Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 2
È ammissibile la richiesta di riesame avverso ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione funzionale alla determinazione del termine finale. (Fattispecie di riesame proposto a seguito della sola esecuzione di mandato di arresto europeo emesso sulla base di ordinanza di custodia cautelare in carcere). (Conf, Cass. sez. III, nn. 26219, 26220 e 26221 del 2010, non massimate).
La notifica dell'avviso dell'udienza per la trattazione del riesame di misura coercitiva personale nei confronti di imputato detenuto all'estero è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, senza necessità di osservare la procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., attesa l'esigenza di un tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo. (Conf., Cass. sez. III, nn. 26219, 26220 e 26221 del 2010, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2010, n. 26218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26218 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 25/06/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1007
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17349/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Cagnola Fabio e Alfredo Gaito, difensori di fiducia di DI IN WA, n. in Gran Bretagna il 2.1.1944;
avverso l'ordinanza in data 15.3.2010 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 3.2.2010, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del DI IN.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Gaito Alfredo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.2.2010, con il quale è stata applicata a DI IN WA la misura cautelare della custodia in carcere, quale indagato dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e concorso in riciclaggio (capo 13).
Con l'ordinanza, emessa de plano, il Tribunale del riesame ha osservato che il provvedimento restrittivo della libertà personale non risulta eseguito nei confronti dell'indagato, poiché nei confronti del DI IN è stato eseguito solo il mandato di arresto europeo;
che inoltre l'imputato non è stato dichiarato latitante ai sensi degli artT. 295 e 296 c.p.p.. Sulla base di tali risultanze l'ordinanza ha affermato che la richiesta di riesame può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore solo quando il provvedimento che dispone la misura sia stato eseguito, sia pure in modo formale, poiché solo in tal caso è possibile osservare la rigida tempistica che regola il procedimento di riesame.
Sul punto si osserva che tale tempistica non è conciliabile con il procedimento di notifica nei confronti di soggetti irreperibili, stante la necessità di esperire ricerche finalizzate alla notifica degli avvisi di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8. Si aggiunge che quanto al latitante il presupposto per la notificazione ai sensi dell'art. 165 c.p.p. è costituito dal relativo stato, che consegue al provvedimento dichiarativo del giudice, al quale è rimesso il compito di valutare la completezza delle ricerche effettuate.
Conclusivamente si afferma che l'impossibilità di effettuare rituali avvisi di fissazione dell'udienza a persona nei cui confronti non sia stata perfezionata la procedura di esecuzione della misura, ne' quella di accertamento dello stato di latitanza, non consente l'instaurazione di un valido contraddittorio.
Avverso l'ordinanza hanno proposto distinti ricorsi i difensori dell'indagato, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il ricorso dell'avv. Cagnola si osserva che nei confronti dell'indagato è stato emesso un mandato di arresto europeo, in esecuzione del quale il DI IN è strato tratto in arresto e successivamente rimesso in libertà su cauzione "released on bail" in attesa che si esaurisca la procedura inglese di estradizione. Nelle more il DI IN ha nominato un difensore in persona dell'Avv. Fabio Cagnola che ha presentato istanza di riesame dichiarata inammissibile con l'impugnata ordinanza. Si deduce, quindi, che con tale provvedimento il Tribunale del riesame ha privato l'indagato della possibilità di contestare immediatamente la fondatezza del titolo esecutivo, che è il presupposto dell'intera procedura MAE in corso in Gran Bretagna, con grave violazione dei diritti difensivi.
Si osserva che i termini concessi all'imputato, di cui sia stata chiesta l'estradizione, per proporre istanza di riesame, decorrenti solo dal momento del suo ingresso in Italia, non sono di ostacolo alla presentazione di un'autonoma richiesta di riesame da parte del difensore dell'indagato.
Sul punto si deduce che la L. n. 69 del 2005, art. 31, relativa al mandato di arresto europeo, sancisce l'autonomia dei procedimenti relativi al titolo esecutivo ed al MAE;
che, pertanto, la possibilità di contestare la procedura di estradizione non esclude l'esperibilità dei rimedi giurisdizionali avverso il titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto;
ne' è logico subordinare la valutazione della legittimità dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare all'esaurimento della procedura di estradizione.
Si osserva in proposito che il DI IN è tuttora sottoposto a misura in Gran Bretagna, in quanto "realesed on bail" con conseguenti riflessi di tale posizione sulla libertà personale e sugli interessi patrimoniali dell'indagato.
Con riferimento ai rilievi dell'ordinanza in ordine alla impossibilità di effettuare la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nei confronti dell'indagato si deduce che questa Suprema Corte ha affermato, in fattispecie analoga, che detta notificazione risulta ritualmente eseguita mediante consegna al difensore.
In subordine si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost..
Con il ricorso dell'Avv. Gaito si denunciano plurimi profili di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), per violazione del diritto di difesa, sussistendo contrasto con l'art. 6 Cedu, con l'art. 14 Patto Onu, con l'art. 111 Cost., con gli artt.143, 178 e 309 c.p.p.. Si deduce che l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale il termine di dieci giorni fissato per la proposizione della richiesta di riesame nel caso di specie non ha iniziato a decorrere, stante la mancata esecuzione o notificazione del titolo custodiate, è errata.
Si osserva sul punto, in sintesi, che tale affermazione è fondata sulla scissione del titolo custodiale dal MAE, mentre a quest'ultimo deve essere attribuita natura strumentale rispetto al titolo esecutivo, che ne costituisce il presupposto;
che, infatti, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 31, il MAE perde efficacia quando il provvedimento restrittivo viene revocato.
Si deduce, quindi, che il titolo custodiale, anche se non risulta formalmente notificato, tuttavia è stato eseguito, con la conseguenza che l'indagato si trova sostanzialmente nella disponibilità della giustizia italiana, sicché deve essergli riconosciuto il diritto a proporre i mezzi di gravame previsti contro il titolo esecutivo.
Nel prosieguo si osserva che già in precedenza la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la ammissibilità dell'impugnazione del titolo esecutivo nelle more del procedimento di estradizione;
che la richiesta di riesame deve ritenersi ammissibile indipendentemente dalla esecuzione o notifica del provvedimento custodiale allorché l'interessato ne sia venuto aliunde a conoscenza;
che il termine di dieci giorni per proporre istanza di riesame è stabilito dalla norma nell'interesse dell'indagato, sicché il fatto che detto termine non abbia iniziato a decorrere non incide sulla ritualità della richiesta di riesame.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
In sintesi, si eccepisce la nullità dell'ordinanza del riesame per non essere stata tradotta in una lingua nota all'indagato, facendosi rilevare sul punto che il disposto di cui all'art. 143 c.p.p., deve trovare applicazione anche con riferimento agli atti del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Osserva il Collegio che l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte risulta assolutamente consolidato nell'affermare che il procedimento di riesame può essere esperito dall'imputato o dal suo difensore indipendentemente dal momento in cui ha inizio la decorrenza dei termini concessi per presentare la relativa istanza dall'art. 309 c.p.p., comma 1, e, cioè, dall'avvenuta esecuzione o notifica del provvedimento custodiale, che per l'imputato latitante deve essere eseguita a norma dell'art. 165 c.p.p. (art. 309, comma 2).
È stato, infatti, osservato sul punto che la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica l'inammissibilità del ricorso antecedente, e d'altronde il carattere totalmente devolutivo del gravame, indipendentemente dalla proposizione di motivi, esclude per il riesame che la sanzione possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del provvedimento impugnato, (cfr. sez. 2^, 12.11.2003 n. 49193, Alvaro, RV 228334; conf. sez. 5^, 5.5.2003 n. 22421, Sanza, RV 225445 negli stessi termini con riferimento al provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di un parlamentare). Tale principio di diritto, inoltre, è stato reiteratamente affermato anche con specifico riferimento alla posizione dell'imputato, nei cui confronti il provvedimento custodiale non sia stato ancora eseguito per essere in corso il procedimento di estradizione (sez. 2^, 18.3.1998 n. 1968, P.M. in proc. Piscioneri, RV 211653; conf. sez. 3^; 17.10.2002 n. 40507, Paletto, RV 222996; sez. 4^, 7.4.2004 n. 24627, Bianco, RV 228843).
È stato, infatti, osservato che, considerata l'autonomia del provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradizione, della quale è posto a fondamento, la circostanza che avverso tale provvedimento possano proporsi censure di legittimità e di merito in sede estradizionale non esclude che analoghe censure possano farsi valere nell'ambito della giurisdizione italiana, in cui l'ordinanza cautelare si inserisce, con i rimedi previsti dalla legge nazionale avverso detto provvedimento.
Tale principio di diritto, con riferimento al mandato di arresto europeo, trova espressa conferma nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art.31, contenente Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, il quale stabilisce che:
"Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace".
