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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n. 1359/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 11/02/2025, che viene riaperto alle ore 16.00 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 16.00, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Simona Di Nicola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1359 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, discussa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza del 11/02/2025, promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Patrizia Ponza e dall'Avv.to Emiliano Caperna ed elett.me domiciliata presso lo studio legale del secondo in Frosinone (FR), alla Via Marittima n. 180 come da mandato allegato al ricorso introduttivo
- parte ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Tonachella e dall'Avv.to Alfredo Sica ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo in Frosinone (FR), alla Via P.Tiravanti n. 31 come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Allegretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Frosinone alla via Piave n. 65 giusta delega allegata alla memoria difensiva
- parte resistente –
OGGETTO: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 11/02/2025 le parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza
(di cui la presente sentenza costituisce parte integrante).
FATTO E DIRITTO
§1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
La SI.ra , premesso di essere coniugata con il sig. , figlio dei coniugi Parte_1 CP_3 sigg.ri e , dal 07.06.1998, dall'unione col quale è nato un figlio, il Controparte_1 CP_4 Per_1
06.04.2000, ha esposto di abitare dal 1998 con il proprio nucleo familiare l'appartamento ubicato al secondo piano del condominio di via Casilina Nord n. 2288 censito in NCEU del Comune di Ferentino al Fg. 20 part. 74 sub 10, di proprietà dei suoceri, che abitano il primo piano e che hanno concesso l'appartamento al secondo piano in comodato d'uso gratuito al figlio e alla UO perché essi vi stabilissero la loro residenza familiare. Ella ha rappresentato che, oltre all'appartamento al secondo piano, i suoceri hanno concesso contestualmente in comodato d'uso al figlio e alla UO anche il locale (fino al 1998 libero) situato al piano terra del medesimo stabile e identificato al NCEU del Comune di Ferentino al Fg. 20 part. 74 sub 1, allo scopo di destinarlo a garage di pertinenza della casa familiare, e ovviamente hanno concesso l'uso delle altre pertinenze comuni, come la scala, il giardino, il piazzale e l'ingresso.
La ricorrente ha dedotto che tale contratto di comodato è stato concluso verbalmente ed è a tutt'oggi vigente tra le parti, avendovi il nucleo familiare abitato senza soluzione di continuità dal 1998; Persona_2 che, tuttavia, i rapporti coi suoceri si sono deteriorati e nell'anno 2015 essi hanno intrapreso azione giudiziale nei confronti del figlio e della UO al fine di ottenere la restituzione dell'appartamento, conseguendo dal
Tribunale di Frosinone la Sentenza n. 893/22 che ne ha rigettato la domanda, essendo stato accertato che l'appartamento fu concesso in comodato alla e al marito al preciso scopo di destinarlo a loro “casa Pt_1 familiare”; che però la sig.ra ha ottenuto dal Tribunale di Frosinone la Sentenza n. 834/21, Controparte_1 con la quale è stato disposto nei confronti della società il rilascio dell'azienda a questa Controparte_2 concessa in affitto dalla con contratto del 20.10.1998 per atto autenticato da notaio CP Per_3
(rep. 151999) registrato il 03.11.1998, che includerebbe anche il garage sito al piano terra distinto al sub 1, che la ricorrente nega esser mai stato detenuto dalla società, perché invece sempre stato nell'esclusiva detenzione della famiglia e utilizzato per soli scopi familiari;
che più precisamente, la sig.ra Persona_4 ha chiesto la restituzione/riconsegna dell'azienda di cui all'autorizzazione n. 386 del Controparte_1
23.1.1981, avviata nei locali siti in Ferentino, via Casilina Nord km. 70,400 (poi individuati con il civico
135), comprendente l'utilizzo della quota di sua proprietà (50%) degli immobili (siti in Ferentino e distinti in catasto al foglio 20 particella 439 e particella 74 sub. 1 e sub. 2), oltre all'autorizzazione amministrativa e alla gestione dell'azienda stessa, allegando come causa petendi di aver concesso con scrittura privata autenticata dal notaio del 20.10.1998, rep. n. 15199, registrata il 3.11.1998 in affitto la sua azienda e Persona_5 che il contratto andasse sciolto per mancato pagamento dei canoni o comunque per intervenuta disdetta;
che in quel giudizio la nel chiedere il rigetto della domanda, aveva negato di occupare i locali Controparte_2 censiti al Foglio 20, Particella 74, sub 1 e sub 2, allegando altresì che il subalterno 1 era invece occupato dal
1998 dalla famiglia dei coniugi e mentre gli odierni subalterni 11 e 12 (originati CP_3 Parte_1 dal frazionamento del sub 2 soppresso catastalmente nel 2013) erano stati concessi dai proprietari in comodato alla famiglia dell'altro figlio che vi aveva fissato la sede della sua ditta individuale Persona_6
che il Tribunale di Frosinone in data 07.09.2021, con la sentenza 834/21 ha accolto la Controparte_5 domanda della sig.ra dichiarando la risoluzione del contratto di affitto di azienda per grave Controparte_1 inadempimento della e condannato quest'ultima a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2 sig.ra l'azienda e tutti i beni, compresi gli immobili e l'autorizzazione amministrativa al Controparte_1 commercio che la compongono;
che la sentenza ha chiarito che gli immobili di cui all'azienda e quindi oggetto di rilascio sarebbero: la quota, pari al 50%, dei beni immobili di proprietà della ricorrente, siti in Ferentino e distinti in catasto al foglio 20 particella 439 e particella 74 sub. 1 e sub. 2.
La ricorrente ha dunque spiegato opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 834/21 perché il diritto accertato in capo alla è incompatibile con quello della sig.ra che può Controparte_1 Pt_1 rimanere esposta al rilascio dei suddetti immobili (seppur per la quota ideale del 50%), in pregiudizio al proprio diritto di uso e detenzione esclusiva del locale.
La sig.ra ha pertanto adito il Tribunale affinchè, previa sospensione dell'esecuzione per rilascio Pt_1 oggetto dell'odierna opposizione, accerti e dichiari che l'immobile sito in Ferentino e catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1 (di cui alla sentenza opposta), non è detenuto (né mai lo è stato) dalla società
e/o da qualsivoglia azienda in qualunque modo riconducibile alla sig.ra Controparte_6 Controparte_1 ma è invece detenuto da oltre venti anni dalla sig.ra e la sua famiglia con diritto personale di Parte_1 godimento di uso esclusivo come pertinenza dell'appartamento utilizzato (e concesso) come “casa familiare” (catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 10) in forza di contratto di comodato (stipulato in forma verbale) ai sensi dell'art. 1803 e seguenti c.c. tutt'ora in vigore e concesso dall'opposta sig.ra CP
(in qualità di comproprietaria dell'immobile unitamente all'altro comodante sig. la quale
[...] CP_4 non è quindi legittimata a chiederne ed ottenerne il rilascio;
per l'effetto, accertato un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza n. 384/21 gravata di opposizione, annullarla, revocarla o comunque dichiararla priva di effetti, con ogni consequenziale statuizione e provvedimento;
con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e Controparte_1 comunque il rigetto della domanda, premettendo di essere comproprietaria per la quota di ½ insieme al coniuge di diverse unità immobiliari site in Ferentino, tra cui quella oggetto del presente CP_4 giudizio. Ella ha confermato di aver concesso in comodato al figlio ed alla UO CP_3 Parte_1
l'unità abitativa distinta al N.C.E.U. di Ferentino al fg. 20 part 74 sub 10, ma ha dedotto che lei e il proprio marito hanno concesso alla l'intera disponibilità di vari beni immobili in loro
CP_4 CP_2 proprietà, quanto al 50% dallo per il tramite di contratto di locazione del 28.02.1998, e quanto
CP_4 al residuo 50% dalla per il tramite di contratto di affitto di azienda del 20.10.1998, tra i Controparte_1 quali quello distinto al N.C.E.U. fg. 20 part 74 sub 1 ed oggetto dell'odierna opposizione;
che successivamente, per dissidi vari ed ingratitudine, i rapporti tra i coniugi e da
CP_4 Controparte_1 una parte, ed il figlio ed il di lui nucleo familiare dall'altra, si sono progressivamente deteriorati, CP_3 fino ad interrompersi del tutto e i coniugi e hanno inteso ottenere la restituzione
CP_4 Controparte_1 degli immobili di cui sono proprietari, al che sono conseguite diverse controversie. Avendo ottenuto i coniugi e due sentenze loro favorevoli rese dal Tribunale di Frosinone (e cioè la n. CP_4 Controparte_1
722/18 e la 834/2021), essi hanno agito congiuntamente, ciascuno per il 50% e dunque complessivamente per l'intero, per il rilascio degli immobili di cui sono proprietari, ed al cui rilascio la è stata CP_2 condannata, ma al fine di evitare di dover ottemperare agli ordini di rilascio, lo ha iniziato ad CP_3 intraprendere diverse iniziative oppositive e di dismissione, tanto direttamente e in prima persona quanto indirettamente mediante soggetti formalmente terzi, ma a lui direttamente ed intimamente collegati, quali le società che gli sono immediatamente riconducibili (la e la che amministra, e che CP_2 CP_2 partecipa interamente insieme al figlio , la moglie ed odierna opponente e/o i suo Per_1 Parte_1 unico figlio . Persona_7
Nell'argomentare circa la strumentalità dell'odierna azione ad evitare di dover ottemperare all'ordine di rilascio, la sig.ra ha dedotto che la sentenza n. 834/2021, in motivazione, ha escluso l'esistenza di CP diverso contratto verbale indicato dalla , come pure altra pronuncia, la sentenza 722/18, al che CP_2 soltanto a distanza di anni la per la prima volta ha dedotto che il contratto di comodato concluso con i Pt_1 propri suoceri aveva ad oggetto non solo l'abitazione, ma anche l'unità distinta in N.C.E.U. al fg. 20 part 74 sub 1. Ripercorse le vicende personali e giudiziarie che hanno interessato il complesso familiare, la resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sotto un duplice profilo: a) la domanda oggi proposta, costituita dall'accertamento e dalla connessa declaratoria del fatto che il bene distinto al N.C.E.U. del Comune di Ferentino al fg. 20 mapp. 74 sub 1 sarebbe oggetto del contratto di comodato intervenuto a suo tempo tra la ed i propri suoceri, è già stata proposta esattamente negli stessi termini dalla Pt_1 Pt_1 nell'ambito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza Tribunale di
Frosinone n. 722/18, e nel quale l'odierna opponente ha proposto intervento volontario;
b) dal momento che il comodato intercorso tra la ed i coniugi e è stato oggetto del giudizio Pt_1 CP_4 Controparte_1 definito con sentenza n. 893/2022 e nell'ambito del quale la si è costituita, sostanzialmente aderendo Pt_1 alla difesa del marito senza mai dedurre che il bene distinto al fg. 20 part 74 sub 1 fosse parte CP_3 del comodato, la difesa spiegata deve ritenersi coprire sia il dedotto che il deducibile, sicchè la domanda non potrebbe essere formulata nell'ambito del presente giudizio.
Nel merito, ha negato che il contratto di comodato concluso dai coniugi con i Parte_2 coniugi avesse ad oggetto anche il locale distinto al N.C.E.U. del Comune di Ferentino al fg. 20 Persona_4 part 74 sub 1, posto che esso non è un'unità abitativa, ma ha invece una destinazione produttiva e commerciale, e tale unità immobiliare era stata già affittata ad altro soggetto (la con Controparte_2 contratto scritto ed a titolo oneroso. La convenuta ha altresì eccepito che la , in persona del suo CP_2 amministratore , nel proporre appello con richiesta di inibitoria avverso la sentenza n. 834/21, CP_3 ha esplicitamente ammesso che l'immobile è goduto ed utilizzato dalla e non dalla Controparte_2 [...]
Ha peraltro chiesto la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 Pt_1 Parte_1 primo e, in subordine, terzo comma c.p.c.; vinte le spese di lite.
Costituitasi a sua volta in giudizio, la nel confermare le allegazioni Controparte_2 dell'opponente di cui al ricorso introduttivo, ha dedotto di esercitare (ed aver sempre esercitato) Parte_1 la sua attività commerciale nel capannone situato in Via Casilina n. 2258 a Ferentino (FR), distinto al
N.C.E.U. come Foglio e 20 Particella 439 del Comune di Ferentino (FR), che conduce a titolo di locazione, concesso dai proprietari dell'immobile SI.ri ed insieme con la società CP_4 Controparte_1 CP_2
che, invece, detiene detto immobile in comodato;
che non ha mai detenuto ad alcun titolo il locale sito al
[...] piano terra del condominio di Via Casilina n. 2288 a Ferentino (FR) distinto al N.C.E.U. come Foglio 20,
Particella 74 e Subalterno 1 del Comune di Ferentino (FR) che, da oltre vent'anni dal 1998, viene utilizzato dalla famiglia come garage. Respinte le “tesi complottiste” proposte dalla resistente Persona_4 CP
e negato che le iniziative giudiziali intraprese dal sig. siano strumentali ad evitare di
[...] CP_3 ottemperare ai precetti giudiziali di rilascio, la società resistente ha preliminarmente chiesto, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione della di CP cui alle pagine 7 e 14 come specificate in memoria perché trattasi di espressioni che non hanno alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio e che invece attribuiscono al sig. e alla sua difesa CP_3 condotte false e gratuitamente diffamatorie.
Essa ha censurato le conclusioni della sentenza n. 834/21 laddove ha ritenuto che gli immobili in proprietà della sig.ra e che facevano parte della sua azienda come affittata alla CP CP_2 comprendesse oltre alla particella 439 anche i subalterni 1, 11 e 12 della particella 74 e nel ripercorrere le vicende giudiziali che afferiscono al rapporto accertato con la sentenza opposta, nega la fondatezza delle eccezioni della sig.ra Ha dunque concluso, aderendo nel merito alle domande della ricorrente, CP affinchè il Tribunale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza N. 834/2021 opposta, le accolga, con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza opposta con decreto del 30.05.2023, confermato poi con ordinanza del 12.09.2023; ammessi i mezzi istruttori e svolta istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza previa concessione alle parti di termini per il deposito di note conclusive di cui tutte si sono avvalse e in esito all'odierna discussione la causa viene decisa come segue.
§ 2. Sull'ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza n. 834/21 : il pregiudizio al diritto del terzo dalla sentenza resa inter alios.
L'odierna ricorrente ha dedotto che la sentenza n. 834/21 resa dal Tribunale di Parte_1
Frosinone in esito al giudizio civile n. 2645/17 (cfr. doc. all. n. 1 fasc. parte ricorrente, oggetto della presente impugnazione e che è stata appellata (giudizio di appello iscritto al n. 5817/21 r.g. - cfr. doc. all. n. 12 del fascicolo di , ha accertato e statuito in merito a una situazione di diritto tra la sig.ra Controparte_1 CP
e la che risulta incompatibile con il diritto che ella stessa vanta, insieme alla propria
[...] Controparte_2 famiglia composta dal marito e dal figlio sul locale adibito a magazzino/garage CP_3 Persona_7 sito al piano terra dello stabile di Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288, distinto con il sub 1 del Fg. 20 part. 74, di proprietà della sig.ra e del sig. , ciascuno per il 50%. Controparte_1 CP_4
In particolare, che all'esito del giudizio per la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso per scrittura privata autenticata da notaio del 20.10.1998 (rep. 151999) registrata il 03.11.1998, Per_3 conclusa tra e per inadempimento della conduttrice, il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Frosinone ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la società a rilasciare immediatamente alla sig.ra l'azienda e tutti i beni, compresi gli immobili e l'autorizzazione amministrativa al commercio, CP che la compongono e che, dal tenore della pronuncia, si intende ricomprendere anche il locale sub 1 in discussione (cfr. pagina 4 sentenza).
