Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la custodia cautelare sofferta all'estero in esecuzione dello stesso deve essere computata anche agli effetti dei termini di fase, giusta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33 L. n. 69 del 2005 (Corte cost. n. 143 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2008, n. 35139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35139 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 02/07/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1064
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 038516/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Mattei Giampiero, quale difensore di HE AN UA NT, (n. il 23/02/1977);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, in data 28/09/2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 07/07/2007, il Giudice per (e indagini preliminari presso il Tribunale di Trento sostituì ai ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere con quella del divieto di dimora in Trentino.
Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero propose appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., e il Tribunale di Trento, con ordinanza del 28/09/2007, in accoglimento dell'impugnazione, applicò a HE AN NA UA NT la richiesta misura restrittiva della libertà personale.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'indagato che, dopo una ricostruzione del complesso iter del procedimento (varie impugnazioni e appelli, due interventi di questa Suprema Corte), deduce:
1) Questione di legittimità costituzionale. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 303 c.p.p., comma 1, lettera a e art. 310 c.p.p., comma 3, di). Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lettera 8 ed E) in merito all'istanza ex L. n. 87 del 1953, art. 23. Il ricorrente evidenzia l'errore nel quale sarebbe caduto il Tribunale escludendo il decorso massimo del termine di custodia cautelare della prima fase che - per il reato (art. 635 c.p. aggravato della L. n. 625 del 1979, art. 1) per il quale è stata chiesta e ottenuta la misura (mandato di arresto europeo) e l'estradizione - è di mesi tre. L'errore consisterebbe nel fatto che il Tribunale ha ritenuto il ricorrente colpito da misura custodiale anche per il delitto di cui all'art. 270 bis c.p.. In realtà il P.M. ha chiesto e ottenuto il mandato di arresto europeo solo per il danneggiamento aggravato;
e di nessun rilievo è il fatto che il Tribunale del riesame abbia - in accoglimento di un appello del P.M. - riconosciuto anche la sussistenza del delitto di cui all'art. 270 bis c.p.. Infatti tale provvedimento del Tribunale non è ancora esecutivo perché sospeso - ex art. 310 c.p.p., comma 3, - pendendo ancora impugnazione del HE (la Cassazione, con sentenza n. 2821 del 2007 ha annullato il provvedimento di cui sopra e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Trento, che, però, non ha ancora deciso). Inoltre il ricorrente è stato estradato solo per il danneggiamento aggravato e quindi - ex art. 721 c.p.p. - non può essere assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione. Quindi essendo il HE in detenzione solo per il danneggiamento aggravato, il termine massimo della custodia cautelare in carcere di tre mesi, è già decorso: infatti il ricorrente è stato arrestato in Spagna il 22/12/2006 e il G.U.P. ha emesso il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato il 17/05/2007. A questo punto l'unico ostacolo alla declaratoria di perdita di efficacia della misura è la L. n. 69 del 2005, art. 33, che stabilisce che il periodo di detenzione all'estero, in attesa della estradizione, non si conteggia per i termini di fase, ma solo sulla durata complessiva stabilita dall'art.303 c.p.p., comma 4. Tale articolo è però eguale all'art. 722 c.p.p., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 253 del 2004.
Quindi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale di cui sopra o si da alla L. n. 69 del 2005, art. 33 un'interpretazione costituzionalmente orientata, oppure si deve investire la Corte Costituzionale - come espressamente richiesto dal ricorrente - della questione di legittimità costituzionale della norma che crea irragionevoli disparità di trattamento ne sistema. 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lettera E - con riferimento all'emissione di altra ordinanza di custodia cautelare. Il ricorrente, con tale motivo, rileva l'illogicità e carenza della motivazione del Tribunale che ha accolto l'appello del P.M. prendendo in considerazione, ai fini della sussistenza di eccezionali esigenze cautelari attuali un fatto - contestato con altra e successiva misura cautelare al ricorrente - avvenuto più di quattro anni prima di quello di cui ci si occupa oggi ed evidentemente di minima rilevanza (danneggiamento di cassonetti dell'immondizia).
3) Inosservanza e comunque erronea applicazione della legge penale (art. 274 c.p.p., lettera C). Mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti del procedimento.
Il ricorrente, con tale motivo, rileva l'illogicità e carenza della motivazione del Tribunale che ha accolto l'appello del P.M. prendendo in considerazione, ai fini della pericolosità del HE, le tre condanne che lo stesso ha subito prima della condanna per il reato per il quale è oggi in esame la questione cautelare. Il ricorrente a tal proposito osserva che delle quattro sentenze di condanna solo una è irrevocabile ed è relativa ad un fatto di modestissimo rilievo. Inoltre l'aggravante di cui alla L. n. 625 del 1979, art. 1 è stata contestata solo al fatto oggetto dell'attuale ricorso. Sarebbe pertanto evidente la violazione dell'art. 274 c.p.p., lettera C, avendo il Tribunale presunto la pericolosità del HE non valutando i suoi precedenti penali, ma procedimenti in corso non ancora definiti.
4) Manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Arbitrario significato attribuito a scritto dell'indagato.
Il ricorrente, con tale motivo, rileva l'illogicità e la violazione dei criteri di individuazione delle esigenze cautelari dettati dalia legge della motivazione del Tribunale che ha accolto l'appello del P.M. prendendo in considerazione, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato di una lettera del HE pubblicata su un opuscolo spagnolo. Infatti il Tribunale ha arbitrariamente desunto una manifestazione di concreta pericolosità da una semplice presa di posizione ideologica, in linea con l'ideologia anarchica abbracciata dall'indagato. Secondo il ricorrente il Tribunale con la sua motivazione evidenzia di ignorare la logica differenza elementare fra libere manifestazioni di pensiero, anche estremistico, di solidarietà nei confronti di non meglio specificate condotte di ribellione, anche violenta, all'oppressione, e atti e comportamenti concreti dai quali si possa desumere il concreto pericolo della commissione di ben individuati reati da parte dell'indagato.
5) Manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Arbitraria valutazione della "mail" dell'indagato del 10/06/2005.
La difesa del ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia errato nell'interpretare il contenuto della "mai" spedita dal HE alla fidanzata, dopo una condanna infilagli dal Tribunale di Rovereto. In realtà la "mail" andava interpretata come uno sfogo dopo una condanna ritenuta ingiusta e non come elemento sintomatico di una carica di pericolosità dell'indagato. La riprova di quanto sopra sarebbe costituita dal fatto che effettivamente il giorno dopo l'invio della "mail" vi fu una dimostrazione - come preannunciato dal HE con il suo messaggio - senza però che fosse commesso alcun reato.
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
All'udienza del 15/04/2008 questo Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della L. n. 69 del 2005, art. 33. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sono fondate e il ricorso va, pertanto, accolto. È infatti pacifico che nei confronti del HE è stata eseguita la misura della custodia cautelare solo per il reato di cui all'art. 635 c.p. aggravato della L. n. 625 del 1979, art.