Sicché è resa evidente dalla norma - oltre al carattere strumentale del MAE rispetto al provvedimento restrittivo, come dedotto nei ricorsi - da un lato l'autonomia del procedimento con il quale si contesti la legittimità del MAE rispetto a quello afferente al provvedimento custodiale, dall'altro la implicita contestuale esperibilità di entrambi per contestarne la legittimità e la fondatezza.
È fin troppo evidente, infine, l'esistenza dell'interesse dell'imputato ad impugnare il provvedimento restrittivo della libertà personale indipendentemente e prima della sua esecuzione (cfr. giurisprudenza citata).
Peraltro, occorre anche rilevare che il provvedimento restrittivo della libertà personale, nel caso in esame, ha trovato una, sia pur parziale, attuazione, stante la liberazione su cauzione prevista dal diritto anglosassone, attraverso l'esecuzione del MAE, che, come già rilevato, costituisce un provvedimento strumentale rispetto a quello impositivo della misura custodiale.
Va ancora osservato in punto di diritto che una diversa interpretazione dell'art. 309 c.p.p., che subordini la facoltà di esperire i rimedi giurisdizionali avverso il provvedimento restrittivo della libertà personale alla esecuzione sostanziale o formale dello stesso, come affermato nella impugnata ordinanza, pone in irrimediabile contrasto la norma con gli artt. 24 e 111 Cost., in ordine alla garanzia di tutela giurisdizionale e di diritto di difesa con le forme del giusto processo avverso la lesione di diritti ed interessi individuali, nonché con l'art. 6 della CEDU. Va aggiunto che la lettera della norma non impone affatto l'interpretazione data alla medesima dal Tribunale del riesame, considerato che il termine concesso dall'art. 309 c.p.p., comma 3, al difensore dell'indagato per impugnare il provvedimento ha una diversa decorrenza (dalla notifica allo stesso difensore) rispetto a quella stabilita per il diretto interessato, sicché si palesa evidente che la ratio delle disposizioni, con le quali norma stabilisce i termini per la presentazione dell'istanza di riesame, è esclusivamente diretta a fissare il limite oltre il quale si verifica la decadenza dell'indagato o del suo difensore dalla facoltà di impugnazione. Per completezza di esame dei rilievi contenuti nell'impugnato provvedimento in ordine alla difficoltà di notificazione dell'avviso di udienza nel caso di imputato che si trovi all'estero, essendo ancora in corso il procedimento di estradizione, si osserva che secondo l'indirizzo interpretativo, anche sul punto consolidato, di questa Suprema Corte la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale all'imputato all'estero deve necessariamente essere effettuata nella forma della notifica al difensore, che il codice prescrive nei confronti degli imputati irreperibili (art. 159 c.p.p.), latitanti (art. 165 c.p.p.) o privi di domicilio in Italia
(art. 169 c.p.p.). (cfr. (sez. 6^, 26.1.1999 n. 257, Cammarata, RV 214132; sez. 1^, 14.10.1999 n. 5611, Piscopo, RV 214700; conf. sez. 6^, 199103778, Carbone ed altri, RV 186525; sez. 2^, 200331693, Urbanovic ed altro, RV 226683).
È stato, infatti, osservato sul punto, con argomentazione assolutamente condivisibile, che la notifica dell'avviso dell'udienza fissata per la trattazione del riesame della misura di coercizione personale è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, e non secondo la procedura prevista dall'art. 169 c.p.p., in quanto, nel contrasto tra la disposizione generale e quella speciale apprestata a presidio del tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo, deve prevalere quest'ultima, in conformità delle previsioni contenute nell'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Ogni diversa interpretazione comporterebbe necessariamente o l'impossibilità di disporre misure coercitive nei confronti di imputati all'estero o la loro applicabilità solo dopo l'espletamento della procedura ex art. 169 c.p.p. o, infine, l'illegittimo ritardo nel giudizio di riesame all'esito della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i principi cui si ispira in materia il codice e le citate disposizioni della Costituzione.
Peraltro, l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005, dispone espressamente che, nel caso di nomina di un difensore di fiducia, le notifiche all'indagato o imputato vanno eseguite mediante consegna al difensore. L'accoglimento dei ricorsi sul punto rende superfluo l'esame del secondo motivo di gravame di cui al ricorso dell'Avv. Gaito, trattandosi di censure esclusivamente riferibili all'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma perché proceda al giudizio di riesame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010