Com'è noto, «La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n.
3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. (si veda Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 26/04/2023, Cantimir, Rv. 284527. In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all'art. 628, terzo comma, n.
3- quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico>>). Si tratta, invero, di situazioni diverse che hanno ricevuto, dal legislatore, una differente e autonoma disciplina. E, infatti, l'aggravante della "minorata difesa", è stata oggetto di un recente chiarimento ermeneutico da parte delle Sezioni Unite Corte che hanno affermato che, ai fini della sua integrazione, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). 9 van off Nel caso dell'aggravante "speciale", invece, la specifica previsione del dato anagrafico consente, di ritenere «l'aggravamento legato al ricorrere di questo solo dato in quanto, come è stato già segnalato (cfr., Sez. 2, sent. n. 19894 del 17.6.2020, Hidata Ismail, non mass., secondo cui l'art. 628, comma terzo, n. 3quinquies, cod. pen., prevede un consistente aumento di pena «se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne», avendo così il legislatore inteso assicurare una tutela rafforzata alla persona offesa in età avanzata, punendo più gravemente qualsiasi condotta connotata da violenza o minaccia, quale che sia il concreto esplicarsi della condotta medesima), di una previsione che risponde non tanto alla necessità di remunerare più severamente condotte in danno di soggetti non in grado di opporre una adeguata resistenza quanto, piuttosto, ad esigenze di natura generalpreventiva e che va perciò intesa e interpretata in quest'ottica» (così, in motivazione, la sentenza Hidata Ismail, citata).
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per entrambi i ricorrenti, limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena dell'isolamento diurno, che dev'essere eliminata. Va poi annullata nei soli confronti di NE DR, limitatamente al punto concernete le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, mentre il ricorso dev'essere rigettato nel resto. I ricorso di KA PA dev'essere integralmente rigettato, ma l'intervenuto annullamento senza rinvio impedisce che questi possa essere ritenuto parte soccombente e, conseguentemente, condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena dell'isolamento diurno, che elimina. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE DR, limitatamente al punto concernete le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso di NE DR. Rigetta il ricorso di KA PA. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RT NA, SC 10 van F FA, SC BE e SC IO che liquida in complessivi euro 7.500, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Eva Toscani Vito di Nicola ranFra птоспіске CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelieria oggi 11 5 OTT. 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina Caldagni 11
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, ST TOCCI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. L'avvocato PATI ST, del foro di LECCE, in difesa di QUARTA ANNA, MU ST, MU ER e MU BI, si riporta alle conclusioni e alla nota spese già depositata. L'avvocato PRONTERA ST, del foro di LECCE, in difesa di EC AU, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 事 L'avvocato DE CARLO RAFFAELE FRANCESCO, del foro di LECCE, in difesa di AP ND, conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2023 la Corte di assise di appello di Lecce, ha confermato quella con cui, il 6 dicembre 2022, la Corte di assise della stessa città aveva dichiarato PA CA e DR NE colpevoli dei reati di rapina e omicidio di IO SC, di quello di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma clandestina utilizzata per commetterli, nonché il solo CA della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per la detenzione di più munizioni e li ha condannati entrambi alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.
1.1. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda i fatti occorsi in Lequile, il giorno 16 luglio 2021, che i Giudici di merito hanno concordemente ricostruito nei termini che seguono, sulla scorta di un compendio istruttorio fondato principalmente sulle dichiarazioni della moglie della vittima, testimone oculare, sulle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dell'istituto di credito presso il cui sportello bancomat la vittima era intenta a prelevare la somma di denaro oggetto di rapina, negli attimi immediatamente precedenti all'azione, su quelle estrapolate da altre telecamere di sicurezza poste nelle vicinanze (che hanno consentito di "seguire" il percorso degli aggressori in fuga), sugli esiti della perquisizione domiciliare a carico di CA, sull'analisi dei contatti telefonici intercorsi tra gli imputati, sulle conversazioni captate presso l'istituto di pena dove NE e CA sono stati ristretti, infine sulla perizia autoptica svolta sul cadavere di SC. Si è ritenuto accertato che questi, unitamente alla moglie, si era recato presso il bancomat della filiale del Banco di Napoli di Monteroni ed era in procinto di prelevare del denaro contante, allorquando fu raggiunto da due individui col - armato di volto travisato, di cui uno - successivamente identificato in CA pistola. Il complice, NE, aveva tentato di sottrarre il portafogli alla vittima che aveva reagito, sicché CA aveva esploso al suo indirizzo due colpi di pistola, distanziati tra loro appena il tempo per consentire allo sparatore, cui si era inceppata l'arma, di riarmarla manualmente e, quindi, esplodere il secondo colpo. La vittima aveva provato a inseguire gli aggressori, ma si era immediatamente accasciata al suolo. L'arma utilizzata, rinvenuta nell'abitazione di CA, aveva natura clandestina, perché ottenuta dalla trasformazione in arma da sparo di un originario strumento da segnalazione acustica di marca Kimar.
