Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6589 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11631/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/06/2025, alle ore 11,00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. SO Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE-
E
Controparte_1
- OPPOSTA-
È presente l'Avv. Nicola Ambrosino per e per delega dell'avv. Pisan- Controparte_1 zio, il quale si riporta alle difese in atti ed in particolare a quanto dedotto e richiesto nel- le note conclusive il cui contenuto abbiasi per ribadito e trascritto. Chiede decidersi la causa.
Il Giudice invita la parte presente alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. SO Tinto, pronunzia la seguente
1
r.g.a.c.
TRA
cf. con sede in Napoli ala via Emilio Sca- Parte_1 P.IVA_1
glione 464/466, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv Giu-
seppe Puorto, cf. , presso lo studio del quale elettivamen- CodiceFiscale_1
te domicilia in Napoli alla via Cupa Vicinale San. Severino 2, pec.
[...]
Email_1
- OPPONENTE-
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Somma Vesuviana (NA), alla Via Marigliano n. 25, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti NO CE ( ), pec: CodiceFiscale_2 [...]
e SO NZ (CF Email_2
), pec: presso C.F._3 Email_3
lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Giulio Rodinò n.
18 e domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta certificata
[...]
Email_4
- OPPOSTA-
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che su ricorso proposto dalla
[...]
il Tribunale di Napoli 12° Sez. Civ. emetteva il Decreto Ingiuntivo n. CP_1
2
2441/2021 – RG 3641/2021 – in danno della società P.I. , Parte_1 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Emilio Scaglione n.
464/466 per la somma di € 29.688,13 oltre interessi ex D.Lgs. N. 231/2002 nonché spe-
se liquidate in € 1.305,00 per compenso ed € 286,00 per spese oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge;
Detto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato in data 06/04/2021;
Con atto di citazione notificato in data 04.05.2021 la proponeva op- Parte_1
posizione avverso il suddetto provvedimento convenendo in giudizio parte opposta in-
nanzi all'adito Tribunale di Napoli, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Revocare il decreto ingiuntivo per le motivazioni spiegate nella opposizione;
2) Dichia-
rare illegittimo, inefficace e non riconducibile all'opponente la fornitura di prodotti in-
dicati nelle fatture e nelle DDT versate dalla controparte, per tutte le ragioni sopra
spiegate, ivi compreso le false sottoscrizione (ribadiamo sigle) in esse contenuto, ragion
per cui la somma di euro 29.688,13 non può essere a pretesa;
3) Di CP_2
conseguenza non possono essere riconosciuti le spese del decreto ingiuntivo;
4) Dichia-
rare non dovuta la somma di neuro 29.688,13 per le ragioni spiegate;
5)Condanna alle
spese e competenze in favore dello scrivente procuratore antistatario oltre oneri acces-
sori come per legge, ivi compreso 15% spese generali”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente l'opposta la quali chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare: - concedere
la provvisoria esecuzione del decreto opposto non apparendo l'opposizione fondata su
prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito: - rigettare l'opposizione e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, in via ordinaria, ac-
certare e dichiarare la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti in
causa nonché l'inadempimento della in persona del legale rappresen- Parte_1
3
tante p.t., e l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma pari ad €
29.688,13 oltre interessi ai sensi del D. Lgs. N. 231/2002 e spese. - Vinte le spese con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto dell'8/09/2021 l'adito Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 13/12/2021 a seguito del quale le parti provvedevano al deposito delle rispettive no-
te;
Il Giudice, all'esito, rinviava la causa in prosieguo al 13/01/2022 disponendo anche per tale udienza la trattazione scritta;
In tale ultima udienza il Giudice, lette le note depositate dalle parti, con ordinanza resa in data 13/01/2022, rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta e non è
di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed assegnava i termini di cui all'art.183 comme 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 9/01/2023, tenutasi a trattazione scritta il magistrato, lette le note di trattazione scritta nonché le memorie istruttorie depositate dalle parti, ritenuta l'inammissibilità della prova orale articolata dalla opponente, ritenuta ammissibile la prova orale articolata dall'opposta sulle circostanze di cui ai capi 3), 4),5),6), 7), ammet-
teva la prova così come specificata e rinviava per l'escussione al 19.10.2023 ore 10.30.
Nella predetta udienza venivano ascoltati i testi ed all'esito la causa, su richiesta del difensore di parte opposta, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/04/2024 e poi successivamente per la discussione orale ex art.281
sexis c.p.c. al 30/06/2025 con concessione alle parti del termine fino a dieci giorni pri-
ma di detta udienza per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudi-
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cante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente, deb-
ba essere rigettata.
La questione sottesa alla presente vertenza appare essere ampiamente definita ciò in considerazione sia della documentazione depositata in atti dall'opposta che dell'espletata istruttoria.
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice de-
ve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito ri-
sulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi proba-
tori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ebbene, nella fattispecie, da un attento esame degli atti istruttori si evince che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente va evidenziato che risulta incontestato il rapporto intercorso tra le par-
ti che si evince ad ogni modo inequivocabilmente dalla dalle fatture n. 20007655 del
07.02.2020; n. 20009447 del 14.02.2020; n. 20009463 del 14.02.2020; n.20010622 del
20.02.2020; n. 20010663 del 20.02.2020; n. 20011132 del 21.02.2020; n. 20011180 del
21.02.2020; n. 20012556 del 28.02.2020; n.20013900 del 05.03.2020; n. 20014802 del
09.03.2020; n. 20015635 del 13.03.2020; n. 20015636 del 13.03.2020; n. 20015637
nonché dai DDT sottoscritti dal destinatario e dall'estratto del registro IVA autenticato da Notaio tutti allegati al fascicolo della fase monitoria dalla Controparte_1
Tale rapporto, così come l'avvenuta consegna delle merci ed il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, ha trovato conferma a seguito della espletata prova testimoniale laddove i testi escussi hanno asserito che le consegne/ fornitura di merci (come indicate in decreto monitorio) vennero effettuate dagli autisti della CP_1
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, in particolare da , alla ed i sospesi regi- CP_1 Persona_1 Parte_1
strati dall'ufficio amministrativo.
Dalla prova testimoniale è emerso altresì che, all'atto della consegna della merce, i
DDT vennero sottoscritti dal destinatario e che tra le parti fu stabilito un piano di rientro dei debiti contratti dall'opponente che non fu rispettato da quest'ultima.
In definitiva appare quindi confermato il rapporto intercorso tra le società e che parte opponente non abbia adempiuto all'obbligazione assunta a seguito delle forniture.
In virtù del sopra richiamato rapporto contrattuale e dell'inadempimento della
[...]
tutte le contestazioni e deduzioni avanzate da quest'ultima con la proposta Parte_1
opposizione, vanno rigettate non avendo detta parte, in virtù del rapporto sinallagmati-
co, e a differenza di quanto fatto dall'opposta, provato per tabulas l'avvenuto pagamen-
to della somma dovuta attraverso la produzione di idonea documentazione riconducibi-
le alle fatture di cui se ne è chiesto il pagamento.
Da quanto sopra appare chiaro che l'opposizione è infondata e vada pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e della sua esecutorietà.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di esse va disposta l'attribuzione in favore degli Avv.ti NO CE
ed SO NZ
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.11631/2021 R.G. promossa da in persona del suo Parte_1
legale rappresentante, contro in persona del suo legale rappresentan- Controparte_1
te, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta dall'opponente,
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per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiun-
tivo n. 2441/2021 – RG 3641/2021 emesso dal Tribunale di Napoli 12° Sez. Civ.
e la sua esecutorietà;
2) condanna l'opponente in persona del suo legale rappresentan- Parte_1
te, al pagamento, delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 7.616,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge (se dovute) con attribuzione in favore degli Avv.ti NO
CE ed SO NZ dichiaratisi antistatari.
E' verbale alle ore 18,41..
Il Giudice Onorario
Dott.SO Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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