Art. 7. Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari 1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall' articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
Articolo 6Articolo 8
Articolo 7 della Legge 28 aprile 2015, n. 58
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28 maggio 2015
28 maggio 2015
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