1.2. La Corte di appello ha esaminato tutte le doglianze degli imputati, delle quali si darà contezza nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, ha confermato l'infondatezza dell'eccezione preliminare relativa alla mancata h 2 الله t U ammissione di NE al giudizio abbreviato, ha avallato la decisione del Giudice di primo grado secondo cui la condotta di entrambi gli imputati era sorretta da dolo diretto (e ha dunque escluso, quanto a NE, l'invocata ipotesi del concorso anomalo), infine ha confermato la congruità della dosimetria della pena, ivi compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati.
2. Avverso la sentenza ricorre CA, per mezzo del difensore di fiducia avv. FA PR, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione degli articoli 42 e 575 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di omessa valutazione dell'intensità del dolo ai fini del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta l'eccessività della pena , non adeguatamente parametrata alla minore intensità del dolo, così come emergente da una corretta valorizzazione delle evidenze investigative. A questo fine segnala, in primo luogo, la circostanza che il ricorrente entrò nel possesso dell'arma solo il giorno precedente alla rapina;
circostanza che rileverebbe in termini di effettiva capacità di utilizzo della stessa, di consapevolezza della sua micidialità, infine di delimitazione dell'arco temporale entro il quale questi si era prefigurato la commissione della rapina. Valorizza, in secondo luogo, l'invariata direzione dei colpi esplosi verso la vittima, solo il secondo letale, peraltro a causa di un mutamento della posizione assunta dalla persona offesa. Sottolinea, ancora, che l'azione si consumò nel breve volgere di pochi secondi, sicché l'agente ebbe a disposizione un tempo assolutamente ristretto per ponderare le proprie scelte, con la conseguenza della configurabilità di un dolo d'impeto. Infine, pone l'accento sulla circostanza che l'imputato giunse sul luogo del delitto con un'arma inadeguata, trattandosi di un'arma modificata, a riprova dell'unico fine di intimorire il malcapitato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La corretta qualificazione dell'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale e, comunque, il criterio dell'intensità del dolo, imponeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erroneamente negate nonostante l'incontestabile rilievo della lettera confessoria e di richiesta di perdono rivolta dal ricorrente ai familiari della vittima, nonché dell'ineccepibile s 3 a v condotta serbata dall'imputato nella Casa circondariale, dove ha svolto attività lavorativa, come attestato documentalmente dalla difesa.
3. Ricorre altresì DR NE, per il tramite del difensore di fiducia avv. FA NC De RL, e deduce quattro motivi.
3.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 438 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. I Giudici del merito hanno negato l'accesso al giudizio abbreviato poiché tra quelli giudicati vi è un reato punito con la pena dell'ergastolo, in applicazione della legge 12 aprile 2019 n. 33. La Corte di assise di appello, in particolare, ha richiamato sul punto la pronuncia della Corte costituzionale n. 214 dell'11 novembre 2021. sufficientemente motivato inLa difesa ritiene detto diniego non considerazione della dedotta possibilità che all'imputato fosse inflitta in concreto una pena diversa da quella dell'ergastolo; ciò che sarebbe attestato dalla richiesta di pena svolta dal Pubblico ministero che, a conclusione della propria requisitoria, aveva chiesto l'irrogazione della pena di ventidue anni di reclusione.
