CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 480/2023 R.G, proposta
DA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Franco Marruso, ed elettivamente domiciliato in , alla Via Pt_1
Nizza n. 146, presso l Controparte_1
[...]
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI , Controparte_2
in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. GI OS, presso il cui studio in Battipaglia, alla via Rosa
Iemma n.2 elettivamente domicilia.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado l' ha proposto opposizione al CP_1
Decreto ingiuntivo n.4740/2011, con il quale il Tribunale di Salerno le ha ingiunto il pagamento della somma di €.16.609,69, oltre interessi moratori di cui al D.lgs.
n.231/2002, spese e competenze legali, in favore della , Controparte_3
per crediti derivanti dalla spedizione di ricette di specialità medicinali, relative al periodo da marzo ad agosto 2011; a motivi dell'opposizione ha dedotto, in primo luogo,
di aver già provveduto al pagamento dei crediti portati nelle distinte contabili riepilogative relative alle mensilità marzo-agosto 2011, in data anteriore al deposito del ricorso monitorio, allegando all'uopo gli ordinativi di pagamento e le relative ricevute di bonifico, nei quali aveva indicato la causale idonea ad individuare i debiti che essa intendeva estinguere con tali pagamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 1193 cc.;
inoltre, l'opponente escludeva l'applicabilità al caso di specie del criterio di imputazione di cui all'art 1194 c.c. in riferimento al pagamento parziale (qualora il debito da soddisfare sia comprensivo di capitale, spese ed interessi), in quanto l'opponente aveva provveduto al pagamento integrale e tempestivo dei debiti contestati, sicché essi non comprendevano né interessi, né spese.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n.1545/2023, pubblicata in data 06/04/2023,
rigettava l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la suddetta sentenza l' ha proposto appello, chiedendone la CP_1
riforma e la conseguente revoca del D.I., con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice di prime cure, sul presupposto erroneo che le prestazioni tra le farmacie ed il erivassero da CP_5
un unico rapporto unitario e continuativo, avrebbe applicato l'art. 1194 cc, ossia imputando i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale;
secondo la prospettazione dell'appellante, invece, trattandosi di prestazioni autonome ed eventuali, si sarebbe dovuto applicare il criterio di imputazione discrezionale di cui all'art. 1193 cc, che attribuisce all'obbligato, tra i più debiti assunti, la facoltà
di scegliere quello da estinguere;
diritto che, a suo dire, è stato esercitato correttamente e nei termini previsti dal D.P.R. n. 371/1998, come documentato dagli atti del giudizio di primo grado;
2) L'appellante lamenta, poi, la circostanza che la Farmacia opposta non ha assolto all'onere probatorio, non avendo allegato e provato l'esistenza del pregresso credito per interessi;
3) L'illegittimo riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Si è costituita la Curatela del Fallimento del che ha contestato CP_2 Controparte_2
il gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate telematicamente, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'illegittima applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. in luogo di quello di cui all'art. 1193 c.c.,
trattandosi di prestazioni autonome ed eventuali.
La censura non è fondata.
La questione involge la tematica della natura delle prestazioni rese dalle farmacie in favore dell' e se esse diano luogo a una pluralità di Controparte_6
autonomi e distinti rapporti obbligatori o se si inseriscano in un unico rapporto di durata. Dalla diversa qualificazione discendono conseguenze rilevanti, tra le quali, per quel che qui rileva, il differente criterio di imputazione di pagamento, disciplinato dagli artt.
1193 e 1194 c.c..
In particolare, qualora si ritenga che le prestazioni integrino una pluralità di crediti,
come sostenuto dall'appellante, troverà applicazione l'art 1193 c.c., che attribuisce al debitore il diritto di effettuare l'imputazione al momento del pagamento;
in difetto di imputazione da parte del debitore, il corrispondente diritto si trasferisce al creditore, il quale può indicare nella quietanza il debito estinto mediante il pagamento ricevuto (art. 1195 c.c.); se l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, operano i criteri legali di imputazione di cui all'art. 1193 comma 2 c.c.
