TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/08/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1092/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 1092 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rispettivamente rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Marco C.F._2
Rocco la prima e dall'avv. Roberto Ballan il secondo ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio;
trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per i ricorrenti, come da note scritte per l'udienza del 3.6.2025 alle quali le parti hanno allegato dichiarazione con la quale hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per la pronuncia di sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui il ricorso introduttivo: 1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) continuerà ad abitare e risiedere nella casa coniugale sita Parte_2
a Robegano di Salzano (VE) in via Domenico Cimarosa n. 51 int. 7 facendosi carico dell'intero importo del canone di locazione;
3) potrà risiedere nella casa coniugale Parte_1
1 per un periodo di non oltre 3 (tre mesi) dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione;
4) i conti correnti personali di ciascun coniuge rimarranno tali;
5) nessun mantenimento viene previsto tra i coniugi;
6) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale e personale in relazione alla separazione e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
Per il Pubblico Ministero intervenuto: Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29.12.2004 in Salzano (VE); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Salzano (VE) [n. 16, parte 1, anno 2004]; dall'unione coniugale non sono nati figli.
A seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, divenuta intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale e della convivenza, i coniugi hanno avanzato domanda di separazione consensuale.
All'udienza del 03.6.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso congiunto confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero si è espresso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale prende atto del venir meno dell'affectio maritalis tra i coniugi e provvede in conformità.
Le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Le condizioni concordate come sopra riportate appaiono conformi alla legge.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Relativamente alla pronuncia di divorzio la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, decorso il termine indicato all'art.3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza. visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite e da intendersi qui riportate;
2 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di SALZANO (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [al N. 16, P. 1 anno
2004];
3. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 1092 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2025 esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rispettivamente rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Marco C.F._2
Rocco la prima e dall'avv. Roberto Ballan il secondo ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio;
trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per i ricorrenti, come da note scritte per l'udienza del 3.6.2025 alle quali le parti hanno allegato dichiarazione con la quale hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per la pronuncia di sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui il ricorso introduttivo: 1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) continuerà ad abitare e risiedere nella casa coniugale sita Parte_2
a Robegano di Salzano (VE) in via Domenico Cimarosa n. 51 int. 7 facendosi carico dell'intero importo del canone di locazione;
3) potrà risiedere nella casa coniugale Parte_1
1 per un periodo di non oltre 3 (tre mesi) dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione;
4) i conti correnti personali di ciascun coniuge rimarranno tali;
5) nessun mantenimento viene previsto tra i coniugi;
6) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro rapporto di natura patrimoniale e personale in relazione alla separazione e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
Per il Pubblico Ministero intervenuto: Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29.12.2004 in Salzano (VE); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Salzano (VE) [n. 16, parte 1, anno 2004]; dall'unione coniugale non sono nati figli.
A seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, divenuta intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale e della convivenza, i coniugi hanno avanzato domanda di separazione consensuale.
All'udienza del 03.6.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al giudice relatore e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso congiunto confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero si è espresso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale prende atto del venir meno dell'affectio maritalis tra i coniugi e provvede in conformità.
Le parti si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Le condizioni concordate come sopra riportate appaiono conformi alla legge.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Relativamente alla pronuncia di divorzio la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, decorso il termine indicato all'art.3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza. visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite e da intendersi qui riportate;
2 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di SALZANO (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [al N. 16, P. 1 anno
2004];
3. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3