Sentenza 5 ottobre 2006
Massime • 1
È legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art. 2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2006, n. 35481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35481 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/10/2006
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2828
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 16978/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA IM, N. IL 01/10/1965;
2) ET ELENA, N. IL 04/10/1964;
3) GA RA, N. IL 26/03/1989;
4) ET RITA, N. IL 15/08/1973;
avverso DECRETO del 08/02/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. IZZO G. (concl. conf.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto indicato in epigrafe ha confermato quello di primo grado con cui, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, della L. n. 575 del 1965, art. 3, e della L. n. 55 del 1990, artt. 1, 2 e 2 ter e 14,
AS GI era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale per 5 anni ed era stata disposta la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità, diretta od indiretta, del proposto, ancorché intestati a suoi familiari, e ritenuti provento di attività illecite. Evidenziata la pericolosità qualificata del AS, reiteratamente condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e relativi reati - fine, e ritenuta la stessa tuttora attuale, nonostante il corretto comportamento tenuto dal soggetto in detenzione, anche in considerazione della sua sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis O.P., comma 2, la Corte territoriale - quanto alla misura reale - ha evidenziato l'assoluta sproporzione tra il valore dei beni oggetto di confisca, del cui acquisto ha ricostruito la cronistoria, ed i redditi, pressoché inesistenti, dichiarati dal proposto e dalla di lui moglie, escludendo con ampia motivazione in fatto che le necessarie disponibilità finanziarie possano essere derivate da donazioni di congiunti ed affermando la legittimità dell'estensione della misura ablatoria anche ad acquisti effettuati prima dell'inizio dell'attività associativa risultante dalla formale imputazione ma in epoca ad esso prossima ed in cui del tutto logicamente il proposto doveva già essere inserito nel contesto criminale poi venuto ad emersione.
Hanno proposto ricorso il difensore del AS nonché il difensore dei terzi intestatari dei beni confiscati ET NA, coniuge del AS, anche in nome della figlia minore NO, e ET TA, sorella di ET NA.
Nell'interesse del proposto viene dedotta violazione di legge sull'assunto del difetto del presupposto dell'attualità della ritenuta pericolosità del soggetto, attesa la vetustà dei reati dal medesimo commessi e la manifestazione di segni di ravvedimento quali la dichiarata disponibilità del medesimo ad essere interrogato in altri procedimenti come imputato di reato connesso, mentre del tutto indimostrata sarebbe l'asserita permanenza dell'associazione malavitosa cui appartenne il AS e, pertanto, inesigibile un formale atto di recesso.
Quanto alla misura reale, se ne contesta l'applicabilità a beni la cui acquisizione risalga ad epoca anteriore a quella considerata dalle imputazioni in tema di traffico di stupefacenti. Analogamente il difensore dei terzi intestatari dei beni denuncia violazione di legge quanto alla disposta confisca di un appartamento sito in Buccinasco, sul rilievo che le disponibilità finanziarie per il suo acquisto, avvenuto nel 1996, sarebbero derivate dalla vendita di altro immobile acquistato nel 1992, a sua volta acquistato con il ricavato dalla vendita di un primo immobile acquistato nel 1989, ovvero circa 3 anni prima dell'inizio dell'attività associativa per cui il AS è stato condannato, laddove la misura ablatoria deve ritenersi consentita solo in relazione a beni acquisiti con risorse pervenute al proposto nell'ambito del "perimetro cronologico" della condotta di associazione, ovvero della manifestazione della pericolosità qualificata, meramente congetturale essendo l'ipotesi, formulata nel decreto impugnato, di un suo effettivo inizio in epoca ad esso anteriore.
I ricorsi sono infondati.
Quanto alla misura personale, il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto deve ritenersi correttamente desunto dalla pluralità delle sue condanne per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, dal ruolo preminente dal medesimo svolto nell'organizzazione e dall'assenza di significativi segni di resipiscenza (del tutto vaghe e generiche essendo le allegazioni difensive circa le manifestazioni di un "seppur larvale distacco" del soggetto dall'ambito criminale), così come incensurabile stimasi la ritenuta ininfluenza della sua sola corretta condotta carceraria, risultando, peraltro, la permanente pericolosità del condannato attestata anche dalla sua evidenziata sottoposizione al regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p., comma 2, sintomatica della ritenuta persistenza della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle in relazione alle quali il AS ha riportato le menzionate condanne.
Quanto alla misura reale, questa stessa sezione ha già affermato la possibilità che la confisca abbia per oggetto anche beni acquistati prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa, sempre che il bene costituisca presumibile frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego (v. Cass., sez. 1^, 28.4.1999, n. 3284, Iannello). Decisivo appare, al riguardo, il rilievo che la misura ablativa non ha per presupposto il definitivo accertamento di una responsabilità penale bensì l'esistenza di semplici indizi di appartenenza ad un'associazione criminale e la sua applicazione è, pertanto, del tutto indipendente dai limiti e dagli esiti del processo penale, basandosi su diversi presupposti: non può, conseguentemente, stabilirsi alcuna relazione vincolante tra l'ambito temporale della condotta associativa contestata ed accertata in sede di giudizio penale e quello, potenzialmente diverso, valutabile sotto un profilo meramente indiziario ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione. Del tutto legittimo è, in definitiva, ritenere che, pur essendo la condanna penale riferita ad un ben determinato periodo temporale, gli indizi di appartenenza associativa nel settore del traffico di stupefacenti risalgano ad epoca anteriore, come, nella specie, logicamente affermato dai giudici di merito sulla scorta di regole di esperienza e degli ingenti ed ingiustificati movimenti bancari verificatisi sui conti del proposto, ovvero con argomentazioni esenti da censura, oltre che per la loro congruenza e plausibilità, anche e soprattutto per l'indeducibilità in materia di vizi di motivazione, essendo il ricorso consentito solo per violazione di legge, L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 11. In altri termini la innegabile necessità di nesso temporale tra manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni evocata dal difensore dei terzi con richiamo a Cass., Sez. 5^, 3.2.1998, Damiani, in Arch. Nuova proc. pen., 1998, 424, non va riferita alle risultanze ed alla conclusione del processo penale fondato su prove, ma al quadro indiziario posto a base dell'autonomo processo di prevenzione, il cui "perimetro cronologico" ben può differenziarsi da quello del giudizio penale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006