La ricorrente ha dedotto di essere a sua volta titolare di un diritto personale di godimento sul medesimo locale sub. 1, perché nell'anno 1998 i suoi suoceri e l'avevano Controparte_1 CP_4 concesso in comodato d'uso gratuito, con contratto concluso verbalmente in ragione degli stretti rapporti familiari, al figlio e alla UO, come pertinenza dell'appartamento sito al piano secondo del medesimo CP_3 stabile e identificato al sub 10, al fine di consentire al nucleo familiare di nuova formazione di adibirlo a “casa familiare”. E dunque, negato che la abbia mai detenuto tale locale per l'esercizio dell'azienda Controparte_2 affittata, la sig.ra ha dedotto che l'esecuzione del titolo giudiziale pronunciato inter alios cagiona Pt_1 pregiudizio alla propria posizione sostanziale e al proprio autonomo diritto di godimento perché essa importerebbe lo spossessamento in suo danno del bene;
che, in particolare, avendo anche il suocero CP_4
conseguito titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 722/18 in forza del quale ottenere il rilascio
[...] della sua quota del 50% dei beni concessi in locazione alla l'esecuzione di entrambi i titoli Controparte_2 importerebbe lo spossessamento per l'intero del locale garage per cui è giudizio. Sulla scorta della dedotta incompatibilità della propria posizione di diritto, che trova causa nel contratto di comodato d'uso, con quella di detenzione giudizialmente accertata e risolta in capo all'affittuaria la ha spiegato Controparte_2 Pt_1 opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.
Orbene, osservato che l'opposizione di terzo ordinaria proposta ex art. 404, primo comma, c.p.c., secondo il quale “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”, può essere esperita, come nel caso di specie, da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta e che facciano valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (Cass. Civ. Sez. I., ordinanza n. 5244 del 21/02/19); che l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. è, quindi, un mezzo di impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente ad eliminare -
o quantomeno rendere inopponibile - una statuizione resa inter alios, astrattamente idonea a pregiudicare un terzo stante l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. tra le sole parti del giudizio, i loro eredi ed aventi causa;
rilevato che l'odierna ricorrente ha affermato di essere titolare – in qualità di detentore in forza di contratto verbale di comodato - di diritti sui medesimi beni individuati nel titolo esecutivo giudiziale pronunciato tra
[...]
e e che le situazioni giuridiche vantate sono, in tesi, incompatibili col diritto al rilascio CP CP_2 riconosciuto alla dalla sentenza n. 834/21, per i motivi già esposti;
CP ella ha ammissibilmente esperito il rimedio dell'opposizione ex art. 404 c.p.c., neppure venendone in dubbio l'ammissibilità in conseguenza della pendenza dell'appello avverso tale pronuncia, posto che in generale il rimedio è esperibile tanto avverso la sentenza passata in cosa giudicata quanto contro la sentenza comunque esecutiva che non è passata in giudicato e che sia stata appellata (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 12 ottobre 2021,
n. 27715).
Va pertanto innanzitutto affermata l'ammissibilità del rimedio esperito. § 3. Il thema decidendum.
Si ritiene di dover precisare che l'oggetto dell'odierno giudizio è esclusivamente la domanda formulata dal terzo e quindi l'accertamento dell'esistenza di un diritto personale di godimento in capo a Parte_1 costei che abbia ad oggetto il locale garage/magazzino ubicato al piano terra dello stabile in Ferentino alla via
Casilina Nord n. 2288 (già via Casilina Nord n. 135, già via Casilina Nord km 70,400) distinto con il sub 1 del Fg. 20 part. 74.
Nessun altro accertamento diverso e/o ulteriore va compiuto nella presente sede oppositiva e ciò val bene specificare avuto riguardo alla molteplicità di eccezioni e domande riproposte e reiterate dalla difesa della nei propri scritti difensivi, ove volte a censurare o rimettere in discussione l'accertamento già Controparte_2 svolto e compiuto dal Tribunale con la sentenza opposta quanto ai rapporti tra la e la società e che CP non possono essere riaffrontati, e che oltre tutto sono ancora sub judice pendendo il giudizio di appello. Tutte le questioni che hanno riguardo dunque all'esistenza, validità ed efficacia del contratto di affitto d'azienda concluso tra la e la o al suo (in)adempimento, restano estranee al thema CP Controparte_2 decidendum.
§ 4. Sulle eccezioni di inammissibilità della domanda.
La difesa della convenuta ha preliminarmente formulato eccezione di inammissibilità Controparte_1 della domanda sotto un duplice profilo. A tale eccezione la ricorrente non ha specificamente replicato, mentre la difesa della ne ha sostenuto l'infondatezza. Controparte_2
§ 4.1. Sull'eccezione di inammissibilità per pendenza dello stesso giudizio di accertamento innanzi alla Corte
d'Appello di Roma.
Sotto il primo profilo, la difesa della sig.ra ha fatto leva sulla circostanza per la quale la CP sig.ra ha spiegato intervento volontario nel giudizio di appello n. 5697/18 avente ad oggetto Pt_1
l'impugnazione della sentenza n. 722/18 resa tra la e il sig. , svolgendo in tale Controparte_2 CP_4 sede analoga domanda di accertamento del proprio diritto sul bene distinto al N.C.E.U. del Comune di
Ferentino al fg. 20 mapp. 74 sub 1 fondato sul contratto di comodato intervenuto nel 1998 tra l'istante e i propri suoceri, incompatibile con quello del sig. come riconosciuto e statuito in sentenza (cfr. doc. all. CP_4
n.20 pag. 8 al fascicolo di parte). In particolare l'interveniente ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che l'immobile sito in Ferentino e catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1 (di cui alla sentenza impugnata), non è detenuto dalla società in qualità di locataria in forza del Controparte_2 contratto di locazione stipulato con il 28.2.1998 e registrato il 12.3.1998 o in forza di altro CP_4 titolo, ma è invece detenuto da oltre venti anni dalla sig.ra e la sua famiglia con di diritto personale di Pt_1 godimento di uso esclusivo come pertinenza dell'appartamento utilizzato (e concesso) come “casa familiare”
(catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 10) in forza di contratto di comodato (stipulato in forma verbale) ai sensi dell'art. 1803 e seguenti c.c. tutt'ora in vigore e concesso dall'appellato sig. CP_4
(in qualità di comproprietario dell'immobile) il quale non è quindi legittimato chiedere ed ottenerne il
[...] rilascio.”
In ragione della precedente proposizione di tale domanda, veicolata in appello mediante l'atto di intervento ex art. 344 c.p.c., la resistente deduce che essa sarebbe inammissibile come azionata in via autonoma nel presente giudizio oppositivo.
La difesa della ha sul punto richiamato l'orientamento di legittimità per il quale non v'è CP_2 alternatività preclusiva tra l'intervento in appello del terzo che sia legittimato parimenti a esperire opposizione di terzo e l'autonomo giudizio oppositivo, perché in ipotesi di contemporanea pendenza dei due giudizi rimediali si configurerebbe una pregiudizialità meramente processuale e non sostanziale, per cui ciascuna impugnazione può proseguire per proprio conto e la coordinazione tra le stesse si prospetta soltanto in riferimento ai rispettivi provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza in appello produrrà la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, così come l'annullamento della sentenza opposta fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello (Cass. civ. n. 15353/2010).
L'eccezione della resistente è infondata perché in primo luogo l'intervento è stato spiegato CP in un giudizio che non verte tra i medesimi soggetti e dunque, anche se riferita al medesimo bene e alla medesima causa petendi, il petitum è diverso, perché volto a costituire un accertamento che varrà e avrà efficacia nei confronti delle parti di quel giudizio, cui all'evidenza la sig.ra è estranea. CP
In secondo luogo, coglie nel senso il rilievo della resistente perché, ove pure l'atto di CP_2 intervento fosse stato svolto nel giudizio di appello riguardante la sentenza n. 834/21, la pendenza del giudizio di appello e lo stesso intervento che venga spiegato da chi avrebbe la legittimazione a svolgere opposizione di terzo non è preclusiva della facoltà di instaurare un autonomo giudizio oppositivo, sussistendo un effetto preclusivo esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
Infatti, «può essere proposta opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso sentenza di primo grado esecutiva anche pendente il giudizio di impugnazione ordinaria, ma il passaggio in giudicato della sentenza d'appello afferente la medesima decisione di prime cure comporta la sopravvenuta carenza d'interesse alla promossa causa ex art. 404 c.p.c. poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal Giudice d'appello» (così
Cass. civ., sez. II, ord., 12 ottobre 2021, n. 27715).
Pertanto, posto che la scelta tra l'intervento in appello e l'autonomo giudizio di opposizione di terzo costituisce una facoltà per il terzo leso (coincidendo i presupposti giuridici per la legittimazione all'azione in entrambi i casi: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse, ex multiis, Cass. civ., sez. III, 14/03/2024, n.6834), la possibilità di spiegare contestualmente entrambi i rimedi esclude ogni questione di inammissibilità della domanda o di eventuale litispendenza, ciò che comunque in specie neppure si può configurare trattandosi di domande spiegate in giudizi che riguardano diverse sentenze e diversi “creditori”.
§ 3.2. Sull'eccezione di inammissibilità per consumazione della facoltà assertiva.
Sotto il secondo profilo, la convenuta ha eccepito che, poiché il comodato intercorso tra la ed i Pt_1 coniugi e è stato oggetto del giudizio Tribunale di Frosinone R.G. 3134/15 CP_4 Controparte_1 definito con sentenza n. 893/2022 (all. 6 fascicolo e nell'ambito del quale la sig.ra si è CP Pt_1 costituita (cfr. doc. all. n. 21 al fascicolo di parte) sostanzialmente aderendo alla difesa del marito CP_3
(cfr. doc. all. n. 22 a fascicolo di parte), senza mai dedurre che il bene distinto al fg. 20 part 74 sub 1
[...] fosse parte del comodato, si deve ritenere che la difesa copra il dedotto e il deducibile perché la ricorrente avrebbe dovuto in quella sede formulare domanda con riferimento a tutto l'oggetto del presunto contratto di comodato, incluso il locale sub 1.
Sul punto la difesa della ha replicato che in realtà all'atto della propria costituzione Controparte_2 in giudizio (all.to 27 del fascicolo della ), la SI.ra (a pag. 2) al punto “1)” ha CP_2 Parte_1 espressamente allegato ed eccepito che “i ricorrenti sono i genitori d e nel 1998 hanno stipulato CP_3 con lui e sua moglie un contratto di comodato d'uso gratuito dell'appartamento oggetto di Parte_1 questo giudizio, comprese tutte le pertinenze relative all'immobile (scale, garage, giardino, piazzale, ingresso, ecc.).”, aspetto che in detto giudizio non è mai stato contestato dai coniugi e che anche in Parte_2 sede di escussione testimoniale di cui al verbale di udienza del 07-05-2019 (all.to 27) è emerso che l'accordo di comodato riguardava anche il garage;
che in ogni caso, l'interesse dei SI.ri e in CP_3 Parte_1 quel giudizio era solo di ottenere il rigetto dell'avversaria domanda giudiziale che riguardava la restituzione del solo appartamento sub. 10.
L'eccezione della resistente è priva di pregio e va disattesa perché il giudizio in esito al quale CP la sentenza n. 893/22 è stata emessa aveva riguardo solo all'appartamento distinto al sub 10 di cui coniugi e avevano richiesto la restituzione al figlio e alla UO;
tale essendo l'oggetto CP_4 Controparte_1 della domanda, questi ultimi non avevano ragione di estendere il tema d'indagine e la domanda anche al locale garage e la difesa dei ha avuto dunque ad oggetto solo l'appartamento. Non può Persona_4 ragionevolmente inferirsi dalla circostanza di aver ristretto e concentrato la difesa e il tema d'indagine al perimetro delineato dalla domanda degli attori elemento presuntivo contrario all'estensione del contratto di comodato anche al garage sub 1, e comunque non può che rilevarsi che, nel corpo del loro atto difensivo, i resistenti hanno effettivamente menzionato che insieme all'appartamento erano state loro concesse in comodato anche tutte le pertinenze, incluso il garage, sebbene non specificamente individuato nei propri dati catastali (cfr. atto di intervento all. 21 parte resistente, pag. 2 sub n. 1), che però non costituiva oggetto della pretesa dei coniugi Pertanto, deve ritenersi che la difesa, sebbene non incentrata anche sul Parte_2 garage, sia stata comunque spiegata anche con riferimento a tale bene, seppur non oggetto di domanda.
§ 4. Sull'istanza di cancellazione delle espressioni ingiuriose e offensive di cui all'art. 89 c.p.c.
Ancora in via preliminare si osserva che la parte resistente ha formulato istanza di Controparte_2 cancellazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni ritenute sconvenienti od offensive:
- “Come se quanto sopra non bastasse, ad ulteriore riprova dell'avversa condotta processuale, e della sistematicità con la quale vengono spregiudicatamente promosse impugnazioni straordinarie quali quella ex art
404 c.p.c., merita pure darsi conto del fatto che la ha impugnato ex art 404 c.p.c. anche la CP_2 sentenza n. 722/18 (cfr. doc. all. n.19).” (pag. 7 della memoria di costituzione della SI.ra ; Controparte_1
- “[…] se poi però si considera anche l'intero contesto come sopra delineato e documentalmente dimostrato, ed al tutto si aggiunge la tempistica di proposizione dell'iniziativa ex art 404 c.p.c. e le modalità di opposizione esecutiva al rilascio, diventa di incontestabile evidenza che la proposta opposizione configuri illegittima, malevola e gravemente scorretta iniziativa, concertata, programmata ed attuata per il tramite di soggetti solo formalmente terzi e tra loro distinti, con le modalità e le finalità dilatorie e fatigatorie più volte denunciate nel presente atto.” (pag. 14 della memoria di costituzione della SI.ra ;” Controparte_1 denunciando che si tratti di espressioni che ben avrebbero potuto essere contenute o sostituite con termini più consoni e che non hanno alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio, falsamente attributive di condotte false e diffamatorie.
Non si ritiene di accogliere la domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti, formulata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. poiché le espressioni utilizzate, sebbene enfatiche e riassuntive di fatto di una qualificazione che soggettivamente viene impressa al considerevole contenzioso che incontestatamente pende e si moltiplica tra tutti i soggetti coinvolti nelle vicende che occupano, direttamente o indirettamente, non appaiono completamente estranee all'oggetto della causa, che di fatto si innesta e si aggiunge a una molteplicità di azioni giudiziali variamente azionate e contrastate da tutte le parti coinvolte e che possono leggersi nell'ottica di una astratta funzionalità rispetto alla difesa svolta dalla parte convenuta opposta (a prescindere dalla fondatezza della tesi difensiva da questa proposta) e contenuta nei limiti della formale continenza.