Di contro, ove si ritenga che tali debiti siano riconducibili ad un unico rapporto obbligatorio di durata, sarà applicabile l'art 1194 c.c. secondo cui il pagamento deve esse imputato anzitutto agli interessi e alle spese, e solo successivamente al capitale.
L'imputazione diretta al capitale è ammessa solo in presenza del consenso del creditore.
Ciò posto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, va affermata la natura unitaria del rapporto intercorrente tra la farmacia e il Servizio Sanitario Nazionale.
Il rapporto tra le farmacie ed il Servizio Sanitario Nazionale è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998 contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia (ottenuta,
ai fini dell'esercizio dell'attività, la concessione sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del , il quale rimborsa le somme anticipate previa esibizione Controparte_7
di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite.
Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza.
Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998, che prevedono,
rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal , in relazione alle ricette mediche spedite Controparte_7
nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali errori da parte della Commissione
Farmaceutica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero
371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento.
All'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime e adempiute con carattere di continuità, laddove il rimborso da parte del
Servizio Sanitario Nazionale avviene con carattere di periodicità, ferma restando l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato (cfr. Corte Appello Salerno n.
44/2024). In analoga fattispecie la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “ai crediti dei farmacisti per il rimborso dei medicinali forniti ad assistiti del CP_5
non si applica la disciplina in tema di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193
c.c., poiché le prestazioni rese continuativamente dalle farmacie in favore del CP_5
non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unitario rapporto di durata, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla i cui pagamenti, pertanto, integrando adempimenti parziali, non CP_1
possono essere imputati, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale senza il consenso del creditore” (Cass. civ. n. 19536/2024).
L'art. 1194 c.c. contiene, infatti, un criterio legale di imputazione, secondo cui il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese.
Pertanto, allorquando il debitore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà
del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale.
Inoltre, in virtù di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale
contro
-deduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione.
Ciò posto, nel caso in esame, la ha provato la sussistenza delle condizioni per CP_3
l'applicazione del diverso criterio di imputazione.
Difatti, nel caso di specie, l' ha effettuato sei pagamenti, imputandoli alle Pt_2
mensilità da marzo ad agosto 2011, ciascuno di importo corrispondente al capitale scaduto della mensilità dichiarata.
Nel ricevere i pagamenti, il farmacista - creditore non ha accettato l'imputazione
Cont effettuata dall' ma ha prospettato un nuovo conteggio delle somme da imputare ad interessi e al capitale.
Nello specifico, il farmacista li ha parzialmente imputati agli interessi maturati su mensilità pregresse pagate in ritardo, allegando a ciascuna delle dichiarazioni di
Contr imputazione inviate all' un prospetto contenente il calcolo degli interessi ex d.lgs.
n. 231/02 e da ciascun pagamento ha poi detratto una quota, imputandola agli interessi maturati sulle mensilità pregresse, come calcolati nel prospetto, ed ha imputato il
Contr residuo alla mensilità dichiarata dall'
Così, ad esempio, il pagamento della mensilità di marzo 2011 di € 47.119,56 l'ha imputato, per una quota (di € 5.235,43) ad interessi maturati al 19.04.2011 sulle mensilità pregresse già oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, e per il resto, pari a €
41.884,13, ad “acconto capitale”, residuando un importo che forma oggetto, con i residui delle altre mensilità, dell'ingiunzione di pagamento. In conseguenza, dall'importo complessivo dei pagamenti per le mensilità da marzo ad agosto 2011, per complessivi €. 262.439,95 ha ricavato un capitale residuo di €.
16.609,69.
Orbene, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, tale somma, costituente la pretesa creditoria controversa, risulta correttamente determinata in applicazione dell'art 1194 c.c., trattandosi di un importo determinato dall'imputazione di una quota dei pagamenti agli interessi maturati su mensilità il cui capitale era stato già
corrisposto.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Parimenti infondata è la seconda censura, con la quale l'appellante deduce il difetto probatorio.
Va premesso che la deduzione del difetto di prova, non essendo volta ad ampliare il thema decidendum, non integra domanda nuova ma costituisce mera difesa, potendo quindi essere sollevata per la prima volta anche in sede di gravame, senza incorrere nel divieto dei nova previsto dall'art 345 c.p.c..
Ciò posto, deve rilevarsi che la appellata ha assolto all'onere di allegazione CP_3
e produzione documentale relativo all'esistenza del pregresso credito per interessi.
Ed, invero, come emerge dalle risultanze documentali, e come già correttamente evidenziato dal Tribunale, la ha versato in atti, oltre alle Controparte_4
Contr distinte contabili, anche gli atti di imputazione di pagamento, inoltrati all'
opponente a seguito alla ricezione di ciascuno dei bonifici per il pagamento delle mensilità da marzo ad agosto 2011, prospettando una diversa imputazione rispetto a quella operata dall'Ente e allegando i relativi prospetti aggiornati contenenti il calcolo
Contr degli interessi, rispetto ai quali l' ha di fatto prestato acquiescenza non avendo sollevato alcuna contestazione (cfr. Cass. 13/917; 05/27405).
Pertanto, anche tale motivo non può, dunque, essere accolto.
E', invece, fondato il terzo motivo concernente l'illegittimo riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, alla luce dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame,
con la pronuncia n. 26496 del 2020.
Con tale sentenza le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del saggio d'interessi moratori disposto dal D.lgs. 231/2002 ai crediti derivati dall'assistenza farmaceutica, hanno confermato l'orientamento prevalente,
affermando che: “qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del
D.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alla novellazione di cui al D.lgs. n. 192 nel
2012, abbia tardivamente corrisposto al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui al suddetto D.lgs. n. 231 del 2002, art. 5 in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del Servizio Sanitario Nazionale”.
Sul punto, la Corte ha chiarito che l'assistenza farmaceutica ha una sua specificità, in relazione alla dispensazione dei farmaci in regime di convenzionamento, dal momento che essa si fonda sulla concretizzazione del diritto alla salute ex art. 32 della
Costituzione. In tale quadro l'assistito è titolare del diritto di ricevere i farmaci solo ove ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto stesso;
pertanto se ne deve escludere l'inclusione nella categoria della “attività economica organizzata” o della “libera professione” (con riferimento al D.lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, lett. c)), dal momento che l'assistenza farmaceutica si inserisce in toto nell'espletamento del servizio sanitario nazionale e “si colloca nel rapporto stretto e diretto, proprio della sua piena realizzazione, con il pubblico interesse sotteso a detto servizio, a sua volta riconducibile all'obbligo dello Stato, condiviso con le Regioni ex art. 117 Cost.,
comma 3, di tutelare il diritto alla salute” (così S.U. nella sentenza citata).
La specifica qualificazione pubblicistica dell'attività di dispensazione farmacologica e la sua inclusione all'interno del servizio pubblico di attuazione del diritto alla salute,
secondo le modalità conformative stabilite dalle agenzie pubbliche competenti,
consente di ritenere applicabili i principi stabiliti dalle S.U. a tutta l'erogazione farmacologica in regime di convenzionamento in relazione alla disciplina degli interessi di cui al D.P.R. n. 371 del 1998 (così Cass. n. 28564/2021).
Contr Per questa ragione, il farmacista non ha i requisiti per chiedere all' gli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, venendo in rilievo la fondamentale circostanza per cui il farmacista è direttamente e specificamente inserito nel Sanitario CP_7
Nazionale, come suo segmento e non può essere considerato imprenditore commerciale. Consegue, quindi, che il Tribunale ha errato nel riconoscere l'applicabilità del regime giuridico previsto dal D.lgs. n. 231 del 2002 al rapporto dedotto in lite, dovendosi riconoscere i soli interessi legali.
Parte appellata ha, poi, eccepito che il proprio diritto a percepire gli interessi ex art 5
d.lgs. n. 231/2002 è coperto da giudicato esterno costituito da diversi decreti ingiuntivi resi in relazione all'anno 2010, fra cui il n. 555/2010 divenuto esecutivo per mancanza di impugnazione.