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi del concorso anomalo. Sarebbero state immotivatamente neglette, poiché a torto non credute, le dichiarazioni confessorie dell'imputato alla cui stregua sarebbe possibile una ricostruzione dei fatti differente segnatamente, per ciò che qui rileva, in punto di prevedibilità da parte dell'imputato del verificarsi dell'evento morte, che i Giudici di merito hanno ricollegato assertivamente alla consapevolezza che il complice fosse dotato di un'arma e che questa fosse effettivamente idonea a cagionare l'evento morte.
3.3. Il terzo motivo si appunta sulla violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero depotenziato indici rilevanti, quali il non avere NE tentato la fuga dopo l'evento e l'invio di una lettera di scuse ai familiari della vittima. E', inoltre, lamentata l'illogicità della motivazione che non ha svolto alcun esame specifico sul diverso atteggiarsi in concreto delle condotte e del ruolo di ciascuno degli imputati singolarmente considerati.
3.3. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'articolo 61 n. 5 cod. pen. Secondo il ricorrente, anche le circostanze aggravanti sarebbero state ritenute dai giudici di merito sulla base di mere deduzioni. n 4 ها a v م In particolare, l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona ultra sessantacinquenne non terrebbe in adeguato conto la circostanza che, nonostante l'età, la vittima dimostrò di possedere grande vitalità e prontezza nel reagire, tanto è vero che egli dapprima cercò di reagire alla rapina, quindi, pur se attinto da colpi di arma da fuoco, tentò di inseguire i rapinatori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza dev'essere annullata senza rinvio nei riguardi di entrambi gli imputati, limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena dell'isolamento diurno che dev'essere eliminato. Osserva il Collegio che il Giudice di primo grado ha parametrato la pena considerando che il reato più grave era quello sub 1), indicando la pena base in quella dell'ergastolo ed ha, quindi, ritenuto che «stante la continuazione con il reato di rapina aggravata, alla luce di quanto previsto dall'art. 72 cod. pen.>> dovesse «applicarsi la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno che la Corte reputa adeguato nella misura di anni uno per ogni imputato». Il giudice di primo grado ha, dunque, ritenuto di applicare l'aumento di cui all'art. 72, secondo comma, cod. pen., al lume del quale, «nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi». La Corte di assise di appello, investita dall'impugnazione degli imputati, con richiesta di un trattamento sanzionatorio meno rigoroso, ha respinto tale prospettazione confermando il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado. Deve, dunque, prendersi atto che sia la Corte di assise, sia la Corte di assise di appello, limitandosi alla constatazione della presenza del reato di rapina pluriaggravato, unificato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. a quello di cui agli artt. 575, 576 cod. pen., hanno reputato, per ciò solo, l'avvenuta integrazione delle condizioni fissate dalla norma per far scattare l'irrogazione dell'isolamento diurno, laddove invece l'art. 72 cod. pen. richiede che la pena inflitta per il reato concorrente sia superiore a cinque anni. Ritiene, invero, il Collegio di riaffermare l'orientamento prevalente (cfr., fra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 44851 del 27/04/2017, Scognamiglio Rv. 271128; Sez. 1, n. 24925 del 14/05/2014, Mal., Rv. 262134; Sez. 1, n. 15843 del 20/03/2014, Brandi, Rv. 259547; Sez. 1, n. 48306 del 13/11/2012, Lonoce, Rv. 254120) secondo cui per l'applicazione dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., l'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che n á 5 v la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto. Per tali ragioni l'ergastolo diurno, così come applicato dai Giudici di merito nel difetto delle condizioni di legge, dev'essere eliminato.