Non si ravvisano in altri termini gli estremi di una vera e propria offensività nelle considerazioni svolte, che tali restano e che vanno lette, si ripete, in funzione della linea difensiva patrocinata.
§ 5. Sul merito della domanda.
Nel merito la domanda dell'opponente è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono. § 5.1. Sull'esistenza del contratto verbale di comodato d'uso gratuito del locale garage Fg. 20 part. 74 sub. 1.
Le parti controvertono innanzitutto sull'esistenza o meno di un contratto di comodato d'uso concluso verbalmente tra i proprietari e , quali comodanti da una parte, e il figlio e CP_4 Controparte_1 CP_3 la UO quali comodatari dall'altra, che avesse ad oggetto, oltre all'appartamento sito al Parte_1 secondo piano dello stabile di Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288, anche il locale/garage sito al piano terra e distinto col sub 1 del Fg. 20 part. 74.
Occorre indagare dunque l'esistenza di un valido contratto di comodato, rispetto al quale in via preliminare si può notare come, secondo la definizione di cui all'art. 1803 c.c., non prescrive alcuna forma specifica per la sua stipula, così legittimando anche la conclusione di un negozio d'uso gratuito in forma orale.
Escluse specifiche ipotesi in cui l'ordinamento richiede che un contratto sia redatto in forma scritta (art. 1325
c.c.), vige il principio di libertà delle forme e dell'autonomia contrattuale in virtù del quale le parti di un accordo possono decidere in totale autonomia sia il contenuto della loro pattuizione che la forma da dare a tale contenuto (cfr. Trib. Roma, Sentenza n. 16340/2024 del 24-10-2024) e la prova del comodato può essere data anche per testi ovvero per presunzioni (cfr. Cassazione n° 11620/90).
La tesi sostenuta dalla ricorrente riguarda una fattispecie piuttosto frequente nella prassi che ha riguardo a un contratto di comodato senza espressi limiti di durata, in favore di un nucleo familiare al fine di consentire a questo di creare e stabilire complessivamente un habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti, sicché è la funzionalizzazione a tale uso a determinare il tempo del rapporto.
Il comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. va distinto dal comodato c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c.. Il primo è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (ex art. 1809 c.c., comma 2) e tale può essere considerato il comodato avente ad oggetto un immobile concesso per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. In questa prospettiva, in generale, la destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, comporta che il soggetto che assume la qualità di comodatario riceva il bene non tanto a titolo personale, ma quale
“esponente” di detta comunità e dunque viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende. (cfr. in tal senso Cass. S.U. n.12603/2004).
Dunque, per effetto della concorde volontà delle parti viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che fino a quando tale funzione non è completamente esaurita il rapporto negoziale non può cessare. In ciò, dunque, la giurisprudenza rinviene un termine implicito di durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende (cfr. Cass. civ., sez. III, 09/01/2025, n.573). In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare (Cass. civ., sez. III, 29/09/2023, n.27634).
Nel caso specifico la domanda non ha riguardo all'appartamento di cui al sub 10, oggetto di separato precedente accertamento giudiziale di cui alla sentenza n. 893/22, ma al locale garage. Val bene osservare, in relazione alla eccezione spiegata dalla resistente per cui non sarebbe ipotizzabile un comodato Controparte_1 per esigenze familiari rispetto ad un bene con destinazione commerciale anziché abitativa, che all'evidenza nella tesi di parte ricorrente il locale è stato concesso in comodato per assolvere a finalità funzionali alle esigenze abitative familiari come pertinenza dell'appartamento. Non è precluso che un locale di categoria C1 come quello che occupa (cfr. visure catastali in atti) sia concesso in godimento come magazzino o deposito e non è certamente infrequente che locali siti ai piani terranei degli stabili familiari vengano utilizzati per esigenze familiari piuttosto che per attività commerciali e al pubblico. E peraltro, la circostanza che la sig.ra CP quale titolare di ditta individuale abbia eventualmente ivi svolto la propria attività commerciale prima del
1998 e abbia poi ceduto il godimento del locale a terzi senza mutarne la destinazione d'uso o il classamento non risulta confliggente con la ricostruzione fattuale della ricorrente, come confermata dai testi escussi. Val bene poi considerare che la stessa resistente ha sempre fatto riferimento al locale come al “posto auto” in sede di interrogatorio formale, mai correggendo o precisando che si trattava piuttosto di un locale a destinazione ed uso esclusivamente commerciale. E le stesse rappresentazioni fotografiche che costituiscono il corpo del ricorso introduttivo e che non sono state specificamente disconosciute o contestate restituiscono un utilizzo del locale non commerciale, bensì domestico.
In esito all'istruttoria orale svolta e alla luce del complessivo bagaglio probatorio acquisito in giudizio, tenuto conto dei rapporti di parentela/affinità tra i comodanti e i comodatari e la destinazione al soddisfacimento delle esigenze abitative familiari in funzione pertinenziale all'appartamento, si può ritenere provata nel merito la domanda della sig.ra che va, di conseguenza, accolta. Parte_1
In particolare, è dimostrato che i coniugi e abbiano concesso in Controparte_1 CP_4 comodato d'uso gratuito nell'anno 1998 il locale garage sito ubicato al piano terra del fabbricato in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 e censito in NCEU al Fg. 20 part. 74 sub 1.
Nonostante che la sig.ra in sede di interrogatorio formale all'udienza del Controparte_1
23/01/2024, abbia negato di aver concesso in comodato alla UO il locale posto auto, che ella ha assunto avere già affittato con regolare contratto, precisando che “... Quando mio figlio è andato ad abitare nell'appartamento dove abita anche adesso il posto auto non era affittato, l'ho affittato dopo”, e di averlo concesso in affitto alla che lo utilizza, essendo esso ricompreso nel contratto d'affitto d'azienda CP_2 stipulato davanti al notaio mentre “… mio figlio e mia UO non lo utilizzano”, i tesi escussi alle Per_3 successive udienze del 16/04/2024 e del 09/07/2024 hanno tutti reso dichiarazioni concordanti di senso contrario.
Il teste sig. , padre dell'opponente, ha confermato che i sig.ri ed Tes_1 CP_4 CP hanno concesso in comodato a suo figlio e sua moglie fin dal 1998 il locale
[...] CP_3 Parte_1 catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1, allo scopo di utilizzare il locale, quale pertinenza dell'appartamento, come posto auto e/o ripostiglio e/o magazzino. Egli ha in particolare riferito di essere a diretta conoscenza della circostanza perché “…Lo so perchè noi ci riunivamo spesso in famiglia e ne parlavamo spesso di questa questione. I miei consuocer mi avevano detto loro CP_4 Controparte_1 personalmente che era loro intenzione, per consentire al figlio di farsi una famiglia, di concedergli in uso questo appartamento e il locale sottostante per adibirlo a cantina, posto auto o magazzino. Ciò è avvenuto all'incirca nell'anno 1998”. A domanda del procuratore della sig.ra ha poi precisato che “Quando i CP miei consuoceri mi dissero quanto sopra riferito già avevano dato l'appartamento e il locale al figlio e a mia figlia. Mi dissero in particolare che l'immobile veniva concesso al figlio e a mia figlia perchè loro lo utilizzassero a casa familiare e in più concedevano il locale sottostante per utilizzarlo come garage e magazzino, sempre per la famiglia. Preciso che il sig aveva già detto ancor prima che i ragazzi CP_4 entrassero nell'abitazione che era sua intenzione darlo loro in comodato ad uso abitativo per la famiglia”. Egli ha infine confermato che i coniugi e (e con loro anche il figlio , Parte_1 CP_3 Persona_7 stanno di fatto utilizzando in via esclusiva tale locale e che “L'utilizzo di questo locale al piano terra è solo a livello familiare, non viene utilizzato da altri e per altre finalità. Viene utilizzato come deposito, ci mettono mobili di casa, ci sono scaffalature che utilizzano per ricoverare cose e quindi lo usano come ripostiglio;
c'è anche il biliardino di mio TE e ha confermato anche che l'opponente fa uso dell'antistante piazzale per entrare con la macchina nel garage, cioè nello stesso locale, e del giardino. Egli ha escluso di fatto anche l'utilizzo del piazzale antistante al locale dalla dichiarando che “Il piazzale antistante non mi Controparte_2 risulta che venga utilizzato per fini diversi da quelli familiari. Non mi risulta che venga utilizzato dall CP_2
Non si deve passare per questo piazzale per arrivare all'officina della . Per arrivare
[...] CP_2 all'officina che si trova dietro il fabbricato c'è un cancello a parte. Mi vengono mostrate delle foto depositate quali all.ti A, B, C, E di parte convenuta e posso dire che le due aree di pertinenza dell'abitazione, e quindi il piazzale antistante al fabbricato abitativo hanno cancelli separati e le stesse aree sono separate da una ringhiera, quindi non è possibile accedere all'area di pertinenza dell'officina della passando sull'area CP_2 antistante il fabbricato ad uso abitativo dove vivono mia figlia e mio genero”.
Orbene, le rappresentazioni fotografiche esibite al teste mostrano lo stato dei luoghi attuale ed evidenziano una sostanziale e materiale separazione tra l'area sulla quale sorge il fabbricato ad uso abitativo sulla particella 74 del Fg. 20 e l'area su cui insiste il capannone industriale sulla particella 439 del Fg.20 ove è pacificamente ubicata l'area commerciale della che la utilizza insieme alla Controparte_2 CP_2 ciascuna per i rispettivi titoli. Sulla seconda delle aree (part. 439) insiste l'insegna dell'azienda e l'accesso diretto dalla strada, via casilina nord, al capannone (foto “A”) e le immagini (all. 5 al fascicolo di CP_2
) evidenziano l'apposizione di una cancellata/recinzione in ferro che separa le due aree (foto “C”) mentre
[...]
l'accesso al fabbricato di civile abitazione che insiste sulla part. 74, e che dà accesso anche ai locali al piano terra, sub 1 e odierni sub 11 e 12 (ex sub 2), avviene anch'esso parimenti dalla pubblica via, in prossimità del cartello stradale che segnala la località “Ferentino” (v. foto n. 6 del ricorso introduttivo).
Lo stato dei luoghi, dunque, per come restituito dalle immagini richiamate, rende verosimile l'assenza di promiscuità dell'utilizzo del locale al piano terra sub. 1, posto sul lato sinistro del fabbricato per chi lo guarda con le spalle alla via casilina.
Le dichiarazioni del teste sono state confermate anche dalla teste sig.ra , Tes_2 Testimone_3 madre di e coniuge del primo. Ella ha riferito di frequentare dal 1998 i luoghi di causa “…dopo Parte_1 che si è sposata mia figlia e dopo che loro già abitavano nell'appartamento e con i miei consuoceri e CP
CP_
parlavamo spesso di queste cose. Dicevano che avevano fatto a sorteggio tra i figli. Il fabbricato è costituito da due appartamenti e prima ch entrassero nella disponibilità dell'appartamento, i CP_3 Pt_1 genitori avevano fatto a sorteggio per decidere quale dei due figli dovesse andare ad abitare nella parte a destra del fabbricato e quale dovesse andare ad abitare a sinistra”. Ella ha confermato le dichiarazioni del teste Pt_1 laddove ha riferito che il locale di cui alla Particella 74 sub 1 viene utilizzato dalla figlia e dal sig.
[...] come posto auto e/o ripostiglio e/o magazzino, che “Ci sono tutti i giochi di mio nipote, ci sono le CP_3 macchine, c'è un ripostiglio e anche io stessa ci ricovero della legna;
inoltre per alcuni anni è stato utilizzato anche per farci qualche festa.”. Ha infine confermato tanto l'uso del piazzale antistante al locale, che costituisce la via d'accesso al fabbricato, laddove il vano d'accesso all'edificio e le scale che conducono agli appartamenti ai piani superiori si trova al centro del fabbricato, tra le due vetrine di sinistra (sub 1) e le due vetrine di destra (sub 11 e 12) sempre guardando il fabbricato con le spalle alla via casilina (v. foto “C” e foto
“E”): “ Si è vero, il piazzale antistante costituisce l'entrata al fabbricato, c'è un unico cancello per entrarci e quindi bisogna per forza passare di là per andare all'appartamento e al locale. Per andare verso il capannone dell si deve uscire sulla strada e andare verso un altro accesso. Tra le due arre di pertinenza Controparte_2 rispettivamente del fabbricato abitativo e del capannone della esiste una cancellata che preclude CP_4
l'accesso dall'area del fabbricato all'area del capannone. Prima che venisse messa questa cancellata noi pure passavamo con la macchina per eventualmente andare da una parte all'altra; la cancellata si apre, ma nessuno ci può passare. Io non ho mai visto auto dell'officina o della concessionaria sull'area antistante il CP_2 fabbricato abitativo”.
In senso confermativo si sono svolte anche le dichiarazioni rese dalla sig.ra sorella di Testimone_4
che ha riferito di essere a conoscenza della concessione in godimento da parte dei coniugi Parte_1 e del locale sub 1 alla sorella e al cognato “… perchè dal 1998 quando mia sorella CP_4 Controparte_1 si è sposata questo garage insieme all'appartamento sono stati dati a mia sorella e al marito per crearvi una famiglia.
Si tratta di discorsi che sono sempre stati fatti in famiglia durante le varie riunioni e prima pure del matrimonio quindi ne sono a conoscenza. Ricordo di aver sentito propri e affermare nei vari CP_4 Controparte_1 incontri familiari che avrebbero concesso in uso l'appartamento e il garage a mia sorella e al loro figlio. La circostanza poi mi è stata riconfermata diverse volte da mia sorella”. E sebbene non abbia saputo offrire una data esatta in cui ella ha sentito tali discorsi, la teste ha comunque chiarito che ella era maggiorenne (quindi si tratta di discorsi da lei uditi almeno nell'anno 1999), il che non si discosta grandemente la collocazione temporale offerta dagli altri testi che rapportano temporalmente le dichiarazioni d'intenti dei coniugi ed CP_4
a data antecedente il matrimonio del figlio avvenuto a giugno 1998 e quindi non vale a Controparte_1 destituire in sé di attendibilità la teste. Ella ha confermato l'utilizzo personale e familiare del locale da parte del nucleo familiare della sorella e ha dichiarato che “da quando si sono sposati i coniugi utilizzano il garage che è anche ripostiglio. Io stessa quando vado a trovarli parcheggio lì la mia auto, ci abbiamo fatti diverse feste di compleanno di mio nipote, adesso ci sono anche delle scaffalature”, confermandone l'utilizzo esclusivo. Ella ha parimenti confermato la conformazione dello stato dei luoghi come da immagini esibitele: “Si è vero. Vedo le foto che mi si mostrano all. foto C e posso dire che non esiste un accesso diretto dal locale garage e dallo spezio antistante al garage che consenta di accedere all'ingresso del locale dell;
c'è un cancelletto CP_2 che sbarra l'accesso. Per poter andare all bisogna uscire dal cancello antistante il garage (foto B), CP_2 fare una stradina vicino alla siepe sulla Casilina, fare il giro per entrare in un altro cancello che conduce alla
(Foto C) ”. CP_2
Nello stesso senso infine il teste imprenditore e socio unico della Persona_7 Controparte_2 figlio dell'opponente e nipote della sig.ra che ha riferito: “ Io sono nato nel 2000, nulla so del Controparte_1
1998 ma posso riferire che abito nell'appartamento e usiamo il garage da che ne ho memoria e utilizziamo il piazzale antistante, anche se non del tutto perché c'è un cancelletto che mio nonno ha apposto anni fa che ha precluso l'accesso diretto al locale dell e per raggiungere il quale devo uscire dal piazzale, passare CP_2 su strada e entrare nell'altro cancello nel piazzale antistante l ”. CP_2
Su quest'ultimo teste all'udienza del 09/07/2024 è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla difesa della sig.ra richiamata la pronuncia di Cass. Sent. n. 1595 del 28 gennaio 2016 CP che ha statuito che è infondata la questione sull'incapacità a testimoniare di socio srl, spa e sapa, nonostante il legame dei soci con la società. Dal momento che l'eccezione è stata ribadita anche nelle note conclusive, se ne conferma anche nella presente sede decisionale l'infondatezza, in quanto, in primo luogo, nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società (Cass.
