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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Simone Salcerini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 564/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabatini, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lui studio in Viterbo, Piazza dei Caduti 16, attore appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Sette, elettivamente Controparte_1
domiciliato nel lui studio in Roma, Via Padre Paolo Meroni 8, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza parziale definitiva n. 117/2021, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della
Dr.ssa Ilaria Palmieri, pubblicata il 28.1.2021 nel giudizio n. 1474/2019, riunito al n. 1859/2019
R.G., la quale ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione formulata da Parte_1
nel giudizio n. 1474/2019 RGAC;
ha rigettato le altre domande formulate ad eccezione
[...]
della domanda di divisione formulata da nel giudizio riunito n. Controparte_1
1859/2019 RGAC;
ha quindi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di procedere all'istruttoria della domanda di divisione formulata da;
ha Controparte_2
compensato integralmente le spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante, come da atto di appello e dalle note del 12.6.2024: All'udienza del 13.06.2024, trattata mediante il deposito telematico delle presenti note, è presente per l'appellante
, l'Avv. Marco Sabatini, il quale, vista l'ordinanza del 09.05.2024, Parte_1
rappresenta quanto segue. Al fine di ottemperare a quanto disposto dal Giudice con la
1 predetta ordinanza, la sig.ra si è rivolta al proprio Notaio, il quale, Parte_1 preliminarmente, ha rappresentato come non sia possibile formalizzare l'accettazione da parte della sig.ra dell'eredità del marito ai sensi dell'art. 479 c.c., Parte_2 Controparte_3 in quanto la trasmissione del diritto di accettare l'eredità presuppone che il chiamato (in questo caso la sig.ra sia deceduto senza poter accettare l'eredità, mentre nell'eredità Pt_2
della sig.ra sono stati inseriti beni che provenivano dalla successione del marito Pt_2
, e ciò presuppone che la stessa abbia compiuto in vita atti di Controparte_3
accettazione tacita, che impediscono il verificarsi della trasmissione.
Pertanto, il Notaio ha proposto di procedere con la trascrizione dell'accettazione tacita contro il sig. ed a favore della sig.ra in virtù dell'atto stipulato dal Controparte_3 Parte_2
medesimo Notaio nell'anno 2022, riservandosi, tuttavia, di interloquire sul punto con il
Conservatore di Viterbo e con quello di Terni per verificare la effettiva possibilità di procedere in tal senso.
Tanto premesso, attesa comunque l'impossibilità di adempiere esattamente all'ordinanza dell'Ecc.ma Corte d'Appello e quindi formalizzare una accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 479 c.c., la scrivente difesa rivolge istanza affinché l'Ecc.ma Corte adita Voglia concedere una proroga dei termini di cui all'ordinanza del 09.05.2024, al fine di attendere l'esito delle interlocuzioni con le Conservatorie di Viterbo e Terni circa la possibilità di procedere con la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità contro il sig. e a favore Controparte_3
della sig.ra . Parte_2
Appellato, come da atto di appello e nelle seguenti note di precisazione depositate il
12.6.2024. Il sottoscritto Avv. Rosario Sette per l'appellato Sig. ha già Controparte_1 formulato riserva di impugnazione per Cassazione della Sentenza non definitiva n. 130/2024 pubblicata il 05/03/2024 ritenendola ingiusta nonché infondata in fatto ed in diritto. In questa sede l'esponente si riporta integralmente a tutti propri atti difensivi, chiedendo che vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate. In particolare, si domanda preliminarmente che il presente procedimento sia dichiarato improcedibile e che vengano dichiarate inammissibili tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per tutti i motivi già ampiamente esposti in atti, nonché per quelli ulteriori che saranno di seguito evidenziati. Si rileva, inoltre, che alcuna produzione documentale può sanare in appello i vizi che affliggevano ab origine la domanda di divisione avversaria proposta dalla Sig.ra che avrebbero dovuto essere Parte_1
prodotti, al massimo, entro il secondo termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Inoltre, la scrivente difesa non conosce (né può conoscere) se la parte appellante depositerà ulteriori
2 documenti (al momento della redazione delle presenti note non risulta effettuato alcun deposito né controparte ha comunicato alcunché); in ogni caso, si contesta sin d'ora che le gravi carenze documentali possano essere sanate in questa sede e si formula espressa riserva di altro eventualmente dedurre alla prima difesa utile. Si eccepisce che la documentazione richiesta da Codesta Ecc.ma Corte di Appello, con particolare riferimento alla “…compresa l'accettazione di eredità in favore di nei confronti della eredità dismessa di Parte_2
” non è validamente producibile nel presente giudizio per i seguenti Persona_1
motivi:
1) E' pacifico che la defunta non ha accettato espressamente l'eredità del marito Parte_2 deceduto il 28.12.2007. D'altra parte, neppure l'accettazione tacita può Controparte_3
essere consapevolmente avvenuta a causa della grave patologia di cui la Sig.ra Parte_2
soffriva sin dal mese di dicembre dell'anno 2004, ovvero: ”morbo di Parkinson e involuzione cerebrale senile“ che ha reso necessaria la nomina da parte del Tribunale Ordinario di TO prima di un tutore provvisorio e successivamente di un amministratore di sostegno, il tutto senza soluzione di continuità dal dicembre 2004 sino alla data della morte avvenuta il
27.10.2009 (data di apertura della successione). La relativa documentazione, certamente nota a controparte, qualora fosse ritenuta rilevante dalla Corte anche sulla base di quanto ex adverso eventualmente prodotto in atti, potrà essere depositata dalla scrivente difesa nei termini che saranno assegnati.
