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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, con l'Avvocatura dello Stato di
[...]
Caltanissetta;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Lino Antonino Di Verde;
CP_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2023, l'
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 140/2022 (proc. n. r.g. 1314/2022), notificato l'1 dicembre 2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.430,46, oltre la corresponsione di interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta a titolo di retribuzione per avere l'opposto lavorato superando il limite di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno, imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale. A sostegno dell'opposizione, l'ente opponente ha dedotto che il credito non ha natura remunerativa del lavoro straordinario prestato, ma un compenso di incentivazione per lavoro ordinario prestato in turnazione nei giorni festivi, oltre il limite predetto, siccome previsto dal progetto finalizzato all'incremento degli interventi di sicurezza e vigilanza dei siti della cultura e recepito in un'ipotesi di accordo sindacale sottoscritto il 14 ottobre 2020, ma non divenuto definitivo per mancanza del reperimento della necessaria copertura finanziaria. Pertanto, prosegue,
l'Amministrazione datrice di lavoro non può essere pertanto tenuta alla corresponsione dalle somme oggetto dell'ingiunzione, non potendo l'obbligazione sorgere da una mera ipotesi di accordo, secondo anche quanto stabilito in materia dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 22 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è fondata.
Come osservato in premessa, la pretesa creditoria trae origine, secondo la prospettazione del lavoratore, dall'“Ipotesi di accordo tra il Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e le OO.SS.” - avente ad oggetto un “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del ” - concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa in data 14 ottobre 2020.
Tale ipotesi di accordo, tuttavia, non può ritenersi di per sè vincolante per l'amministrazione regionale.
È noto che la procedura per la stipulazione di un contratto decentrato integrativo
- così come disciplinata dalla contrattazione collettiva - si articola ordinariamente nelle seguenti fasi: individuazione delegazione di parte pubblica;
convocazione per l'avvio del negoziato;
svolgimento delle trattative;
firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo;
verifica della compatibilità degli oneri finanziari;
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.
2 Il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione Sicilia prevede, infatti, che:
a) “la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCRL, tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale” (art. 9, comma 1);
b) “L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative (…) e a convocare la delegazione sindacale (…) per l'avvio del negoziato” (art. 10, comma 2);
c) “l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 7 giorni all'organo di controllo competente, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria” stante la necessità di effettuare un “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri” (art. 11, comma 1);
e) “trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto”;
f) “l'amministrazione è tenuta a trasmettere all' entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale”;
g) “i contratti (…) non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente
CCRL o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Nella specie, non vi è prova che all'ipotesi di accordo di cui è causa abbia fatto seguito, nel rispetto della sequenza procedimentale sopra delineata, la sottoscrizione definitiva del contratto;
si rileva, inoltre, che “l'accordo è stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio” stante che “alla data del
14/10/2020 in cui, con l'ipotesi di accordo tra il Dipartimento e le organizzazioni sindacali, è stata assunta l'obbligazione giuridica nei confronti del personale custode, le somme affluite in conto competenza 2020 sul capitolo 1901 erano pari ad euro
2.289,679,78, e a chiusura dell'esercizio 2020 ammontavano ad euro 2.500.313,08. Di contro in bilancio erano iscritti stanziamenti sui capitoli di spesa collegati per un totale di euro 4.900.000,00” (cfr. all. 4 al ricorso in opposizione).
3 Tali circostanze inducono ad escludere l'integrazione di un accordo di contrattazione decentrata immediatamente efficace, dovendosi convenire con la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui l'efficacia dell'accordo è da intendersi subordinata, da una parte, alla verifica di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e, dall'altra, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.
Tale conclusione è avvalorata, oltre che dalle norme del C.C.R.L. sopra citate, anche dal tenore letterale degli artt. 40 bis e 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.
165/2001, dalla cui lettura emerge che la stipula del contratto è subordinata al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio annuali e che, in difetto di tale positiva valutazione, è fatto espresso divieto alle amministrazioni di sottoscrivere contratti integrativi. Accordi che, in ogni caso, sono da ritenersi effetti da radicale nullità con obbligo da parte dell'amministrazione di recupero delle somme indebitamente erogate.
Pertanto, in difetto della sottoscrizione definitiva dell'accordo e in assenza di una certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziari e di spesa, non appare configurabile in capo all'amministrazione regionale alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore;
nell'impiego pubblico contrattualizzato, infatti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni affrontate, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
4 compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, con l'Avvocatura dello Stato di
[...]
Caltanissetta;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Lino Antonino Di Verde;
CP_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 9 gennaio 2023, l'
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 140/2022 (proc. n. r.g. 1314/2022), notificato l'1 dicembre 2022, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 3.430,46, oltre la corresponsione di interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta a titolo di retribuzione per avere l'opposto lavorato superando il limite di 1/3 dei turni festivi di lavoro effettuabili nell'anno, imposto dall'art. 28, comma 2, lett. c) del CCRL vigente per il comparto non dirigenziale. A sostegno dell'opposizione, l'ente opponente ha dedotto che il credito non ha natura remunerativa del lavoro straordinario prestato, ma un compenso di incentivazione per lavoro ordinario prestato in turnazione nei giorni festivi, oltre il limite predetto, siccome previsto dal progetto finalizzato all'incremento degli interventi di sicurezza e vigilanza dei siti della cultura e recepito in un'ipotesi di accordo sindacale sottoscritto il 14 ottobre 2020, ma non divenuto definitivo per mancanza del reperimento della necessaria copertura finanziaria. Pertanto, prosegue,
l'Amministrazione datrice di lavoro non può essere pertanto tenuta alla corresponsione dalle somme oggetto dell'ingiunzione, non potendo l'obbligazione sorgere da una mera ipotesi di accordo, secondo anche quanto stabilito in materia dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 22 aprile 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è fondata.
Come osservato in premessa, la pretesa creditoria trae origine, secondo la prospettazione del lavoratore, dall'“Ipotesi di accordo tra il Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e le OO.SS.” - avente ad oggetto un “Progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza erogati nei siti della cultura del ” - concordato in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa in data 14 ottobre 2020.
Tale ipotesi di accordo, tuttavia, non può ritenersi di per sè vincolante per l'amministrazione regionale.
È noto che la procedura per la stipulazione di un contratto decentrato integrativo
- così come disciplinata dalla contrattazione collettiva - si articola ordinariamente nelle seguenti fasi: individuazione delegazione di parte pubblica;
convocazione per l'avvio del negoziato;
svolgimento delle trattative;
firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo;
verifica della compatibilità degli oneri finanziari;
sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.
2 Il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione Sicilia prevede, infatti, che:
a) “la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCRL, tra la delegazione di parte datoriale e la delegazione sindacale” (art. 9, comma 1);
b) “L'amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative (…) e a convocare la delegazione sindacale (…) per l'avvio del negoziato” (art. 10, comma 2);
c) “l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 7 giorni all'organo di controllo competente, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria” stante la necessità di effettuare un “controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri” (art. 11, comma 1);
e) “trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto”;
f) “l'amministrazione è tenuta a trasmettere all' entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale ai fini del monitoraggio complessivo dell'attività negoziale”;
g) “i contratti (…) non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal presente
CCRL o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Nella specie, non vi è prova che all'ipotesi di accordo di cui è causa abbia fatto seguito, nel rispetto della sequenza procedimentale sopra delineata, la sottoscrizione definitiva del contratto;
si rileva, inoltre, che “l'accordo è stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio” stante che “alla data del
14/10/2020 in cui, con l'ipotesi di accordo tra il Dipartimento e le organizzazioni sindacali, è stata assunta l'obbligazione giuridica nei confronti del personale custode, le somme affluite in conto competenza 2020 sul capitolo 1901 erano pari ad euro
2.289,679,78, e a chiusura dell'esercizio 2020 ammontavano ad euro 2.500.313,08. Di contro in bilancio erano iscritti stanziamenti sui capitoli di spesa collegati per un totale di euro 4.900.000,00” (cfr. all. 4 al ricorso in opposizione).
3 Tali circostanze inducono ad escludere l'integrazione di un accordo di contrattazione decentrata immediatamente efficace, dovendosi convenire con la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui l'efficacia dell'accordo è da intendersi subordinata, da una parte, alla verifica di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e, dall'altra, alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.
Tale conclusione è avvalorata, oltre che dalle norme del C.C.R.L. sopra citate, anche dal tenore letterale degli artt. 40 bis e 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.
165/2001, dalla cui lettura emerge che la stipula del contratto è subordinata al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio annuali e che, in difetto di tale positiva valutazione, è fatto espresso divieto alle amministrazioni di sottoscrivere contratti integrativi. Accordi che, in ogni caso, sono da ritenersi effetti da radicale nullità con obbligo da parte dell'amministrazione di recupero delle somme indebitamente erogate.
Pertanto, in difetto della sottoscrizione definitiva dell'accordo e in assenza di una certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziari e di spesa, non appare configurabile in capo all'amministrazione regionale alcuna obbligazione nei confronti del lavoratore;
nell'impiego pubblico contrattualizzato, infatti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli né assumere obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto dettata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite, stante la complessità delle questioni affrontate, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
4 compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 22 aprile 2025
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