Orbene, il giudicato esterno può far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza della sua formazione, incombendo su colui il quale ne invochi l'autorità fornirne la prova, mediante l'attestazione di mancata opposizione, rilasciata dalla cancelleria, che
è la prova formale di questo passaggio in giudicato, fondamentale per far valere il principio di stabilità delle decisioni giudiziarie e bloccare ulteriori contestazioni sui fatti accertati (cfr. Cass. civ. n. 21469/13, Cass. civ., sez. un., n. 4909/16 e Cass. civ. n.
20974/18).
Nel caso di specie, l'appellata, pur invocando a sostegno delle proprie argomentazioni i diversi decreti ingiuntivi che sostiene essere divenuti esecutivi, ed a fronte della espressa contestazione al riguardo da parte dell'appellante, si è limitata alla loro produzione in copia senza alcuna attestazione di loro esecutorietà.
Tale documentazione, pertanto, non si rivela idonea ai fini invocati e, ciò a prescindere da qualsivoglia rilievo circa l'effettiva attitudine degli allegati decreti, in relazione alle vicende nell'ambito delle quali sono state pronunciate, a dispiegare gli effetti auspicati dall'appellata, sotto il profilo del giudicato che si sarebbe formato nella diversa vicenda oggetto della presente controversia, relativo, peraltro, a distinte prestazioni e diverse annualità.
Per quanto suesposto, dunque, in riforma della impugnata sentenza va accolta la domanda di pagamento in relazione alla somma di €. 16.609,69, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio vanno dichiarate compensate in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico dell'appellante in virtù della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Salerno, ogni
[...]
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza revoca il D.I. n.4740/2011,
2) Condanna la al pagamento in favore della Controparte_8
, della somma di €. 16.609,69, Controparte_2 Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata i due terzi delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per l'intero, per il primo grado, in €. 3000,00 per onorario, e, per il secondo grado, in €. 2906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. GI OS dichiaratosi antistatario, dichiarando compensato il restante un terzo.
Salerno, 04 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 480/2023 R.G, proposta
DA
, in persona del Direttore Parte_1
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Franco Marruso, ed elettivamente domiciliato in , alla Via Pt_1
Nizza n. 146, presso l Controparte_1
[...]
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI , Controparte_2
in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. GI OS, presso il cui studio in Battipaglia, alla via Rosa
Iemma n.2 elettivamente domicilia.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado l' ha proposto opposizione al CP_1
Decreto ingiuntivo n.4740/2011, con il quale il Tribunale di Salerno le ha ingiunto il pagamento della somma di €.16.609,69, oltre interessi moratori di cui al D.lgs.
n.231/2002, spese e competenze legali, in favore della , Controparte_3
per crediti derivanti dalla spedizione di ricette di specialità medicinali, relative al periodo da marzo ad agosto 2011; a motivi dell'opposizione ha dedotto, in primo luogo,
di aver già provveduto al pagamento dei crediti portati nelle distinte contabili riepilogative relative alle mensilità marzo-agosto 2011, in data anteriore al deposito del ricorso monitorio, allegando all'uopo gli ordinativi di pagamento e le relative ricevute di bonifico, nei quali aveva indicato la causale idonea ad individuare i debiti che essa intendeva estinguere con tali pagamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 1193 cc.;
inoltre, l'opponente escludeva l'applicabilità al caso di specie del criterio di imputazione di cui all'art 1194 c.c. in riferimento al pagamento parziale (qualora il debito da soddisfare sia comprensivo di capitale, spese ed interessi), in quanto l'opponente aveva provveduto al pagamento integrale e tempestivo dei debiti contestati, sicché essi non comprendevano né interessi, né spese.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n.1545/2023, pubblicata in data 06/04/2023,
rigettava l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la suddetta sentenza l' ha proposto appello, chiedendone la CP_1
riforma e la conseguente revoca del D.I., con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) Con il primo motivo l'appellante deduce che il giudice di prime cure, sul presupposto erroneo che le prestazioni tra le farmacie ed il erivassero da CP_5
un unico rapporto unitario e continuativo, avrebbe applicato l'art. 1194 cc, ossia imputando i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale;
secondo la prospettazione dell'appellante, invece, trattandosi di prestazioni autonome ed eventuali, si sarebbe dovuto applicare il criterio di imputazione discrezionale di cui all'art. 1193 cc, che attribuisce all'obbligato, tra i più debiti assunti, la facoltà
di scegliere quello da estinguere;
diritto che, a suo dire, è stato esercitato correttamente e nei termini previsti dal D.P.R. n. 371/1998, come documentato dagli atti del giudizio di primo grado;
2) L'appellante lamenta, poi, la circostanza che la Farmacia opposta non ha assolto all'onere probatorio, non avendo allegato e provato l'esistenza del pregresso credito per interessi;
3) L'illegittimo riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Si è costituita la Curatela del Fallimento del che ha contestato CP_2 Controparte_2
il gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate telematicamente, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'illegittima applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. in luogo di quello di cui all'art. 1193 c.c.,
trattandosi di prestazioni autonome ed eventuali.
La censura non è fondata.
La questione involge la tematica della natura delle prestazioni rese dalle farmacie in favore dell' e se esse diano luogo a una pluralità di Controparte_6
autonomi e distinti rapporti obbligatori o se si inseriscano in un unico rapporto di durata. Dalla diversa qualificazione discendono conseguenze rilevanti, tra le quali, per quel che qui rileva, il differente criterio di imputazione di pagamento, disciplinato dagli artt.
1193 e 1194 c.c..
In particolare, qualora si ritenga che le prestazioni integrino una pluralità di crediti,
come sostenuto dall'appellante, troverà applicazione l'art 1193 c.c., che attribuisce al debitore il diritto di effettuare l'imputazione al momento del pagamento;
in difetto di imputazione da parte del debitore, il corrispondente diritto si trasferisce al creditore, il quale può indicare nella quietanza il debito estinto mediante il pagamento ricevuto (art. 1195 c.c.); se l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, operano i criteri legali di imputazione di cui all'art. 1193 comma 2 c.c.
Di contro, ove si ritenga che tali debiti siano riconducibili ad un unico rapporto obbligatorio di durata, sarà applicabile l'art 1194 c.c. secondo cui il pagamento deve esse imputato anzitutto agli interessi e alle spese, e solo successivamente al capitale.
L'imputazione diretta al capitale è ammessa solo in presenza del consenso del creditore.
Ciò posto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, va affermata la natura unitaria del rapporto intercorrente tra la farmacia e il Servizio Sanitario Nazionale.
Il rapporto tra le farmacie ed il Servizio Sanitario Nazionale è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998 contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia (ottenuta,
ai fini dell'esercizio dell'attività, la concessione sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del , il quale rimborsa le somme anticipate previa esibizione Controparte_7
di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite.
Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza.
Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998, che prevedono,
rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal , in relazione alle ricette mediche spedite Controparte_7
nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali errori da parte della Commissione
Farmaceutica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero
371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento.
All'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime e adempiute con carattere di continuità, laddove il rimborso da parte del
Servizio Sanitario Nazionale avviene con carattere di periodicità, ferma restando l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato (cfr. Corte Appello Salerno n.
44/2024). In analoga fattispecie la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “ai crediti dei farmacisti per il rimborso dei medicinali forniti ad assistiti del CP_5
non si applica la disciplina in tema di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193
c.c., poiché le prestazioni rese continuativamente dalle farmacie in favore del CP_5
non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unitario rapporto di durata, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla i cui pagamenti, pertanto, integrando adempimenti parziali, non CP_1
possono essere imputati, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale senza il consenso del creditore” (Cass. civ. n. 19536/2024).
L'art. 1194 c.c. contiene, infatti, un criterio legale di imputazione, secondo cui il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese.
Pertanto, allorquando il debitore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà
del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale.
Inoltre, in virtù di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ., ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto una somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale
contro
-deduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione.
Ciò posto, nel caso in esame, la ha provato la sussistenza delle condizioni per CP_3
l'applicazione del diverso criterio di imputazione.
