Ordinanza cautelare 18 settembre 2020
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Altamura e Francesco Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- del decreto di cui al Prot. Interno n. -OMISSIS- -notificato al Sig. -OMISSIS- il successivo -OMISSIS-- con cui la Prefettura di L'Aquila – Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica disponeva nei confronti del medesimo il divieto “di detenere armi e munizioni”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, lesivo per il Ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. In data -OMISSIS- i Carabinieri della Stazione di Tornimparte (AQ), a seguito di un controllo ispettivo ex art. 38 T.U.L.P.S. eseguito presso l’abitazione del ricorrente, accertavano che le armi da questi regolarmente detenute si trovavano presso luogo diverso da quello indicato nella relativa denuncia.
Durante detta ispezione veniva, inoltre, rilevata la presenza di una quantità di munizioni superiore rispetto a quella denunciata dallo stesso, mentre non si rinveniva il kilogrammo di polvere da sparo da questi denunciato. Gli Agenti operanti procedevano al sequestro penale del materiale ivi rinvenuto disponendone la custodia presso l’armeria della medesima Stazione dei Carabinieri.
Seguiva l’avvio a carico del ricorrente del procedimento penale n.-OMISSIS-R.G.N.R. presso il Tribunale di L’Aquila in cui lo stesso risultava indagato per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 58 R.D. n.635/1940, 221 R.D. n.773/1931 e 697 c.p..
Con nota Prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di L’Aquila – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica comunicava l’avvio del procedimento amministrativo volto alla adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. rilevando che quanto comunicato dalla Compagnia dei Carabinieri induceva a ritenere che il ricorrente non offrisse “allo stato, il necessario affidamento del non abuso delle armi”.
Con istanza del -OMISSIS-, il ricorrente presentava dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di L’Aquila la richiesta tesa ad ottenere l’ammissione al beneficio dell’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p..
Al contempo, lo stesso depositava alla Prefettura di L’Aquila una memoria difensiva nella quale, oltre ad illustrare le ragioni ostative alla emanazione dell’annunciato provvedimento, manifestava la propria disponibilità ad essere ascoltato al fine di “meglio chiarire la di lui posizione”.
Il Prefetto di L’Aquila, con decreto del -OMISSIS-, disponeva comunque il divieto nei confronti del Ricorrente “di detenere armi e munizioni”, imponendogli nel contempo di cedere le medesime a terzi “entro il termine di 150 giorni dalla notifica”.
Avverso tale provvedimento insorge il ricorrente.
Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di diritto con il quale si lamenta la “Violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 733. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione art. 3, L.n. 241/1990 per omessa o, comunque, insufficiente motivazione. Violazione del procedimento”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il luogo in cui gli Agenti operanti hanno rinvenuto le armi e le munizioni si trovava, in realtà, a pochi metri di distanza - civico n. -OMISSIS- in Tornimparte- dal domicilio del medesimo -civico n.-OMISSIS-in Tornimparte.
Pertanto, sarebbe del tutto ragionevole pensare che l’omessa comunicazione da parte del Sig. -OMISSIS-circa il trasferimento di detto materiale presso altro luogo fosse da ricondurre ad una mera dimenticanza.
Ad ogni buon conto, la circostanza per cui nei giorni immediatamente successivi alla notificazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., l’odierno ricorrente si adoperasse al fine di depositare l’istanza di oblazione ex art. 162 bis c.p. attesterebbe, senza dubbio, la volontà del medesimo di riparare alla propria condotta.
Non è stato in alcun modo considerato che il Sig. -OMISSIS-presentasse all’epoca cui risale il controllo ispettivo condizioni psico-fisiche nella norma.
L’Amministrazione procedente, a fronte delle osservazioni formulate nella memoria partecipativa trasmessa nell’interesse del Ricorrente ex art. 10 bis L. n. 241/1990, in alcun modo ha argomentato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsene, così precludendo all’interessato anche di essere ascoltato al fine di meglio chiarire la di lui posizione.