23/07/2018, n. 19498; Cass. civ., sez. III, 23/10/2024, n.27461) e non è questo il caso, dal momento che il legale rappresentante della è il sig. ; in secondo luogo perché, come da Controparte_2 CP_3 consolidato orientamento di legittimità, la qualità di socio in società a responsabilità limitata non identifica in capo allo stesso un interesse alla causa che potrebbe legittimarne la partecipazione alla presente controversia, la quale riguarda esclusivamente la società, ma rappresenta una circostanza da considerare per valutarne l'attendibilità (in tal senso Cass. civ. Sez. II sent., 16/04/2013, n. 9188 ; Cass. civ. Sez. I, 10/05/2010, n.
11314 : “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi”). Co La qualità di socio unico della convenuta allora è inidonea a integrare alcuna preclusione relativa all'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. In tal senso si rileva come il teste non abbia alcun interesse giuridico attuale o diretto che ne legittimerebbe la partecipazione alla presente controversia. Al più, ove sia ravvisabile in capo a tale teste un mero interesse di fatto, si impone una valutazione rigorosa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso nella sua deposizione, ma anche in tale ottica si evidenzia come non emergano elementi che facciano ritenere la non attendibilità del teste, le cui dichiarazioni sono peraltro confermate in toto dagli altri testi escussi.
Al riguardo, considerato poi che “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”
(Cass. n. 6001/2023), non emergono in specie elementi che possano ragionevolmente ingenerare dubbi circa l'attendibilità degli altri testi escussi, rispetto alle dichiarazioni dei quali non si riscontrano incoerenze e posto che in controversie del genere di quella che occupa, in cui vengono in esame rapporti che conseguono, discendono o trovano causa diretta nei rapporti familiari, è inevitabile che le informazioni sulla genesi,
l'evoluzione e lo svolgimento dei rapporti siano in possesso di soggetti legati alle parti da vincoli di parentela o affiliazione, giocoforza condividendone la vita e la quotidianità, le esperienze e gli affetti.
Il quadro istruttorio emerso, come sopra rassegnato, persuade della effettiva conclusione dell'accordo verbale tra la sig.ra e la sig.ra per la concessione in godimento a titolo di comodato del locale CP Pt_1 garage di cui al sub. 1, quale pertinenza dell'appartamento sub 10 concesso parimenti in comodato, e condividendone lo scopo familiare sotteso. D'altra parte, per comune prospettazione fattuale, all'epoca in cui viene collocato temporalmente l'accordo (1998) i rapporti tra suoceri e UO erano ancora buoni e chiaramente improntati alla normale solidarietà familiare, per cui non v'è ragione di dubitare della effettiva concessione, come confermata da tutti i testi, i quali hanno tutti dichiarato che essa è da datare all'epoca in cui i coniugi hanno ricevuto l'appartamento sub 10 in godimento per fissarvi la loro dimora Persona_2 coniugale.
Allora, osservato che il matrimonio tra e è stato pacificamente contratto il Parte_1 CP_3
07.06.1998 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, all.to 5 di parte opponente) e che, una volta coniugati, i sigg.ri e si sono recati a vivere nello stabile di proprietà dei sigg.ri Pt_1 CP_3 CP_4
e nell'appartamento sub 10 (cfr. in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_1 Tes_2
e tanto nel presente giudizio quanto nel procedimento n. 3134/15, verbale d'udienza del Testimone_3
07/05/2019, all.to 27 di ); avuto riguardo alla dichiarazione resa dalla stessa sig.ra CP_2 CP che ha dichiarato che “Quando mio figlio è andato ad abitare nell'appartamento dove abita anche adesso il posto auto non era affittato, l'ho affittato dopo” (cfr. verbale d'udienza del 23/01/2024); deve concludersi nel senso che, ove pure il contratto di affitto di azienda per scrittura privata autenticata del 20.10.1998 concluso tra e abbia riguardo e comprenda anche il locale sub. 1, esso è stato Controparte_1 Controparte_2 concluso dopo la conclusione del comodato d'uso verbale con i coniugi e CP_3 Parte_1
E' peraltro appena il caso di osservare che non rileva certamente ai fini della esatta collocazione temporale della conclusione dell'accordo (che è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene), la mera dichiarazione d'intenti che i testi e collocano in data addirittura Tes_2 Testimone_3 antecedente alle nozze della figlia, rilevando piuttosto le concordi dichiarazioni per le quali all'atto della consegna della disponibilità dell'appartamento, avvenuta dopo il matrimonio nel giugno 1998, è stata consegnata contestualmente anche la disponibilità del garage (cfr. dichiarazioni rese da nel Tes_2 procedimento civile n. 3134/15 all'udienza del 07/05/19).
Va quindi dichiarato e accertato che tra le sigg.re e è stato concluso, Parte_1 Controparte_1 nell'estate del 1998, e dunque prima del 20.10.1998, un contratto verbale di comodato d'uso gratuito del locale posto al piano terra dello stabile sito in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 distinto al NCEU Fg.
20 part. 74 sub 1. Di fatto, peraltro, il rapporto deve intendersi ancora in essere, per quanto appresso.
§ 5.2. Sulla prova della detenzione effettiva ed esclusiva del locale da parte della sig.ra e della Parte_1 sua famiglia.
L'odierna opponente chiede di accertare che ella e la sua famiglia, costituita dal marito e CP_3 dal figlio hanno in uso in via esclusiva il locale per cui è causa, quale pertinenza Persona_7 dell'appartamento utilizzato come casa familiare, e che la non detiene né ha mai detenuto tale Controparte_2 unità immobiliare.
E' appena il caso di evidenziare che la oltre ad aver aderito alla domanda e alla Controparte_2 ricostruzione fattuale dell'opponente, ha da sempre, in ogni scritto difensivo prodotto nei vari giudizi di merito e oppositivi all'esecuzione, ribadito di non aver mai detenuto il locale sub 1 (il solo sul quale la presente disamina si incentra). Diversamente, la sig.ra ha sostenuto che nel contratto di affitto di azienda del Controparte_1
20.10.1998 era ricompresa ogni unità immobiliare nella quota di sua proprietà e nella quale ella esercitava la propria attività d'impresa individuale, incluso il locale sub. 1.
Orbene, non riguarda questo contenzioso entrare nel merito dell'esistenza, validità, efficacia, esecuzione o nell'(in)adempimento del contratto di affitto d'azienda del 20.10.1988, perché oggetto dell'accertamento giudiziale ancora sub judice di cui alla sentenza n. 834/21 opposta, ma tema estraneo rispetto alla domanda del terzo opponente.
Deve piuttosto ritenersi raggiunta la prova dell'attuale detenzione del locale medesimo da parte della sig.ra e della sua famiglia, inferibile tanto dalle risultanze dell'istruttoria orale, quanto dalla circostanza Pt_1 per la quale all'udienza del 12/09/2023 la sig.ra è comparsa personalmente in udienza recando seco le Pt_1 chiavi del locale e il telecomando dell'apertura automatizzata e che non è stata specificamente contestata la corrispondenza di tali mezzi di accesso al locale a quelli reali, quanto infine dalla circostanza per la quale è rimasto indimostrato nel presente giudizio che la eserciti di fatto la detenzione sull'unità Controparte_2 immobiliare per cui si discute.
Per quanto risulta dal bagaglio probatorio acquisito, il contratto di affitto d'azienda concluso da
[...]
, intervenuta anche quale unica titolare della all'epoca della stipulazione, e la CP Controparte_2
Co stessa cui sono intervenuti anche i soci della sigg.ri e con Controparte_2 CP_4 CP_3 Tes_2 scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio il 20.10.1998, con il quale la prima ha concesso Per_3
Co in affitto alla l'esercizio di vendita al minuto, autorizzato con atto amministrativo n. 386 del 23/01/1981 nei locali siti in Ferentino alla via Casilina Nord Km 70,400 ha avuto riguardo, a ben vedere, anche al locale sub 1, ove si osservi che:
a) dalle mappe catastali alla data del 14.06.1984 il capannone industriale di cui al fg. 20 part. 439 corre alla via Casilina Nord km. 72,200, oggetto del diverso contratto di locazione del 28.02.1998 riguardante la quota di proprietà su tali beni e sullo stesso sub 1, di;
CP_4
b) nella comunicazione di autorizzazione alla voltura dell'autorizzazione amministrativa n. 386 del
23/01/1981 la sig.ra individua la collocazione dell'attività di vendita al minuto alla via Casilina CP
Nord 135, che corrisponde al fabbricato di civile abitazione in cui insistono gli appartamenti e i locali commerciali al piano terra;
c) nella richiesta di voltura e ampliamento della superficie commerciale per l'esercizio dell'attività del
22/12/1988 vergata dalla sig.ra viene richiesto un ampliamento dell'autorizzazione da una CP originaria superficie di 50 mq a una complessiva superficie di 250 mq, autorizzata poi con atto amministrativo del 05/03/1999 (all.to 3 fascicolo ); CP_2
d) dall'esame delle visure catastali dei locali al piano terra del Fg. 20 part. 74 (all.to 4 fascicolo ) CP_2 risulta che la complessiva superficie dei locali sub 1 e sub 2 (oggi sub 11 e 12) è di circa mq. 260; il che induce a ritenere che la richiesta di ampliamento fosse originariamente riferibile a tali superfici immobiliari, anche perché, come evidenziato dalla stessa difesa della , la superficie della part. 439 CP_2
è ben superiore e di circa 600 mq.
E infatti in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13/10/2020 nel giudizio civile n. 2645/17, in esito al quale la sentenza n. 834/21 opposta è stata resa, ella ha dichiarato che tutti i locali al piano terra,
“le quattro vetrine” erano utilizzati da lei quando svolgeva la propria Parte_3
e di aver ceduto tutto quello che utilizzava per la sua azienda quando ha concluso il contratto nel 1998.
[...]
Ha poi precisato che “detti locali piano piano li hanno svuotati”.
Il che risulta allora pienamente compatibile con la prospettazione fattuale dell'opponente e con le dichiarazioni testimoniali complessivamente rese e consente di concludere che, una volta acquisita l'azienda da parte della sig.ra che poi, ha subito dopo in data 30/12/1998 cessato la propria attività come CP imprenditore individuale, i locali sono stati via via liberati dei beni aziendali. Né risulta che la che CP pur è rimasta in carica nel consiglio di amministrazione della fino all'aprile 2012 (cfr. visura Controparte_2 camerale storica in atti), abbia mai opposto alcunchè alla descritta operazione di “svuotamento” dei locali.
Il che varrebbe a spiegare anche perché nessun bene della sia stato rinvenuto
CP_2 dall'Ufficiale Giudiziario all'atto del suo accesso in data 27/09/2022, laddove la società resistente ha dimostrato che la Fiat Panda tg FJ647PP è di proprietà della (cfr. visura PRA, all.to 13); né vi è
CP_2 prova che la Fiat Panda tg. FF117PC rinvenuta all'accesso del 28/10/22 sia di proprietà della società convenuta. Né varrebbe argomentare che comunque la è riconducibile al sig. che ne è
CP_2 CP_3 amministratore unico, onde dimostrare l'utilizzo del locale in interesse da parte della , per
CP_2
l'alterità giuridica dei soggetti in discussione.
Piuttosto, i testi escussi hanno tutti escluso di aver mai visto mezzi riconducibili alla nel CP_2 piazzale antistante il fabbricato o nel locale sub 1 per cui si discute e piuttosto che il locale dal 1998 è stato e continua ad essere utilizzato dalla sola opponente e dal suo nucleo familiare come deposito/magazzino di beni personali, per occasioni conviviali all'occorrenza, per ricoverare l'autovettura.
§ 5.3. Conclusioni.
Per quanto sopra argomentato e ritenuto, l'opposizione va accolta e va dichiarato che la sig.ra
[...] ha titolo in un contratto di comodato d'uso verbale per detenere l'unità immobiliare locale sita al Pt_1 piano terra dello stabile sito in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 distinto al NCEU Fg. 20 part. 74 sub
1, quanto meno con riferimento alla quota di proprietà (50% della piena proprietà) della resistente CP
[...]
All'accoglimento della domanda consegue la declaratoria di inefficacia e inopponibilità all'opponente della sentenza n. 834/21 del Tribunale di Frosinone opposta , che è ineseguibile nei confronti Parte_1 dell'odierna opponente. Ogni altro accertamento e declaratoria invocata resta assorbita, non vantando l'opponente alcun reale interesse, una volta dichiarata l'inefficacia, inopponibilità ed ineseguibilità della sentenza opposta nei suoi confronti, ad altri accertamenti che riguardino la posizione della Controparte_2
§ 6. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene resa in dispositivo applicati i parametri medi di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al DM 55/14 come modificato dal DM
147/22 sullo scaglione di valore indeterminato e vengono poste a carico dell'opposta che avrà Controparte_1
a rifonderle a ciascuna delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1359/2023 r.g. promosso da nei confronti di e di in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 834/21, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_1 [...]
è stato concluso un contratto di comodato d'uso gratuito in forma verbale in forza del quale la sig.ra Pt_1 detiene il locale sito al piano terra dello stabile sito in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 Parte_1 distinto al NCEU Fg. 20 part. 74 sub 1; per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza n.
834/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 07/09/2021 in esito al giudizio iscritto al n.
2645/2017 r.g., e che dichiara ineseguibile nei confronti dell'opponente Parte_1
2) assorbita ogni altra domanda;
3) rigetta l'istanza di cancellazione formulata dalla difesa della ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; Controparte_2
4) condanna la sig.ra alla refusione in favore della sig.ra e della Controparte_1 Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida per ciascuna nella
[...] somma di € 4.100,00 per compensi legali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per
Legge e in € 545,00 per esborsi a rifondersi all'opponente.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 11/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Simona Di Nicola
SEZIONE CIVILE
n. 1359/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 11/02/2025, che viene riaperto alle ore 16.00 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 16.00, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Simona Di Nicola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1359 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, discussa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza del 11/02/2025, promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Patrizia Ponza e dall'Avv.to Emiliano Caperna ed elett.me domiciliata presso lo studio legale del secondo in Frosinone (FR), alla Via Marittima n. 180 come da mandato allegato al ricorso introduttivo
- parte ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Tonachella e dall'Avv.to Alfredo Sica ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo in Frosinone (FR), alla Via P.Tiravanti n. 31 come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Allegretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Frosinone alla via Piave n. 65 giusta delega allegata alla memoria difensiva
- parte resistente –
OGGETTO: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 11/02/2025 le parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza
(di cui la presente sentenza costituisce parte integrante).
FATTO E DIRITTO
§1. Svolgimento del processo. Domande ed eccezioni.
La SI.ra , premesso di essere coniugata con il sig. , figlio dei coniugi Parte_1 CP_3 sigg.ri e , dal 07.06.1998, dall'unione col quale è nato un figlio, il Controparte_1 CP_4 Per_1
06.04.2000, ha esposto di abitare dal 1998 con il proprio nucleo familiare l'appartamento ubicato al secondo piano del condominio di via Casilina Nord n. 2288 censito in NCEU del Comune di Ferentino al Fg. 20 part. 74 sub 10, di proprietà dei suoceri, che abitano il primo piano e che hanno concesso l'appartamento al secondo piano in comodato d'uso gratuito al figlio e alla UO perché essi vi stabilissero la loro residenza familiare. Ella ha rappresentato che, oltre all'appartamento al secondo piano, i suoceri hanno concesso contestualmente in comodato d'uso al figlio e alla UO anche il locale (fino al 1998 libero) situato al piano terra del medesimo stabile e identificato al NCEU del Comune di Ferentino al Fg. 20 part. 74 sub 1, allo scopo di destinarlo a garage di pertinenza della casa familiare, e ovviamente hanno concesso l'uso delle altre pertinenze comuni, come la scala, il giardino, il piazzale e l'ingresso.
La ricorrente ha dedotto che tale contratto di comodato è stato concluso verbalmente ed è a tutt'oggi vigente tra le parti, avendovi il nucleo familiare abitato senza soluzione di continuità dal 1998; Persona_2 che, tuttavia, i rapporti coi suoceri si sono deteriorati e nell'anno 2015 essi hanno intrapreso azione giudiziale nei confronti del figlio e della UO al fine di ottenere la restituzione dell'appartamento, conseguendo dal
Tribunale di Frosinone la Sentenza n. 893/22 che ne ha rigettato la domanda, essendo stato accertato che l'appartamento fu concesso in comodato alla e al marito al preciso scopo di destinarlo a loro “casa Pt_1 familiare”; che però la sig.ra ha ottenuto dal Tribunale di Frosinone la Sentenza n. 834/21, Controparte_1 con la quale è stato disposto nei confronti della società il rilascio dell'azienda a questa Controparte_2 concessa in affitto dalla con contratto del 20.10.1998 per atto autenticato da notaio CP Per_3
(rep. 151999) registrato il 03.11.1998, che includerebbe anche il garage sito al piano terra distinto al sub 1, che la ricorrente nega esser mai stato detenuto dalla società, perché invece sempre stato nell'esclusiva detenzione della famiglia e utilizzato per soli scopi familiari;
che più precisamente, la sig.ra Persona_4 ha chiesto la restituzione/riconsegna dell'azienda di cui all'autorizzazione n. 386 del Controparte_1
23.1.1981, avviata nei locali siti in Ferentino, via Casilina Nord km. 70,400 (poi individuati con il civico
135), comprendente l'utilizzo della quota di sua proprietà (50%) degli immobili (siti in Ferentino e distinti in catasto al foglio 20 particella 439 e particella 74 sub. 1 e sub. 2), oltre all'autorizzazione amministrativa e alla gestione dell'azienda stessa, allegando come causa petendi di aver concesso con scrittura privata autenticata dal notaio del 20.10.1998, rep. n. 15199, registrata il 3.11.1998 in affitto la sua azienda e Persona_5 che il contratto andasse sciolto per mancato pagamento dei canoni o comunque per intervenuta disdetta;
che in quel giudizio la nel chiedere il rigetto della domanda, aveva negato di occupare i locali Controparte_2 censiti al Foglio 20, Particella 74, sub 1 e sub 2, allegando altresì che il subalterno 1 era invece occupato dal
1998 dalla famiglia dei coniugi e mentre gli odierni subalterni 11 e 12 (originati CP_3 Parte_1 dal frazionamento del sub 2 soppresso catastalmente nel 2013) erano stati concessi dai proprietari in comodato alla famiglia dell'altro figlio che vi aveva fissato la sede della sua ditta individuale Persona_6
che il Tribunale di Frosinone in data 07.09.2021, con la sentenza 834/21 ha accolto la Controparte_5 domanda della sig.ra dichiarando la risoluzione del contratto di affitto di azienda per grave Controparte_1 inadempimento della e condannato quest'ultima a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2 sig.ra l'azienda e tutti i beni, compresi gli immobili e l'autorizzazione amministrativa al Controparte_1 commercio che la compongono;
che la sentenza ha chiarito che gli immobili di cui all'azienda e quindi oggetto di rilascio sarebbero: la quota, pari al 50%, dei beni immobili di proprietà della ricorrente, siti in Ferentino e distinti in catasto al foglio 20 particella 439 e particella 74 sub. 1 e sub. 2.
La ricorrente ha dunque spiegato opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 834/21 perché il diritto accertato in capo alla è incompatibile con quello della sig.ra che può Controparte_1 Pt_1 rimanere esposta al rilascio dei suddetti immobili (seppur per la quota ideale del 50%), in pregiudizio al proprio diritto di uso e detenzione esclusiva del locale.
La sig.ra ha pertanto adito il Tribunale affinchè, previa sospensione dell'esecuzione per rilascio Pt_1 oggetto dell'odierna opposizione, accerti e dichiari che l'immobile sito in Ferentino e catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1 (di cui alla sentenza opposta), non è detenuto (né mai lo è stato) dalla società
e/o da qualsivoglia azienda in qualunque modo riconducibile alla sig.ra Controparte_6 Controparte_1 ma è invece detenuto da oltre venti anni dalla sig.ra e la sua famiglia con diritto personale di Parte_1 godimento di uso esclusivo come pertinenza dell'appartamento utilizzato (e concesso) come “casa familiare” (catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 10) in forza di contratto di comodato (stipulato in forma verbale) ai sensi dell'art. 1803 e seguenti c.c. tutt'ora in vigore e concesso dall'opposta sig.ra CP
(in qualità di comproprietaria dell'immobile unitamente all'altro comodante sig. la quale
[...] CP_4 non è quindi legittimata a chiederne ed ottenerne il rilascio;
per l'effetto, accertato un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza n. 384/21 gravata di opposizione, annullarla, revocarla o comunque dichiararla priva di effetti, con ogni consequenziale statuizione e provvedimento;
con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e Controparte_1 comunque il rigetto della domanda, premettendo di essere comproprietaria per la quota di ½ insieme al coniuge di diverse unità immobiliari site in Ferentino, tra cui quella oggetto del presente CP_4 giudizio. Ella ha confermato di aver concesso in comodato al figlio ed alla UO CP_3 Parte_1
l'unità abitativa distinta al N.C.E.U. di Ferentino al fg. 20 part 74 sub 10, ma ha dedotto che lei e il proprio marito hanno concesso alla l'intera disponibilità di vari beni immobili in loro
CP_4 CP_2 proprietà, quanto al 50% dallo per il tramite di contratto di locazione del 28.02.1998, e quanto
CP_4 al residuo 50% dalla per il tramite di contratto di affitto di azienda del 20.10.1998, tra i Controparte_1 quali quello distinto al N.C.E.U. fg. 20 part 74 sub 1 ed oggetto dell'odierna opposizione;
che successivamente, per dissidi vari ed ingratitudine, i rapporti tra i coniugi e da
CP_4 Controparte_1 una parte, ed il figlio ed il di lui nucleo familiare dall'altra, si sono progressivamente deteriorati, CP_3 fino ad interrompersi del tutto e i coniugi e hanno inteso ottenere la restituzione
CP_4 Controparte_1 degli immobili di cui sono proprietari, al che sono conseguite diverse controversie. Avendo ottenuto i coniugi e due sentenze loro favorevoli rese dal Tribunale di Frosinone (e cioè la n. CP_4 Controparte_1
722/18 e la 834/2021), essi hanno agito congiuntamente, ciascuno per il 50% e dunque complessivamente per l'intero, per il rilascio degli immobili di cui sono proprietari, ed al cui rilascio la è stata CP_2 condannata, ma al fine di evitare di dover ottemperare agli ordini di rilascio, lo ha iniziato ad CP_3 intraprendere diverse iniziative oppositive e di dismissione, tanto direttamente e in prima persona quanto indirettamente mediante soggetti formalmente terzi, ma a lui direttamente ed intimamente collegati, quali le società che gli sono immediatamente riconducibili (la e la che amministra, e che CP_2 CP_2 partecipa interamente insieme al figlio , la moglie ed odierna opponente e/o i suo Per_1 Parte_1 unico figlio . Persona_7
Nell'argomentare circa la strumentalità dell'odierna azione ad evitare di dover ottemperare all'ordine di rilascio, la sig.ra ha dedotto che la sentenza n. 834/2021, in motivazione, ha escluso l'esistenza di CP diverso contratto verbale indicato dalla , come pure altra pronuncia, la sentenza 722/18, al che CP_2 soltanto a distanza di anni la per la prima volta ha dedotto che il contratto di comodato concluso con i Pt_1 propri suoceri aveva ad oggetto non solo l'abitazione, ma anche l'unità distinta in N.C.E.U. al fg. 20 part 74 sub 1. Ripercorse le vicende personali e giudiziarie che hanno interessato il complesso familiare, la resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sotto un duplice profilo: a) la domanda oggi proposta, costituita dall'accertamento e dalla connessa declaratoria del fatto che il bene distinto al N.C.E.U. del Comune di Ferentino al fg. 20 mapp. 74 sub 1 sarebbe oggetto del contratto di comodato intervenuto a suo tempo tra la ed i propri suoceri, è già stata proposta esattamente negli stessi termini dalla Pt_1 Pt_1 nell'ambito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza Tribunale di
Frosinone n. 722/18, e nel quale l'odierna opponente ha proposto intervento volontario;
b) dal momento che il comodato intercorso tra la ed i coniugi e è stato oggetto del giudizio Pt_1 CP_4 Controparte_1 definito con sentenza n. 893/2022 e nell'ambito del quale la si è costituita, sostanzialmente aderendo Pt_1 alla difesa del marito senza mai dedurre che il bene distinto al fg. 20 part 74 sub 1 fosse parte CP_3 del comodato, la difesa spiegata deve ritenersi coprire sia il dedotto che il deducibile, sicchè la domanda non potrebbe essere formulata nell'ambito del presente giudizio.
Nel merito, ha negato che il contratto di comodato concluso dai coniugi con i Parte_2 coniugi avesse ad oggetto anche il locale distinto al N.C.E.U. del Comune di Ferentino al fg. 20 Persona_4 part 74 sub 1, posto che esso non è un'unità abitativa, ma ha invece una destinazione produttiva e commerciale, e tale unità immobiliare era stata già affittata ad altro soggetto (la con Controparte_2 contratto scritto ed a titolo oneroso. La convenuta ha altresì eccepito che la , in persona del suo CP_2 amministratore , nel proporre appello con richiesta di inibitoria avverso la sentenza n. 834/21, CP_3 ha esplicitamente ammesso che l'immobile è goduto ed utilizzato dalla e non dalla Controparte_2 [...]
Ha peraltro chiesto la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 Pt_1 Parte_1 primo e, in subordine, terzo comma c.p.c.; vinte le spese di lite.
Costituitasi a sua volta in giudizio, la nel confermare le allegazioni Controparte_2 dell'opponente di cui al ricorso introduttivo, ha dedotto di esercitare (ed aver sempre esercitato) Parte_1 la sua attività commerciale nel capannone situato in Via Casilina n. 2258 a Ferentino (FR), distinto al
N.C.E.U. come Foglio e 20 Particella 439 del Comune di Ferentino (FR), che conduce a titolo di locazione, concesso dai proprietari dell'immobile SI.ri ed insieme con la società CP_4 Controparte_1 CP_2
che, invece, detiene detto immobile in comodato;
che non ha mai detenuto ad alcun titolo il locale sito al
[...] piano terra del condominio di Via Casilina n. 2288 a Ferentino (FR) distinto al N.C.E.U. come Foglio 20,
Particella 74 e Subalterno 1 del Comune di Ferentino (FR) che, da oltre vent'anni dal 1998, viene utilizzato dalla famiglia come garage. Respinte le “tesi complottiste” proposte dalla resistente Persona_4 CP
e negato che le iniziative giudiziali intraprese dal sig. siano strumentali ad evitare di
[...] CP_3 ottemperare ai precetti giudiziali di rilascio, la società resistente ha preliminarmente chiesto, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione della di CP cui alle pagine 7 e 14 come specificate in memoria perché trattasi di espressioni che non hanno alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio e che invece attribuiscono al sig. e alla sua difesa CP_3 condotte false e gratuitamente diffamatorie.
Essa ha censurato le conclusioni della sentenza n. 834/21 laddove ha ritenuto che gli immobili in proprietà della sig.ra e che facevano parte della sua azienda come affittata alla CP CP_2 comprendesse oltre alla particella 439 anche i subalterni 1, 11 e 12 della particella 74 e nel ripercorrere le vicende giudiziali che afferiscono al rapporto accertato con la sentenza opposta, nega la fondatezza delle eccezioni della sig.ra Ha dunque concluso, aderendo nel merito alle domande della ricorrente, CP affinchè il Tribunale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza N. 834/2021 opposta, le accolga, con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza opposta con decreto del 30.05.2023, confermato poi con ordinanza del 12.09.2023; ammessi i mezzi istruttori e svolta istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza previa concessione alle parti di termini per il deposito di note conclusive di cui tutte si sono avvalse e in esito all'odierna discussione la causa viene decisa come segue.
§ 2. Sull'ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza n. 834/21 : il pregiudizio al diritto del terzo dalla sentenza resa inter alios.
L'odierna ricorrente ha dedotto che la sentenza n. 834/21 resa dal Tribunale di Parte_1
Frosinone in esito al giudizio civile n. 2645/17 (cfr. doc. all. n. 1 fasc. parte ricorrente, oggetto della presente impugnazione e che è stata appellata (giudizio di appello iscritto al n. 5817/21 r.g. - cfr. doc. all. n. 12 del fascicolo di , ha accertato e statuito in merito a una situazione di diritto tra la sig.ra Controparte_1 CP
e la che risulta incompatibile con il diritto che ella stessa vanta, insieme alla propria
[...] Controparte_2 famiglia composta dal marito e dal figlio sul locale adibito a magazzino/garage CP_3 Persona_7 sito al piano terra dello stabile di Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288, distinto con il sub 1 del Fg. 20 part. 74, di proprietà della sig.ra e del sig. , ciascuno per il 50%. Controparte_1 CP_4
In particolare, che all'esito del giudizio per la risoluzione del contratto di affitto di azienda concluso per scrittura privata autenticata da notaio del 20.10.1998 (rep. 151999) registrata il 03.11.1998, Per_3 conclusa tra e per inadempimento della conduttrice, il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Frosinone ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la società a rilasciare immediatamente alla sig.ra l'azienda e tutti i beni, compresi gli immobili e l'autorizzazione amministrativa al commercio, CP che la compongono e che, dal tenore della pronuncia, si intende ricomprendere anche il locale sub 1 in discussione (cfr. pagina 4 sentenza).
La ricorrente ha dedotto di essere a sua volta titolare di un diritto personale di godimento sul medesimo locale sub. 1, perché nell'anno 1998 i suoi suoceri e l'avevano Controparte_1 CP_4 concesso in comodato d'uso gratuito, con contratto concluso verbalmente in ragione degli stretti rapporti familiari, al figlio e alla UO, come pertinenza dell'appartamento sito al piano secondo del medesimo CP_3 stabile e identificato al sub 10, al fine di consentire al nucleo familiare di nuova formazione di adibirlo a “casa familiare”. E dunque, negato che la abbia mai detenuto tale locale per l'esercizio dell'azienda Controparte_2 affittata, la sig.ra ha dedotto che l'esecuzione del titolo giudiziale pronunciato inter alios cagiona Pt_1 pregiudizio alla propria posizione sostanziale e al proprio autonomo diritto di godimento perché essa importerebbe lo spossessamento in suo danno del bene;
che, in particolare, avendo anche il suocero CP_4
conseguito titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 722/18 in forza del quale ottenere il rilascio
[...] della sua quota del 50% dei beni concessi in locazione alla l'esecuzione di entrambi i titoli Controparte_2 importerebbe lo spossessamento per l'intero del locale garage per cui è giudizio. Sulla scorta della dedotta incompatibilità della propria posizione di diritto, che trova causa nel contratto di comodato d'uso, con quella di detenzione giudizialmente accertata e risolta in capo all'affittuaria la ha spiegato Controparte_2 Pt_1 opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.
Orbene, osservato che l'opposizione di terzo ordinaria proposta ex art. 404, primo comma, c.p.c., secondo il quale “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”, può essere esperita, come nel caso di specie, da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta e che facciano valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (Cass. Civ. Sez. I., ordinanza n. 5244 del 21/02/19); che l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. è, quindi, un mezzo di impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente ad eliminare -
o quantomeno rendere inopponibile - una statuizione resa inter alios, astrattamente idonea a pregiudicare un terzo stante l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. tra le sole parti del giudizio, i loro eredi ed aventi causa;
rilevato che l'odierna ricorrente ha affermato di essere titolare – in qualità di detentore in forza di contratto verbale di comodato - di diritti sui medesimi beni individuati nel titolo esecutivo giudiziale pronunciato tra
[...]
e e che le situazioni giuridiche vantate sono, in tesi, incompatibili col diritto al rilascio CP CP_2 riconosciuto alla dalla sentenza n. 834/21, per i motivi già esposti;
CP ella ha ammissibilmente esperito il rimedio dell'opposizione ex art. 404 c.p.c., neppure venendone in dubbio l'ammissibilità in conseguenza della pendenza dell'appello avverso tale pronuncia, posto che in generale il rimedio è esperibile tanto avverso la sentenza passata in cosa giudicata quanto contro la sentenza comunque esecutiva che non è passata in giudicato e che sia stata appellata (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 12 ottobre 2021,
n. 27715).
Va pertanto innanzitutto affermata l'ammissibilità del rimedio esperito. § 3. Il thema decidendum.
Si ritiene di dover precisare che l'oggetto dell'odierno giudizio è esclusivamente la domanda formulata dal terzo e quindi l'accertamento dell'esistenza di un diritto personale di godimento in capo a Parte_1 costei che abbia ad oggetto il locale garage/magazzino ubicato al piano terra dello stabile in Ferentino alla via
Casilina Nord n. 2288 (già via Casilina Nord n. 135, già via Casilina Nord km 70,400) distinto con il sub 1 del Fg. 20 part. 74.
Nessun altro accertamento diverso e/o ulteriore va compiuto nella presente sede oppositiva e ciò val bene specificare avuto riguardo alla molteplicità di eccezioni e domande riproposte e reiterate dalla difesa della nei propri scritti difensivi, ove volte a censurare o rimettere in discussione l'accertamento già Controparte_2 svolto e compiuto dal Tribunale con la sentenza opposta quanto ai rapporti tra la e la società e che CP non possono essere riaffrontati, e che oltre tutto sono ancora sub judice pendendo il giudizio di appello. Tutte le questioni che hanno riguardo dunque all'esistenza, validità ed efficacia del contratto di affitto d'azienda concluso tra la e la o al suo (in)adempimento, restano estranee al thema CP Controparte_2 decidendum.
§ 4. Sulle eccezioni di inammissibilità della domanda.
La difesa della convenuta ha preliminarmente formulato eccezione di inammissibilità Controparte_1 della domanda sotto un duplice profilo. A tale eccezione la ricorrente non ha specificamente replicato, mentre la difesa della ne ha sostenuto l'infondatezza. Controparte_2
§ 4.1. Sull'eccezione di inammissibilità per pendenza dello stesso giudizio di accertamento innanzi alla Corte
d'Appello di Roma.
Sotto il primo profilo, la difesa della sig.ra ha fatto leva sulla circostanza per la quale la CP sig.ra ha spiegato intervento volontario nel giudizio di appello n. 5697/18 avente ad oggetto Pt_1
l'impugnazione della sentenza n. 722/18 resa tra la e il sig. , svolgendo in tale Controparte_2 CP_4 sede analoga domanda di accertamento del proprio diritto sul bene distinto al N.C.E.U. del Comune di
Ferentino al fg. 20 mapp. 74 sub 1 fondato sul contratto di comodato intervenuto nel 1998 tra l'istante e i propri suoceri, incompatibile con quello del sig. come riconosciuto e statuito in sentenza (cfr. doc. all. CP_4
n.20 pag. 8 al fascicolo di parte). In particolare l'interveniente ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che l'immobile sito in Ferentino e catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1 (di cui alla sentenza impugnata), non è detenuto dalla società in qualità di locataria in forza del Controparte_2 contratto di locazione stipulato con il 28.2.1998 e registrato il 12.3.1998 o in forza di altro CP_4 titolo, ma è invece detenuto da oltre venti anni dalla sig.ra e la sua famiglia con di diritto personale di Pt_1 godimento di uso esclusivo come pertinenza dell'appartamento utilizzato (e concesso) come “casa familiare”
(catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 10) in forza di contratto di comodato (stipulato in forma verbale) ai sensi dell'art. 1803 e seguenti c.c. tutt'ora in vigore e concesso dall'appellato sig. CP_4
(in qualità di comproprietario dell'immobile) il quale non è quindi legittimato chiedere ed ottenerne il
[...] rilascio.”
In ragione della precedente proposizione di tale domanda, veicolata in appello mediante l'atto di intervento ex art. 344 c.p.c., la resistente deduce che essa sarebbe inammissibile come azionata in via autonoma nel presente giudizio oppositivo.
La difesa della ha sul punto richiamato l'orientamento di legittimità per il quale non v'è CP_2 alternatività preclusiva tra l'intervento in appello del terzo che sia legittimato parimenti a esperire opposizione di terzo e l'autonomo giudizio oppositivo, perché in ipotesi di contemporanea pendenza dei due giudizi rimediali si configurerebbe una pregiudizialità meramente processuale e non sostanziale, per cui ciascuna impugnazione può proseguire per proprio conto e la coordinazione tra le stesse si prospetta soltanto in riferimento ai rispettivi provvedimenti conclusivi, nel senso che la riforma della sentenza in appello produrrà la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, così come l'annullamento della sentenza opposta fa venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello (Cass. civ. n. 15353/2010).
L'eccezione della resistente è infondata perché in primo luogo l'intervento è stato spiegato CP in un giudizio che non verte tra i medesimi soggetti e dunque, anche se riferita al medesimo bene e alla medesima causa petendi, il petitum è diverso, perché volto a costituire un accertamento che varrà e avrà efficacia nei confronti delle parti di quel giudizio, cui all'evidenza la sig.ra è estranea. CP
In secondo luogo, coglie nel senso il rilievo della resistente perché, ove pure l'atto di CP_2 intervento fosse stato svolto nel giudizio di appello riguardante la sentenza n. 834/21, la pendenza del giudizio di appello e lo stesso intervento che venga spiegato da chi avrebbe la legittimazione a svolgere opposizione di terzo non è preclusiva della facoltà di instaurare un autonomo giudizio oppositivo, sussistendo un effetto preclusivo esclusivamente al passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
Infatti, «può essere proposta opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso sentenza di primo grado esecutiva anche pendente il giudizio di impugnazione ordinaria, ma il passaggio in giudicato della sentenza d'appello afferente la medesima decisione di prime cure comporta la sopravvenuta carenza d'interesse alla promossa causa ex art. 404 c.p.c. poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal Giudice d'appello» (così
Cass. civ., sez. II, ord., 12 ottobre 2021, n. 27715).
Pertanto, posto che la scelta tra l'intervento in appello e l'autonomo giudizio di opposizione di terzo costituisce una facoltà per il terzo leso (coincidendo i presupposti giuridici per la legittimazione all'azione in entrambi i casi: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 del Cpc, ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse, ex multiis, Cass. civ., sez. III, 14/03/2024, n.6834), la possibilità di spiegare contestualmente entrambi i rimedi esclude ogni questione di inammissibilità della domanda o di eventuale litispendenza, ciò che comunque in specie neppure si può configurare trattandosi di domande spiegate in giudizi che riguardano diverse sentenze e diversi “creditori”.
§ 3.2. Sull'eccezione di inammissibilità per consumazione della facoltà assertiva.
Sotto il secondo profilo, la convenuta ha eccepito che, poiché il comodato intercorso tra la ed i Pt_1 coniugi e è stato oggetto del giudizio Tribunale di Frosinone R.G. 3134/15 CP_4 Controparte_1 definito con sentenza n. 893/2022 (all. 6 fascicolo e nell'ambito del quale la sig.ra si è CP Pt_1 costituita (cfr. doc. all. n. 21 al fascicolo di parte) sostanzialmente aderendo alla difesa del marito CP_3
(cfr. doc. all. n. 22 a fascicolo di parte), senza mai dedurre che il bene distinto al fg. 20 part 74 sub 1
[...] fosse parte del comodato, si deve ritenere che la difesa copra il dedotto e il deducibile perché la ricorrente avrebbe dovuto in quella sede formulare domanda con riferimento a tutto l'oggetto del presunto contratto di comodato, incluso il locale sub 1.
Sul punto la difesa della ha replicato che in realtà all'atto della propria costituzione Controparte_2 in giudizio (all.to 27 del fascicolo della ), la SI.ra (a pag. 2) al punto “1)” ha CP_2 Parte_1 espressamente allegato ed eccepito che “i ricorrenti sono i genitori d e nel 1998 hanno stipulato CP_3 con lui e sua moglie un contratto di comodato d'uso gratuito dell'appartamento oggetto di Parte_1 questo giudizio, comprese tutte le pertinenze relative all'immobile (scale, garage, giardino, piazzale, ingresso, ecc.).”, aspetto che in detto giudizio non è mai stato contestato dai coniugi e che anche in Parte_2 sede di escussione testimoniale di cui al verbale di udienza del 07-05-2019 (all.to 27) è emerso che l'accordo di comodato riguardava anche il garage;
che in ogni caso, l'interesse dei SI.ri e in CP_3 Parte_1 quel giudizio era solo di ottenere il rigetto dell'avversaria domanda giudiziale che riguardava la restituzione del solo appartamento sub. 10.
L'eccezione della resistente è priva di pregio e va disattesa perché il giudizio in esito al quale CP la sentenza n. 893/22 è stata emessa aveva riguardo solo all'appartamento distinto al sub 10 di cui coniugi e avevano richiesto la restituzione al figlio e alla UO;
tale essendo l'oggetto CP_4 Controparte_1 della domanda, questi ultimi non avevano ragione di estendere il tema d'indagine e la domanda anche al locale garage e la difesa dei ha avuto dunque ad oggetto solo l'appartamento. Non può Persona_4 ragionevolmente inferirsi dalla circostanza di aver ristretto e concentrato la difesa e il tema d'indagine al perimetro delineato dalla domanda degli attori elemento presuntivo contrario all'estensione del contratto di comodato anche al garage sub 1, e comunque non può che rilevarsi che, nel corpo del loro atto difensivo, i resistenti hanno effettivamente menzionato che insieme all'appartamento erano state loro concesse in comodato anche tutte le pertinenze, incluso il garage, sebbene non specificamente individuato nei propri dati catastali (cfr. atto di intervento all. 21 parte resistente, pag. 2 sub n. 1), che però non costituiva oggetto della pretesa dei coniugi Pertanto, deve ritenersi che la difesa, sebbene non incentrata anche sul Parte_2 garage, sia stata comunque spiegata anche con riferimento a tale bene, seppur non oggetto di domanda.
§ 4. Sull'istanza di cancellazione delle espressioni ingiuriose e offensive di cui all'art. 89 c.p.c.
Ancora in via preliminare si osserva che la parte resistente ha formulato istanza di Controparte_2 cancellazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni ritenute sconvenienti od offensive:
- “Come se quanto sopra non bastasse, ad ulteriore riprova dell'avversa condotta processuale, e della sistematicità con la quale vengono spregiudicatamente promosse impugnazioni straordinarie quali quella ex art
404 c.p.c., merita pure darsi conto del fatto che la ha impugnato ex art 404 c.p.c. anche la CP_2 sentenza n. 722/18 (cfr. doc. all. n.19).” (pag. 7 della memoria di costituzione della SI.ra ; Controparte_1
- “[…] se poi però si considera anche l'intero contesto come sopra delineato e documentalmente dimostrato, ed al tutto si aggiunge la tempistica di proposizione dell'iniziativa ex art 404 c.p.c. e le modalità di opposizione esecutiva al rilascio, diventa di incontestabile evidenza che la proposta opposizione configuri illegittima, malevola e gravemente scorretta iniziativa, concertata, programmata ed attuata per il tramite di soggetti solo formalmente terzi e tra loro distinti, con le modalità e le finalità dilatorie e fatigatorie più volte denunciate nel presente atto.” (pag. 14 della memoria di costituzione della SI.ra ;” Controparte_1 denunciando che si tratti di espressioni che ben avrebbero potuto essere contenute o sostituite con termini più consoni e che non hanno alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio, falsamente attributive di condotte false e diffamatorie.
Non si ritiene di accogliere la domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti, formulata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. poiché le espressioni utilizzate, sebbene enfatiche e riassuntive di fatto di una qualificazione che soggettivamente viene impressa al considerevole contenzioso che incontestatamente pende e si moltiplica tra tutti i soggetti coinvolti nelle vicende che occupano, direttamente o indirettamente, non appaiono completamente estranee all'oggetto della causa, che di fatto si innesta e si aggiunge a una molteplicità di azioni giudiziali variamente azionate e contrastate da tutte le parti coinvolte e che possono leggersi nell'ottica di una astratta funzionalità rispetto alla difesa svolta dalla parte convenuta opposta (a prescindere dalla fondatezza della tesi difensiva da questa proposta) e contenuta nei limiti della formale continenza.