Difatti, nel caso di specie, l' ha effettuato sei pagamenti, imputandoli alle Pt_2
mensilità da marzo ad agosto 2011, ciascuno di importo corrispondente al capitale scaduto della mensilità dichiarata.
Nel ricevere i pagamenti, il farmacista - creditore non ha accettato l'imputazione
Cont effettuata dall' ma ha prospettato un nuovo conteggio delle somme da imputare ad interessi e al capitale.
Nello specifico, il farmacista li ha parzialmente imputati agli interessi maturati su mensilità pregresse pagate in ritardo, allegando a ciascuna delle dichiarazioni di
Contr imputazione inviate all' un prospetto contenente il calcolo degli interessi ex d.lgs.
n. 231/02 e da ciascun pagamento ha poi detratto una quota, imputandola agli interessi maturati sulle mensilità pregresse, come calcolati nel prospetto, ed ha imputato il
Contr residuo alla mensilità dichiarata dall'
Così, ad esempio, il pagamento della mensilità di marzo 2011 di € 47.119,56 l'ha imputato, per una quota (di € 5.235,43) ad interessi maturati al 19.04.2011 sulle mensilità pregresse già oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, e per il resto, pari a €
41.884,13, ad “acconto capitale”, residuando un importo che forma oggetto, con i residui delle altre mensilità, dell'ingiunzione di pagamento. In conseguenza, dall'importo complessivo dei pagamenti per le mensilità da marzo ad agosto 2011, per complessivi €. 262.439,95 ha ricavato un capitale residuo di €.
16.609,69.
Orbene, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, tale somma, costituente la pretesa creditoria controversa, risulta correttamente determinata in applicazione dell'art 1194 c.c., trattandosi di un importo determinato dall'imputazione di una quota dei pagamenti agli interessi maturati su mensilità il cui capitale era stato già
corrisposto.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Parimenti infondata è la seconda censura, con la quale l'appellante deduce il difetto probatorio.
Va premesso che la deduzione del difetto di prova, non essendo volta ad ampliare il thema decidendum, non integra domanda nuova ma costituisce mera difesa, potendo quindi essere sollevata per la prima volta anche in sede di gravame, senza incorrere nel divieto dei nova previsto dall'art 345 c.p.c..
Ciò posto, deve rilevarsi che la appellata ha assolto all'onere di allegazione CP_3
e produzione documentale relativo all'esistenza del pregresso credito per interessi.
Ed, invero, come emerge dalle risultanze documentali, e come già correttamente evidenziato dal Tribunale, la ha versato in atti, oltre alle Controparte_4
Contr distinte contabili, anche gli atti di imputazione di pagamento, inoltrati all'
opponente a seguito alla ricezione di ciascuno dei bonifici per il pagamento delle mensilità da marzo ad agosto 2011, prospettando una diversa imputazione rispetto a quella operata dall'Ente e allegando i relativi prospetti aggiornati contenenti il calcolo
Contr degli interessi, rispetto ai quali l' ha di fatto prestato acquiescenza non avendo sollevato alcuna contestazione (cfr. Cass. 13/917; 05/27405).
Pertanto, anche tale motivo non può, dunque, essere accolto.
E', invece, fondato il terzo motivo concernente l'illegittimo riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, alla luce dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame,
con la pronuncia n. 26496 del 2020.
Con tale sentenza le Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del saggio d'interessi moratori disposto dal D.lgs. 231/2002 ai crediti derivati dall'assistenza farmaceutica, hanno confermato l'orientamento prevalente,
affermando che: “qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del
D.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alla novellazione di cui al D.lgs. n. 192 nel
2012, abbia tardivamente corrisposto al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui al suddetto D.lgs. n. 231 del 2002, art. 5 in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del Servizio Sanitario Nazionale”.
