Sentenza 25 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della computabilità della custodia cautelare all'estero (art. 33 L. n. 69 del 2005), è necessario da un lato che la persona richiesta dall'Italia sia sta posta a disposizione della giurisdizione italiana e dall'altro che la custodia cautelare sia stata sofferta in esecuzione del mandato d'arresto europeo. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non computabile il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero da parte di persona ancora detenuta all'estero, la cui consegna era stata sospesa per ragioni di giustizia interna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2008, n. 30894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30894 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/02/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 540
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2113/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO UC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 15.11.2007 dal Tribunale di Torino - sezione riesame ai sensi dell'art. 310 c.p.p., quale giudice dell'appello cautelare;
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. ARICÒ Giovanni, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. FATTO E DIRITTO
1.- Con ordinanza in data 19.4.2006 il g.i.p. del Tribunale di Torino disponeva applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di UC SO in ordine ai reati di cui alla L. Stup. artt. 73 e 74, commessi nel novembre del 2004. Risultando il SO detenuto in stato di custodia cautelare in Spagna per reati commessi in quel Paese, lo stesso g.i.p. del Tribunale di Torino promuoveva la procedura attiva di consegna ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 28 segg., ed emetteva - in relazione al detto titolo cautelare del 19.4.2006 - mandato di arresto europeo in data 23.5.2006 (ex art. 30 legge citata) notificato al SO il 17.6.2006 in Spagna.
La difesa del SO proponeva istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare adottata il 19.4.2006 per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari.
Con ordinanza del 27.7.2007 il g.i.p. torinese rigettava l'istanza sul presupposto della ostatività della previsione della L. n. 69 del 2005, art. 33, secondo cui "il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti dell'art. 303 c.p.p., comma 4, artt. 304 e 657 c.p.p.", di tal che - operando tale disposizione un richiamo al solo dell'art. 303 c.p.p., comma 4, il periodo di detenzione cautelare sofferto all'estero anche in esecuzione di un m.a.e. diverrebbe computabile unicamente ai fini della durata complessiva della custodia cautelare senza incidere sulla durata della detenzione attinente alla singola fase processuale.
2.- Il difensore del SO impugnava il provvedimento reiettivo del g.i.p., deducendo l'erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 33, di cui - tra l'altro - sollevava questione di illegittimità
costituzionale (se interpretato nei termini ritenuti dal g.i.p. torinese) in analogia con la decisione di parziale illegittimità costituzionale della corrispondente disposizione in tema di estradizione, cioè dell'art. 722 c.p.p., nella parte in cui non prevede(va) che la custodia cautelare sofferta all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato italiano sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase stabiliti dell'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, (Corte Cost. sentenza 21.7.2004 n. 253). 3.- Con l'ordinanza del 15.11.2007 in epigrafe indicata il Tribunale di Torino (sezione riesame) in funzione di giudice dell'appello cautelare ha rigettato il gravame del SO.
Da un lato il Tribunale ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità involgenti la L. n. 69 del 2005, art. 33, evidenziando dati giustificativi del differenziato trattamento della custodia cautelare sofferta all'estero tra procedura estradizionale e procedura di consegna attiva a mezzo di mandato di arresto europeo (il legislatore del 2005 non avrebbe potuto ignorare l'intervento del giudice delle leggi sull'art. 722 c.p.p., e si sarebbe allo stesso uniformato, se avesse ritenuto del tutto omologabili le due situazioni), differenziazione che trarrebbe causa anche da ragioni di ordine sistematico desumibili dalla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 6, che - in ipotesi di procedura passiva di consegna - stabilisce che al giudice straniero emittente il m.a.e. siano comunicate le informazioni necessarie per il calcolo della detenzione sofferta in Italia dal consegnando ai fini della determinazione della "durata massima della custodia cautelare". Da un altro lato il Tribunale ha posto in luce un elemento, assorbente rispetto alla anteriore problematica interpretativa della L. n. 69 del 2005, art. 33, in relazione all'art. 303 c.p.p., che fa leva piuttosto sull'applicabilità dei principi dettati dell'art. 304 c.p.p., (disposizione, questa, espressamente richiamata dal citato art. 33 c.p.p.). In vero l'autorità giudiziaria spagnola ha ritualmente eseguito l'arresto e la misura cautelare indotta dal m.a.e. italiano nei confronti del SO, ma fin dal 2006 ha sospeso la consegna dell'indagato all'Italia, essendo lo stesso sottoposto a custodia cautelare in Spagna per reati in materia di stupefacenti consumati in Spagna. In altri termini nella coesistente attualità di due titoli custodialcautelari, quello interno spagnolo e quello esterno italiano, l'autorità giudiziaria spagnola legittimamente ha ritenuto di privilegiare allo stato il titolo cautelare interno, sospendendo la consegna conseguente al mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana. Con l'effetto che tale evenienza sospensiva impedisce di considerare il SO a disposizione di quest'ultima, in difetto di una concreta "disponibilità" giuridica del richiesto indagato, con l'ulteriore sospensione del decorso del termine di durata della custodia cautelare, sia esso di fase ovvero di durata massima, fin quando non si verifichi la condizione (al momento ostativa) della soddisfatta giustizia spagnola.
4.- Avverso l'illustrata decisione del Tribunale di Torino giudice dell'appello cautelare propone ricorso per cassazione il difensore di UC SO, deducendo violazione ed erronea interpretazione degli art. 303 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 33, e formulando rilievi censori che riprendono le critiche già espresse sull'appellata ordinanza di rigetto della declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa dal g.i.p. sabaudo.
Si assume che l'impugnata ordinanza avrebbe finito per vanificare di fatto il termine di durata della custodia cautelare, "letteralmente inventando una sospensione del provvedimento cautelare derivante da impedimento a comparire del tutto sconosciuta al nostro ordinamento". Il Tribunale è incorso in evidente errore metodologico nel ritenere che in forza del preteso effetto sospensivo non vi sia esecutività del titolo cautelare europeo emesso dal g.i.p. di Torino a carico del SO e conseguentemente neppure del termine di fase. A ciò si aggiunge, ad avviso del ricorrente, l'incongruenza e contraddittorietà della tesi espressa dal Tribunale di Torino a sostegno della legittimità costituzionale dell'omesso richiamo della L. n. 69 del 2005, art. 33, ai termini custodiali di fase previsti dell'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Giacché, se davvero ci si trovasse in presenza di una sospensione dell'efficacia del mandato di arresto europeo, dovrebbe inferirsi che nessun termine (nè di fase, ne' complessivo) "sarebbe mai iniziato a decorrere cosicché esso termine non potrebbe mai avere fine". Per converso l'avere il legislatore previsto che -se per qualsiasi causa la consegna non avvenga - il m.a.e. perde efficacia trascorso il termine di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, "equivale a riconoscere l'efficacia del provvedimento e la relativa decorrenza del termine di custodia cautelare anche se concorrente con titolo detentivo straniero".
5.- Il ricorso di UC SO è infondato.
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Torino deve ritenersi corretta, sebbene alcune osservazioni dei giudici dell'appello cautelare si rendano non del tutto condivisibili o, quanto meno, discutibili. Ciò che segnatamente vale per i perentori asserti dimostrativi della legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 33, per supposto difformità ontologica della disciplina del mandato di arresto europeo rispetto a quella in materia di estradizione, pur attinta da declaratoria di incostituzionalità parziale (art. 722 c.p.p.) laddove escludeva rilevanza ai termini custodiali di fase (per altro la Corte Costituzionale è stata investita da questioni di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 33, sollevate da più giudici di merito proprio sulla base della ratio ispiratrice della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2004 e dell'irragionevole disparità di trattamento creatasi tra le omologabili situazioni dell'estradizione e del mandato di arresto europeo attivi).
