Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2015, n. 36677
CASS
Sentenza 7 maggio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso.

Commentario1

  • 1Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2015, n. 36677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36677
Data del deposito : 7 maggio 2015

Testo completo