Sul punto, la Corte ha chiarito che l'assistenza farmaceutica ha una sua specificità, in relazione alla dispensazione dei farmaci in regime di convenzionamento, dal momento che essa si fonda sulla concretizzazione del diritto alla salute ex art. 32 della
Costituzione. In tale quadro l'assistito è titolare del diritto di ricevere i farmaci solo ove ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto stesso;
pertanto se ne deve escludere l'inclusione nella categoria della “attività economica organizzata” o della “libera professione” (con riferimento al D.lgs. n. 231 del 2002, art. 2, comma 1, lett. c)), dal momento che l'assistenza farmaceutica si inserisce in toto nell'espletamento del servizio sanitario nazionale e “si colloca nel rapporto stretto e diretto, proprio della sua piena realizzazione, con il pubblico interesse sotteso a detto servizio, a sua volta riconducibile all'obbligo dello Stato, condiviso con le Regioni ex art. 117 Cost.,
comma 3, di tutelare il diritto alla salute” (così S.U. nella sentenza citata).
La specifica qualificazione pubblicistica dell'attività di dispensazione farmacologica e la sua inclusione all'interno del servizio pubblico di attuazione del diritto alla salute,
secondo le modalità conformative stabilite dalle agenzie pubbliche competenti,
consente di ritenere applicabili i principi stabiliti dalle S.U. a tutta l'erogazione farmacologica in regime di convenzionamento in relazione alla disciplina degli interessi di cui al D.P.R. n. 371 del 1998 (così Cass. n. 28564/2021).
Contr Per questa ragione, il farmacista non ha i requisiti per chiedere all' gli interessi moratori in caso di ritardato pagamento, venendo in rilievo la fondamentale circostanza per cui il farmacista è direttamente e specificamente inserito nel Sanitario CP_7
Nazionale, come suo segmento e non può essere considerato imprenditore commerciale. Consegue, quindi, che il Tribunale ha errato nel riconoscere l'applicabilità del regime giuridico previsto dal D.lgs. n. 231 del 2002 al rapporto dedotto in lite, dovendosi riconoscere i soli interessi legali.
Parte appellata ha, poi, eccepito che il proprio diritto a percepire gli interessi ex art 5
d.lgs. n. 231/2002 è coperto da giudicato esterno costituito da diversi decreti ingiuntivi resi in relazione all'anno 2010, fra cui il n. 555/2010 divenuto esecutivo per mancanza di impugnazione.
Orbene, il giudicato esterno può far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza della sua formazione, incombendo su colui il quale ne invochi l'autorità fornirne la prova, mediante l'attestazione di mancata opposizione, rilasciata dalla cancelleria, che
è la prova formale di questo passaggio in giudicato, fondamentale per far valere il principio di stabilità delle decisioni giudiziarie e bloccare ulteriori contestazioni sui fatti accertati (cfr. Cass. civ. n. 21469/13, Cass. civ., sez. un., n. 4909/16 e Cass. civ. n.
20974/18).
Nel caso di specie, l'appellata, pur invocando a sostegno delle proprie argomentazioni i diversi decreti ingiuntivi che sostiene essere divenuti esecutivi, ed a fronte della espressa contestazione al riguardo da parte dell'appellante, si è limitata alla loro produzione in copia senza alcuna attestazione di loro esecutorietà.
Tale documentazione, pertanto, non si rivela idonea ai fini invocati e, ciò a prescindere da qualsivoglia rilievo circa l'effettiva attitudine degli allegati decreti, in relazione alle vicende nell'ambito delle quali sono state pronunciate, a dispiegare gli effetti auspicati dall'appellata, sotto il profilo del giudicato che si sarebbe formato nella diversa vicenda oggetto della presente controversia, relativo, peraltro, a distinte prestazioni e diverse annualità.
Per quanto suesposto, dunque, in riforma della impugnata sentenza va accolta la domanda di pagamento in relazione alla somma di €. 16.609,69, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio vanno dichiarate compensate in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico dell'appellante in virtù della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Salerno, ogni
[...]
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza revoca il D.I. n.4740/2011,
2) Condanna la al pagamento in favore della Controparte_8
, della somma di €. 16.609,69, Controparte_2 Controparte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata i due terzi delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per l'intero, per il primo grado, in €. 3000,00 per onorario, e, per il secondo grado, in €. 2906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. GI OS dichiaratosi antistatario, dichiarando compensato il restante un terzo.
Salerno, 04 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti