Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Allorché l'imputato si trovi detenuto all'estero (nella specie in attesa di estradizione), la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per la trattazione del riesame della misura di coercizione personale è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, e non secondo la procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., in quanto, nel contrasto tra la disposizione generale e quella speciale apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo, deve prevalere quest'ultima, in conformità delle previsioni contenute nell'art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una diversa opinione comporterebbe o l'impossibilità di misure coercitive nei confronti di imputati all'estero o la loro applicabilità solo dopo l'espletamento della procedura ex art. 169 cod. proc. pen. o, infine, il ritardo nel giudizio di riesame all'esito della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i principi cui si ispira in materia il codice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 14/10/1999
Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 5611
Dott. Gianfranco RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI Consigliere N. 15603/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS VA, n.
2.1.1967 a Vittoria
avverso l'ordinanza emessa il 1.3.1999 e depositata il 5.3.1999 dal Tribunale di Catania Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero, Dott. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
O S S E R V A:
Con ordinanza del 6.2.1999 il G.I.P. del Tribunale di Catania disponeva la custodia in carcere di IS VA, indagato per partecipazione ad associazione mafiosa ed altri delitti. Con nota del 7.2.1999 il servizio INTERPOL del Ministero dell'Interno informava il P.M. che fin dal giorno precedente aveva inoltrato al corrispondente organismo tedesco richiesta di arresto provvisorio a fini di estradizione. Con atto depositato il 16.2.1999 alla Pretura di Vittoria e pervenuto al Tribunale distrettuale il 22.2 l'Avv. Enrico De Martino formulava richiesta di riesame, con motivi riservati, quale difensore di fiducia in forza di nomina del padre dell'indagato - datata 15.2, con correzione in 15.1.1999 - chiedendo espressamente che "qualsiasi atto" riguardante il procedimento camerale venisse notificato "esclusivamente" presso il suo studio in Vittoria. Quivi veniva in effetti eseguita la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale anche per l'indagato, qualificato nell'atto come "latitante".
All'udienza del I.
3.1999 il difensore deduceva che la nomina, così come conferitagli, doveva ritenersi rituale, non risultando una dichiarazione formale di latitanza a carico dell'indagato, in precedenza sottoposto a fermo non eseguito per irriperibilità. Conseguentemente, d'altra parte, l'avviso all'indagato doveva essere effettuato nelle forme ordinarie, e non in quelle previste dall'art.165 C.P.P.. Esso, pertanto, doveva considerarsi inseguito e, non possibile il rispetto dei termini di cui ai co. 8 e 9 dell'art.309 C.P.P., la nomina doveva essere dichiarata inefficace.
Con l'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza camerale il Tribunale del riesame osservava in proposito che il IS "veniva arrestato in Germania il 6.1.1999" (data probabilmente da correggere in 6.2.1999) come si desumerebbe dal citato dispaccio INTERPOL. La notifica dell'avviso a mani del difensore doveva ritenersi legittima in quanto la particolare doveva ritenersi legittima in quanto la particolare ed inderogabile celerità della procedura "de libertate" non consentiva l'esperimento delle formalità ordinariamente previste nei confronti delle persone che si trovano all'estero dall'art. 169 C.P.P., e d'altra parte la consegna al difensore era la forma prescritta riguardo a chi, per qualsiasi ragione, non fosse reperibile nel territorio dello Stato, come desumibile dagli artt. 159, 165 e dallo stesso art. 169 del codice di rito.
Quanto agli indizi di colpevolezza, rilevava che l'esistenza di un "clan" mafioso (gruppo Dominante) era già assodata con giudicato e ulteriormente chiarita da rivelazioni di collaboratori di giustizia, alcuni rappresentati di tale struttura criminale si erano associati a nuove figure, fra cui IS VA e suoi familiari, per riprendere il controllo, interrotto da precedenti vicende, sui traffici illeciti.
All'interno del nuovo sodalizio si era verificato un contrasto fra EL NG e i PI (che intendevano valersi dell'apporto di forestieri di Gela); secondo le rivelazioni di fonte collaborativa i PI avevano fornito una partita di droga mal tagliata al EL, e questi intendeva chiedere la restituzione di lire 100.000.000 e aveva fatto esplicite minacce di morte. Altri motivi di attrito riguardavano la mancata divisione del provento di una estorsione. Il collaboratore ON RE aveva perciò ricevuto dai PI l'ordine di eliminare il EL e una fornitura di armi, che aveva restituito non riuscendo ad espletare l'incarico. Questo era stato infine portato a compimento da gente non conosciuta nel luogo. Dopo la strage, era stata eseguita una intercettazione ambientale, nel corso della quale gli scampati avevano commentato la provenienza "da fuori" dei "killers". Quanto al sottogruppo criminale facente capo ai PI, la sua esistenza era confermata dal collaboratore IN che, contattato per entrarvi, non aveva accettato.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando vizi della motivazione e violazione degli artt. 273, 285, 295, 296 e 309 C.P.P.. Rileva che la notifica dell'avviso di udienza all'indagato a mani del difensore era stata eseguita sul presupposto di una inesistente e non dichiarata latitanza. La motivazione sugli indizi di colpevolezza - pedissequamente ripetitiva della richiesta e del provvedimento cautelare - faceva riferimento a fatti non coinvolgenti l'indagato, senza considerare specifici rilievi della difesa in ordine al reato associativo, sorvolando sulle contestazioni relative alle estorsioni ed agli stupefacenti, non prendendo in considerazione le obiezioni sull'attendibilità e la convergenza delle fonti collaborative ne' esaminando il fondamento della qualificazione dell'attentato come strage.
Le doglianze in rito sollevate con il ricorso non sono fondate. Va premesso che, secondo quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata e non contestato dalla difesa, al momento della notifica degli avvisi dell'udienza camerale il IS era detenuto all'estero in attesa di estradizione per i fatti qui in esame. La notifica doveva quindi avvenire, a norma dell'art. 169 C.P.P. e per espressa disposizione del co. 5, previo invito a mezzo raccomandata ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato, con termine di 30 giorni dalla ricezione per provvedere all'adempimento e salva, in difetto, la consegna dell'atto a mani del difensore. Tale procedura è peraltro incompatibile con il rispetto dei più brevi termini inderogabilmente previsti nel procedimento "de libertate" dai co. 8 e 9 dell'art. 309 C.P.P.. Nel contrasto fra la disposizione generale e quella specialmente apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimità della disposta restrizione della libertà personale - in conformità alle previsioni dell'art. 5 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva con L.
4.8.1955 n.848 - non può non prevalere quest'ultima. Ne consegue che la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per la trattazione del riesame all'imputato detenuto all'estero deve necessariamente essere effettuata nella forma della consegna al difensore, che il vigente codice di rito prevede in ogni caso di irrintracciabilità del destinatario - per irripetibilità (art. 159), latitanza (art. 165) o mancanza di un domicilio nello Stato (art. 169). Una diversa opinione comporterebbe o al impossibilità di misure coercitive nei confronti di imputati all'estero, o l'applicabilità delle dette misure solo dopo l'espletamento della procedura ex art. 169, o il ritardo del giudizio di riesame all'esito della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i principi cui si ispira in materia il codice (cfr. Cass., Sez. VI, 4.3.1991, Carbone e altri, nonché in generale, per l'ipotesi di irreperibilità, Sez. III 9.7.1990, Mondola). Il ricorrente non ha dunque motivo di dolersi per la notifica eseguita presso il difensore - come del resto da questi espressamente richiesto - ne' dell'attribuzione della qualifica di latitante, in ipotesi errata o cessata e comunque non preceduta da formale dichiarazione, essa, infatti gli fornisce semmai un supplementare mezzo di tutela, consentendogli di riproporre personalmente la richiesta di riesame nei termini precisati al co. 2 dell'art. 309 C.P.P.. Fondate sono invece le doglianze relative alla valutazione del quadro indiziario. È noto che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 C.P.P. devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, i quali - contenendo " in nuce" tutti o soltanto alcuni dei componenti strutturali della corrispondente prova - non valgono necessariamente, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, anche attraverso ulteriori, future acquisizioni, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità' fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza;
resta pertanto esclusa in tale ambito l'applicazione dell'art. 192 stesso codice. Alla stregua del criterio valutativo di cui sopra la chiamata in correità, per la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto per cui si precede, giustifica il dubbio in ordine al disinteresse delle motivazioni sottostanti e, conseguentemente, il ricorso alla massima di esperienza secondo la quale essa, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso integrare, di per sè sola, un grave indizio di colpevolezza, se non sia adeguatamente vagliata nella sua credibilità e corroborata da riscontri estrinseci - non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione dell'incolpato, poiché l'assenza di tale ulteriore requisito, nell'ipotesi in cui non esistano elementi contrari al coinvolgimento di costui, non esclude, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata - ma comunque di consistenza tale da confortarne la portata accusatoria (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 21.4/I.8.1995, Costantino e altro). Ora, nel caso di specie non esiste alcuna esplicita valutazione dell'attendibilità intrinseca dello ON, che costituisce l'essenziale fonte dell'accusa, viene rilevato il suo inserimento nel "gruppo PI" e il coinvolgimento nelle attività preparatorie di un precedente attentato, elementi che, se conferiscono un maggior spessore alla chiamata in correità, non consentono comunque di omettere la valutazione ne' sul grado di interesse dell'autore in ordine alla specifica accusa, ne' sulla sua precisione, coerenza interna e ragionevolezza. Su tali aspetti il giudice del riesame non ha espresso alcun apprezzamento, sicché il giudizio di credibilità rimane nono solo implicito, ma comunque incompleto e non pienamente giustificato, non viene neppure tenuto conto di specifiche obiezioni formulate dalla difesa con note d'udienza circa il contenuto e l'effettiva rilevanza delle rivelazioni dello ON riguardo alla posizione di IS VA, nè circa l'attendibilità (del pari non valutata) dell'altro collaboratore IN, le cui dichiarazioni vengono utilizzate come riscontro riguardo alla sussistenza ed alle caratteristiche del gruppo criminale. Quanto all'imputazione di strage, se può ritenersi superflua una espressa disamina delle deduzioni difensive con cui veniva prospettata una alternativa e meno grave qualificazione del fatto, posto che il pericolo per la pubblica incolumità emerge di per sè dalla ricostruzione operata in base alle dichiarazioni dello ON (presenza nel locale di "soggetti estranei al gruppo") era tuttavia ancor più doverosa una penetrante disamina circa l'attendibilità del dichiarante, posto che egli, sullo specifico episodio, riferisce circostanze apprese da altro membro del gruppo criminale coinvolto bensì nella preparazione, ma non direttamente nell'esecuzione del delitto.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo ed esaustivo esame;
il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto secondo il quale la valutazione della chiamata in correità deve svolgersi compiutamente, in ordine a ciascun fatto descritto dal chiamante, sotto duplice profilo, intrinseco ed estrinseco. Quanto al primo, devono essere valutati l'eventuale interesse dell'autore riguardo alla specifica accusa - alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato - nonché la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza della versione fornita;
quanto al secondo profilo, occorre appurare se esistano indipendenti riscontri di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da offrire conferma quanto meno delle modalità obbiettive dei fatti e da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dalla difesa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999