Nondimeno il decisivo rilievo afferente alla coeva coesistenza di un titolo cautelare interno dello Stato di consegna, determinante la sospensione o la stasi esecutiva della assentita procedura passiva di consegna da parte dell'autorità giudiziaria spagnola, non è frutto di gratuita invenzione del Tribunale di Torino, ne' - a ben riflettere-, di una totale obliterazione dei canoni interpretativi fissati dalla menzionata sentenza n. 253 del 2004 della Corte Costituzionale sull'art. 722 c.p.p.. È infatti la stessa impugnata ordinanza che fondatamente sottolinea, così sgombrando il campo dall'inconferente assunto espresso nel ricorso in merito alla supposta irrilevanza di "qualsiasi causa" di omessa consegna del soggetto colpito da m.a.e. ai fini del decorso dei termini custodiali, come la decisione 253/2004 della Corte Costituzionale abbia puntualizzato la significatività (decorrenza del corrispondente termine di fase) della custodia cautelare sofferta all'estero quale diretta e specifica "conseguenza di una domanda di estradizione". Nel caso di UC SO, invero, il suo attuale stato di detenzione in Spagna in virtù di un titolo custodiale spagnolo, che ha provocato la sospensione (o il differimento) della sua consegna all'Italia, non può ragionevolmente ascriversi a diretta "conseguenza" del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Torino.
La sentenza del 2004 della Corte Costituzionale e l'eventuale assimilabile illegittimità costituzionale in parte qua (termini custodiali di fase) della L. n. 69 del 2005, art. 33, su cui si pronuncerà il giudice delle leggi, non fanno velo al diverso apprezzamento, con gli effetti in concreto ritenuti dal Tribunale di Torino di sospesa decorrenza dei termini di custodia cautelare (di fase e complessivi), di una situazione non riconducibile nell'alveo interpretativo della sentenza costituzionale n. 253/2004, siccome qualificante uno stato del richiesto soggetto attinto dal m.a.e. di sua sospesa (o, se si preferisce, temporaneamente mancata) consegna all'autorità giudiziaria italiana, logicamente impeditiva del decorso dei termini di custodia cautelare previsti dell'ordinamento processuale italiano.
Conclusione interpretativa già messa a punto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dalla quale non ritiene di decampare l'odierno collegio decidente, proprio in tema di estradizione attiva e pur dopo l'intervenuta decisione della Corte Costituzionale n. 253/2004 in contesti processuali assolutamente assimilabili alla attuale situazione del ricorrente SO nell'ambito della procedura applicativa del mandato di arresto europeo. Decisione che non può dispiegare incidenza dirimente in tema di equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di consegna allo Stato italiano emittente il m.a.e. e custodia cautelare in Italia, dal momento che il richiesto SO non è stato in fatto ancora posto a giuridica disposizione della giurisdizione italiana in quanto ancora soggetto a quella dello Stato spagnolo richiesto della sua consegna (cfr.: Cass. Sez. 6^, 19.12.2006 n. 7705/07, Corso, rv. 235905: "In tema di estradizione, la detenzione cautelare subita all'estero, come conseguenza di una domanda di estradizione, non è computabile, agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana", Cass. Sez. 6^, 5.2.2007 n. 16788, Shatmani, rv. 236580: "Ai sensi dell'art. 722 c.p.p., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero").
In definitiva, quindi, il periodo compreso tra la decisione dello Stato richiesto di dare corso al m.a.e. italiano - cioè di disporre la consegna del soggetto richiesto- e l'effettiva consegna, se sospesa o differita o comunque posposta o ritardata per fatti o determinazioni riconducibili allo Stato della consegna, non può essere calcolato a fini della decorrenza del termine (massimo o di fase) della custodia cautelare in Italia, se il consegnando sia rimasto in stato di custodia carceraria nel Paese comunitario estero per effetto di titolo custodiale emesso da quel Paese. Per altro l'indicato principio od esito interpretativo è avvalorato dalla latitudine operativa della stessa disposizione generale di cui all'art. 657 c.p.p., in tema di fungibilità della custodia cautelare. Disposizione alla cui stregua si reputa possibile computare la detenzione cautelare sofferta in uno Stato estero soltanto se la stessa sia relativa ad un fatto reato per cui si è proceduto o si proceda in Italia (cfr. Cass. Sez. 1^, 11.5.2006 n. 31422, Moffa, rv. 234791). Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del SO al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008