2. Il ricorso di PA KA deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato.
2.1. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso con il quale si pretende di elidere la pena dell'ergastolo, irrogata a fronte della presenza di un'aggravante (quella del nesso teleologico) e dell'assenza di circostanze attenuanti da porre in comparazione, con argomenti relativi all'intensità del dolo. Il ricorrente torna a prospettare, sotto diverso profilo, ossia quello della parametrazione della pena, il tema dell'elemento psicologico e della sua intensità, già adeguatamente valutato dalla Corte di assise di appello. Rispondendo al pedissequo motivo di appello, invero, Giudice di secondo grado (p. 4 e s.) ha avversato la tesi sostenuta dall'imputato secondo la quale l'assenza di dolo diretto si evincerebbe dalla direzione dei colpi (dall'alto verso il basso), dalla distanza tra sparatore e vittima (circa un metro) e dalla reciproca posizione (CA era rimasto fermo, mentre quella della vittima, mutata a causa uno spostamento accidentale, aveva determinato che il secondo colpo fosse stato fatale), la brevissima durata degli spari (tre secondi), l'avere sparato il secondo colpo solo dopo la reazione della vittima, l'inadeguatezza dell'arma, la cui disponibilità era stata acquisita solo il giorno prima della rapina. Con una motivazione logicamente coerente e aderente alle evidenze processuali, la Corte di assise di appello ha in primo luogo superato le considerazioni concernenti all'asserita inadeguatezza dell'arma, ponendo in risalto come lo strumento di offesa, secondo l'accertamento tecnico eseguito da appartenenti al R.I.S. di Roma, fosse una pistola semiautomatica Kimar pienamente funzionante, sulla cui micidialità non è dato dubitare. Ha poi corretto l'affermazione contenuta nell'atto di appello in punto di correlazione tra la brevissima durata degli spari e l'elemento psicologico, evidenziando il dato inequivocabile rappresentato dal volontario scarrellamento dell'arma, per espellere la cartuccia rimasta in esplosa e incamerare un nuovo proiettile, al fine di esplodere contro la vittima un secondo colpo, mortale. Da ultimo ha ribadito la ricostruzione che vede CA, accortosi che la vittima era ormai esanime, ritornare sui suoi passi e colpirla con il calcio della pistola. Ciò posto, il motivo di ricorso come anticipato è del tutto a-specifico, in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano gli argomenti già h 6 t u prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.
2.2. Del pari infondato è il secondo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Giudice di appello ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, incontestata la gravità dei fatti, sulla scorta dell'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione, tali non essendo (per le ragioni dettagliatamente indicate nella sentenza impugnata) quelli indicati dalla difesa. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo;
Rv. 281590; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
3. Il ricorso di NE è soltanto in parte fondato e va accolto nei corrispondenti limiti, con rigetto nel resto.
3.1. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, in punto di asserito difetto di motivazione sul diniego all'accesso al giudizio abbreviato. Il Giudice di appello ha, invece, adeguatamente motivato sul punto e richiamato le pronunce della Corte costituzionale che hanno affrontato il tema, ricordando in primo luogo che, con la sentenza n. 260 del 2020 si è affermato che rientra tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina che ricollega il divieto di giudizio abbreviato all'astratta comminatoria della pena n 7 a v dell'ergastolo, rimarcandosi la non manifesta irragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito speciale alla pena edittale più grave prevista dal nostro ordinamento. Ha poi ulteriormente precisato che il problema della pena "in concreto" posto dall'imputato è stato scrutinato con l'ordinanza n. 214 del 2021 con la quale è stato dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla I. 12 aprile 2019 n. 33 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, nella parte in cui non consente all'imputato di un delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo di essere giudicato con il rito abbreviato quanto sia possibile ipotizzare, in conformità a elementi certi relativi al fatto o alla persona dell'imputato, l'irrogazione di una pena diversa dall'ergastolo.
3.2. Con il secondo motivo la propone la tesi, riveniente dalle dichiarazioni degli imputati, che NE non era a conoscenza del possesso dell'arma da parte del complice e che ciò avrebbe dovuto costituire elemento per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. La Corte di assise di appello ha motivato sul tema del concorso anomalo da p. 8 a 12 e lo ha escluso valorizzando le seguenti circostanze: i) la realizzazione della rapina è stata frutto di una decisione preventivamente concordata dagli imputati che trascorsero insieme l'intero pomeriggio e che, al momento dell'azione, si posizionarono sulla scena del crimine secondo uno schema prestabilito, che vedeva CA impugnare la pistola per minacciare la persona offesa e NE incaricato di sottrarre il portafogli. La Corte si fa anche carico di rispondere all'obiezione difensiva secondo cui, ove NE avesse avuto conoscenza che AJ possedeva una pistola, non si sarebbe posto sulla linea di tiro di questi, osservando per un verso che tale circostanza non risultava dalle immagini registrate dalla videocamera e che, comunque, la diversa posizione assunta dagli aggressori, anche ove rischiosa, era stata condizionata dalla iniziale reazione della persona offesa dalla reazione;
ii) il comportamento di NE che, al momento dell'uso dell'arma da parte di CA, non si palesava per nulla sorpreso, tanto da proseguire imperterrito nell'azione; iii) le immagini registrate dalle telecamere dell'istituto creditizio riprendevano CA che si avvicinava alla vittima con l'arma già in pugno. La difesa, dunque, invoca una lettura delle prove e delle dichiarazioni degli imputati, sulla cui inattendibilità la Corte di secondo grado ha già adeguatamente motivato, non consentita in sede di legittimità.