1. Invero solo per tale fatto è stata chiesta e ottenuta la misura (mandato di arresto europeo) e l'estradizione. Si osserva, in proposito, che in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14, comma 1 della Convenzione Europea di Estradizione, resa esecutiva in Italia con L.30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può
essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dall'art. 12 e art. 14, comma 1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14, comma 1, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 c.p.p.), l'esercizio dei poteri interattivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (Sez. U, Sentenza n. 8 del 28/02/2001 Ud. -dep. 24/05/2001 - Rv. 218767; Si vedano anche:
Sez. 1, Sentenza n. 16.000 del 06/04/2006 Cc. - dep. 10/05/2006 - Rv. 234261; Sez. U, Sentenza n. 11971 del 29/11/2007 Cc.-dep. 18/03/2008 - Rv. 238953). In relazione a quanto sopra, inoltre, si rileva che l'esecuzione della misura per il reato associativo è sospesa ai sensi dell'art. 310 c.p.p., comma 3, non essendo ancora definitiva. (La Cassazione, in accoglimento del ricorso del HE, ha, infatti, annullato con rinvio l'ordinanza del 16/01/2007 del Tribunale che disponeva la misura per i reato associativo;
il Tribunale di Trento deve ancora decidere su tale rinvio). Si deve, allora, tenere conto del termine di fase per il reato di danneggiamento aggravato che è di tre mesi. In tale termine deve essere necessariamente computato - per gli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p. - anche il periodo di custodia cautelare sofferta all'estero in esecuzione del mandato di arresto europeo. Infatti la Corte Costituzionale con sentenza n. 0 143 del 07/05/2008 (depositata il 16/05/2008 e pubblicata sulla G.U. n. 022 del 21/05/2008) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 33. Tale norma - L. n. 69 del 2005, art. 33 (emanata per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) - prevedeva che il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, fosse computato ai soli effetti dell'art. 303 c.p.p., comma 4, artt. 304 e 657 c.p.p..
Si escludeva così, al pari dell'art. 722 c.p.p., nel testo già esaminato dalla Corte Costituzionale - con univocità testuale che non autorizza soluzioni interpretative diverse - la rilevanza di detto periodo di custodia agli effetti della durata massima dei cosiddetti termini di fase. La Corte Costituzionale ha, allora, osservato che la "ratio decidendi" della sentenza n. 253 del 2004 (con la quale è stata dichiarato, per gli stessi motivi, incostituzionale l'art. 722 c.p.p.) deve valere a "fortiori" nell'ipotesi prevista dalla citata legge, art. 33.
La Corte Costituzionale afferma, infatti, che se l'equivalenza tra custodia all'estero e custodia cautelare in Italia è stata affermata con riferimento all'estradizione, essa, a maggior ragione, deve operare in relazione ad uno strumento - quale il mandato d'arresto europeo - che poggia sul principio dell'immediato e reciproco riconoscimento del provvedimento giurisdizionale. Tale istituto, infatti - a differenza dell'estradizione - non postula alcun rapporto intergovernativo, ma si fonda su rapporti diretti tra le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri, con l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate. Ciò rende ancor meno tollerabile, sul piano costituzionale, uno squilibrio delle garanzie in tema di durata della carcerazione preventiva correlato al luogo - interno o esterno, rispetto ai confini nazionali - nel quale la carcerazione stessa è patita. Posto, infatti, che il titolo dell'arresto e della conseguente custodia, nel caso di specie, è unitario;
e che il procedimento di consegna non si articola in funzione di un rapporto tra Stati, ma tra autorità giudiziarie: ne deriva che anche la durata della custodia cautelare deve sottostare ad una disciplina de pari unitaria;
così da attrarre i "tempi della consegna" all'interno dei "tempi del processo".
In sostanza, la condizione del destinatario del provvedimento restrittivo, a seguito di mandato d'arresto europeo, non può risultare - quanto a garanzie in ordine alla durata massima della privazione della libertà personale - deteriore ne' rispetto a quella dell'indagato destinatario di una misura cautelare in Italia, ne', tanto meno, rispetto a quella dell'estradando: non essendo dato rinvenire alcuna ragione giustificativa di un diverso e meno favorevole trattamento del soggetto in questione.
La L. n. 69 del 2005, art. 33 è stato dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Alla luce di quanto sopra è evidente che gli altri motivi de ricorso (n. 2, 3, 4 e 5, che tra l'altro proponevano sole censure di merito, sottratte al sindacato di questa Corte di legittimità a fronte di una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria) non hanno più rilievo, essendo stato accolto il primo motivo di ricorso che è assorbente.
Quindi l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio;
gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Trento per l'unione al fascicolo processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008