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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2024, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6075 / 2023 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 18.6.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sig. , nella qualità di Procuratore Parte_2
dell' in forza dei poteri conferiti Controparte_1
con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di
appello, dall'avv. Francesca Grimaldi, (C.F. ), C.F._1
presso il cui studio elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento alla
via Cavoniello n. 2
- APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
1 domiciliato nel primo grado di giudizio in Gragnano (NA) alla piazza
Francesco Rocco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Scola (C.F.
) C.F._3
- APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
, (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., Piazza Giovanni XXIII, palazzo
Farnese 80053 , ivi elettivamente domiciliato, Controparte_3
rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dagli avv.ti Maria
Antonella Verde e Giuseppina Moccia
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2024, parte appellante ha rinunciato all'acquisizione del fascicolo di primo grado ed ai termini per le conclusionali, riportandosi ai propri atti, dei quali chiede l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Gragnano n. 3279/2023 depositata il 05 luglio 2023, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda attorea promossa da
, di annullamento della cartella di pagamento n. Controparte_2
2 - nullità della sentenza impugnata per non avere il Giudice di Prime
Cure dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado per carenza di interesse sopravvenuta;
non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
violazione dei principi regolatori della materia e/o delle norme sul procedimento ex art. 339 comma 3 c.p.c.; violazione della Legge
n. 215/2021 e dell'art. 19 del D.L.gs. n. 546 del 1992 (atti impugnabili, vale a dire contestabili dal contribuente, fra cui non è
menzionato l'estratto di ruolo) nonché omessa pronuncia delle difese ed eccezioni di parte convenuta;
violazione art. 112 c.p.c.;
- nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice di Prime Pt_3
dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito;
omesso esame della documentazione allegata dall'appellante in merito alla Pt_4
violazione dei principi regolatori della materia e/o delle norme sul procedimento ex art 339 comma 3 c.p.c.; violazione dell'art 115
c.p.c. e 116 c.p.c.;
Per i motivi sopra esposti, ha chiesto accogliersi l'appello e rigettare Pt_4
la domanda proposta da perché inammissibile, Controparte_2
improcedibile e, comunque, infondata e, per l'effetto, riformare, revocare e\o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3279/2023
depositata il 05 luglio 2023, e revocare l'annullamento, disposto dal
Giudicante di primo grado, della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio;
Non si sono costituiti e il Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.06.2024.
3 Preliminarmente, si dà atto della contumacia di e del Controparte_2
, ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_3
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
4 Si ritiene infondata la questione sollevata dalla difesa di inerente la Pt_4
violazione dell'art. 339 c.p.c., che al comma terzo recita “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113,
secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Invero, nel caso di specie, l'appellante lamenta, tra i diversi motivi di impugnazione, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo –
materia che è stata oggetto, per anni, di un vivace dibattito giurisprudenziale, solo di recente risolto grazie all'intervento del legislatore e delle Sezioni Unite, come di seguito si esporrà nel dettaglio.
Orbene, quanto domandato da parte appellante – la quale lamenta l'inesatta applicazione delle disposizioni in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo - ben può qualificarsi quale “violazione dei principi regolatori della materia”, atteso che i principi regolatori delineano la configurazione essenziale del rapporto giuridico in oggetto, delle norme costituenti le linee-
guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste,
ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra
Pertanto, l'appello proposto risulta conforme all'art. 339 c.p.c.
Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della
5 cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,
convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
6 dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che
7 si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, …
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-
bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, CP_1
8 documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 17.04.2015 ai sensi dell'art 60 DPR 600/73: il messo notificatore, accertata la irreperibilità del destinatario, pur a seguito di visura per verificare il corretto indirizzo di residenza dello stesso, inviata con raccomandata n.
612541689902, ha provveduto ad affiggere avviso di deposito presso la casa comunale n. 61232876730-2.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Tra l'altro, va evidenziato che, da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né
tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-
bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
9 Né può rilevare, come pure è stato dedotto, che vi è stata istanza di sgravio non riscontrata da atteso che la proposizione di istanza di sgravio Pt_4
non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore per fondare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 P_
, avverso la sentenza n. 3279/2023 depositata il 05 luglio 2023
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento
R.G. 5937/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile la domanda proposta da P_
;
[...]
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 09/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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07120140437854806000 dell'importo di € 121,81, risultante dall'estratto di ruolo impugnato, per l'omesso pagamento di contravvenzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2011.
In particolare, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: