Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 18 marzo
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2999/2023
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, n.q. di eredi di , C.F. deceduta C.F._2 Persona_1 C.F._3
l' 11 settembre 2022, rappresentati e difesi e dall'Avv. Francesco Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, Avv. Sebastiano Caruso
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 2 giugno 2023, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che:
-in data 19 marzo 2021, aveva presentato domanda alla competente Commissione Persona_1
medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità e per il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92;
-sottoposto a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida grave al 100%;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
R.G. 405\22 avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della
L.104/92
-disposta ctu medico legale, il consulente aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento solo da gennaio 2022;
-era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Contestavano le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetta tali da fondare il diritto alla Persona_1
prestazioni richieste, sin dalla domanda amministrativa del 19 marzo 2021.
Eccepivano, in particolare, l'errore diagnostico valutativo del consulente in ordine alla decorrenza dei benefici riconosciuti rilevando che, dalla documentazione medica in atti, si evinceva che la datazione dell'ausiliare andava diversamente ricondotta alla data della domanda amministrativa del marzo 2021, in cui il quadro oncologico e terapeutico era già più che manifesto.
Lamentavano, inoltre, l'errore diagnostico valutativo effettuato dal consulente in ordine al deficit cognitivo e deambulatorio delle patologie come emergenti dai numerosi esami clinico strumentali in atti, le cui univoche risultanze avevano attestato la incapacità di auto accudimento della malata oncologica.
Chiedevano, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che si trovava dalla data della Persona_1
presentazione della domanda amministrativa del marzo 2021 nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, possedeva il requisito utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e che venisse confermato l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, ai sensi della legge 104/92 e che l' venisse condannato al pagamento della prestazione, instando per la CP_1
rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda per mancanza di CP_1
idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 17 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Va rilevato che all'udienza del 27 novembre 2024 parte ricorrente ha precisato che “oggetto del presente giudizio è solo la richiesta di accertamento delle condizioni utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda in capo a Persona_1
e che il riferimento all'art. 3, coma 3, della legge 104/1992 contenuto in ricorso è un refuso non avendo gli attuali ricorrenti interesse atteso il decesso della . Per_1
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di Persona_1 verificare la sussistenza dei requisito in per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizi riuniti iscritti al
RG n. 332/2022 e 405/2022, acquisiti e riuniti alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento da gennaio 2022 e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa del marzo 2021.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto: “le condizioni clinico generali della ricorrente signora siano peggiorate in epoca successiva alla visita medica con una progressiva Persona_1
e severa compromissione delle condizioni cliniche generali. Si propone, pertanto, che venga riconosciuta al soggetto in esame l'attribuzione delle prestazioni richieste, successivamente alla visita da parte della Commissione Medica e presumibilmente a far data da gennaio 2022.”. Il ctu, richiamato nel presente giudizio, in seguito ai rilievi di parte ricorrente, ha osservato che “è stata individuata, quale data di decorrenza della prestazione, il mese di gennaio 2022, data del ricovero della Sig.ra a seguito del quale è stata redatta relazione di dimissioni” e Persona_1
che “ ha ritenuto di ancorare il dies a quo della prestazione alla data della relazione, ove è stato possibile evincere un sensibile peggioramento del quadro patologico della ricorrente e una progressiva e severa compromissione delle condizioni cliniche generali rispetto a quello obiettivato
CP_ in sede di visita medica .
Il ctu ha, dunque, concluso confermando le conclusioni rese.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trovava nelle condizioni Persona_1
sanitarie utili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da gennaio 2022 fino alla data del decesso (11 settembre 2022), come previsto dal c.t.u.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della decorrenza dell'accertamento sanitario con decorrenza contestuale alla data di deposito del ricorso per a.t.p., le spese del procedimento per a.t.p.
CP_ vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia mentre vengono interamente compensate le spese del presente procedimento. Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, atteso l'esito complessivo della lite, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara che si trovava nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2022 all'11 settembre 2022;
b) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 141,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
c) compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento;
d) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga