Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2018, n. 6943
CASS
Sentenza 13 dicembre 2018

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al m.a.e. italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il periodo di detenzione subita all'estero sulla base di un titolo ivi emesso non è equiparabile, ai fini del calcolo del termini di fase, al decorso del termine conseguente all'esecuzione del mandato di arresto europeo).

Commentario1

  • 1Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2018, n. 6943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6943
Data del deposito : 13 dicembre 2018

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