3.3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta una motivazione carente, riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. n الل 8 a ه v Osserva il Collegio, richiamando gli arresti citati in occasione dello scrutinio dell'analogo motivo di ricorso di CA, che il giudizio sulla meritevolezza del beneficio da parte di NE ha risentito della totale assimilazione delle due posizioni processuali;
difatti, come lamentato dal ricorrente, la motivazione tanto del primo Giudice che di quello di appello è stata "congiunta" per entrambi gli imputati, senza che venissero prese in considerazioni quelle evidenze che il ricorrente aveva posto a fondamento del riconoscimento della partecipazione di minima importanza, come detto correttamente esclusa, ma che avrebbero dovuto essere scrutinate, sotto il profilo del diverso ruolo serbato in concreto - in ipotesi anche ai fini di escluderne il rilievo - ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. Per tali ragioni la sentenza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di assise di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto per nuovo giudizio sul punto. -3.4. L'ultimo motivo di ricorso con il quale, a ogni evidenza, la difesa mostra di confondere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con quella di cui all'art. 628, comma 3-quinquies, cod. pen. - è inammissibile siccome inedito, perché non devoluto con l'appello, oltre che manifestamente infondato. Com'è noto, «La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n.
3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. (si veda Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 26/04/2023, Cantimir, Rv. 284527. In motivazione, la Corte ha precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all'art. 628, terzo comma, n.
3- quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico>>). Si tratta, invero, di situazioni diverse che hanno ricevuto, dal legislatore, una differente e autonoma disciplina. E, infatti, l'aggravante della "minorata difesa", è stata oggetto di un recente chiarimento ermeneutico da parte delle Sezioni Unite Corte che hanno affermato che, ai fini della sua integrazione, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). 9 van off Nel caso dell'aggravante "speciale", invece, la specifica previsione del dato anagrafico consente, di ritenere «l'aggravamento legato al ricorrere di questo solo dato in quanto, come è stato già segnalato (cfr., Sez. 2, sent. n. 19894 del 17.6.2020, Hidata Ismail, non mass., secondo cui l'art. 628, comma terzo, n. 3quinquies, cod. pen., prevede un consistente aumento di pena «se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne», avendo così il legislatore inteso assicurare una tutela rafforzata alla persona offesa in età avanzata, punendo più gravemente qualsiasi condotta connotata da violenza o minaccia, quale che sia il concreto esplicarsi della condotta medesima), di una previsione che risponde non tanto alla necessità di remunerare più severamente condotte in danno di soggetti non in grado di opporre una adeguata resistenza quanto, piuttosto, ad esigenze di natura generalpreventiva e che va perciò intesa e interpretata in quest'ottica» (così, in motivazione, la sentenza Hidata Ismail, citata).
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio per entrambi i ricorrenti, limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena dell'isolamento diurno, che dev'essere eliminata. Va poi annullata nei soli confronti di NE DR, limitatamente al punto concernete le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, mentre il ricorso dev'essere rigettato nel resto. I ricorso di KA PA dev'essere integralmente rigettato, ma l'intervenuto annullamento senza rinvio impedisce che questi possa essere ritenuto parte soccombente e, conseguentemente, condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena dell'isolamento diurno, che elimina. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE DR, limitatamente al punto concernete le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto. Rigetta nel resto il ricorso di NE DR. Rigetta il ricorso di KA PA. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RT NA, SC 10 van F FA, SC BE e SC IO che liquida in complessivi euro 7.500, oltre accessori di legge. Così deciso, il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Eva Toscani Vito di Nicola ranFra птоспіске CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelieria oggi 11 5 OTT. 2024 Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marina Caldagni 11