2) Nella fattispecie in esame non è possibile procedere neppure ai sensi dell'art. 479 c.c. stante l'intervenuta prescrizione del diritto della Signora di accettare l'eredità del Parte_1
padre in luogo della defunta madre, atteso che la successione della madre si è Parte_2 aperta, come detto, il 27.10.2009 e sono trascorsi quasi quattordici anni da allora. Non si è a conoscenza se controparte abbia (se del caso illegittimamente) agito in tal senso e si rileva, del resto, che questa modalità non è stata neppure astrattamente prospettata da Codesta Corte nell'Ordinanza del 09.05.2024. D'altra parte, la Signora non ha proceduto in Parte_1
questo senso neppure nel precedente giudizio definito dal Tribunale di Terni con sentenza di improcedibilità della divisione relativamente ai beni in esame, essendo consapevole della impraticabilità di tale strada né ha mai contattato il fratello anche solo per valutare CP_1
una simile ipotesi. Ad ogni modo, si eccepisce sin d'ora l'intervenuta prescrizione/decadenza di ogni diritto della Sig.ra di agire in luogo della defunta madre ai sensi Parte_1
dell'art. 479 c.c., con ogni conseguenza ai sensi di legge. Con riserva di altro dedurre.
3 Si deposita per completezza la documentazione già prodotta nel precedente giudizio dichiarato improcedibile dal Tribunale di Terni. Il Sig. ribadisce ancora una volta Controparte_1 che accetta l'intera quota di eredità dei propri genitori ad esso spettante, nulla escluso (eredità sia di che di . La divisione ereditaria dovrà necessariamente Controparte_3 Parte_2
avvenire al di fuori del presente contenzioso, stante l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria. Si precisano le conclusioni come già rassegnate in atti e si chiede che la presente causa sia trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 5.6.2019 evocava in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, costituita da beni mobili e
[...]
immobili, instauratasi a seguito della apertura della successione per causa di morte della madre avvenuta in TO in data 27.10.2009. Parte_2
Deduceva inoltre che il convenuto possedeva in modo esclusivo un immobile comune, posto in
TO Via I Maggio 48 e 50, sul quale l'attrice dichiarava di avere sostenuto le spese per le imposte e di manutenzione. Chiedeva quindi la condanna di al rimborso Controparte_1 dei frutti civili commisurati ai canoni di locazione.
Alla prima udienza del 24 ottobre 2019, verificata la regolarità della notificazione a mezzo PEC, il convenuto veniva dichiarato contumace, con concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc CP_1
si costituiva in giudizio, allegando di avere introdotto il medesimo giudizio di
[...] divisione con atto di citazione del 30 luglio 2019, iscritto al n. 1859/2019 RGAC.
Eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di divisione ereditaria proposta dalla sorella, in quanto provata dalla sola denuncia di successione, senza i certificati storici catastali e la documentazione relativa alle iscrizioni e le trascrizioni relative ai beni oggetto di divisione relativi all'ultimo ventennio, e nel merito la genericità e infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Dopo la riunione del giudizio n. 1859/2019 r.g. promosso da al n. Controparte_1
1474/2019 promosso da la causa veniva istruita con la acquisizione dei Parte_1 documenti prodotti dalle parti.
Assunta la causa in decisione, veniva pronunciata la sentenza gravata. L'iter argomentativo del
Tribunale si basava sul rilievo che nel primo giudizio non aveva provato la Parte_1
4 titolarità dei beni in capo alla de cuius, né la qualità delle parti di eredi di e di Parte_2 condividenti sui beni oggetto di domanda, mediante il deposito dei certificati ipocatastali ventennali o della relazione notarile, come richiesto nella giurisprudenza di merito.
La domanda di divisione doveva quindi essere dichiarata improcedibile, mentre doveva essere rigettata nel merito quella volta al pagamento dei frutti civili. La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio n. 1859/2019 rgac,, promosso da . Controparte_1
L'appello di , tempestivamente proposto, si è incentrato sui seguenti Parte_1
argomenti: a) Violazione e errata interpretazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ordine alla comproprietà jure haereditatis dei beni e alla improcedibilità della domanda, non essendo richiesta la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c.; b) conseguente erroneità della improcedibilità della domanda. c) Erroneità del rigetto della domanda di condanna al pagamento della indennità per il godimento esclusivo dell'immobile di TO avvenuta senza esaminare le richieste di prova.
L'appellante ha riproposto le richieste di prova articolate, e ha concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, la condanna di al pagamento di Controparte_1 una indennità per l'occupazione dell'immobile posto in TO.
si è costituito in giudizio contestando l'impugnazione e concludendo per Controparte_1
il rigetto. Ha in particolare eccepito a) la rinuncia ex art. 346 cpc dell'appellante alle domande avanzate in primo grado non riproposte. b) l'inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in quanto la denuncia di successione prodotta da non Parte_1
dimostrava la comproprietà dei beni;
c) la infondatezza dell'appello nel merito.
Precisate le conclusioni con note scritte, all'udienza del 01.06.2023 la causa è stata spedita in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc..
Con sentenza non definitiva n. 130/2024, depositata il 5.3.2024, La Corte ha dichiarato ammissibile la domanda spiegata da , osservando: a) che Parte_1 CP_1
non aveva contestato specificamente la contitolarità dei beni caduti in successione,
[...]
risultanti dalla dichiarazione di successione di b) che nel giudizio di divisione, anche Parte_2
in caso di contestazioni, non era richiesta la prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, trattandosi di accertare un diritto comune a tutte le parti in causa. c) che il Tribunale aveva altresì errato nel dedurre, dalla presunta carenza della prova della comproprietà a titolo ereditario dei beni, la
5 infondatezza della domanda di condanna al pagamento di una indennità, omettendo di esaminare le richieste di prova formulate da Parte_1
Pertanto la Corte ha dichiarato aperta la successione di;
ha accertato e dichiarato Parte_2 che è legittimata attivamente a proporre la domanda di scioglimento della Parte_1
comunione ereditaria dei beni caduti in successione di , e che tale domanda è Parte_2
procedibile; ha rimesso la causa sul ruolo al fine di procedere alla istruttoria e alle operazioni divisionali, disponendo che le spese fossero regolate al termine del giudizio.
Prima di procedere agli ulteriori incombenti istruttori, con ordinanza del 5.3.2024, le parti sono state invitate a informare il Collegio della possibilità di composizione della lite, della attività istruttoria svolta nel secondo giudizio di divisione pendente davanti al Tribunale di Terni
n.r.g.c. 1859/2019, rinviando all'uopo all'udienza del 02 Maggio 2024.
Con note depositate telematicamente il 30.04.2024, le parti hanno comunicato che nel secondo giudizio il Tribunale di Terni, con sentenza parziale definitiva del 7.2.2023, ha dichiarato improcedibile la domanda divisionale dei beni posti in TO e di alcuni beni posti in SA RE NU;
ha accertato che gli altri erano caduti in successione ereditaria e appartenevano in comunione indivisa alle parti in lite. Ha disposto con separata ordinanza CTU per le operazioni divisionali.
All'udienza del 02 Maggio 2024 la Corte ha sollecitato le parti alla trascrizione dell'atto di accettazione espressa o tacita di eredità dei de quibus e con Controparte_3 Parte_2
riferimento ai beni posti in TO e SA RE NU sui quali verteva la declaratoria di improcedibilità contenuta nella sentenza del Tribunale di Terni, e al deposito della nota di trascrizione entro il 12.06.2024, rinviando, anche per precisazione delle conclusioni, alla udienza del 13.06.2024.
A tale udienza, dato atto dell'assenza della trascrizione della accettazione di eredità sopra indicata, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile limitatamente ai beni indicati in dispositivo, mentre deve essere rigettata la domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento della indennità di occupazione del bene.
1. La improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni posti in TO e SA RE NU.
6 1.1 Da quanto emerso nelle note difensive prodromiche alla udienza del 2.05.2024, nel giudizio di primo grado incardinato da (Rg. n. 1859/2019, Tribunale di Terni), il Controparte_1
07.02.2023 il Tribunale, in persona del Dr. Francesco Angelini, ha pubblicato la seconda sentenza parziale definitiva n. 106/2023 la quale:
a) ha dichiarato improcedibile la domanda proposta attorea con riguardo: ai Beni siti in TO e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1; 2. NCEU
Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1; 3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3; 4. NCEU Foglio 156 pt.
203 sub. 6, A/3; 5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10; 6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8,
A/3; 7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6; 8. NCT, Foglio 219 pt 196; 9. NCT Foglio 156 pt.
300, nonché ai beni siti in SA RE NU (VT) 1. NCT Foglio 8 pt. 634; 2. NCT Foglio 8 pt.
635;
b) ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione limitatamente a detti beni presso la Conservatoria di Viterbo;
c) ha accertato che i beni siti nel Comune di SA RE NU (VT) iscritti al relativo NCEU
Foglio 9 pt. 244 subb. 9, 10, 5, appartengono a nata ad [...] il Parte_1
03/11/1951 per ½ di piena proprietà e a nato a [...] il Controparte_1
24.05.1955 per ½ di piena proprietà; ACCERTA che i beni siti nel Comune di SA RE NU
(VT) iscritti al relativo NCEU Foglio 8 pt. 726 sub. 6 graffato alla pt. 432 sub. 1, nonché al Foglio
8 pt. 726 sub. 5 appartengono a ata ad TO (TR) il 03/11/1951 per Parte_1
1/6 di piena proprietà, a ato a TO (TR) il 24.05.1955 per 1/6 di Controparte_1
piena proprietà, a ato a SA RE NU (VT) il 21.06.1929 per 1/3 di piena CP_4
proprietà e a nato a [...] il [...] per 1/3 di piena CP_5 proprietà; ACCERTA che i beni siti in Montalto di Castro (VT) iscritti al relativo NCT Foglio 75 pt.
120, nonché al Foglio 75 pt. 196, appartengono a nata ad [...] Parte_1
il 03/11/1951 per 1/4 di piena proprietà, a nato a [...] il Controparte_1
24.05.1955 per 1/4 di piena proprietà, a nato a [...] Controparte_6
(VT) il 06.01.1938 per 1/4 di piena proprietà e a nata a [...] Controparte_7
NU (VT) il 21.03.1932 per 1/4 di piena proprietà;
d) con separata ordinanza ha nominato CTU per procedere alle operazioni divisionali.
Nel giudizio divisionale promosso davanti al Tribunale di Terni è quindi emerso che la successione di su parte dei beni non era mai stata regolarizzata, non risultando Parte_2
trascritta l'accettazione dell'eredità da parte di sui beni relitti da Parte_2 Parte_1
7 , indispensabile per garantire la continuità delle trascrizioni con i successivi atti di CP_3 attribuzione o vendita dei beni ereditari.
Disponendo la prosecuzione delle operazioni divisionali per una parte dell'asse ereditario, la sentenza del Tribunale di Terni ha ristretto l'oggetto del giudizio, circoscritto ai beni posti in
TO e SA RE NU, in riferimento ai quali era stata dichiarata la improcedibilità della divisione.
1.2 La prosecuzione davanti al Tribunale di Terni delle operazioni divisionali in relazione ai beni per i quali la domanda di scioglimento della comunione è stata dichiarata procedibile risulta conforme all'interesse manifestato da entrambi i comunisti allo scioglimento della comunione.
Pertanto, per ragioni di economia processuale e al fine di evitare che l'interferenza con le operazioni divisionali disposte dal Tribunale di Terni nella sentenza parziale definitiva n.
106/2023 (di cui è certificato il passaggio in giudicato) generasse un contrasto di pronunce tra la Corte di appello e il Tribunale di Terni , la Corte ha circoscritto il giudizio di divisione ai beni sui quali il Tribunale di Terni aveva dichiarato la improcedibilità della domanda divisionale.
Di conseguenza, al fine di proseguire le operazioni divisionali su tali beni, l'ordinanza della
Corte del 09.05.2024 ha sollecitato le parti a provvedere alla trascrizione dell'atto di accettazione di eredità di dell'eredità dismessa da , e a Parte_2 Controparte_3
depositare, entro e non oltre il 12.06.2024, la nota di trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredita, relativa ai beni in relazione ai quali la domanda divisionale era stata dichiarata improcedibile davanti al Tribunale di Terni:
A. Beni siti in TO e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1;
2. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1;
3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3;
4. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 6, A/3;
5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10;
6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8, A/3;
7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6;
8. NCT, Foglio 219 pt 196;
9. NCT Foglio 156 pt. 300;
B. Beni siti in SA RE NU (VT) :
10. NCT Foglio 8 pt. 634;
11. NCT Foglio 8 pt. 635;
8 1.3 Le parti non hanno provveduto a tale incombente, indispensabile al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, in quanto, in assenza della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dei successori non producono effetto.
La assenza della trascrizione della accettazione da parte di della eredità di Parte_2
determina pertanto la improcedibilità della domanda divisionale Controparte_3
avanzata da senza preclusione alla relativa riproposizione in altro giudizio, Parte_1
non essendo estinto il diritto di azione della odierna appellante.
2. Sulla domanda di condanna di al pagamento della indennità di Controparte_1 occupazione e al rimborso delle spese di conservazione del fabbricato posto in TO.
L'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento di una indennità di occupazione per il godimento dell'immobile caduto in successione, posto in TO, Via Primo Maggio 48 (abitazione) e 50 (garage).
L'appellante osserva che le domande di indennizzo per la occupazione di parte dei beni comuni e di rimborso delle spese oggetto delle fattura, traggono fondamento nella comproprietà dei beni, incontestata. Inoltre nel giudizio n. 1859/2019 aveva dato atto del Controparte_1 possesso dei beni osti in TO Viale I Maggio 48, del quale aveva chiesto l'assegnazione per l'intero.
Come detto, la sentenza gravata ha errato nell'inferire la infondatezza della domanda di condanna di al pagamento di una indennità dalla presunta carenza della prova della comproprietà a titolo ereditario dei beni.
Il motivo è tuttavia infondato anche da una diversa angolazione di indagine.
3.1 E' necessario premettere che nel presente giudizio parte appellante, oltre a non formulare una specifica domanda di resa dei conti, pur avendo allegato alcune spese di conservazione del bene, producendo le relative fatture, non ne ha chiesto il rimborso, giacchè la domanda è circoscritta alla indennità per la occupazione del bene da parte di Controparte_1
Tale domanda non appare tuttavia meritevole di accoglimento, come pure non appaiono pertinenti i mezzi istruttori richiesti.
Pur avendo allegato il godimento dell'immobile da parte di Controparte_1 [...]
non ha allegato, né provato, di essere stata esclusa dal possesso del bene. Parte_1
Non risulta infatti dedotta, né provata, la richiesta di a Parte_1 [...]
di utilizzare il bene comune, con esito negativo, né risulta provato il superamento CP_1
dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. da parte di Controparte_1
9 Sul piano istruttorio la prova per testimoni è infatti incentrata, nei tre capitoli, esclusivamente sulla occupazione del bene da parte di , che è pacifica e non implica di Controparte_1 per sé alcun pregiudizio per Parte_1
3.2 Nella giurisprudenza è infatti consolidato il principio secondo cui l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora pertanto l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. Civ. n. 31105 del 08/11/2023; Cass. Civ. 2423/2015; Cass. Civ. 24647/2010;
Cass. Civ. 13036/1991).
Occorre pertanto la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. Civ. n. 31105 del
08/11/2023Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
La domanda di scioglimento della comunione limitatamente ai beni descritti deve essere dichiarata improcedibile, mentre deve essere rigettata nel merito la domanda di condanna di al pagamento di una indennità di occupazione per il bene posto in Controparte_1
TO.
Le spese di lite dei due gradi seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, soccombente ad una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione del decisum di valore basso indeterminato.
PER QUESTE RAGIONI
10 la Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 117/2021 del
Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda di divisione limitatamente ai seguenti beni;
A. Beni siti in TO e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1;
2. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1;
3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3;
4. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 6, A/3;
5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10;
6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8, A/3;
7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6;
8. NCT, Foglio 219 pt 196;
9. NCT Foglio 156 pt. 300;
B. Beni siti in SA RE NU (VT):
10. NCT Foglio 8 pt. 634;
11. NCT Foglio 8 pt. 635;
2) rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, la domanda di condanna di CP_1
al pagamento della indennità di occupazione in relazione agli immobili posti in
[...]
TO, Viale I Maggio 48 e 50;
3) Condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 3.850,00 per compensi professionali del primo grado e euro 3.850,00 per compensi professionali del secondo grado, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 29 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
11
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Simone Salcerini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 564/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabatini, elettivamente Parte_1
domiciliata nel di lui studio in Viterbo, Piazza dei Caduti 16, attore appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Sette, elettivamente Controparte_1
domiciliato nel lui studio in Roma, Via Padre Paolo Meroni 8, convenuto appellato
AVVERSO la sentenza parziale definitiva n. 117/2021, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della
Dr.ssa Ilaria Palmieri, pubblicata il 28.1.2021 nel giudizio n. 1474/2019, riunito al n. 1859/2019
R.G., la quale ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione formulata da Parte_1
nel giudizio n. 1474/2019 RGAC;
ha rigettato le altre domande formulate ad eccezione
[...]
della domanda di divisione formulata da nel giudizio riunito n. Controparte_1
1859/2019 RGAC;
ha quindi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di procedere all'istruttoria della domanda di divisione formulata da;
ha Controparte_2
compensato integralmente le spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante, come da atto di appello e dalle note del 12.6.2024: All'udienza del 13.06.2024, trattata mediante il deposito telematico delle presenti note, è presente per l'appellante
, l'Avv. Marco Sabatini, il quale, vista l'ordinanza del 09.05.2024, Parte_1
rappresenta quanto segue. Al fine di ottemperare a quanto disposto dal Giudice con la
1 predetta ordinanza, la sig.ra si è rivolta al proprio Notaio, il quale, Parte_1 preliminarmente, ha rappresentato come non sia possibile formalizzare l'accettazione da parte della sig.ra dell'eredità del marito ai sensi dell'art. 479 c.c., Parte_2 Controparte_3 in quanto la trasmissione del diritto di accettare l'eredità presuppone che il chiamato (in questo caso la sig.ra sia deceduto senza poter accettare l'eredità, mentre nell'eredità Pt_2
della sig.ra sono stati inseriti beni che provenivano dalla successione del marito Pt_2
, e ciò presuppone che la stessa abbia compiuto in vita atti di Controparte_3
accettazione tacita, che impediscono il verificarsi della trasmissione.
Pertanto, il Notaio ha proposto di procedere con la trascrizione dell'accettazione tacita contro il sig. ed a favore della sig.ra in virtù dell'atto stipulato dal Controparte_3 Parte_2
medesimo Notaio nell'anno 2022, riservandosi, tuttavia, di interloquire sul punto con il
Conservatore di Viterbo e con quello di Terni per verificare la effettiva possibilità di procedere in tal senso.
Tanto premesso, attesa comunque l'impossibilità di adempiere esattamente all'ordinanza dell'Ecc.ma Corte d'Appello e quindi formalizzare una accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 479 c.c., la scrivente difesa rivolge istanza affinché l'Ecc.ma Corte adita Voglia concedere una proroga dei termini di cui all'ordinanza del 09.05.2024, al fine di attendere l'esito delle interlocuzioni con le Conservatorie di Viterbo e Terni circa la possibilità di procedere con la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità contro il sig. e a favore Controparte_3
della sig.ra . Parte_2
Appellato, come da atto di appello e nelle seguenti note di precisazione depositate il
12.6.2024. Il sottoscritto Avv. Rosario Sette per l'appellato Sig. ha già Controparte_1 formulato riserva di impugnazione per Cassazione della Sentenza non definitiva n. 130/2024 pubblicata il 05/03/2024 ritenendola ingiusta nonché infondata in fatto ed in diritto. In questa sede l'esponente si riporta integralmente a tutti propri atti difensivi, chiedendo che vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate. In particolare, si domanda preliminarmente che il presente procedimento sia dichiarato improcedibile e che vengano dichiarate inammissibili tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, per tutti i motivi già ampiamente esposti in atti, nonché per quelli ulteriori che saranno di seguito evidenziati. Si rileva, inoltre, che alcuna produzione documentale può sanare in appello i vizi che affliggevano ab origine la domanda di divisione avversaria proposta dalla Sig.ra che avrebbero dovuto essere Parte_1
prodotti, al massimo, entro il secondo termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Inoltre, la scrivente difesa non conosce (né può conoscere) se la parte appellante depositerà ulteriori
2 documenti (al momento della redazione delle presenti note non risulta effettuato alcun deposito né controparte ha comunicato alcunché); in ogni caso, si contesta sin d'ora che le gravi carenze documentali possano essere sanate in questa sede e si formula espressa riserva di altro eventualmente dedurre alla prima difesa utile. Si eccepisce che la documentazione richiesta da Codesta Ecc.ma Corte di Appello, con particolare riferimento alla “…compresa l'accettazione di eredità in favore di nei confronti della eredità dismessa di Parte_2
” non è validamente producibile nel presente giudizio per i seguenti Persona_1
motivi:
1) E' pacifico che la defunta non ha accettato espressamente l'eredità del marito Parte_2 deceduto il 28.12.2007. D'altra parte, neppure l'accettazione tacita può Controparte_3
essere consapevolmente avvenuta a causa della grave patologia di cui la Sig.ra Parte_2
soffriva sin dal mese di dicembre dell'anno 2004, ovvero: ”morbo di Parkinson e involuzione cerebrale senile“ che ha reso necessaria la nomina da parte del Tribunale Ordinario di TO prima di un tutore provvisorio e successivamente di un amministratore di sostegno, il tutto senza soluzione di continuità dal dicembre 2004 sino alla data della morte avvenuta il
27.10.2009 (data di apertura della successione). La relativa documentazione, certamente nota a controparte, qualora fosse ritenuta rilevante dalla Corte anche sulla base di quanto ex adverso eventualmente prodotto in atti, potrà essere depositata dalla scrivente difesa nei termini che saranno assegnati.
2) Nella fattispecie in esame non è possibile procedere neppure ai sensi dell'art. 479 c.c. stante l'intervenuta prescrizione del diritto della Signora di accettare l'eredità del Parte_1
padre in luogo della defunta madre, atteso che la successione della madre si è Parte_2 aperta, come detto, il 27.10.2009 e sono trascorsi quasi quattordici anni da allora. Non si è a conoscenza se controparte abbia (se del caso illegittimamente) agito in tal senso e si rileva, del resto, che questa modalità non è stata neppure astrattamente prospettata da Codesta Corte nell'Ordinanza del 09.05.2024. D'altra parte, la Signora non ha proceduto in Parte_1
questo senso neppure nel precedente giudizio definito dal Tribunale di Terni con sentenza di improcedibilità della divisione relativamente ai beni in esame, essendo consapevole della impraticabilità di tale strada né ha mai contattato il fratello anche solo per valutare CP_1
una simile ipotesi. Ad ogni modo, si eccepisce sin d'ora l'intervenuta prescrizione/decadenza di ogni diritto della Sig.ra di agire in luogo della defunta madre ai sensi Parte_1
dell'art. 479 c.c., con ogni conseguenza ai sensi di legge. Con riserva di altro dedurre.
3 Si deposita per completezza la documentazione già prodotta nel precedente giudizio dichiarato improcedibile dal Tribunale di Terni. Il Sig. ribadisce ancora una volta Controparte_1 che accetta l'intera quota di eredità dei propri genitori ad esso spettante, nulla escluso (eredità sia di che di . La divisione ereditaria dovrà necessariamente Controparte_3 Parte_2
avvenire al di fuori del presente contenzioso, stante l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria. Si precisano le conclusioni come già rassegnate in atti e si chiede che la presente causa sia trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 5.6.2019 evocava in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, costituita da beni mobili e
[...]
immobili, instauratasi a seguito della apertura della successione per causa di morte della madre avvenuta in TO in data 27.10.2009. Parte_2
Deduceva inoltre che il convenuto possedeva in modo esclusivo un immobile comune, posto in
TO Via I Maggio 48 e 50, sul quale l'attrice dichiarava di avere sostenuto le spese per le imposte e di manutenzione. Chiedeva quindi la condanna di al rimborso Controparte_1 dei frutti civili commisurati ai canoni di locazione.
Alla prima udienza del 24 ottobre 2019, verificata la regolarità della notificazione a mezzo PEC, il convenuto veniva dichiarato contumace, con concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 cpc CP_1
si costituiva in giudizio, allegando di avere introdotto il medesimo giudizio di
[...] divisione con atto di citazione del 30 luglio 2019, iscritto al n. 1859/2019 RGAC.
Eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di divisione ereditaria proposta dalla sorella, in quanto provata dalla sola denuncia di successione, senza i certificati storici catastali e la documentazione relativa alle iscrizioni e le trascrizioni relative ai beni oggetto di divisione relativi all'ultimo ventennio, e nel merito la genericità e infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Dopo la riunione del giudizio n. 1859/2019 r.g. promosso da al n. Controparte_1
1474/2019 promosso da la causa veniva istruita con la acquisizione dei Parte_1 documenti prodotti dalle parti.
Assunta la causa in decisione, veniva pronunciata la sentenza gravata. L'iter argomentativo del
Tribunale si basava sul rilievo che nel primo giudizio non aveva provato la Parte_1
4 titolarità dei beni in capo alla de cuius, né la qualità delle parti di eredi di e di Parte_2 condividenti sui beni oggetto di domanda, mediante il deposito dei certificati ipocatastali ventennali o della relazione notarile, come richiesto nella giurisprudenza di merito.
La domanda di divisione doveva quindi essere dichiarata improcedibile, mentre doveva essere rigettata nel merito quella volta al pagamento dei frutti civili. La causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio n. 1859/2019 rgac,, promosso da . Controparte_1
L'appello di , tempestivamente proposto, si è incentrato sui seguenti Parte_1
argomenti: a) Violazione e errata interpretazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ordine alla comproprietà jure haereditatis dei beni e alla improcedibilità della domanda, non essendo richiesta la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni dell'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c.; b) conseguente erroneità della improcedibilità della domanda. c) Erroneità del rigetto della domanda di condanna al pagamento della indennità per il godimento esclusivo dell'immobile di TO avvenuta senza esaminare le richieste di prova.
L'appellante ha riproposto le richieste di prova articolate, e ha concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, la condanna di al pagamento di Controparte_1 una indennità per l'occupazione dell'immobile posto in TO.
si è costituito in giudizio contestando l'impugnazione e concludendo per Controparte_1
il rigetto. Ha in particolare eccepito a) la rinuncia ex art. 346 cpc dell'appellante alle domande avanzate in primo grado non riproposte. b) l'inammissibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in quanto la denuncia di successione prodotta da non Parte_1
dimostrava la comproprietà dei beni;
c) la infondatezza dell'appello nel merito.
Precisate le conclusioni con note scritte, all'udienza del 01.06.2023 la causa è stata spedita in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc..
Con sentenza non definitiva n. 130/2024, depositata il 5.3.2024, La Corte ha dichiarato ammissibile la domanda spiegata da , osservando: a) che Parte_1 CP_1
non aveva contestato specificamente la contitolarità dei beni caduti in successione,
[...]
risultanti dalla dichiarazione di successione di b) che nel giudizio di divisione, anche Parte_2
in caso di contestazioni, non era richiesta la prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento della proprietà, trattandosi di accertare un diritto comune a tutte le parti in causa. c) che il Tribunale aveva altresì errato nel dedurre, dalla presunta carenza della prova della comproprietà a titolo ereditario dei beni, la
5 infondatezza della domanda di condanna al pagamento di una indennità, omettendo di esaminare le richieste di prova formulate da Parte_1
Pertanto la Corte ha dichiarato aperta la successione di;
ha accertato e dichiarato Parte_2 che è legittimata attivamente a proporre la domanda di scioglimento della Parte_1
comunione ereditaria dei beni caduti in successione di , e che tale domanda è Parte_2
procedibile; ha rimesso la causa sul ruolo al fine di procedere alla istruttoria e alle operazioni divisionali, disponendo che le spese fossero regolate al termine del giudizio.
