Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 1520/2020, 1532/2020 e 1536/2020 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato il [...] a [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, nella via Torquato Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. Maurizio Polizzotto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Benvenga e Silvana Benvenga per mandato in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del commissario liquidatore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Houel n. 4, presso lo studio dell'Avv. Paola Maria Galletti, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernardi per mandato in atti appellata
E
, nata a [...] il [...] (c.f. , in proprio e nella Controparte_2 C.F._2 qualità di erede con beneficio di inventario di , elettivamente domiciliata in Controparte_3
Messina, Piazza Catalani n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Barbera che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
E nei confronti di
Controparte_4
appellato contumace
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.6.2016, Controparte_1
ha evocato in giudizio , e
[...] Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 al fine di sentire dichiarare inefficace nei propri confronti e per l'effetto revocato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., in Notaio Persona_1 formato dai convenuti e in data 16.12.2013, rep. N. 38506 racc. Controparte_3 Controparte_2
n. 7934, con il quale era stato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia l'appartamento di civile abitazione situato a Messina, in viale della Libertà, foglio 217, part. 220/3, ZC 1 categ. A/2, di cui i convenuti e (marito e moglie) erano comproprietari nella CP_3 CP_2 misura del 50% ciascuno, nonché l'immobile ad uso ufficio situato a Messina in via Caio Domenico Gallo n. 2, foglio 217, part. 114/3, ZC 1, categ. A/10. in liquidazione coatta amministrativa chiedeva, altresì, Controparte_1
l'accertamento della simulazione e, in subordine, la revocatoria dell'atto di compravendita del 6 luglio 2015 in Notaio con il quale e la moglie Persona_2 Controparte_3 Controparte_2 avevano venduto l'immobile di via Caio Domenico Gallo n. 2 in Messina a e Controparte_5
, al prezzo pattuito di euro 100.000,00. Parte_1
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 540/2020, pubblicata il 03/02/2020, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite, ha dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato, ai sensi dell'art. 2901 cc, nei confronti di in LCA, l'atto di Controparte_1 compravendita in Notaio del 6/7/2015, rep. n. 11789, racc. n. 7962, avente ad Persona_2 oggetto l'immobile sito in Messina, Via Caio Domenico Gallo n. 2, foglio 217, particella 114, subalterno 3.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello al quale sono stati riuniti gli Parte_1 appelli portanti il n.r.g. 1532/2020 proposto da e , e n.r.g. Controparte_2 Controparte_3
1536/2020 proposto da . Controparte_6
Il procedimento interrotto in data 23/04/2024 per l'intervenuto decesso di , è Controparte_3 stato ritualmente riassunto dalle parti e, alla scadenza del termine perentorio del 6 Dicembre 2024 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stato assunto in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le rispettive comparse conclusionali, e Controparte_2 Controparte_6 hanno rappresentato di avere raggiunto un'intesa transattiva, che prevede anche la compensazione delle spese di lite, e hanno, conseguentemente, presentato istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, previa rimessione della causa sul ruolo.
Con memoria depositata in data 14.02.2025, ha aderito all'istanza di rimessione Parte_1 della causa sul ruolo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere conseguente alla formalizzazione della rinuncia da parte della LCA della agli effetti della CP_1 sentenza di primo grado in relazione alla pronunciata revocatoria della vendita dell'immobile (studio professionale) acquistato dal deducente e, inoltre, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. All'udienza collegiale del 4 Aprile 2025 i procuratori delle parti hanno, pertanto, concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
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Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
A fronte di ciò, la Corte prende atto del venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. A tale riguardo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti
o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. SS.UU. n. 1048/2000).
In accoglimento della relativa domanda formulata da deve, altresì, ordinarsi al Parte_1 competente conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali proposte e, segnatamente, trascrizione del 27/09/2016 - Registro Particolare 19257 Registro Generale 24827 relativa agli immobili sito in Messina e identificato al NCEU al Foglio 217 part. 220 sub 3 e part. 214 sub 3 e e trascrizione del 27/09/2016 - Registro Particolare 19258 Registro Generale 24828 relativa all'immobile sito in Messina e identificato al NCEU al Foglio 217 part. 114 sub. 3.
L'esito del giudizio preclude all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 (v. Cass. 3542/2017, 15042/18).
P.Q.M.
La Corte, nel contradditorio delle parti, definitivamente pronunciando,
- in riforma della sentenza n. 540/2020 emessa dal Tribunale di Palermo il 03/02/2020, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali proposte e, segnatamente, trascrizione del 27/09/2016 - Registro Particolare 19257 Registro Generale 24827 relativa agli immobili siti in Messina e identificati al NCEU al Foglio 217 part. 220 sub 3 e part. 214 sub 3 e e trascrizione del 27/09/2016 - Registro Particolare 19258 Registro Generale 24828 relativa all'immobile sito in Messina e identificato al NCEU al Foglio 217 part. 114 sub. 3.
Palermo, 7/4/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo