Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Non deve tenersi conto, ai fini della determinazione dei termini di fase della custodia cautelare, del periodo di custodia cautelare sofferto all'estero per ragioni di giustizia interna, e non in esecuzione del mandato di arresto europeo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2010, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/01/2010
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 232
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 38840/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA JO HI, N. IL 14/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 3997/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 08/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEVERO CHIEFFI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Mercurelli Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 08/07/2009 il Tribunale di Napoli, costituito ex art.310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da GN HI
NE, imputato del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, avverso l'ordinanza del G.I.P. in sede con la quale era stata rigettata la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare.
Nella motivazione il Tribunale ha premesso che l'appellante, mentre si trovava detenuto in Olanda per altra causa, era stato raggiunto in data 31/01/2008 dal mandato di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli a seguito dell'ordinanza 09/01/2008 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere ed instradato in Italia in data 07/11/2008. Ciò premesso il Tribunale, oltre a rilevare che mancavano in atti le date di notifica ed esecuzione del mandato di arresto europeo, ha osservato che, ai sensi degli artt. 303 e 304 c.p.p., il termine massimo di fase non era ancora decorso, in quanto dalla applicazione della misura non era ancora decorso il termine di anni due.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore che ne ha chiesto l'annullamento senza rinvio per violazione di legge deducendo: a) che nel corso delle indagini in relazione al reato per il quale si procede il termine massimo di fase è pari ad un anno;
b) che nel caso di specie il termine massimo di fase pari ad un anno era già decorso, in quanto il mandato di arresto europeo era stato eseguito in data 31/01/2008 e quindi, in applicazione della sentenza 143/2008 della Corte Costituzionale, la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato di arresto europeo, deve essere computata anche agli effetti della durata dei termini di fase;
c) che era del tutto irrilevante che l'imputato fosse detenuto in Olanda per altra causa, in quanto, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 5, nel caso di detenzione dell'imputato per altra causa, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto dall'ordinanza impugnata non emergono precisi elementi di fatto necessari per la risoluzione della questione.
Non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, nella fase delle indagini preliminari il termine di durata massima di fase in relazione al reato per cui si procede è di un anno, ma è pur vero che tale termine, ricorrendone i presupposti ivi indicati, può essere sospeso nel corso della udienza preliminare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 4. Orbene nel caso di specie il Tribunale, pur richiamando l'art. 304 c.p.p., comma 6, non ha specificato se sia in corso l'udienza preliminare e se nel corso della stessa sia stata pronunciata l'ordinanza di sospensione dei termini.
Inoltre non vi è dubbio che, in applicazione della sentenza 143/2008 della Corte Costituzionale, la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato di arresto europeo, deve essere computata anche agli effetti della durata dei termini di fase. Ma da ciò non discende che la custodia cautelare sofferta all'estero debba essere computata nel caso in cui l'imputato si trovi detenuto all'estero non in esecuzione del mandato di arresto europeo ma per causa di giustizia interna.
Orbene nel caso di specie - pur risultando che l'imputato, raggiunto in Olanda dal mandato di arresto europeo in data 31/01/2008, è stato estradato in Italia in data 07/11/2008 in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal G.I.P. in data 09/01/2008 - dall'ordinanza impugnata non risulta in quale data sia stato posto in esecuzione il mandato di arresto europeo, ne' in quale data l'imputato, detenuto in Olanda per ragioni di giustizia interna, sia stato messo a disposizione della giurisdizione italiana ai fini della estradizione. Orbene tale accertamento si rende indispensabile al fine di stabilire il termine di decorrenza della custodia cautelare, non essendo computabile il periodo di detenzione sofferto all'estero non in esecuzione del mandato di arresto europeo, ma per ragioni di giustizia interna (Cass. Sez. 6A n. 30894/2008, rv. 240923). Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010