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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 396/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 febbraio 2025 alle ore 11,21 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to MANTELLI ROBERTO Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte presente che, collegato da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Mantelli si riporta a tutto quanto già dedotto nell'atto di citazione ed alle conclusioni precisate come in atti ed in merito al quantum dichiara di aderire alla quantificazione del CTU.
Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
L'avv. Mantelli dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandona l'aula virtuale pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANTELLI ROBERTO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANTELLI ROBERTO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesioni - trasporto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa di ATAF Spa, oggi
[...]
, in qualità di proprietaria e vettore ex art. 1681 c.c. condannare, per le causali di cui alla CP_1 narrativa che precede, la medesima al pagamento dell'importo come specificato e determinato in parte premessa, pari ad €. 21.108,66 ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia e comunque entro i limiti di competenza per valore dell'adita giustizia e di contributo unificato versato, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13/06/2021 e rivalutata di anno in anno sino al decisum. Vittoria di competenze, onorari e spese specificate in separata notula.”
pagina 3 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova tuttavia evidenziare che la causa istruita da altro Giudice è giunta alla cognizione di questo
Giudicante, per eIGenze organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 20 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la IGnora conveniva in Parte_1
giudizio in persona del l.r.p.t. assumendo che in data 13/06/2021 mentre si Controparte_1 trovava seduta sull'autobus di linea n. 23 all'epoca dei fatti ATAF Spa e poi , in Controparte_1
conseguenza di una brusca frenata effettuata dal conducente, sbatteva violentemente il fianco destro sull'apposito sostegno in ferro posto a pochi centimetri dal sedile.
In via preliminare sono da ritenere sussistenti la rispettiva legitimatio ad causam delle parti
(condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedo tto in giudizio (questione di merito).
La domanda è volta ad accertare la responsabilità del vettore, per il sinistro verificatosi ai danni dell'attrice allorquando la stessa si trovava a bordo dell'autobus di linea di proprietà della società convenuta. Ha riferito l'attrice che a causa di una brusca frenata, e nonostante ella fosse seduta regolarmente, finiva col battere il fianco destro contro l'apposito sostegno in ferro posto a pochi centimetri dal sedile, subendo lesioni alla persona.
La società convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio preferendo rimanere contumace.
Orbene, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si vanno ad esplicitare.
I fatti dedotti in giudizio risultano confermati dal complesso delle risu ltanze istruttorie acquisite ed in particolare dalla deposizione rese dal teste US IG.ra , indotta da Testimone_1
pagina 4 di 8 parte attrice, indifferente e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, anche in mancanza di dichiarazioni di tenore contrario, che ha confermato le modalità del sinistro come descritte nel libello introduttivo con dichiarazioni precise e dettagliate.
In punto di diritto, la domanda di parte attrice può essere inquadrata ai sensi dell'art. 1681 c.c. che prevede la presunzione semplice di responsabilità del vettore per il danno subito dal trasportato, superabile soltanto con la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il trasportatore, quindi, ha l'onere di provare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza;
tuttavia, il trasportato non è esonerato dalla prova del nesso eziologico tra il viaggio e l'evento dannoso (Sent. Cass. n. 249 del
10/01/2017: “Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta
a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c..”; v. anche
Cass. N. 16893/2010; Cass. N. 11194/03 “nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni "a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'a ttività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo, essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.”).
Resta comunque fermo che anche in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cod. civ. pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto (Cass. N. 3285/06; Cass. N. 13635/01).
Orbene, alla luce delle descritte risultanze, risulta accertata la responsabilità della società di traporto convenuta che non ha fornito la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. E' appena il caso di evidenziare come la stessa sia rimasta contumace, preferendo disertare il dialogo processuale.
pagina 5 di 8 Ciò detto in ordine all'an, per quel che, invece, concerne il quantum debeatur, tenuto conto della relazione medica dell'ausiliario dott. che ha riconosciuto il nesso di causalità tra Persona_1
evento e danno, e della documentazione in atti, è risultato quanto segue:
“L'incidente per il quale è causa ha determinato le lesioni lamentate dalla ricorrente e consistenti in frattura arco anteriore X e XII costa destra (torace), del V metatarso destro (piede)
e dei processi trasversi di destra delle vertebre L2 e L3 (rachide lombare). 2) Le lesioni hanno determinato un danno biologico di natura temporanea e permanente. 3) Il danno di natura temporanea è quantificabile in 21 (ventuno) giorni a totale, in (venti) giorni a parziale al 75%, in 30 (trenta) a parziale al 50% e in 47 (quarantasette) giorni a parziale al 25%. 4) Il danno di natura permanente allo stato attuale è quantificabile nella misura d el 7 (sette) percento. 5) Non sono documentate spese mediche sostenute dalla ricorrente.”