Non si ravvisano in altri termini gli estremi di una vera e propria offensività nelle considerazioni svolte, che tali restano e che vanno lette, si ripete, in funzione della linea difensiva patrocinata.
§ 5. Sul merito della domanda.
Nel merito la domanda dell'opponente è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono. § 5.1. Sull'esistenza del contratto verbale di comodato d'uso gratuito del locale garage Fg. 20 part. 74 sub. 1.
Le parti controvertono innanzitutto sull'esistenza o meno di un contratto di comodato d'uso concluso verbalmente tra i proprietari e , quali comodanti da una parte, e il figlio e CP_4 Controparte_1 CP_3 la UO quali comodatari dall'altra, che avesse ad oggetto, oltre all'appartamento sito al Parte_1 secondo piano dello stabile di Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288, anche il locale/garage sito al piano terra e distinto col sub 1 del Fg. 20 part. 74.
Occorre indagare dunque l'esistenza di un valido contratto di comodato, rispetto al quale in via preliminare si può notare come, secondo la definizione di cui all'art. 1803 c.c., non prescrive alcuna forma specifica per la sua stipula, così legittimando anche la conclusione di un negozio d'uso gratuito in forma orale.
Escluse specifiche ipotesi in cui l'ordinamento richiede che un contratto sia redatto in forma scritta (art. 1325
c.c.), vige il principio di libertà delle forme e dell'autonomia contrattuale in virtù del quale le parti di un accordo possono decidere in totale autonomia sia il contenuto della loro pattuizione che la forma da dare a tale contenuto (cfr. Trib. Roma, Sentenza n. 16340/2024 del 24-10-2024) e la prova del comodato può essere data anche per testi ovvero per presunzioni (cfr. Cassazione n° 11620/90).
La tesi sostenuta dalla ricorrente riguarda una fattispecie piuttosto frequente nella prassi che ha riguardo a un contratto di comodato senza espressi limiti di durata, in favore di un nucleo familiare al fine di consentire a questo di creare e stabilire complessivamente un habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti, sicché è la funzionalizzazione a tale uso a determinare il tempo del rapporto.
Il comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. va distinto dal comodato c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c.. Il primo è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (ex art. 1809 c.c., comma 2) e tale può essere considerato il comodato avente ad oggetto un immobile concesso per soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. In questa prospettiva, in generale, la destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento esteso a tutti i componenti della comunità familiare, comporta che il soggetto che assume la qualità di comodatario riceva il bene non tanto a titolo personale, ma quale
“esponente” di detta comunità e dunque viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende. (cfr. in tal senso Cass. S.U. n.12603/2004).
Dunque, per effetto della concorde volontà delle parti viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che fino a quando tale funzione non è completamente esaurita il rapporto negoziale non può cessare. In ciò, dunque, la giurisprudenza rinviene un termine implicito di durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende (cfr. Cass. civ., sez. III, 09/01/2025, n.573). In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare (Cass. civ., sez. III, 29/09/2023, n.27634).
Nel caso specifico la domanda non ha riguardo all'appartamento di cui al sub 10, oggetto di separato precedente accertamento giudiziale di cui alla sentenza n. 893/22, ma al locale garage. Val bene osservare, in relazione alla eccezione spiegata dalla resistente per cui non sarebbe ipotizzabile un comodato Controparte_1 per esigenze familiari rispetto ad un bene con destinazione commerciale anziché abitativa, che all'evidenza nella tesi di parte ricorrente il locale è stato concesso in comodato per assolvere a finalità funzionali alle esigenze abitative familiari come pertinenza dell'appartamento. Non è precluso che un locale di categoria C1 come quello che occupa (cfr. visure catastali in atti) sia concesso in godimento come magazzino o deposito e non è certamente infrequente che locali siti ai piani terranei degli stabili familiari vengano utilizzati per esigenze familiari piuttosto che per attività commerciali e al pubblico. E peraltro, la circostanza che la sig.ra CP quale titolare di ditta individuale abbia eventualmente ivi svolto la propria attività commerciale prima del
1998 e abbia poi ceduto il godimento del locale a terzi senza mutarne la destinazione d'uso o il classamento non risulta confliggente con la ricostruzione fattuale della ricorrente, come confermata dai testi escussi. Val bene poi considerare che la stessa resistente ha sempre fatto riferimento al locale come al “posto auto” in sede di interrogatorio formale, mai correggendo o precisando che si trattava piuttosto di un locale a destinazione ed uso esclusivamente commerciale. E le stesse rappresentazioni fotografiche che costituiscono il corpo del ricorso introduttivo e che non sono state specificamente disconosciute o contestate restituiscono un utilizzo del locale non commerciale, bensì domestico.
In esito all'istruttoria orale svolta e alla luce del complessivo bagaglio probatorio acquisito in giudizio, tenuto conto dei rapporti di parentela/affinità tra i comodanti e i comodatari e la destinazione al soddisfacimento delle esigenze abitative familiari in funzione pertinenziale all'appartamento, si può ritenere provata nel merito la domanda della sig.ra che va, di conseguenza, accolta. Parte_1
In particolare, è dimostrato che i coniugi e abbiano concesso in Controparte_1 CP_4 comodato d'uso gratuito nell'anno 1998 il locale garage sito ubicato al piano terra del fabbricato in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 e censito in NCEU al Fg. 20 part. 74 sub 1.
Nonostante che la sig.ra in sede di interrogatorio formale all'udienza del Controparte_1
23/01/2024, abbia negato di aver concesso in comodato alla UO il locale posto auto, che ella ha assunto avere già affittato con regolare contratto, precisando che “... Quando mio figlio è andato ad abitare nell'appartamento dove abita anche adesso il posto auto non era affittato, l'ho affittato dopo”, e di averlo concesso in affitto alla che lo utilizza, essendo esso ricompreso nel contratto d'affitto d'azienda CP_2 stipulato davanti al notaio mentre “… mio figlio e mia UO non lo utilizzano”, i tesi escussi alle Per_3 successive udienze del 16/04/2024 e del 09/07/2024 hanno tutti reso dichiarazioni concordanti di senso contrario.
Il teste sig. , padre dell'opponente, ha confermato che i sig.ri ed Tes_1 CP_4 CP hanno concesso in comodato a suo figlio e sua moglie fin dal 1998 il locale
[...] CP_3 Parte_1 catastalmente individuato al Foglio 20, Particella 74, sub 1, allo scopo di utilizzare il locale, quale pertinenza dell'appartamento, come posto auto e/o ripostiglio e/o magazzino. Egli ha in particolare riferito di essere a diretta conoscenza della circostanza perché “…Lo so perchè noi ci riunivamo spesso in famiglia e ne parlavamo spesso di questa questione. I miei consuocer mi avevano detto loro CP_4 Controparte_1 personalmente che era loro intenzione, per consentire al figlio di farsi una famiglia, di concedergli in uso questo appartamento e il locale sottostante per adibirlo a cantina, posto auto o magazzino. Ciò è avvenuto all'incirca nell'anno 1998”. A domanda del procuratore della sig.ra ha poi precisato che “Quando i CP miei consuoceri mi dissero quanto sopra riferito già avevano dato l'appartamento e il locale al figlio e a mia figlia. Mi dissero in particolare che l'immobile veniva concesso al figlio e a mia figlia perchè loro lo utilizzassero a casa familiare e in più concedevano il locale sottostante per utilizzarlo come garage e magazzino, sempre per la famiglia. Preciso che il sig aveva già detto ancor prima che i ragazzi CP_4 entrassero nell'abitazione che era sua intenzione darlo loro in comodato ad uso abitativo per la famiglia”. Egli ha infine confermato che i coniugi e (e con loro anche il figlio , Parte_1 CP_3 Persona_7 stanno di fatto utilizzando in via esclusiva tale locale e che “L'utilizzo di questo locale al piano terra è solo a livello familiare, non viene utilizzato da altri e per altre finalità. Viene utilizzato come deposito, ci mettono mobili di casa, ci sono scaffalature che utilizzano per ricoverare cose e quindi lo usano come ripostiglio;
c'è anche il biliardino di mio TE e ha confermato anche che l'opponente fa uso dell'antistante piazzale per entrare con la macchina nel garage, cioè nello stesso locale, e del giardino. Egli ha escluso di fatto anche l'utilizzo del piazzale antistante al locale dalla dichiarando che “Il piazzale antistante non mi Controparte_2 risulta che venga utilizzato per fini diversi da quelli familiari. Non mi risulta che venga utilizzato dall CP_2
Non si deve passare per questo piazzale per arrivare all'officina della . Per arrivare
[...] CP_2 all'officina che si trova dietro il fabbricato c'è un cancello a parte. Mi vengono mostrate delle foto depositate quali all.ti A, B, C, E di parte convenuta e posso dire che le due aree di pertinenza dell'abitazione, e quindi il piazzale antistante al fabbricato abitativo hanno cancelli separati e le stesse aree sono separate da una ringhiera, quindi non è possibile accedere all'area di pertinenza dell'officina della passando sull'area CP_2 antistante il fabbricato ad uso abitativo dove vivono mia figlia e mio genero”.
Orbene, le rappresentazioni fotografiche esibite al teste mostrano lo stato dei luoghi attuale ed evidenziano una sostanziale e materiale separazione tra l'area sulla quale sorge il fabbricato ad uso abitativo sulla particella 74 del Fg. 20 e l'area su cui insiste il capannone industriale sulla particella 439 del Fg.20 ove è pacificamente ubicata l'area commerciale della che la utilizza insieme alla Controparte_2 CP_2 ciascuna per i rispettivi titoli. Sulla seconda delle aree (part. 439) insiste l'insegna dell'azienda e l'accesso diretto dalla strada, via casilina nord, al capannone (foto “A”) e le immagini (all. 5 al fascicolo di CP_2
) evidenziano l'apposizione di una cancellata/recinzione in ferro che separa le due aree (foto “C”) mentre
[...]
l'accesso al fabbricato di civile abitazione che insiste sulla part. 74, e che dà accesso anche ai locali al piano terra, sub 1 e odierni sub 11 e 12 (ex sub 2), avviene anch'esso parimenti dalla pubblica via, in prossimità del cartello stradale che segnala la località “Ferentino” (v. foto n. 6 del ricorso introduttivo).
Lo stato dei luoghi, dunque, per come restituito dalle immagini richiamate, rende verosimile l'assenza di promiscuità dell'utilizzo del locale al piano terra sub. 1, posto sul lato sinistro del fabbricato per chi lo guarda con le spalle alla via casilina.
Le dichiarazioni del teste sono state confermate anche dalla teste sig.ra , Tes_2 Testimone_3 madre di e coniuge del primo. Ella ha riferito di frequentare dal 1998 i luoghi di causa “…dopo Parte_1 che si è sposata mia figlia e dopo che loro già abitavano nell'appartamento e con i miei consuoceri e CP
CP_
parlavamo spesso di queste cose. Dicevano che avevano fatto a sorteggio tra i figli. Il fabbricato è costituito da due appartamenti e prima ch entrassero nella disponibilità dell'appartamento, i CP_3 Pt_1 genitori avevano fatto a sorteggio per decidere quale dei due figli dovesse andare ad abitare nella parte a destra del fabbricato e quale dovesse andare ad abitare a sinistra”. Ella ha confermato le dichiarazioni del teste Pt_1 laddove ha riferito che il locale di cui alla Particella 74 sub 1 viene utilizzato dalla figlia e dal sig.
[...] come posto auto e/o ripostiglio e/o magazzino, che “Ci sono tutti i giochi di mio nipote, ci sono le CP_3 macchine, c'è un ripostiglio e anche io stessa ci ricovero della legna;
inoltre per alcuni anni è stato utilizzato anche per farci qualche festa.”. Ha infine confermato tanto l'uso del piazzale antistante al locale, che costituisce la via d'accesso al fabbricato, laddove il vano d'accesso all'edificio e le scale che conducono agli appartamenti ai piani superiori si trova al centro del fabbricato, tra le due vetrine di sinistra (sub 1) e le due vetrine di destra (sub 11 e 12) sempre guardando il fabbricato con le spalle alla via casilina (v. foto “C” e foto
“E”): “ Si è vero, il piazzale antistante costituisce l'entrata al fabbricato, c'è un unico cancello per entrarci e quindi bisogna per forza passare di là per andare all'appartamento e al locale. Per andare verso il capannone dell si deve uscire sulla strada e andare verso un altro accesso. Tra le due arre di pertinenza Controparte_2 rispettivamente del fabbricato abitativo e del capannone della esiste una cancellata che preclude CP_4
l'accesso dall'area del fabbricato all'area del capannone. Prima che venisse messa questa cancellata noi pure passavamo con la macchina per eventualmente andare da una parte all'altra; la cancellata si apre, ma nessuno ci può passare. Io non ho mai visto auto dell'officina o della concessionaria sull'area antistante il CP_2 fabbricato abitativo”.
In senso confermativo si sono svolte anche le dichiarazioni rese dalla sig.ra sorella di Testimone_4
che ha riferito di essere a conoscenza della concessione in godimento da parte dei coniugi Parte_1 e del locale sub 1 alla sorella e al cognato “… perchè dal 1998 quando mia sorella CP_4 Controparte_1 si è sposata questo garage insieme all'appartamento sono stati dati a mia sorella e al marito per crearvi una famiglia.
Si tratta di discorsi che sono sempre stati fatti in famiglia durante le varie riunioni e prima pure del matrimonio quindi ne sono a conoscenza. Ricordo di aver sentito propri e affermare nei vari CP_4 Controparte_1 incontri familiari che avrebbero concesso in uso l'appartamento e il garage a mia sorella e al loro figlio. La circostanza poi mi è stata riconfermata diverse volte da mia sorella”. E sebbene non abbia saputo offrire una data esatta in cui ella ha sentito tali discorsi, la teste ha comunque chiarito che ella era maggiorenne (quindi si tratta di discorsi da lei uditi almeno nell'anno 1999), il che non si discosta grandemente la collocazione temporale offerta dagli altri testi che rapportano temporalmente le dichiarazioni d'intenti dei coniugi ed CP_4
a data antecedente il matrimonio del figlio avvenuto a giugno 1998 e quindi non vale a Controparte_1 destituire in sé di attendibilità la teste. Ella ha confermato l'utilizzo personale e familiare del locale da parte del nucleo familiare della sorella e ha dichiarato che “da quando si sono sposati i coniugi utilizzano il garage che è anche ripostiglio. Io stessa quando vado a trovarli parcheggio lì la mia auto, ci abbiamo fatti diverse feste di compleanno di mio nipote, adesso ci sono anche delle scaffalature”, confermandone l'utilizzo esclusivo. Ella ha parimenti confermato la conformazione dello stato dei luoghi come da immagini esibitele: “Si è vero. Vedo le foto che mi si mostrano all. foto C e posso dire che non esiste un accesso diretto dal locale garage e dallo spezio antistante al garage che consenta di accedere all'ingresso del locale dell;
c'è un cancelletto CP_2 che sbarra l'accesso. Per poter andare all bisogna uscire dal cancello antistante il garage (foto B), CP_2 fare una stradina vicino alla siepe sulla Casilina, fare il giro per entrare in un altro cancello che conduce alla
(Foto C) ”. CP_2
Nello stesso senso infine il teste imprenditore e socio unico della Persona_7 Controparte_2 figlio dell'opponente e nipote della sig.ra che ha riferito: “ Io sono nato nel 2000, nulla so del Controparte_1
1998 ma posso riferire che abito nell'appartamento e usiamo il garage da che ne ho memoria e utilizziamo il piazzale antistante, anche se non del tutto perché c'è un cancelletto che mio nonno ha apposto anni fa che ha precluso l'accesso diretto al locale dell e per raggiungere il quale devo uscire dal piazzale, passare CP_2 su strada e entrare nell'altro cancello nel piazzale antistante l ”. CP_2
Su quest'ultimo teste all'udienza del 09/07/2024 è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla difesa della sig.ra richiamata la pronuncia di Cass. Sent. n. 1595 del 28 gennaio 2016 CP che ha statuito che è infondata la questione sull'incapacità a testimoniare di socio srl, spa e sapa, nonostante il legame dei soci con la società. Dal momento che l'eccezione è stata ribadita anche nelle note conclusive, se ne conferma anche nella presente sede decisionale l'infondatezza, in quanto, in primo luogo, nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società (Cass.