Prima di procedere agli ulteriori incombenti istruttori, con ordinanza del 5.3.2024, le parti sono state invitate a informare il Collegio della possibilità di composizione della lite, della attività istruttoria svolta nel secondo giudizio di divisione pendente davanti al Tribunale di Terni
n.r.g.c. 1859/2019, rinviando all'uopo all'udienza del 02 Maggio 2024.
Con note depositate telematicamente il 30.04.2024, le parti hanno comunicato che nel secondo giudizio il Tribunale di Terni, con sentenza parziale definitiva del 7.2.2023, ha dichiarato improcedibile la domanda divisionale dei beni posti in TO e di alcuni beni posti in SA RE NU;
ha accertato che gli altri erano caduti in successione ereditaria e appartenevano in comunione indivisa alle parti in lite. Ha disposto con separata ordinanza CTU per le operazioni divisionali.
All'udienza del 02 Maggio 2024 la Corte ha sollecitato le parti alla trascrizione dell'atto di accettazione espressa o tacita di eredità dei de quibus e con Controparte_3 Parte_2
riferimento ai beni posti in TO e SA RE NU sui quali verteva la declaratoria di improcedibilità contenuta nella sentenza del Tribunale di Terni, e al deposito della nota di trascrizione entro il 12.06.2024, rinviando, anche per precisazione delle conclusioni, alla udienza del 13.06.2024.
A tale udienza, dato atto dell'assenza della trascrizione della accettazione di eredità sopra indicata, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda di divisione deve essere dichiarata improcedibile limitatamente ai beni indicati in dispositivo, mentre deve essere rigettata la domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento della indennità di occupazione del bene.
1. La improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni posti in TO e SA RE NU.
6 1.1 Da quanto emerso nelle note difensive prodromiche alla udienza del 2.05.2024, nel giudizio di primo grado incardinato da (Rg. n. 1859/2019, Tribunale di Terni), il Controparte_1
07.02.2023 il Tribunale, in persona del Dr. Francesco Angelini, ha pubblicato la seconda sentenza parziale definitiva n. 106/2023 la quale:
a) ha dichiarato improcedibile la domanda proposta attorea con riguardo: ai Beni siti in TO e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1; 2. NCEU
Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1; 3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3; 4. NCEU Foglio 156 pt.
203 sub. 6, A/3; 5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10; 6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8,
A/3; 7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6; 8. NCT, Foglio 219 pt 196; 9. NCT Foglio 156 pt.
300, nonché ai beni siti in SA RE NU (VT) 1. NCT Foglio 8 pt. 634; 2. NCT Foglio 8 pt.
635;
b) ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione limitatamente a detti beni presso la Conservatoria di Viterbo;
c) ha accertato che i beni siti nel Comune di SA RE NU (VT) iscritti al relativo NCEU
Foglio 9 pt. 244 subb. 9, 10, 5, appartengono a nata ad [...] il Parte_1
03/11/1951 per ½ di piena proprietà e a nato a [...] il Controparte_1
24.05.1955 per ½ di piena proprietà; ACCERTA che i beni siti nel Comune di SA RE NU
(VT) iscritti al relativo NCEU Foglio 8 pt. 726 sub. 6 graffato alla pt. 432 sub. 1, nonché al Foglio
8 pt. 726 sub. 5 appartengono a ata ad TO (TR) il 03/11/1951 per Parte_1
1/6 di piena proprietà, a ato a TO (TR) il 24.05.1955 per 1/6 di Controparte_1
piena proprietà, a ato a SA RE NU (VT) il 21.06.1929 per 1/3 di piena CP_4
proprietà e a nato a [...] il [...] per 1/3 di piena CP_5 proprietà; ACCERTA che i beni siti in Montalto di Castro (VT) iscritti al relativo NCT Foglio 75 pt.
120, nonché al Foglio 75 pt. 196, appartengono a nata ad [...] Parte_1
il 03/11/1951 per 1/4 di piena proprietà, a nato a [...] il Controparte_1
24.05.1955 per 1/4 di piena proprietà, a nato a [...] Controparte_6
(VT) il 06.01.1938 per 1/4 di piena proprietà e a nata a [...] Controparte_7
NU (VT) il 21.03.1932 per 1/4 di piena proprietà;
d) con separata ordinanza ha nominato CTU per procedere alle operazioni divisionali.
Nel giudizio divisionale promosso davanti al Tribunale di Terni è quindi emerso che la successione di su parte dei beni non era mai stata regolarizzata, non risultando Parte_2
trascritta l'accettazione dell'eredità da parte di sui beni relitti da Parte_2 Parte_1
7 , indispensabile per garantire la continuità delle trascrizioni con i successivi atti di CP_3 attribuzione o vendita dei beni ereditari.
Disponendo la prosecuzione delle operazioni divisionali per una parte dell'asse ereditario, la sentenza del Tribunale di Terni ha ristretto l'oggetto del giudizio, circoscritto ai beni posti in
TO e SA RE NU, in riferimento ai quali era stata dichiarata la improcedibilità della divisione.