Tutto ciò determinerebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato non essendo in alcun modo ravvisabili in esso elementi atti a rappresentare, sulla scorta di un giudizio prognostico, la pericolosità, l’affidabilità e/o comunque la capacità del del ricorrente di abusare delle armi dal medesimo detenute.
3.§. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
La detenzione d'armi non costituisce oggetto di un diritto ma l'eccezione al generale divieto di portare armi potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, ed essendo il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti.
Il rilascio del porto d’armi o la detenzione delle stesse costituisce l'esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, con riguardo all'osservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento.
La predetta disciplina è infatti diretta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il danno che possa derivare da un indebito uso e dall'inosservanza degli obblighi di custodia, nonché la commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
Come è stato rimarcato in giurisprudenza, il nostro ordinamento è ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione e l'utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone. Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (ex multis, T.A.R. Campania, sez. V sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).
Ed ancora è stato affermato che il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretto da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, dovendo l'interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (ex multis, Cons. Stato Sez. III, 24/04/2020, n. 2614; TAR Campania, sez. V sentenze nn. 5222/2021; 6539/2020; 3005/2019).
Una così lata discrezionalità è attribuita all'Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (T.A.R. Molise, sentenza n. 64/2021) e l'ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all'Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta (TAR Campania, sez. V sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).
4.§. Ebbene, il provvedimento di divieto detenzione armi munizioni e materie esplodenti impugnato è stato adottato sulla base della relazione di servizio redatta dal personale della locale Compagnia dei Carabinieri che ha rilevato elementi fattuali idonei ad evidenziare un comportamento superficiale nel soggetto interessato, indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle armi e come tale sufficiente a legittimare l’imposizione del divieto di detenzione. Nello specifico non risulta contestato che le armi si trovavano presso luogo diverso da quello indicato nella relativa denuncia, che veniva rilevata la presenza di una quantità di munizioni superiore rispetto a quella denunciata e che non si rinveniva 1 kg di polvere da sparo.
Deve aggiungersi che le valutazioni dell'Amministrazione si muovono su un piano diverso ed autonomo rispetto a quelle proprie del giudice penale, con la conseguenza che l'esito estintivo del relativo procedimento, conseguente alla definizione dello stesso mediante ricorso all'oblazione, non impediva alla prima di assumere le sue determinazioni assumendo a base delle stesse i fatti storici acquisiti attraverso l'istruttoria procedimentale, non risultando il loro accadimento smentito dalle contrarie allegazioni dell'interessato (in tal senso Consiglio di Stato sez. III, 17/03/2025).
Infondata è anche la censura con la quale viene sollevato il vizio asseritamente derivante dall'omesso esame delle osservazioni procedimentali del ricorrente, con la conseguente carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Deve invero rilevarsi che le ragioni poste a base della sua adozione valgono nel contempo, sebbene implicitamente, quali argomenti di confutazione delle deduzioni difensive dell'interessato, assumendo rispetto a queste, nella complessiva logica giustificativa del provvedimento impugnato, carattere preminente e, quindi, assorbente, senza che possa ritenersi necessaria l'espressa e singola analisi delle stesse. Si osserva, infatti, che l'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (ex plurimis Cons. St. sez. II, 19/11/2024, n.9263)
Quanto invece alla mancata audizione del ricorrente, deve rilevarsi l'estraneità di tale adempimento allo schema procedimentale del potere in esame.
5.§. Le superiori considerazioni, dunque, consentono di concludere per la infondatezza dei motivi di illegittimità denunciati dal ricorrente, essendo il conclusivo giudizio sfavorevole dell'Amministrazione espresso in un'ottica non sanzionatoria bensì cautelare, stante la menzionata finalità preventiva delle misure di polizia e la necessità di assicurare piene garanzie di affidabilità, a salvaguardia dei superiori interessi di tutela della sicurezza e incolumità pubblica.
6.§. In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l'infondatezza del ricorso qui esaminato e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso in epigrafe;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.