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Articolo 2 della Legge 26 marzo 1999, n. 97
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Legge 26 marzo 1999, n. 97
Articolo 2 della Legge 26 marzo 1999, n. 97
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21 aprile 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999
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