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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2093 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2019 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Meglio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio sito in Caserta, alla via Filippo Turati n. 55; (RICORRENTE) in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t.
(CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 26.2.2019, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 2.7.2018 al Controparte_1
30.1.2019, data in cui veniva licenziato verbalmente, con mansioni di operaio addetto al distributore di benzina e al lavaggio auto presso l'area di servizio Eni sita in Piedimonte Matese alla via Cesare Battisti. Rappresentava che, seppur formalmente assunto a tempo parziale per 20 ore settimanali, ha sempre svolto le proprie mansioni, dal lunedì al sabato, seguendo il presente orario: dalle 5.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 oppure dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00, per un totale di dieci ore e mezza. Quanto alla retribuzione mensile, dichiarava che, pur a fronte della somma lorda di euro 830,00 circa corrisposta con bonifico e riportata nel cedolino paga, percepiva in realtà euro 700,00 essendo tenuto a restituire euro 130,00 in contanti. Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, comprensiva di lavoro straordinario, di non aver mai goduto di ferie e permessi sostitutivi e festività, né il TFR. Adiva, pertanto, questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare l'esistenza dei titoli indicati in ricorso e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento di euro 15.109,86 di cui euro 1.368,05, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citata in giudizio, si costituiva parte resistente preferendo restare contumace (cfr. notif. telem. in fasc. inform.). Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. L'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento delle differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Ebbene, è documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo dal 2.7.2018 al 30.1.2019 con contratto a tempo determinato part time pari a 20 ore settimanali poi prorogato e qualifica di addetto al distributore di benzina gas e nafta come riportato nel certificato C2 storico versato in atti (cfr. prod. ricorrente). Venendo alle spettanze richieste, va detto quanto segue. Quanto all'orario di lavoro effettivamente espletato dalla ricorrente va detto che la documentazione in atti e la prova testimoniale espletata non sono tali da fondare un giudizio di accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello pattiziamente previsto. Invero, i testi escussi, essendo meri avventori del distributore di benzina nel quale lavorava il ricorrente, pur confermando di averlo visto svolgere la prestazione quotidianamente – in particolare il teste – non sono in grado di riferire che il svolgesse un orario full Tes_1 Pt_1 time e straordinario avendo essi dichiarato di essersi recati ivi solo in determinate ore della giornata. Valutando pertanto i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve concludersi per l'insussistenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente. Il teste dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto siamo amici di vecchia data. In Testimone_2 passato ho lavorato alle dipendenze della convenuta ma prima del ricorrente, più o meno dal 2012 al 2016. Non ho cause pendenti con la società. Ero cliente del Distributore per cui quasi tutti i giorni mi recavo per fare rifornimento al mattino intorno alle 7.00 e poi verso le 18 quando tornavo da lavoro mi fermavo al Distributore per posteggiare l'auto e fare delle commissioni nei dintorni come andare in banca. Io sono titolare di un autolavaggio sito in Alife che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 18.00. Quando mi fermavo al distributore al mattino per fare rifornimento, vedevo già lavorare e anche il pomeriggio quando tornavo. Pt_1 Talvolta gli ho anche dato un passaggio al ritorno perché lui era sprovvisto di patente e poteva capitare che lo riaccompagnassi a casa intorno alle 19.00 su sua richiesta. In questi casi mi fermavo e lo prendevo anche perché per tornare a casa devo percorrere la strada in cui si trova il Distributore che è sito in Piedimonte Matese. All'interno dello spazio in cui vi è il distributore vi è anche un bar in cui a volte mi trattenevo per consumare un caffè prima di andare in banca e lo vedevo lavorare. Andavo in banca negli orari di apertura della stessa dalle 9.00 alle 13.15 e poi dalle 14.45 alle 15.45. Mi recavo in questi orari a seconda dell'affluenza nel mio autolavaggio. Il ha lavorato presso il Distriburore tra la metà del 2018 e gli inizi del 2019. Ricordo che Pt_1 il mi riferiva che percepiva una retribuzione inferiore alle ore di lavoro effettivamente espletate. Egli mi Pt_1 riferiva che iniziava a lavorava alle 5.30 e terminava anche la sera tardi. Non ricordo se ha mai usufruito di ferie però ricordo di averlo sempre visto al Distributore ogni volta che passavo di lì. Ricordo un altro dipendente ma attualmente non sovviene il nome. A domanda avv. Di Meglio, ADR: passavo innanzi al distributore almeno due volte al giorno, al mattino e poi al ritorno. Quindi mi è capitato di fermarmi ivi sia al mattino che alla sera e ho sempre visto il ricorrente. Talvolta mi è capitato di recarmi in zona alle 12.00/13.00 per andare al supermercato L'abbraccio ad acquistare dei panini per il pranzo. In questi casi a volte lo vedevo andare a piedi verso la strada che porta a casa sua quindi penso che andasse a pranzo”. Come pocanzi evidenziato, il teste pur recandosi quotidianamente presso il distributore di benzina ove lavorava il ricorrente, riferisce riferisce di averlo visto in due orari distanti, al mattino alle 7.00 e la sera alle 18.00 e ciò che non prova che il ricorrente lavorasse anche nell'ampio intervallo intercorrente tra essi. Mentre la dichiarazione secondo cui “talvolta” si recava anche ad ora di pranzo appare relativa a circostanze sporadiche. Maggiormente generiche sono le dichiarazioni del teste che dichiarava: Testimone_3
“Sono un amico del ricorrente da tanti anni. So che ha lavorato per la convenuta dal periodo estivo del 2018 per 5/6 mesi. Era addetto alla distribuzione del carburante e lavaggio di auto presso l'area di servizio sita in CP_ Piedimonte quasi vicino alla stazione, era l'unica del paese. Raccoglieva anche i pagamenti e quindi aveva responsabilità. Lavorava tutti i giorni. So che andava la mattina presto perché quando uscivamo, lui si ritirava perché diceva che la mattina doveva andare presto a lavoro. Posso riferire che io lo vedevo sia di mattina che di pomeriggio. So che staccava per il pranzo. Io facevo rifornimento circa tre /quattro volte a settimana e l'ho sempre visto sul posto. Qualche volta lo accompagnavo a casa a fine lavoro verso le 17,30/18,00. Non so quando percepisse ma si lamentava del corrispettivo in quanto era basso”. Il teste riferisce circostanze in parte apprese solo de relato actoris e in parte generiche e dunque inidonee a costituire un supporto probatorio adeguato in assenza di ulteriori elementi. Pertanto, la domanda avente a oggetto la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze paga dovute per lo svolgimento di lavoro secondo un orario full time e straordinario va rigettata. Analogamente, va respinta la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti nulla avendo riferito i testi in merito. Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015). Del pari non risulta provato che il ricorrente fosse tenuto a restituire in contanti parte della retribuzione ricevuta con bonifico, pari ad euro 130, 00 euro. Quanto alla mancata corresponsione del TFR, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile e la tredicesima, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”(cfr. ex ceteris Cass 3373/2010): ): ebbene nel caso di specie, parte convenuta preferendo rimanere contumace, non ha fornito la prova di aver corrisposto alla ricorrente il trattamento di fine rapporto e, pertanto, va condannato alla corresponsione di tali emolumenti. la parte datoriale. Passando ora alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di TFR, tenuto conto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 02.07.2018 al 30.01.219, in assenza di buste paga e prendendo come riferimento la retribuzione mensile dedotta in ricorso come percepita, pari ad euro 830, 00, spetterà al ricorrente, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la somma di euro 450,00. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 450,00 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione Parte_1 come in parte motiva;
2) compensa le spese tra le parti. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, 14.3.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)