1.2 La prosecuzione davanti al Tribunale di Terni delle operazioni divisionali in relazione ai beni per i quali la domanda di scioglimento della comunione è stata dichiarata procedibile risulta conforme all'interesse manifestato da entrambi i comunisti allo scioglimento della comunione.
Pertanto, per ragioni di economia processuale e al fine di evitare che l'interferenza con le operazioni divisionali disposte dal Tribunale di Terni nella sentenza parziale definitiva n.
106/2023 (di cui è certificato il passaggio in giudicato) generasse un contrasto di pronunce tra la Corte di appello e il Tribunale di Terni , la Corte ha circoscritto il giudizio di divisione ai beni sui quali il Tribunale di Terni aveva dichiarato la improcedibilità della domanda divisionale.
Di conseguenza, al fine di proseguire le operazioni divisionali su tali beni, l'ordinanza della
Corte del 09.05.2024 ha sollecitato le parti a provvedere alla trascrizione dell'atto di accettazione di eredità di dell'eredità dismessa da , e a Parte_2 Controparte_3
depositare, entro e non oltre il 12.06.2024, la nota di trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredita, relativa ai beni in relazione ai quali la domanda divisionale era stata dichiarata improcedibile davanti al Tribunale di Terni:
A. Beni siti in TO e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1;
2. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1;
3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3;
4. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 6, A/3;
5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10;
6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8, A/3;
7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6;
8. NCT, Foglio 219 pt 196;
9. NCT Foglio 156 pt. 300;
B. Beni siti in SA RE NU (VT) :
10. NCT Foglio 8 pt. 634;
11. NCT Foglio 8 pt. 635;
8 1.3 Le parti non hanno provveduto a tale incombente, indispensabile al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, in quanto, in assenza della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dei successori non producono effetto.
La assenza della trascrizione della accettazione da parte di della eredità di Parte_2
determina pertanto la improcedibilità della domanda divisionale Controparte_3
avanzata da senza preclusione alla relativa riproposizione in altro giudizio, Parte_1
non essendo estinto il diritto di azione della odierna appellante.
2. Sulla domanda di condanna di al pagamento della indennità di Controparte_1 occupazione e al rimborso delle spese di conservazione del fabbricato posto in TO.
L'appellante si duole del rigetto della domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento di una indennità di occupazione per il godimento dell'immobile caduto in successione, posto in TO, Via Primo Maggio 48 (abitazione) e 50 (garage).
L'appellante osserva che le domande di indennizzo per la occupazione di parte dei beni comuni e di rimborso delle spese oggetto delle fattura, traggono fondamento nella comproprietà dei beni, incontestata. Inoltre nel giudizio n. 1859/2019 aveva dato atto del Controparte_1 possesso dei beni osti in TO Viale I Maggio 48, del quale aveva chiesto l'assegnazione per l'intero.
Come detto, la sentenza gravata ha errato nell'inferire la infondatezza della domanda di condanna di al pagamento di una indennità dalla presunta carenza della prova della comproprietà a titolo ereditario dei beni.
Il motivo è tuttavia infondato anche da una diversa angolazione di indagine.
3.1 E' necessario premettere che nel presente giudizio parte appellante, oltre a non formulare una specifica domanda di resa dei conti, pur avendo allegato alcune spese di conservazione del bene, producendo le relative fatture, non ne ha chiesto il rimborso, giacchè la domanda è circoscritta alla indennità per la occupazione del bene da parte di Controparte_1
Tale domanda non appare tuttavia meritevole di accoglimento, come pure non appaiono pertinenti i mezzi istruttori richiesti.
Pur avendo allegato il godimento dell'immobile da parte di Controparte_1 [...]
non ha allegato, né provato, di essere stata esclusa dal possesso del bene. Parte_1
Non risulta infatti dedotta, né provata, la richiesta di a Parte_1 [...]
di utilizzare il bene comune, con esito negativo, né risulta provato il superamento CP_1
dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. da parte di Controparte_1
9 Sul piano istruttorio la prova per testimoni è infatti incentrata, nei tre capitoli, esclusivamente sulla occupazione del bene da parte di , che è pacifica e non implica di Controparte_1 per sé alcun pregiudizio per Parte_1
3.2 Nella giurisprudenza è infatti consolidato il principio secondo cui l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora pertanto l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. Civ. n. 31105 del 08/11/2023; Cass. Civ. 2423/2015; Cass. Civ. 24647/2010;
Cass. Civ. 13036/1991).
Occorre pertanto la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. Civ. n. 31105 del
08/11/2023Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
La domanda di scioglimento della comunione limitatamente ai beni descritti deve essere dichiarata improcedibile, mentre deve essere rigettata nel merito la domanda di condanna di al pagamento di una indennità di occupazione per il bene posto in Controparte_1
TO.
Le spese di lite dei due gradi seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, soccombente ad una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione del decisum di valore basso indeterminato.
PER QUESTE RAGIONI
10 la Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 117/2021 del
Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda di divisione limitatamente ai seguenti beni;
A. Beni siti in TO e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1;
2. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1;
3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3;
4. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 6, A/3;
5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10;
6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8, A/3;
7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6;
8. NCT, Foglio 219 pt 196;
9. NCT Foglio 156 pt. 300;
B. Beni siti in SA RE NU (VT):
10. NCT Foglio 8 pt. 634;
11. NCT Foglio 8 pt. 635;
2) rigetta, per le ragioni esposte in motivazione, la domanda di condanna di CP_1
al pagamento della indennità di occupazione in relazione agli immobili posti in
[...]
TO, Viale I Maggio 48 e 50;
3) Condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 3.850,00 per compensi professionali del primo grado e euro 3.850,00 per compensi professionali del secondo grado, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali.
4) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 29 Gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
11