23/07/2018, n. 19498; Cass. civ., sez. III, 23/10/2024, n.27461) e non è questo il caso, dal momento che il legale rappresentante della è il sig. ; in secondo luogo perché, come da Controparte_2 CP_3 consolidato orientamento di legittimità, la qualità di socio in società a responsabilità limitata non identifica in capo allo stesso un interesse alla causa che potrebbe legittimarne la partecipazione alla presente controversia, la quale riguarda esclusivamente la società, ma rappresenta una circostanza da considerare per valutarne l'attendibilità (in tal senso Cass. civ. Sez. II sent., 16/04/2013, n. 9188 ; Cass. civ. Sez. I, 10/05/2010, n.
11314 : “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cod. proc. civ. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi”). Co La qualità di socio unico della convenuta allora è inidonea a integrare alcuna preclusione relativa all'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. In tal senso si rileva come il teste non abbia alcun interesse giuridico attuale o diretto che ne legittimerebbe la partecipazione alla presente controversia. Al più, ove sia ravvisabile in capo a tale teste un mero interesse di fatto, si impone una valutazione rigorosa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso nella sua deposizione, ma anche in tale ottica si evidenzia come non emergano elementi che facciano ritenere la non attendibilità del teste, le cui dichiarazioni sono peraltro confermate in toto dagli altri testi escussi.
Al riguardo, considerato poi che “in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n.
248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”
(Cass. n. 6001/2023), non emergono in specie elementi che possano ragionevolmente ingenerare dubbi circa l'attendibilità degli altri testi escussi, rispetto alle dichiarazioni dei quali non si riscontrano incoerenze e posto che in controversie del genere di quella che occupa, in cui vengono in esame rapporti che conseguono, discendono o trovano causa diretta nei rapporti familiari, è inevitabile che le informazioni sulla genesi,
l'evoluzione e lo svolgimento dei rapporti siano in possesso di soggetti legati alle parti da vincoli di parentela o affiliazione, giocoforza condividendone la vita e la quotidianità, le esperienze e gli affetti.
Il quadro istruttorio emerso, come sopra rassegnato, persuade della effettiva conclusione dell'accordo verbale tra la sig.ra e la sig.ra per la concessione in godimento a titolo di comodato del locale CP Pt_1 garage di cui al sub. 1, quale pertinenza dell'appartamento sub 10 concesso parimenti in comodato, e condividendone lo scopo familiare sotteso. D'altra parte, per comune prospettazione fattuale, all'epoca in cui viene collocato temporalmente l'accordo (1998) i rapporti tra suoceri e UO erano ancora buoni e chiaramente improntati alla normale solidarietà familiare, per cui non v'è ragione di dubitare della effettiva concessione, come confermata da tutti i testi, i quali hanno tutti dichiarato che essa è da datare all'epoca in cui i coniugi hanno ricevuto l'appartamento sub 10 in godimento per fissarvi la loro dimora Persona_2 coniugale.
Allora, osservato che il matrimonio tra e è stato pacificamente contratto il Parte_1 CP_3
07.06.1998 (cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, all.to 5 di parte opponente) e che, una volta coniugati, i sigg.ri e si sono recati a vivere nello stabile di proprietà dei sigg.ri Pt_1 CP_3 CP_4
e nell'appartamento sub 10 (cfr. in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_1 Tes_2
e tanto nel presente giudizio quanto nel procedimento n. 3134/15, verbale d'udienza del Testimone_3
07/05/2019, all.to 27 di ); avuto riguardo alla dichiarazione resa dalla stessa sig.ra CP_2 CP che ha dichiarato che “Quando mio figlio è andato ad abitare nell'appartamento dove abita anche adesso il posto auto non era affittato, l'ho affittato dopo” (cfr. verbale d'udienza del 23/01/2024); deve concludersi nel senso che, ove pure il contratto di affitto di azienda per scrittura privata autenticata del 20.10.1998 concluso tra e abbia riguardo e comprenda anche il locale sub. 1, esso è stato Controparte_1 Controparte_2 concluso dopo la conclusione del comodato d'uso verbale con i coniugi e CP_3 Parte_1
E' peraltro appena il caso di osservare che non rileva certamente ai fini della esatta collocazione temporale della conclusione dell'accordo (che è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del bene), la mera dichiarazione d'intenti che i testi e collocano in data addirittura Tes_2 Testimone_3 antecedente alle nozze della figlia, rilevando piuttosto le concordi dichiarazioni per le quali all'atto della consegna della disponibilità dell'appartamento, avvenuta dopo il matrimonio nel giugno 1998, è stata consegnata contestualmente anche la disponibilità del garage (cfr. dichiarazioni rese da nel Tes_2 procedimento civile n. 3134/15 all'udienza del 07/05/19).
Va quindi dichiarato e accertato che tra le sigg.re e è stato concluso, Parte_1 Controparte_1 nell'estate del 1998, e dunque prima del 20.10.1998, un contratto verbale di comodato d'uso gratuito del locale posto al piano terra dello stabile sito in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 distinto al NCEU Fg.
20 part. 74 sub 1. Di fatto, peraltro, il rapporto deve intendersi ancora in essere, per quanto appresso.
§ 5.2. Sulla prova della detenzione effettiva ed esclusiva del locale da parte della sig.ra e della Parte_1 sua famiglia.
L'odierna opponente chiede di accertare che ella e la sua famiglia, costituita dal marito e CP_3 dal figlio hanno in uso in via esclusiva il locale per cui è causa, quale pertinenza Persona_7 dell'appartamento utilizzato come casa familiare, e che la non detiene né ha mai detenuto tale Controparte_2 unità immobiliare.
E' appena il caso di evidenziare che la oltre ad aver aderito alla domanda e alla Controparte_2 ricostruzione fattuale dell'opponente, ha da sempre, in ogni scritto difensivo prodotto nei vari giudizi di merito e oppositivi all'esecuzione, ribadito di non aver mai detenuto il locale sub 1 (il solo sul quale la presente disamina si incentra). Diversamente, la sig.ra ha sostenuto che nel contratto di affitto di azienda del Controparte_1
20.10.1998 era ricompresa ogni unità immobiliare nella quota di sua proprietà e nella quale ella esercitava la propria attività d'impresa individuale, incluso il locale sub. 1.
Orbene, non riguarda questo contenzioso entrare nel merito dell'esistenza, validità, efficacia, esecuzione o nell'(in)adempimento del contratto di affitto d'azienda del 20.10.1988, perché oggetto dell'accertamento giudiziale ancora sub judice di cui alla sentenza n. 834/21 opposta, ma tema estraneo rispetto alla domanda del terzo opponente.
Deve piuttosto ritenersi raggiunta la prova dell'attuale detenzione del locale medesimo da parte della sig.ra e della sua famiglia, inferibile tanto dalle risultanze dell'istruttoria orale, quanto dalla circostanza Pt_1 per la quale all'udienza del 12/09/2023 la sig.ra è comparsa personalmente in udienza recando seco le Pt_1 chiavi del locale e il telecomando dell'apertura automatizzata e che non è stata specificamente contestata la corrispondenza di tali mezzi di accesso al locale a quelli reali, quanto infine dalla circostanza per la quale è rimasto indimostrato nel presente giudizio che la eserciti di fatto la detenzione sull'unità Controparte_2 immobiliare per cui si discute.
Per quanto risulta dal bagaglio probatorio acquisito, il contratto di affitto d'azienda concluso da
[...]
, intervenuta anche quale unica titolare della all'epoca della stipulazione, e la CP Controparte_2
Co stessa cui sono intervenuti anche i soci della sigg.ri e con Controparte_2 CP_4 CP_3 Tes_2 scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio il 20.10.1998, con il quale la prima ha concesso Per_3
Co in affitto alla l'esercizio di vendita al minuto, autorizzato con atto amministrativo n. 386 del 23/01/1981 nei locali siti in Ferentino alla via Casilina Nord Km 70,400 ha avuto riguardo, a ben vedere, anche al locale sub 1, ove si osservi che:
a) dalle mappe catastali alla data del 14.06.1984 il capannone industriale di cui al fg. 20 part. 439 corre alla via Casilina Nord km. 72,200, oggetto del diverso contratto di locazione del 28.02.1998 riguardante la quota di proprietà su tali beni e sullo stesso sub 1, di;
CP_4
b) nella comunicazione di autorizzazione alla voltura dell'autorizzazione amministrativa n. 386 del
23/01/1981 la sig.ra individua la collocazione dell'attività di vendita al minuto alla via Casilina CP
Nord 135, che corrisponde al fabbricato di civile abitazione in cui insistono gli appartamenti e i locali commerciali al piano terra;
c) nella richiesta di voltura e ampliamento della superficie commerciale per l'esercizio dell'attività del
22/12/1988 vergata dalla sig.ra viene richiesto un ampliamento dell'autorizzazione da una CP originaria superficie di 50 mq a una complessiva superficie di 250 mq, autorizzata poi con atto amministrativo del 05/03/1999 (all.to 3 fascicolo ); CP_2
d) dall'esame delle visure catastali dei locali al piano terra del Fg. 20 part. 74 (all.to 4 fascicolo ) CP_2 risulta che la complessiva superficie dei locali sub 1 e sub 2 (oggi sub 11 e 12) è di circa mq. 260; il che induce a ritenere che la richiesta di ampliamento fosse originariamente riferibile a tali superfici immobiliari, anche perché, come evidenziato dalla stessa difesa della , la superficie della part. 439 CP_2
è ben superiore e di circa 600 mq.
E infatti in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13/10/2020 nel giudizio civile n. 2645/17, in esito al quale la sentenza n. 834/21 opposta è stata resa, ella ha dichiarato che tutti i locali al piano terra,
“le quattro vetrine” erano utilizzati da lei quando svolgeva la propria Parte_3
e di aver ceduto tutto quello che utilizzava per la sua azienda quando ha concluso il contratto nel 1998.
[...]
Ha poi precisato che “detti locali piano piano li hanno svuotati”.
Il che risulta allora pienamente compatibile con la prospettazione fattuale dell'opponente e con le dichiarazioni testimoniali complessivamente rese e consente di concludere che, una volta acquisita l'azienda da parte della sig.ra che poi, ha subito dopo in data 30/12/1998 cessato la propria attività come CP imprenditore individuale, i locali sono stati via via liberati dei beni aziendali. Né risulta che la che CP pur è rimasta in carica nel consiglio di amministrazione della fino all'aprile 2012 (cfr. visura Controparte_2 camerale storica in atti), abbia mai opposto alcunchè alla descritta operazione di “svuotamento” dei locali.
Il che varrebbe a spiegare anche perché nessun bene della sia stato rinvenuto
CP_2 dall'Ufficiale Giudiziario all'atto del suo accesso in data 27/09/2022, laddove la società resistente ha dimostrato che la Fiat Panda tg FJ647PP è di proprietà della (cfr. visura PRA, all.to 13); né vi è
CP_2 prova che la Fiat Panda tg. FF117PC rinvenuta all'accesso del 28/10/22 sia di proprietà della società convenuta. Né varrebbe argomentare che comunque la è riconducibile al sig. che ne è
CP_2 CP_3 amministratore unico, onde dimostrare l'utilizzo del locale in interesse da parte della , per
CP_2
l'alterità giuridica dei soggetti in discussione.
Piuttosto, i testi escussi hanno tutti escluso di aver mai visto mezzi riconducibili alla nel CP_2 piazzale antistante il fabbricato o nel locale sub 1 per cui si discute e piuttosto che il locale dal 1998 è stato e continua ad essere utilizzato dalla sola opponente e dal suo nucleo familiare come deposito/magazzino di beni personali, per occasioni conviviali all'occorrenza, per ricoverare l'autovettura.
§ 5.3. Conclusioni.
Per quanto sopra argomentato e ritenuto, l'opposizione va accolta e va dichiarato che la sig.ra
[...] ha titolo in un contratto di comodato d'uso verbale per detenere l'unità immobiliare locale sita al Pt_1 piano terra dello stabile sito in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 distinto al NCEU Fg. 20 part. 74 sub
1, quanto meno con riferimento alla quota di proprietà (50% della piena proprietà) della resistente CP
[...]
All'accoglimento della domanda consegue la declaratoria di inefficacia e inopponibilità all'opponente della sentenza n. 834/21 del Tribunale di Frosinone opposta , che è ineseguibile nei confronti Parte_1 dell'odierna opponente. Ogni altro accertamento e declaratoria invocata resta assorbita, non vantando l'opponente alcun reale interesse, una volta dichiarata l'inefficacia, inopponibilità ed ineseguibilità della sentenza opposta nei suoi confronti, ad altri accertamenti che riguardino la posizione della Controparte_2
§ 6. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene resa in dispositivo applicati i parametri medi di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al DM 55/14 come modificato dal DM
147/22 sullo scaglione di valore indeterminato e vengono poste a carico dell'opposta che avrà Controparte_1
a rifonderle a ciascuna delle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 1359/2023 r.g. promosso da nei confronti di e di in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 834/21, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_1 [...]
è stato concluso un contratto di comodato d'uso gratuito in forma verbale in forza del quale la sig.ra Pt_1 detiene il locale sito al piano terra dello stabile sito in Ferentino alla via Casilina Nord n. 2288 Parte_1 distinto al NCEU Fg. 20 part. 74 sub 1; per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza n.
834/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 07/09/2021 in esito al giudizio iscritto al n.
2645/2017 r.g., e che dichiara ineseguibile nei confronti dell'opponente Parte_1
2) assorbita ogni altra domanda;
3) rigetta l'istanza di cancellazione formulata dalla difesa della ai sensi dell'art. 89 c.p.c.; Controparte_2
4) condanna la sig.ra alla refusione in favore della sig.ra e della Controparte_1 Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida per ciascuna nella
[...] somma di € 4.100,00 per compensi legali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per
Legge e in € 545,00 per esborsi a rifondersi all'opponente.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 11/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Simona Di Nicola