Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia all'estero per effetto di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso.
Commentario • 1
- 1. Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2015, n. 36677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36677 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
3667 7 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 795 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo - Relatore - -CC 7/5/2015 Stefano Mogini R.G.N. 9667/15 Angelo Capozzi TT AT Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da IO NS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. da IO NS contro il provvedimento del 16 giugno 2014 con cui il G.u.p. del locale Tribunale aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza del termine di fase di cui all'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p. Gr Il Tribunale, premesso che l'imputato è stato consegnato dall'autorità giudiziaria tedesca in base al mandato di arresto europeo richiesto dall'autorità giudiziaria italiana che procede per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ha escluso che sia scaduto il termine di fase, in quanto il termine di un anno previsto dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p. decorre, nel caso in esame, dal 22.10.2013, cioè dal momento della consegna del NS all'Italia da parte dell'autorità giudiziaria tedesca e non dalla notifica dell'ordinanza cautelare, risalente al 23.9.2011, in quanto l'imputato fino all'ottobre 2013 è stato trattenuto in Germania a scontare una pena relativa a fatti diversi da quelli oggetto del m.a.e.
2. L'avvocato Francesco Calabrese, nell'interesse di IO NS, ha proposto ricorso per cassazione in cui, con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p. e il connesso vizio di motivazione, non avendo il Tribunale considerato che, sebbene l'imputato sia stato trattenuto in Germania per espiare una pena per fatti diversi, tuttavia la consegna dello stesso è avvenuta in virtù di un m.a.e. emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 3.11.2011 per gli stessi fatti dell'ordinanza cautelare del 23.9.2011. In sostanza, il ricorrente assume che ai fini del computo del termine di fase abbiano rilievo solo le date relative all'emissione delle ordinanze cautelari (23.9.2011 e 3.11.2011), in relazione alle quali il termine deve considerarsi decorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3.1. Infatti, secondo un orientamento assolutamente prevalente il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta, in forza di mandato d'arresto europeo, dall'autorità giudiziaria italiana non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso. In altri termini, il periodo compreso tra la decisione dello Stato richiesto di дя 2 disporre la consegna del soggetto richiesto e l'effettiva consegna, qualora sospesa o differita ovvero comunque ritardata per fatti riconducibili allo Stato estero, non può essere calcolato ai fini della decorrenza del termine della custodia cautelare in Italia, se il consegnando sia rimasto in stato di custodia carceraria nel Paese richiesto per effetto di altro titolo cautelare emesso da quel Paese (cfr., Sez. 4, n. 24583 del 15/4/2010, Rabbah;
Sez. 1, n. 31422 del 11/5/2006, Moffa).
3.2. Il Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza impugnata, si è attenuto a tale orientamento e, correttamente, ha escluso che i termini di custodia cautelare fossero scaduti, in quanto ha considerato come dies a quo il giorno della effettiva consegna del NS (22.10.2013), senza calcolare il periodo in cui lo stesso è stato detenuto in Germania per altro titolo, dovendo scontare una pena per fatti del tutto diversi da quelli oggetto della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 7 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti bruik DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 SET 2015 PREMA DI CA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito I O A N E Z 3