Ciò posto il decidente ritiene di aderire alle risultanze della CTU poiché immune da vizi logico - giuridico-scientifici e ampiamente motivate, e ritiene di poter determinare il danno alla persona subito dall'attrice così come di seguito specificato:
21 giorni al 100% = Euro 2.415,00
20 giorni al 75%= Euro 1.725,00
30 giorni al 50%= Euro 1.725,00
47 giorni al 25%= Euro 1.351,00
Danno biologico 7%: Euro 10.314,00
Totale 17.530,00 Euro a cui andrà aggiunta la spesa sostenuta dall'attrice per la perizia di parte.
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico -fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macro lesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli
a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento […]».
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, dunque è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1 e successivi aggiornamenti, per il risarcimento del danno pagina 6 di 8 biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Milano di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto dunque conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età de lla lesa al momento del sinistro.
In definitiva, all'attrice spetta il complessivo importo di Euro 18.272,00 somma già comprensiva di Euro 742,00 per la consulenza medica di parte, da cui andrà decurtata la somma di Euro
2.800,00 ricevuta dall'attrice in via stragiudiziale, così come dalla stessa dichiarato e provato in atti, per un totale di Euro 15.472,00.
Nulla per spese mediche in assenza di produzione documentale probatoria.
Nulla per danno morale, per non aver provato l'istante di aver subito ulteriori danni oltre a quelli alla salute tout court.
La somma è liquidata al valore attuale e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria.
Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del 2%, calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme devalutate, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutate anno per anno fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulle somme liquidate all'attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite e quelle di ctu e ctp – che dalla documentazione versata in atti dall'attrice risultano essere state pagate dall'avv. Mantelli - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza, in accoglimento della domanda, così dispone:
-accertata la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro per cui è causa, del vettore, per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di Euro =15.472,00 = al valore attuale, oltre agli interessi calcolati come in motivazione;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso,
Euro 273,80 per esborsi, oltre spese di CTU pari ad Euro 976,00 e CTP pari ad Euro 610,00, oltre
IVA e C.p.a. se dovute e giustificate, ed oltre alle spese generali nella misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,07 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 396/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 18 febbraio 2025 alle ore 11,21 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to MANTELLI ROBERTO Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte presente che, collegato da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Mantelli si riporta a tutto quanto già dedotto nell'atto di citazione ed alle conclusioni precisate come in atti ed in merito al quantum dichiara di aderire alla quantificazione del CTU.
Su invito del Giudice, il difensore dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
L'avv. Mantelli dichiara di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandona l'aula virtuale pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANTELLI ROBERTO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANTELLI ROBERTO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesioni - trasporto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa di ATAF Spa, oggi
[...]
, in qualità di proprietaria e vettore ex art. 1681 c.c. condannare, per le causali di cui alla CP_1 narrativa che precede, la medesima al pagamento dell'importo come specificato e determinato in parte premessa, pari ad €. 21.108,66 ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia e comunque entro i limiti di competenza per valore dell'adita giustizia e di contributo unificato versato, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13/06/2021 e rivalutata di anno in anno sino al decisum. Vittoria di competenze, onorari e spese specificate in separata notula.”
pagina 3 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Giova tuttavia evidenziare che la causa istruita da altro Giudice è giunta alla cognizione di questo
Giudicante, per eIGenze organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 20 settembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la IGnora conveniva in Parte_1
giudizio in persona del l.r.p.t. assumendo che in data 13/06/2021 mentre si Controparte_1 trovava seduta sull'autobus di linea n. 23 all'epoca dei fatti ATAF Spa e poi , in Controparte_1
conseguenza di una brusca frenata effettuata dal conducente, sbatteva violentemente il fianco destro sull'apposito sostegno in ferro posto a pochi centimetri dal sedile.
In via preliminare sono da ritenere sussistenti la rispettiva legitimatio ad causam delle parti
(condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedo tto in giudizio (questione di merito).
La domanda è volta ad accertare la responsabilità del vettore, per il sinistro verificatosi ai danni dell'attrice allorquando la stessa si trovava a bordo dell'autobus di linea di proprietà della società convenuta. Ha riferito l'attrice che a causa di una brusca frenata, e nonostante ella fosse seduta regolarmente, finiva col battere il fianco destro contro l'apposito sostegno in ferro posto a pochi centimetri dal sedile, subendo lesioni alla persona.
La società convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio preferendo rimanere contumace.
Orbene, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che di seguito si vanno ad esplicitare.
I fatti dedotti in giudizio risultano confermati dal complesso delle risu ltanze istruttorie acquisite ed in particolare dalla deposizione rese dal teste US IG.ra , indotta da Testimone_1
pagina 4 di 8 parte attrice, indifferente e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, anche in mancanza di dichiarazioni di tenore contrario, che ha confermato le modalità del sinistro come descritte nel libello introduttivo con dichiarazioni precise e dettagliate.
In punto di diritto, la domanda di parte attrice può essere inquadrata ai sensi dell'art. 1681 c.c. che prevede la presunzione semplice di responsabilità del vettore per il danno subito dal trasportato, superabile soltanto con la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il trasportatore, quindi, ha l'onere di provare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza;
tuttavia, il trasportato non è esonerato dalla prova del nesso eziologico tra il viaggio e l'evento dannoso (Sent. Cass. n. 249 del
10/01/2017: “Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta
a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c..”; v. anche
Cass. N. 16893/2010; Cass. N. 11194/03 “nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, che abbia subito danni "a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'a ttività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo, essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 cod. civ., l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.”).
Resta comunque fermo che anche in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cod. civ. pone a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto (Cass. N. 3285/06; Cass. N. 13635/01).
Orbene, alla luce delle descritte risultanze, risulta accertata la responsabilità della società di traporto convenuta che non ha fornito la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. E' appena il caso di evidenziare come la stessa sia rimasta contumace, preferendo disertare il dialogo processuale.
pagina 5 di 8 Ciò detto in ordine all'an, per quel che, invece, concerne il quantum debeatur, tenuto conto della relazione medica dell'ausiliario dott. che ha riconosciuto il nesso di causalità tra Persona_1
evento e danno, e della documentazione in atti, è risultato quanto segue:
“L'incidente per il quale è causa ha determinato le lesioni lamentate dalla ricorrente e consistenti in frattura arco anteriore X e XII costa destra (torace), del V metatarso destro (piede)
e dei processi trasversi di destra delle vertebre L2 e L3 (rachide lombare). 2) Le lesioni hanno determinato un danno biologico di natura temporanea e permanente. 3) Il danno di natura temporanea è quantificabile in 21 (ventuno) giorni a totale, in (venti) giorni a parziale al 75%, in 30 (trenta) a parziale al 50% e in 47 (quarantasette) giorni a parziale al 25%. 4) Il danno di natura permanente allo stato attuale è quantificabile nella misura d el 7 (sette) percento. 5) Non sono documentate spese mediche sostenute dalla ricorrente.”
Ciò posto il decidente ritiene di aderire alle risultanze della CTU poiché immune da vizi logico - giuridico-scientifici e ampiamente motivate, e ritiene di poter determinare il danno alla persona subito dall'attrice così come di seguito specificato:
21 giorni al 100% = Euro 2.415,00
20 giorni al 75%= Euro 1.725,00
30 giorni al 50%= Euro 1.725,00
47 giorni al 25%= Euro 1.351,00
Danno biologico 7%: Euro 10.314,00
Totale 17.530,00 Euro a cui andrà aggiunta la spesa sostenuta dall'attrice per la perizia di parte.
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico -fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Le lesioni nelle quali si concretizza il danno biologico possono distinguersi in macro lesioni o in lesioni di lieve entità, a seconda che i postumi da lesioni siano o meno superiori al 9 per cento, come si evince dall'art. 139, c. 1, lett. a), D. Lgs. 209/2005: «1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli
a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento […]».
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, dunque è effettuato secondo i criteri e le misure di cui al citato art. 139, comma 1 e successivi aggiornamenti, per il risarcimento del danno pagina 6 di 8 biologico da macrolesioni o da microlesioni non derivanti, però, da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la giurisprudenza ha elaborato diversi criteri, tra i quali si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Milano di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto dunque conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età de lla lesa al momento del sinistro.
In definitiva, all'attrice spetta il complessivo importo di Euro 18.272,00 somma già comprensiva di Euro 742,00 per la consulenza medica di parte, da cui andrà decurtata la somma di Euro
2.800,00 ricevuta dall'attrice in via stragiudiziale, così come dalla stessa dichiarato e provato in atti, per un totale di Euro 15.472,00.
Nulla per spese mediche in assenza di produzione documentale probatoria.
Nulla per danno morale, per non aver provato l'istante di aver subito ulteriori danni oltre a quelli alla salute tout court.
La somma è liquidata al valore attuale e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria.
Sulla detta somma sono dovuti gli interessi da lucro cessante nella misura del 2%, calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulle somme devalutate, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutate anno per anno fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulle somme liquidate all'attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite e quelle di ctu e ctp – che dalla documentazione versata in atti dall'attrice risultano essere state pagate dall'avv. Mantelli - seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei valori medi e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza, in accoglimento della domanda, così dispone:
-accertata la responsabilità esclusiva, nella produzione del sinistro per cui è causa, del vettore, per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di Euro =15.472,00 = al valore attuale, oltre agli interessi calcolati come in motivazione;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso,
Euro 273,80 per esborsi, oltre spese di CTU pari ad Euro 976,00 e CTP pari ad Euro 610,00, oltre
IVA e C.p.a. se dovute e giustificate, ed oltre alle spese generali nella misura di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,07 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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