Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2010, n. 26218
CASS
Sentenza 25 giugno 2010

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È ammissibile la richiesta di riesame avverso ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione funzionale alla determinazione del termine finale. (Fattispecie di riesame proposto a seguito della sola esecuzione di mandato di arresto europeo emesso sulla base di ordinanza di custodia cautelare in carcere). (Conf, Cass. sez. III, nn. 26219, 26220 e 26221 del 2010, non massimate).

La notifica dell'avviso dell'udienza per la trattazione del riesame di misura coercitiva personale nei confronti di imputato detenuto all'estero è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, senza necessità di osservare la procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., attesa l'esigenza di un tempestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coercitivo. (Conf., Cass. sez. III, nn. 26219, 26220 e 26221 del 2010, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2010, n. 26218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26218
    Data del deposito : 25 giugno 2010

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