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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301/2025 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 12 maggio 2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, comma 2, c.p.c., vertente tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Nostro e Rocco Iemma, ricorrente
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, resistente contumace avente per oggetto: “altri rapporti condominiali”
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 12 maggio
2025, in cui si dà atto che l'avv. Alfredo Nostro, anche per delega dell'avv.
1 Rocco Iemma, ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle articolate in calce al ricorso introduttivo”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha Parte_1
agito nei confronti del , chiedendo di Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente , in Parte_1
quanto creditore del resistente, ad ottenere l'elenco dei CP_1
condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per il titolo di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale, e per l'effetto” di
“Condannare il resistente in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, a fornire alla parte ricorrente
l'elenco dei condomini morosi, e comunque tenuti al Parte_1
pagamento del titolo in premessa indicato, con le generalità complete
(codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale”.
§2. Non si è costituito in giudizio il , pur Controparte_1
avendo ricevuto rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
§3. La causa, istruita mediante la sola documentazione in atti, è stata introitata per la decisione all'udienza del 12 maggio 2025, a seguito di discussione orale, ex art. 281 sexies, comma 2, c.p.c.
2 §4. Tanto premesso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva del resistente. CP_1
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, “in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio, con conseguente sua legittimazione passiva in caso di azione giudiziaria” (Cass. n. 1002 del
2025).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità richiama la dottrina che ha evidenziato come l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, viene citato l'art. 1129, comma
9, c.c., che stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare –
l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi.
Tale obbligo esula, dunque, “dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che
3 l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento CP_1
alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore
è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del
” (Cass. n. 1002 del 2025, in motivazione). CP_1
Ne consegue che, per l'appunto, legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il condominio in persona dell'amministratore.
4 La domanda deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
§5. Nulla va disposto sulle spese, essendo il condominio resistente, vittorioso, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) nulla sulle spese.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 13 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 301/2025 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 12 maggio 2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, comma 2, c.p.c., vertente tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Nostro e Rocco Iemma, ricorrente
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, resistente contumace avente per oggetto: “altri rapporti condominiali”
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 12 maggio
2025, in cui si dà atto che l'avv. Alfredo Nostro, anche per delega dell'avv.
1 Rocco Iemma, ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle articolate in calce al ricorso introduttivo”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha Parte_1
agito nei confronti del , chiedendo di Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente , in Parte_1
quanto creditore del resistente, ad ottenere l'elenco dei CP_1
condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per il titolo di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale, e per l'effetto” di
“Condannare il resistente in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, a fornire alla parte ricorrente
l'elenco dei condomini morosi, e comunque tenuti al Parte_1
pagamento del titolo in premessa indicato, con le generalità complete
(codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale”.
§2. Non si è costituito in giudizio il , pur Controparte_1
avendo ricevuto rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
§3. La causa, istruita mediante la sola documentazione in atti, è stata introitata per la decisione all'udienza del 12 maggio 2025, a seguito di discussione orale, ex art. 281 sexies, comma 2, c.p.c.
2 §4. Tanto premesso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva del resistente. CP_1
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, “in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio, con conseguente sua legittimazione passiva in caso di azione giudiziaria” (Cass. n. 1002 del
2025).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità richiama la dottrina che ha evidenziato come l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, viene citato l'art. 1129, comma
9, c.c., che stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare –
l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi.
Tale obbligo esula, dunque, “dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che
3 l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento CP_1
alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l'amministratore
è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del
” (Cass. n. 1002 del 2025, in motivazione). CP_1
Ne consegue che, per l'appunto, legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il condominio in persona dell'amministratore.
4 La domanda deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
§5. Nulla va disposto sulle spese, essendo il condominio resistente, vittorioso, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) nulla sulle spese.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 13 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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